Formule per l’ordine di esecuzione della carcerazione con contestuale decreto di sospensione

Redazione 09/03/20
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Di seguito la formula per disporre l’ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione.

La presente formula per disporre l’ordine di carcerazione è tratta da “Nuovo formulario annotato dell’esecuzione penale” scritto da Valerio de Gioia, Paolo Emilio De Simone.

La formula per l’ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione.

N…………… R.G.E.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di ……………
(ovvero) Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di ……………
Ufficio Esecuzioni Penali (1)
Il Pubblico ministero
(ovvero) Il Procuratore Generale

poiché è in esecuzione la sentenza n. ……………, emessa in data …………… dal…………… (indicare l’autorità giudiziaria che ha emanato il provvedimento di condanna) nel procedimento penale n. ……………, confermata in data …………… dalla ……………, divenuta irrevocabile in data ……………, nei confronti di …………… (riportare le generalità complete del condannato), riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. …………… (oppure) dei reati di cui agli artt. …………… e condannato alla pena principale di ……………;

rilevato che, pertanto, la pena da espiare è di ……………;

rilevato, altresì, che il predetto condannato risulta assistito e difeso dall’Avv. ……………, del Foro di ……………, che lo ha assistito nella fase del giudizio;

ritenuto che nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all’art. 656, quinto comma, cod. proc. pen., modificato dall’art. 10 d.l. n. 341/2000, convertito con modificazioni con la legge n. 4/2001;

ritenuto, infine, che il predetto condannato non versa in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al settimo e nono comma dell’art. 656 cod. proc. pen.,

P.Q.M.

visto l’art. 656 cod. proc. pen.,

DISPONE

la carcerazione del condannato …………… (riportare le complete generalità delcondannato) per l’espiazione della sopraindicata pena di ……………,

ORDINA

la sospensione (2) del presente ordine di carcerazione,

MANDA

alla segreteria, in sede, affinché provveda alla notificazione del presente provvedimento al condannato (3) ed al suo difensore (4),

AVVISA

che entro trenta giorni (5) dalla notifica del presente atto può essere presentata a questo ufficio, a cura del condannato ovvero del suo difensore, un’istanza, contenente le necessarie indicazioni e corredata della richiesta documentazione, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47 (affidamento in prova), 47-ter (detenzione domiciliare), 50, primo comma, (semilibertà) legge n. 354/1975 e successive modificazioni, e 94 (affidamento in prova in casi particolari) d.P.R. n. 309/1990, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 90 di quest’ultimo d.P.R., con l’avvertimento che ove non sia presentata alcuna istanza, ovvero qualora alla stessa non sia stata allegata la necessaria documentazione, l’esecuzione della pena avrà immediata esecuzione ai sensi degli artt. 91, secondo comma, e 94, primo comma, d.P.R. n. 309/1990 e

AVVISA

infine, che, a mente dell’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. e a pena di inammissibilità, nell’istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione deve essere dichiarato o eletto domicilio (6).

Luogo e data.

Il Pubblico ministero

………………………….

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La norma di riferimento: l’art. 656 c.p.p. “Esecuzione delle pene detentive”

  1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato.
  2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato.
  3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato.

3-bis. L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.

L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277.

4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione, previa verifica dell’esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

  1. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l’avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l’esecuzione della pena avrà corso immediato[1].
  2. L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.
  3. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
  4. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l’istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all’articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l’istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all’esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

  1. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
  2. a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
  3. b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
  4. c) [soppressa].
  5. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

Annotazioni

(1) L’autorità giudiziaria competente è il procuratore della Repubblica presso il giudice dell’esecuzione, il quale ultimo va individuato, a mente dell’art. 665 cod. proc. pen., in quello che ha deliberato il provvedimento da eseguire. Preliminarmente, giova, inoltre, evidenziare che il giudice dell’esecuzione non può annullare l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi, ma deve esclusivamente dichiararlo temporaneamente inefficace per consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione (Cass. pen. sez. I, n. 25538/2018). La corte di cassazione, per espressa previsione di legge e quale specifica eccezione, non è mai giudice dell’esecuzione.

