Il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro

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(Annullamento con rinvio)

Il fatto

Il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 relativi all’anno di imposta 2010 (imposta evasa a fini I.R.E.S. pari ad Euro 329.633,52 e imposta evasa a fini Iva pari ad Euro 151.006,29) ed all’anno di imposta 2012 (imposta evasa a fini I.R.E.S. pari ad Euro 365.034,85 e imposta evasa a fini Iva pari ad Euro 277.625,11) nonché del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questa decisione proponeva ricorso immediato per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona affidando il gravame ad un unico motivo con il quale costui lamentava la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143; art. 322 ter c.p.).

In particolare, veniva rilevato come, nel caso di specie, fosse stata illegittimamente omessa l’applicazione della prescritta confisca (eventualmente nella forma per equivalente) dei beni costituenti il profitto dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 per i quali l’imputato aveva riportato condanna.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava a tal proposito come costituisca orientamento consolidato quello secondo il quale la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro purché sussistano norme che la consentano od impongano a prescindere dalla eventualità che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013); in altri termini, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014) fermo restando che il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013).

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui viene fatto presente che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro purchè: a)  sussistano norme che la consentano od impongano a prescindere dalla eventualità che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri; b) il giudice che emette il provvedimento ablativo indichi l’importo complessivo da sequestrare mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero.

Un provvedimento di questo tipo, infatti, secondo quanto trapela in tale decisione, non pregiudica il diritto di difesa ben potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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