Utile ai fini delle argomentazioni che seguono è un breve inquadramento circa i nomi a dominio ed i meta-tag: strumenti collegati ai marchi, più di quanto si possa immaginare.
Domain name
In nome a dominio è l’indirizzo che consente di raggiungere un sito web.
Al nome a dominio si applica la stessa tutela riservata ai marchi, quindi chi registra un domain name, se non è in mala fede, può ottenere tutela nei confronti di chi, successivamente, ne usi uno uguale o simile.
Meta tag
I meta-tag sono metadati da implementare nel codice HTML che vengono interpretati dai browsers e dai motori di ricerca, il cui fine è di dare informazioni aggiuntive e specifiche.
La Giurisprudenza ha affermato che costituisce atto di concorrenza sleale l’utilizzo del marchio altrui come meta-tag nelle pagine pubblicitarie di un sito web poiché il visitatore che esegue la ricerca di un determinato marchio e vede comparire un diverso sito può pensare che vi sia un collegamento tra il marchio ed il sito terzo.
Questi strumenti sono utili a cogliere alcuni passaggi del caso subito analizzato
Nel 2012 l’A. M. E. S.p.A. citò, dinanzi al Tribunale di Milano, S.G., per aver registrato ed utilizzato fin dal 1999 un segno distintivo, su un sito internet, in violazione del proprio marchio e della propria testata giornalistica.
Il Tribunale accolse in parte questa domanda ritenendo operante la convalidazione del marchio registrato, riferibile al dominio, solo per le condotte poste in essere dalla S.G. sino al marzo del 2009, anno in cui tale marchio non fu rinnovato dalla titolare.
Successivamente la S.G propose appello e l’A.M.E. S.p.A. rispose con un appello incidentale chiedendo alla Corte di accertare che il marchio non si fosse mai convalidato a causa della mala fede di S.G., in quanto questo aveva registrato il marchio nella consapevolezza di violare il diritto anteriore della A.M.E. S.p.A..
La Corte d’appello di Milano rigettò l’appello principale ed accolse parzialmente l’appello incidentale, ritenendo che il marchio di proprietà di S.G. non si fosse mai convalidato. La Corte stabilì inoltre che l’uso di tale segno per contraddistinguere il sito internet di pertinenza del marchio di S.G. risultava interferente con il marchio in oggetto in quanto generava confusione, in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi, determinando dunque un rischio di associazione del sito al marchio (considerando che l’obiettivo di riferimento dei due marchi era il medesimo).
Secondo i Giudici della Corte d’Appello, S.G. aveva registrato ed utilizzato il segno in mala fede con l’intento cioè di agganciare il pubblico del marchio famoso, considerando inoltre che l’appellante aveva usato il segno anche quale “marchio meta-tag” per rendere il suo sito personale più facilmente raggiungibile dai motori di ricerca.
S.G. ha dunque presentato ricorso in Cassazione contestando l’esclusione della convalidazione del proprio marchio, negando di aver registrato il marchio in mala fede nonché contestando che fosse stata provata la notorietà del marchio registrato dalla società controricorrente anteriormente a quello per cui è causa.
La cassazione civile, sezione i, si e’ dunque pronunciata con sentenza n.4721 del 21/02/2020
La Corte ha ritenuto corretta la non applicazione dell’articolo 28 del Codice della Proprietà Industriale ed ha stabilito che la registrazione di un nome a dominio riproducente o contenente il marchio altrui costituisce contraffazione di detto marchio in quanto permette di collegare la propria attività a quella del titolare del marchio sfruttando la notorietà del marchio e traendone un indebito vantaggio.
Invero, solo il titolare di un marchio registrato può usarlo sul proprio sito o come nome a dominio.
La cassazione si era già espressa sui segni atipici nel periodo anteriore all’entrata in vigore del codice della proprietà industriale, con sentenza n. 24620/10, secondo cui:
“Nel periodo anteriore all’entrata in vigore del codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), anche ai nomi di dominio (di sito internet) deve applicarsi, sebbene si tratti di segni distintivi atipici, il R.D. 21 giugno 1942, n. 929, essendo essi strumenti attraverso cui accedere, nell’ambito di internet, ad un vasto mercato commerciale di dimensioni globali che consentono di identificare il titolare del sito web ed i prodotti e servizi offerti al pubblico, onde tali nomi rivestono una vera e propria capacità distintiva, in quanto, secondo la attuale concezione sulla natura e sulla funzione del marchio, non si limitino ad indicare la provenienza del prodotto o del servizio, ma svolgano una funzione pubblicitaria e suggestiva che ha la finalità di attrarre il consumatore, inducendolo all’acquisto”.
Tornando al caso in analisi, il marchio registrato in questione è, secondo i Supremi Giudici, sicuramente “forte” quindi gode di una rigorosa tutela; l’uso di detto marchio da parte di S.G. ha comportato un oggettivo agganciamento dato il medesimo nucleo ideologico semantico; la Corte di Cassazione ha inoltre confermato la sussistenza della mala fede quale elemento impeditivo della convalidazione, all’atto della registrazione del marchio fatto valere dalla ricorrente, avvenuta vari decenni dopo la creazione del marchio agganciato, in conformità all’art. 28 CPI. E’ pertanto irrilevante il riferimento della ricorrente al fatto che il link, collegato al sito che pubblicizzava il libro della stessa, fosse stato introdotto solo nel 2008, in quanto la mala fede è stata ravvisata dalla Corte d’Appello, al momento della registrazione del successivo marchio.
Volume consigliato
Manuale pratico dei marchi e dei brevettiQuesta nuova edizione dell’opera analizza in modo completo la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzioni e modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto dei più recenti indirizzi giurisprudenziali e delle numerose novità legislative, in larga parte derivanti dalla necessità di adeguare il sistema nazionale alle disposizioni dettate dall’Unione europea. Il volume è aggiornato agli ultimi interventi normativi, che hanno modificato in maniera rilevante il codice della proprietà industriale. In particolare, vengono esaminati e commentati i seguenti testi normativi:– d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, in tema di segreti commerciali;– d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, che ha aggiornato la disciplina dei marchi commerciali;– d.l. 30 aprile 2019, n. 24 (c.d. «decreto crescita»), che ha apportato varie modifiche al codice, istituendo il «marchio storico» e introducendo nuove modalità di contrasto alla contraffazione. Ampio spazio è dato anche alle recenti disposizioni nazionali in tema di tutela brevettuale unitaria. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, dell’Unione europea e sovranazionali. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa. La trattazione approfondisce, inoltre, i fenomeni connessi alla Società dell’Informazione e alla tutela dei segni d’impresa in Internet, analizzando in maniera completa le fonti internazionali ed europee che hanno disciplinato la materia. Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, e “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati dadiverse testate. Collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore. Andrea Sirotti Gaudenzi | 2019 Maggioli Editore 66.00 € 62.70 € |
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento