L’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto

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 (Annullamento senza rinvio)

Il fatto

A seguito di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazionelimitatamente alla valutazione in ordine al riconoscimento o meno delle circostanze attenuati generiche“, la Corte di appello di Perugia, negate dette circostanze, rideterminava la pena inflitta all’imputato per il reato di concorso in estorsione: l’imputato, mediante violenze e minacce, avrebbe costretto un operaio addetto al soccorso stradale a restituire la somma di 55 Euro da questi riscossa per una contravvenzione stradale.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo i seguenti motivi: a) violazione di norma processuale prevista a pena di nullità in quanto il decreto di citazione in appello non sarebbe stato notificato all’imputato; b) violazione di legge processuale prevista a pena di nullità in relazione all’udienza tenuta in Corte di appello in cui sarebbe stato chiesto il rinvio dell’udienza perché “l’imputato sarebbe stato residente in (omissis)” ossia un Comune inserito nell’elenco di quelli colpiti dal sisma per i quali era stata prevista la sospensione dei processi fino al 31 luglio 2017, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, art. 49, commi 7 e 9 ter; l’udienza indicata, dunque, sarebbe stata effettivamente rinviata e all’imputato “libero non presente” avrebbe dovuto essere notificato l’avviso di fissazione della nuova udienza ma tale adempimento, invece non sarebbe stato compiuto e, dunque, la successiva udienza, in cui l’imputato era stato dichiarato contumace, sarebbe stata nulla; c) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva ritenuto fondato, quanto al primo motivo, per le seguenti ragioni.

Si osservava prima di tutto come, dalle emergenze processuali, risultasse: a) un primo domicilio dichiarato, rispetto al quale non vi era prova che la successiva elezione di domicilio, intervenuta nel corso della stessa giornata, fosse temporalmente precedente; b) la consapevolezza da parte della Corte di appello di Perugia che l’imputato non risiedeva più nel luogo presso il quale aveva dichiarato domicilio.

Tal che se ne faceva conseguire come tali dati avrebbero dovuto essere valutati unitamente alla luce di quel consolidato principio secondo cui l’elezione di domicilio contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016).

Ciò posto, una volta rilevato che in assenza di prova che la elezione di domicilio fosse intervenuta  nel corso di quello stesso giorno prima della dichiarazione di domicilio resa nei corso dell’interrogatorio, gli Ermellini giungevano alla conclusione secondo la quale la notifica della citazione in giudizio dovesse ritenersi irritualmente eseguita deducendosi al contempo come non vi fossero elementi per ritenere che quella notifica fosse stata in concreto idonea a produrre una conoscenza effettiva da parte del destinatario dell’atto, cioè dell’imputato.

La notifica effettuata nel caso di specie, pertanto, veniva considerata radicalmente nulla a cui se ne faceva discendere la nullità della udienza celebrata davanti alla Corte di appello al cui esito era stata emessa la sentenza impugnata che, dunque, doveva essere annullata senza rinvio

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui è affermato, richiamandosi un precedente conforme, che l’elezione di domicilio, contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto.

Tal che questo principio di diritto può essere preso nella dovuta considerazione ogniqualvolta si debba verificare se una notifica di un atto giudiziario sia stata correttamente eseguita presso il domicilio dell’imputato.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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