Aggravamento dell’invalidità permanente in corso di causa.  In caso di maggiore invalidità accertata, il giudice può discostarsi dalla richiesta originaria dell’attore

Ennio Rea 03/03/20
Scarica PDF Stampa
Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 febbraio 2020, n. 2711

Il caso

A seguito di due infortuni sul lavoro riportati rispettivamente negli anni 1991 e 1999, Tizio rimaneva invalido permanente nella misura del 16%.  Lo stesso ricorreva al Tribunale di Cassino, citando in giudizio l’INAIL, per vedersi riconosciuta la rendita vitalizia a titolo di indennità, a decorrere dal dicembre del 2006. Purtroppo, dal 2008 in poi le condizioni di salute di Tizio peggiorano ulteriormente e la sua invalidità permanente aumenta fino a raggiungere la percentuale del 26%. Il Tribunale di Cassino rigettava la domanda attorea.

Tizio proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale presso la Corte d’Appello di Roma la quale, in riforma della sentenza impugnata, condannava l’INAIL alla costituzione della rendita vitalizia ed al pagamento dei ratei a decorrere dal primo gennaio 2007, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali.

La Corte territoriale ha considerato positivamente gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio che certificava la percentuale d’invalidità fino al periodo del 2007 mentre non ha ritenuto di poter considerare l’incremento percentuale di invalidità occorso dal 2008 in poi, in quanto il ricorrente aveva chiesto in giudizio la costituzione di una rendita commisurata al 16%, senza alcun riferimento ad ulteriori maggiori percentuali, non ritenendo applicabile l’art. 149 delle disp. att. del c.p.c[1].

Tizio proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a tre motivi ai quali resisteva l’INAIL attraverso la proposizione di controricorso.

I motivi del ricorso

Come primo motivo, Tizio lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 437 c.p.c. e 149 disp. att. c.p.c. sostenendo che la maggiore invalidità accertata dal c.t.u. avrebbe potuto e dovuto essere riconosciuta, in applicazione dell’art. 149 richiamato.

Con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 437 c.p.c. sostenendo che la domanda di costituzione della maggiore rendita in conseguenza dell’inabilità accertata avrebbe costituito una mera emendatio e non un’inammissibile mutatio libelli, trattandosi solo di una diversa valutazione di uno dei due infortuni.

Con terzo motivo, il ricorrente ha ritenuto insufficiente e contraddittoria la motivazione sul  punto decisivo della controversia. La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato il provvedimento non considerando che il ricorrente non poteva, neppure in grado d’appello, richiedere la maggiore invalidità, emersa soltanto dopo la lettura della c.t.u espletata durante il giudizio di secondo grado.

La decisione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso, ritenendolo inoltre assorbente nei confronti dei successivi due.

Secondo l’interpretazione della Corte, il sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all’esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all’effettiva misura della riduzione dell’attitudine al lavoro. Ne consegue che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione, l’oggetto del giudizio verte sull’accertamento dell’effettivo grado di riduzione dell’idoneità lavorativa, senza che sia consentito ancorare l’adeguamento della rendita alla volontà espressa dall’assicurato[2]. Di conseguenza, il giudice non rimane vincolato al riconoscimento dell’indennizzo nella sola misura richiesta dall’infortunato, non violando l’art. 112 c.p.c. qualora decida di riconoscere somme superiori rispetto a quelle richieste, in virtù di un incremento della percentuale di invalidità avvenuta in corso di causa, purché questa sia accertata.

La Corte ricorda altresì la natura dell’art. 149 disp. Att. c.p.c.: “la disposizione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, esprime un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall’INAIL[3]”.

La Corte d’Appello di Roma non ha rispettato tale principio laddove ha limitato la commisurazione della rendita all’invalidità così come richiesta nell’atto introduttivo del giudizio, senza tenere conto degli aggravamenti verificatisi nel corso dello stesso ed accertati dalla consulenza tecnica.

Pertanto, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo assorbiti gli altri motivi; ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma per una nuova pronuncia sul punto.

Volume consigliato

La tutela giuridica del minore

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2019 Maggioli Editore

34.00 €  27.20 €

Note

[1] ART. 149 disp. Att. c.p.c.: “Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.

[2]  Pronunce conformi a tale orientamento: Cass. 23/02/2018, n. 4441, Cass. 20/01/2012, n. 796, Cass. 27/12/2011, n. 28954.

[3] Sul punto: Cass. n. 15176 del 11/6/2018, Cass. n. 20954 del 03/10/2014, Cass. n. 18704 del 13/09/2011, Cass. n. 11198 del 29/07/2002

Ennio Rea

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento