La digitalizzazione delle imprese e la Direttiva (UE) 2019/1151: l’Italia è pronta?

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La Direttiva (UE) 1151/2019 è figlia di un’esigenza di digitalizzazione e di rinnovamento del sistema di norme relativo alle società. La globalizzazione pone inevitabilmente delle nuove sfide sociali ed economiche che necessitano di modernizzazione e semplificazione amministrativa al fine di assicurare la competitività di un mercato interno e garantire una certa affidabilità delle società, elementi in grado di attirare investimenti verso l’Unione europea.

Attualmente tra gli Stati membri sussistono considerevoli differenze in materia di strumenti online che consentono agli imprenditori ed alle società di comunicare con le rispettive Autorità. La variabilità dei sistemi è notevole: in alcuni Paesi i servizi di e-government sono completi, efficaci e di facile utilizzo online; altri Stati membri, invece, non prevedono alcun tipo di soluzione online per le differenti fasi che si alternano nel ciclo di vita di una società.

Lo squilibrio nel mercato unico

L’eterogeneità che connota l’accesso alle informazioni relative alle società comporta un ulteriore squilibrio all’interno del mercato unico se si considera che l’Unione europea ha previsto, in merito all’accesso alle informazioni societarie, che un minimo di dati venga sempre fornito gratuitamente.

Nel giugno 2017 è intervenuta la Direttiva (UE) 1132/2017 che ha stabilito norme in materia di pubblicità ed interconnessione dei registri centrali, dei registri di commercio e dei registri delle imprese degli Stati membri. Un intervento, quest’ultimo, che ha notevolmente agevolato l’accesso transfrontaliero alle informazioni delle società dell’Unione europea.

La comunicazione elettronica tra i registri degli Stati membri, relativamente a determinate operazioni transfrontaliere che hanno un notevole impatto sulle società, non è abbastanza: il mercato chiede di più e la tecnologia ce lo consente.

La parola d’ordine  in questo campo è “ facilitare”; la tecnologia dà la possibilità di agevolare numerosi e lunghi processi e potrebbe quindi consentire di costituire interamente online una società e di registrare succursali, di presentare documenti ed informazioni consentendo alle società di avvalersi di strumenti digitali nelle comunicazioni con le preposte Autorità.

A queste necessità è pronta a dare risposta la Direttiva (UE) 1151/2019. Le nuove norme prevedono, inoltre, che i procedimenti di costituzione di registrazione online avvengano rapidamente tramite la presentazione, in formato elettronico, di documenti ed informazioni, fatti salvi i requisisti sostanziali e procedurali degli Stati membri, ai quali è concessa la facoltà di limitare la costituzione online a determinati tipi di società di capitali, in ragione della complessità dell’atto di costituzione.

Questa pratica, facilitata dalla possibilità di accedervi online, sarebbe particolarmente importante per le PMI[1]; in particolar modo, sarebbe essenziale consentire ad una società a responsabilità limitata l’utilizzo di modelli di atti costitutivi, garantiti, disponibili direttamente online[2].

Tali modelli dovrebbero essere facilmente reperibili dalle imprese, alle quali viene riservata la facoltà di scegliere anche una soluzione di atto costitutivo ad hoc, discostandosi dal predefinito proposto.

Emerge chiaramente che la presenza di un schema di atto costitutivo, già definito, consenta una notevole celerità nell’operazione di costituzione di una società, la quale, così come previsto nella Direttiva, non dovrebbe essere subordinata al rilascio preventivo di un’autorizzazione o di una licenza per l’esercizio di una determinata attività. Tale richiesta verrebbe posticipata ad un secondo momento.

L’atto europeo del 2019 prevede che la procedura di costituzione online venga corroborata da una serie di garanzie al fine di contrastare eventuali frodi o manomissioni di dati della società. Le tutele preventive dovrebbero essere finalizzate ad un controllo d’identità e della capacità giuridica delle persone che intendono avviare una costituzione di una società. Questa attività è lasciata alla previsione degli Stati membri i quali potrebbero richiedere la partecipazione di notai e/o avvocati in qualsiasi fase della procedura online.

La rapidità che deriverebbe da tale procedura dovrebbe essere estesa anche alla presentazione ai registi nazionali di documenti ed informazioni durante tutto il ciclo di vita di una società; da tale attività deriverebbero una riduzione dei costi e di oneri ed un recepimento di informazioni da parte degli utenti sicuramente facilitato.

Il principio di una tantum

In questo contesto di semplificazione e di risparmio si inserisce anche il principio “una tantum, espresso dal Regolamento (UE) 2018/1724[3], dal piano d’azione della Commissione europea per l’e-government o dalla dichiarazione di Tallinn sull’e-government, che consente alle società di trasmettere, una sola volta, i propri documenti e le informazioni a i registri online, ai quali hanno accesso le autorità pubbliche, in modo tale da non dover compiere ulteriori invii in caso di richiesta.

Un intervento, quello della Direttiva del 2019, capace di velocizzare e facilitare una fase fondamentale della vita di una società; rapidità, semplicità sono elementi necessari per garantire un mercato europeo competitivo ed interessante.

Adeguarsi al mercato che evolve, riuscire ad utilizzare la tecnologia per fini d’utilità per le imprese sia in termini di costi che di tempo, comporta  l’adesione necessaria ad un modello, potenzialmente fruttuoso.

Esiste, però, quel necessario bilanciamento tra “nuovo” e “vecchio”; e quindi l’allontanamento da quella strada sicura che fino ad ora è stata percorsa, lo “smantellamento”[4], così più interventi hanno definito l’agire della nuova Direttiva del 2019, di quella lunga serie di principi cardine del sistema di diritto societario italiano.

Già in merito allo stravolgimento dell’ammontare del capitale sociale, previsto attualmente anche pari ad un Euro, sono stati sollevati numerosi dubbi; con la Direttiva del 2019 le perplessità, frutto di un nostalgico sentimento di orgoglio per quella lunga serie di stratificati decreti legislativi che si sono susseguiti nel tempo, sono tornate a galla. Il problema è ora la figura dell’atto costitutivo di società, pratica che ha sempre consentito di valutare la concreta volontà dei soci di dar vita ad una nuova società.

Queste nuove pratiche europee, facilitate, sollevano dubbi ed incertezze, in particolare nei confronti della  possibilità di creare in questo modo un “escamotage, di eludere quei controlli che hanno sempre garantito la verifica dell’effettiva volontà delle parti ed un controllo adeguato.

La paura dell’ignoto, la paura che attività illecite possano proliferare in un sistema più semplice e più rapido; il timore del cambiamento e di poter pensare che quello che sino ad ora è stato compiuto risulti obsoleto o, peggio, sbagliato.

Il risultato potrà essere discusso solamente dopo che lo Stato avrà disposto le misure di recepimento della Direttiva (UE) 1151/2019; la curiosità a questo punto è quella di scoprire come verranno bilanciati i modelli “vecchio”- “nuovo”.

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Note

[1] L. Folladori, “La sfida italiana ed europea delle Srl online secondo Giovanni Liotta (Federnotai)”, https://www.federnotizie.it/la-sfida-italiana-ed-europea-delle-srl-online-secondo-giovanni-liotta-federnotai/, 8 novembre 2019.

[2] Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio del 20 giugno 2019, recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

[3]  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

[4] M. d’Ambrosio, “La Direttiva UE 2019/1151. La morte del diritto societario”, https://mioblog.notaiopescaradambrosio.it/direttiva-ue-2019-1151/ .

Ludovica Rossetti

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