Usucapione di beni e comunione legale tra coniugi: le questioni più rilevanti

Redazione 23/03/20
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Di seguito un breve disamina relativa alle questioni giuridiche più rilevanti in tema di usucapione di beni e comunione legale.

Il presente contributo in tema di usucapione di beni e comunione legale è tratto da “Usucapione di beni mobili e immobili” di Riccardo Mazzon.

Usucapione e problematiche legate al rapporto tra coniugi

Gli acquisti per usucapione, effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione medesima, con ciò comportando problematiche legate anche all’applicazione processuale del litisconsorzio necessario nonché all’applicabilità dell’articolo 184 del codice civile, nel senso che tra gli atti, riguardanti beni immobili ed eccedenti l’ordinaria amministrazione, annullabili ex art. 184 c.c. perché compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro, richiesto dall’art. 180 comma 2 c.c., rientra certamente l’atto comportante definitiva rinuncia alla possibilità di fare entrare, nella comunione coniugale, la proprietà di un immobile per il quale era stata invocata l’usucapione, “a nulla rilevando che si trattasse di una situazione soltanto in fieri prodromica all’acquisto di un diritto reale su detto immobile” (Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2000, n. 14347, GI, 2001, 1848; conforme: Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2008, n. 20296, GCM, 2008, 9, 1295; RN, 2009, 2, 422; conforme: Cass. civ., sez. II, 18 luglio 2008, n. 19984, GCM, 2008, 7-8, 1180; VN, 2008, 3, 1440; conforme: Trib. Roma 7 aprile 2003, DF, 2004, 120; GM, 2003, 2146).

In termini più generali, gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l’art. 177, comma 1, lett. a) c.c. tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo: ne consegue che il momento determinante l’acquisto del diritto ad usucapionem da parte dell’altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, si identifica con la maturazione del termine legale di “ininterrotto possesso richiesto dalla legge” (Cass. civ., sez. II, 11 agosto 2016, n. 17033, DFP, 2017, 3, I, 711, GDir, 2016, 44, 75, Giustiziacivile.com 2016, 21 dicembre, Arch. Locazioni 2016, 6, 642).

È stato osservato, peraltro, che in regime di comunione legale, se uno dei coniugi, deducendo una situazione di compossesso con l’altro, propone in via autonoma domanda di usucapione di un bene immobile, il giudicato favorevole produce, in virtù del disposto dell’art. 177 c.c., direttamente effetti nella sfera giuridico-patrimoniale dell’altro coniuge rimasto estraneo al giudizio, facendo sì che egli acquisti la comproprietà di detto immobile; per converso, in caso di esito negativo di quella azione, “il giudicato sfavorevole sarebbe opponibile al coniuge che non sia stato parte del relativo giudizio, se successivamente pretendesse di sentirsi dichiarare proprietario dello stesso bene, in base ad una situazione fattuale identica a quella fatta valere nel precedente giudizio dall’altro coniuge” (Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2000, n. 14347, GCM, 2000, 2244; DeG, 2000, 43- 44, 55).

Si rammenti, in ogni caso, in argomento come la famiglia, impersonalmente considerata, non è autonomo soggetto giuridico e non può usucapire collettivamente ed indistintamente, a differenza dei singoli partecipanti alla stessa, che possono anche possedere ed usucapire uno contro l’altro: ne consegue che “il congiunto che tali atti di possesso non abbia compiuto, pur di fatto godendo, tutt’al più da detentore, del bene in quanto familiare (nella specie, moglie) di chi l’immobile ha invece posseduto, non può vantare né un possesso, né un compossesso idonei a fare acquisire la titolarità del bene” (App. Cagliari 28 maggio 1996, DF, 1998, 1440; conforme: Trib. Terni 29 settembre 1998, RGU, 1999, 111).

Si confronti anche, in argomento, Trib. Benevento, Ordinanza 21 ottobre 2014, quando afferma che, ancorché nei limiti di un giudizio necessariamente sommario, quale quello relativo alla richiesta di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., non pare potersi configurare possibilità di acquisto per usucapione, da parte di un coniuge in comunione legale, della comproprietà pro indiviso al 50% di un immobile (nella specie, destinato ad abitazione familiare), “di proprietà esclusiva dell’altro” (Trib. Benevento, 21 ottobre 2014, Quotidiano Giuridico, 2014).

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L’incompatibilità tra usucapione del bene comune (in capo ad uno dei coniugi) e comunione legale

L’incompatibilità tra usucapione del bene comune (in capo ad uno dei coniugi) e comunione legale diviene esplicitamente discendente dalla legge ove si abbia riferimento al combinato disposto degli artt. 1165 e 2941 n. 1 c.c., prevedendo quest’ultima disposizione che la prescrizione rimane sospesa durante il matrimonio. Applicata – appunto – all’istituto dell’usucapione per effetto del richiamo dell’art. 1165 c.c., la previsione ha l’effetto di impedire il decorso del termine di maturazione della fattispecie acquisitiva tra coniugi per tutto il corso del matrimonio.

Inoltre, il termine per usucapire la proprietà di porzioni dell’immobile, occupati dal coniuge non proprietario, non include anche il periodo della separazione di fatto, essendo inverosimile che, in tale periodo di tempo, il non proprietario abbia potuto utilizzare in via esclusiva le porzioni di immobile di cui rivendica l’acquisto per usucapione; così “ai fini del decorso del termine utile per l’usucapione di una porzione di bene immobile da parte di uno degli ex coniugi, assume rilevanza la data della separazione giudiziale e non il momento in cui era emersa la crisi coniugale” (Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2016, n. 20568, DeG 2016, 13 ottobre; si vedano anche: Trib. Milano, sez. IV, 28 gennaio 2019, n. 844; Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2016, n. 20568, Ilfamiliarista.it 2016, 20 ottobre).

Il presente contributo in tema di usucapione di beni e comunione legale è tratto da “Usucapione di beni mobili e immobili” di Riccardo Mazzon.

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