L’accordo per la cessione patrimoniale tra i coniugi non ha validità

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La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza 3/03/2020 n. 5937/2020, ha stabilito che l’accordo sulle donazioni che viene effettuato da una coppia di coniugi in sede di separazione legale, non è un atto pubblico, per questo motivo perde la sua validità e non riveste nessun valore.

Prima di passare ai dettagli scriviamo qualcosa sulla donazione.

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In che cosa consiste la donazione

La donazione è un atto spontaneo, fatto con fine di generosità, dal quale, secondo la legge, deriva il passaggio di proprietà di un bene, da un soggetto a un altro, senza che si debba fare nessun pagamento.

Una simile circostanza caratterizza la funzione tipica della donazione e la distingue da molti altri contratti, come la vendita.

Per questo la donazione rappresenta un “contratto a titolo gratuito”.

La circostanza che con la donazione, un soggetto si impoverisca e l’altro si arricchisca ha determinato che il codice civile, per la validità della stessa, richiedesse la presenza di un notaio, esclusivamente quando il bene regalato è di valore consistente.

In altre circostanze la donazione può avvenire anche in forma verbale o con un semplice gesto, vale a dire, la consegna dell’oggetto.

Quando si parla della modalità attraverso la quale deve essere eseguita la donazione per essere valida, si parla in modo tecnico della forma della donazione.

Se si pensa a una donazione si ha subito l’idea che si tratti di un gesto con il quale una persona,  consegnando a un’altra un suo bene, glielo regali, immaginando la sostanza della donazione.

La donazione può avere anche una forma, e questo significa che può essere rappresentata da un documento cartaceo che renda ufficiale il passaggio di proprietà.

A questo proposito, si deve chiarire un equivoco nel quale molti cadono, in relazione alla donazione, facendo presente che si tratta di un normale contratto.

A qualcuno una simile affermazione potrebbe sembrare “strana”, perché associa i contratti a quegli accordi nei quali entrambe le persone che firmano, si impegnano ad eseguire una loro prestazione, che può essere, ad esempio una vendita, nella quale, a fronte del trasferimento della proprietà c’è il pagamento di un prezzo, oppure un mandato, nel quale, a fronte dell’esecuzione di un incarico, viene corrisposta la parcella.

La realizzazione del contratto avviene quando le volontà dei contraenti si incontrano, e si tratta di una nozione molto più ampia.

Nonostante il famoso detto “a caval donato non si guarda in bocca” perché una donazione sia valida è sempre necessario consenso del donatario.

Questa accettazione è rivolta ad evitare che il donatario stesso resti vincolato alla proprietà di un bene che non vuole, oltre al fatto che una persona potrebbe non essere interessata a ricevere regali da parte di un’altra, ad esempio in presenza di una inimicizia o di un soggetto con precedenti penali.

Anche il donatario ha un’obbligazione che gli deriva dall’avere accettato una donazione,ed è l’obbligo di versare gli alimenti al donante se lo stesso si dovesse trovare in condizioni che evidenziano una necessità economica di estrema.

Questo è il motivo per il quale la donazione, per essere valida, deve essere accettata e qualificata come un regolare contratto.

In che modo si fa una  donazione

Passiamo agli aspetti più pratici dell’argomento, cercando di comprendere in che modo si fa una donazione.

Al fine di regalare a una persona un oggetto, una somma di denaro o qualsiasi altro bene, ci sono due forme, la donazione informale e la donazione formale.

La donazione informale

La donazione informale, si esprime esclusivamente con una dichiarazione, ad esempio, “ ti voglio regalare il mio smartphone”, che può anche essere implicita in un gesto, ad esempio, un bonifico a una persona che si trova in difficoltà economiche.

Ad essa deve sempre seguire l’accettazione da parte del beneficiario, che può essere anche dedotta dall’avvenuta ricezione del bene donato o dal fatto che l’abbia trattenuto presso di sé.

La donazione formale

La seconda modalità per fare una donazione è “formale” e richiede il cosiddetto atto pubblico, vale a dire, l’atto notarile.

A questo fine, si deve andare da un notaio e dichiarare di volere regalare il bene davanti a due testimoni, che di solito vengono messi a disposizione dallo stesso studio notarile, e alla presenza del beneficiario, il quale deve accettare il regalo.

Ritorniamo all’argomento in questione.

Come alcune altre testate hanno spiegato, i giudici hanno deciso in questo senso perché nell’ordinamento vigente,è presente il cosiddetto principio di “simmetria delle forme”, contenuto all’articolo 1351 del codice civile, che impone che il contratto preliminare debba avere, a pena di nullità, la stessa forma del contratto definitivo.

Di conseguenza, il negozio accessorio, sempre a pena di nullità , deve avere la stessa forma del negozio principale, come più volte sancito dalla giurisprudenza.

Nel caso specifico preso in considerazione dalla Suprema Corte, il negozio accessorio era il contratto risolutivo e il negozio principale era una donazione.

Siccome la donazione, a pena di invalidità, deve essere stipulata nella forma dell’atto pubblico (art. 782 c.c.), deve essere stipulato allo stesso modo anche il contratto risolutivo.

La conseguenza è che, siccome in relazione all’accordo raggiunto in sede di separazione coniugale non rivestiva la forma dell’atto pubblico, si tratta di un accordo nullo del quale il marito non può pretendere l’esecuzione coattiva.

L’ordinanza rappresenta una riflessione interessante in materia di separazioni.

Il coniuge donante, ha tentato di convincere la Corte di Cassazione a considerare l’accordo risolutivo della donazione come un negozio separato, che avrebbe la sua causa nel particolare contesto, vale a dire, l’accordo di separazione coniugale, nel quale è stato stipulato.

Il tentativo non ha sortito gli effetti voluti, visto che la Suprema Corte ha mantenuto la sua concentrazione sul rapporto tra contratto risolutivo e contratto risolto, stabilendo da questo la forma necessaria per l’altro.

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione

Secondo i supremi giudici, l’accordo di separazione coniugale, che contiene donazioni da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, “ha nell’esperienza giudiziaria una sua tipicità sostenuta dalla volontà dei coniugi di dare una sistemazione” ai loro rapporti patrimoniali in presenza della separazione.

In un simile contesto, l’intento degli accordi sfugge a una connotazione sia in relazione a una donazione, sia in relazione a una compravendita, in assenza di un prezzo.

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