Nel patteggiamento in appello i giudici di secondo grado limitano la loro cognizione ai motivi non rinunciati con effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale ivi compreso il giudizio di legittimità

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Il fatto

La Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento della richiesta congiunta del P.G. e dell’imputato ex art. 599-bis c.p.p., in riforma della decisione del Tribunale di Bologna, rideterminava la pena nella misura di mesi nove di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa confermando nel resto.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 62 c.p., n. 4 e dell’art. 599 bis c.p.p. lamentando che la Corte di appello, nel giudizio di adeguatezza della pena al fatto, avrebbe dovuto considerare anche la ricorrenza della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Analizzando la doglianza proposta, gli Ermellini osservavano che, come già evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell’art. 599 c.p.p., comma 4, abrogato dalla L. n. 125 del 2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall’art. 599 bis c.p.p., comma 1, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l’appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014; Sez.4, n. 53340 del 24/11/2016) atteso che la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia e di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati nè possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez.4, n. 9857 del 12/02/2015; Sez.4, n. 53565 del 27/09/2017).

Pertanto, alla luce di ciò, veniva ribadito che, in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599 c.p.p., comma 4, e successivamente abrogato dal D.L. n. 92 del 2008 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati con effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017; Sez.5 n. 29243 del 04/06/2018).

Il ricorso, pertanto, veniva dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610 c.p.p., comma 5-bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017.

 

Conclusioni

 

La decisione in questione è assai interessante in quanto in essa è affermato che, in materia di patteggiamento in appello, i giudici di seconde cure, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, limitano la loro cognizione ai motivi non rinunciati con effetto preclusivo sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Di conseguenza è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati né possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi.

E’ dunque sconsigliabile proporre un ricorso per Cassazione con cui vengano proposte censure di questo tipo visto che, perlomeno alla stregua di quanto statuito in tale pronuncia, l’esito decisorio sarebbe sicuramente sfavorevole per l’assistito.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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