Decreto ingiuntivo per consegna documenti

Il procedimento di ingiunzione disciplinato dagli artt. 633 e ss. cpc. è un procedimento sommario che, in assenza di contraddittorio (almeno nella prima fase), consente con tempistiche nettamente più celeri rispetto al procedimento ordinario, di giungere alla condanna della controparte. Condanna che potrà essere, a seconda della pretesa azionata, al pagamento di una somma o di consegna di un determinato bene o di una certa quantità di cose fungibili.

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Il decreto ingiuntivo

La terza edizione della presente opera è stata completamente rivista per garantire uno strumento ancor più pratico e di immediato supporto agli operatori del diritto che giornalmente si trovano a depositare ricorsi per ingiunzioni e relative opposizioni. Il volume, con formulario e giurisprudenza, è aggiornato a tutte le più recenti novità legislative apportate al ricorso per ingiunzione e al procedimento di opposizione, tra le quali si segnala il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 (conv. con mod. in L. 30 giugno 2016, n. 119), in materia di esecuzione provvisoria obbligatoria del decreto ingiuntivo per le somme non contestate. Gli argomenti oggetto di analisi sono: presupposti per la tutela monitoria; soggetti creditori e prova scritta; giudice monitorio; ricorso per decreto ingiuntivo; esecuzione provvisoria; notificazione del decreto ingiuntivo, suoi effetti e mancata notifica; opposizione a decreto ingiuntivo; soggetti del processo e giudice competente; costituzione in giudizio; costituzione dell’opponente e del convenuto-opposto; istruzione della causa e istruzione probatoria; provvedimenti anticipatori in corso di opposizione; esecuzione provvisoria e sua sospensione; opposizione tardiva; rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione; decreto ingiuntivo in forma telematica; decreto ingiuntivo europeo. Il testo tiene anche conto delle numerose pronunce della giurisprudenza, di legittimità e di merito, nonché della Corte costituzionale, che hanno nel tempo precisato e confermato l’ambito di applicazione e gli effetti delle novità legislative sul procedimento per ingiunzione e sulla successiva fase di opposizione. Nel Cd-Rom allegato trovano posto un ricco formulario, in formato editabile e stampabile, contenente gli schemi degli atti processuali ritenuti più utili nel quotidiano svolgimento dell’attività professionale, un’esauriente rassegna giurisprudenziale per argomento e una raccolta dei provvedimenti normativi di riferimento. Nunzio Santi Di Paola, Avvocato, Tributarista. Specializzazione in Materia Commerciale, Societaria, Tributaria e Fiscale. Ha conseguito la qualifica di Giurista d’Impresa e successivamente quella di Giurista d’Impresa avanzato presso la LUISS Scuola di Management di Roma. Ha conseguito la specializzazione in Diritto Societario Riformato. Collaboratore di riviste giuridiche e autore di diversi volumi. Dirige il Centro Studi Tributario ASLA. Titolare dello Studio Legale Di Paola & Partners, è stato membro di commissioni consultive presso la C.C.I.I.A. di Catania. Mediatore professionista come previsto dal D.M. 180/2010.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)

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Pagamento degli onorari professionali

In disparte la questione relativa al pagamento degli onorari professionali, in questa sede è sufficiente rilevare che nella maggior parte dei casi, il ricorso per decreto ingiuntivo viene impiegato per ottenere un titolo esecutivo in relazione alla pretesa di pagamento di una determinata somma. In ambito giuslavoristico, ad esempio, copioso è il numero di decreti emessi sulla scorta di cedolini paga al fine di ottenere il pagamento di retribuzioni non corrisposte.

Più travagliato e forse meno esplorato è l’impiego del procedimento in parola per la consegna di documenti.

Per restare all’esempio citato, negli ultimi anni si è ampliato l’impiego del ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere la consegna dei cedolini paga nel caso di violazione degli artt. 1 e 3 della L. 4/1953[1]. In tal senso, solo per citare un precedente tra i tanti, si richiama: Trib. Milano, dott.ssa Locati D.I. 2159/2018.

Uscendo dal perimetro giuslavoristico, si segnala il decreto emesso nei confronti di un istituto di credito per la consegna “dell’estratto del libro soci e degli ordini di vendita ovvero delle domande di cessione corrispondenti alle operazioni ivi annotate” (Trib. Udine, dott.ssa Antonini, 24/12/2015). A partire dagli anni 90, infatti, è divenuto via via sempre più frequente l’impiego dello strumento in commento nell’ambito bancario e assicurativo. Così si è ritenuto che il curatore del fallimento possa fare ricorso al procedimento monitorio, al fine di ottenere copia degli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con gli istituti di credito dall’impresa fallita (Trib. Milano 21 giugno 1996, in Foro it., 1996, I, 3200); di recente è stato ritenuto “ammissibile il decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti informativi e contrattuali relativi ad una polizza qualora la banca non abbia adempiuto alla richiesta ex art. 119 TUB[2] (Trib. Spoleto, 7/01/2020). Come è noto, l’art. 119, 4° co. TUB prevede che: “(…) il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto ad ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni”. La norma, tuttavia, non sempre viene rispettata dagli istituti di credito che, non di rado, pongono problemi e difficoltà nel rilasciare la documentazione richiesta. Pacifica la natura obbligatoria (nascente da contratto) della prestazione richiesta, non manca chi ha criticato l’ammissibilità dei suddetti ricorsi per decreto ingiuntivo sulla scorta che la suddetta consegna presupporrebbe un obbligo di fare; all’istituto di credito, in sostanza, verrebbe chiesto un facere che è incompatibile non solo con il procedimento monitorio ma, in generale, con il nostro ordinamento. Le suddette critiche, tuttavia, non hanno fatto breccia nella giurisprudenza (almeno con riferimento specifico alla documentazione prevista dall’art. 119 TUB), che ha continuato a dichiarare ammissibile il ricorso ex art. 633 cpc.