(2) L’art. 656 cod. proc. pen. stabilisce che la sospensione va disposta nei confronti dei soggetti la cui pena detentiva, anche se residuo di maggior pena, non superi i tre ovvero i sei anni di reclusione nei casi di cui agli artt. 90 e 94 d.p.R. n. 309/1990, fatta eccezione per i condannati per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis legge n. 354/1975, per i condannati che si trovano in stato di custodia cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire nel momento in cui la sentenza diviene definitiva, nonché per coloro ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. (la Corte di Cassazione ha, a quest’ultimo proposito, precisato che la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva non può essere disposta nei confronti di soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata, a nulla rilevando che egli si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della pena da eseguire e, inoltre, che ai fini dell’operatività del divieto di sospensione suddetto è sufficiente che la recidiva sia stata contestata – cfr. Cass. pen. sez. I, n. 8113/2010). la procedura testé descritta opera anche nei confronti dei cittadini extracomunitari ancorché privi di regolare permesso di soggiorno (si veda, al riguardo, Cass. pen. sez. I, n. 21836/2006). si rammenta, inoltre, che la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall’art. 656, quinto comma, cod. proc. pen., opera anche nei confronti di un condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi solo in via ‘‘di fatto’’ detenuto in carcere, nell’attesa dell’esecuzione di un provvedimento comportante la rimessione in libertà (fattispecie in cui nei confronti del detenuto era stato emesso un ordine di carcerazione lo stesso giorno nel quale avrebbe dovuto essere eseguita un’ordinanza di liberazione anticipata, comportante la retrodatazione del fine-pena ad epoca anteriore) (Cass. pen. sez. I, n. 40732/2018).

(3) l’ordine di esecuzione emesso nei confronti di straniero alloglotta, la cui ignoranza della lingua italiana risulti comprovata, va tradotto, a pena di nullità, in idioma a lui noto (Cass. pen. sez. I, n. 20275/2010). Pertanto, la mancata traduzione in una lingua nota allo straniero alloglotta comporta la nullità dell’ordine di esecuzione e la necessità di rinnovare l’atto in modo conforme al modello legale, ma l’invalidità non si ripercuote sulla carcerazione ormai instaurata, che non dipende dall’atto nullo, trovando invece autonomo titolo giustificativo nella condanna passata in giudicato (Cass. pen. sez. I, n. 20768/2018).

(4)  Il difensore va individuato nel legale appositamente nominato dal condannato per la fase di esecuzione o, se questo manchi, nel difensore che, anche d’ufficio, lo ha assistito nella fase del giudizio.

(5)  Il termine, per il quale opera la sospensione feriale, è da intendersi perentorio; tuttavia è possibile ottenere una restituzione nel termine in presenza dei presupposti di legge (art. 175 cod. proc. pen.). secondo tale disposizione, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione anche dall’imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l’impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159, 161, quarto comma e 169, l’imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. la richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal secondo comma, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto. la restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione. contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine. se la restituzione nel termine è concessa a norma del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.

La sospensione dell’ordine di esecuzione prevista dall’art. 656, quinto comma, cod. proc. pen. trova applicazione solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trovi in stato di libertà: condizione che non può dirsi realizzata nei confronti del latitante e dell’evaso, i quali vanno assimilati al detenuto (Cass. pen. sez. I, n. 16800/2010).

La presente formula per disporre l’ordine di carcerazione è tratta da “Nuovo formulario annotato dell’esecuzione penale” scritto da Valerio de Gioia, Paolo Emilio De Simone.

Note

[1] Corte Cost., sent. 6 febbraio-2 marzo 2018, n. 41 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 656, quinto comma, cod. proc. pen., nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l’esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.

Redazione

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