Il divieto del fare

La questione del divieto dell’obbligo del fare si è però riproposta in altra fattispecie.

Come è noto ai sensi del comma 2, lettera e-ter) del D-Lgs 41 D.Lgs 81/08 (come modificato da D.Lgs 106/09) la “sorveglianza sanitaria” comprende la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. Ai sensi del comma 6 della stessa norma, “il medico competente, sulla base delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente”; il successivo comma 6-bis dispone: “nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”.

Dunque, nelle ipotesi previste dalla norma, in capo al lavoratore sorge il diritto ad avere una copia scritta del giudizio di idoneità, a cui corrisponde l’obbligo in capo al medico competente al rilascio dello stesso. In questi termini, dunque, la fattispecie non pare molto differente da quelle affrontate in tema di consegna di documenti bancari.

Il Tribunale di Firenze, tuttavia, tuttavia ha ritenuto inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato alla consegna del suddetto certificato di idoneità (in una fattispecie in cui la lavoratrice, dopo una lunga assenza per malattia, si era sottoposta alla visita di idoneità che, tuttavia, si era conclusa con un giudizio orale), ricostruendo l’obbligo non come di semplice consegna ma, piuttosto, di un facere. In particolare, afferma il Giudice: “premesso che l’accoglimento della richiesta di consegna del giudizio scritto (…) presuppone la sussistenza di idonea prova scritta, ai sensi dell’art. 634 c.p.c., non solo della circostanza che si ha diritto alla detta consegna, ma anche di quella che il giudizio scritto in questione esista (trattasi, infatti, di cosa mobile determinata che non esiste in natura, ma deve essere predisposta dal medico competente); rilevato, altresì che l’esistenza di tale documento non può ritenersi presunta alla stregua delle semplici previsioni legislative relative alla loro predisposizione, non essendosi in presenza di una presunzione legale ai sensi dell’art. 2728 cod. civ. e non sussistendo le condizioni di gravità indiziaria previste dall’art, 2729 cod. civ., potendo invero desumersi il contrario proprio in ragione della mancata tempestiva consegna; (…) ritenuto pertanto che, nella specie, l’accoglimento della richiesta si tradurrebbe nell’imposizione al medico di un obbligo di fare (predisporre il giudizio scritto), imposizione che non è consentita a seguito della procedura ex art. 633 c.p.c. e successivi” (Trib. Firenze, est. dott.ssa Davia, 17/07/2019). La tesi non convince.

Invero, l’esistenza di un obbligo di legge dovrebbe proprio far presuppore l’esistenza materiale del documento richiesto. Specialmente allorché – come nel caso di specie – l’ingiunto è un soggetto qualificato su cui incombono obblighi di legge e di deontologia. L’ingiunto, in sede di opposizione, avrà la possibilità di eccepire l’inesistenza del certificato e la conseguente inammissibilità di una richiesta di un obbligo a redigerlo (in disparte, il conseguente diritto al risarcimento del danno in altra sede in capo all’istante e l’eventuale violazione degli obblighi deontologici). In sostanza, pare che il Giudice fiorentino abbia rigettato il ricorso anticipando le difese del (richiesto) ingiunto.

Medesima (nella sostanza) argomentazione è stata impiegata da altro Giudice dello stesso Tribunale in riferimento ad un decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna di buste paga: “ritenuto che non possa accogliersi la domanda avente ad oggetto la consegna di buste paga, in quanto per essa non si pone solo l’adempimento di un obbligo di dare ma anche di fare (…)” (Trib. Firenze, est. dott. Gualano, 29/10/2019). Anche in questo caso, il Giudice, a fronte di un diritto del lavoratore (riconosciuto per legge e, come si è visto dalla giurisprudenza maggioritaria) a ricevere il cedolino paga, avrebbe dovuto dare ‘per scontata’ l’esistenza del documento, lasciando all’ingiunto il diritto a proporre opposizione eccependo l’inesistenza del documento (con le conseguenze del caso). Lo stesso identico ricorso, in virtù della possibilità offerta dall’art. 413 cpc in merito ai fori alternativi competenti territorialmente, riproposto avanti al tribunale di Udine veniva, peraltro, regolarmente accolto (Trib. Udine, est. dott. Luongo, 10/01/2020).

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Note

[1]’La norma citata stabilisce all’art. 1 che: “è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute”, nonché all’art. 3 che “il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione

[2] in ‘Il caso.it’ art. 633 Condizioni di ammissibilità.

Avv. Andrea Leone D’Agata

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