Premessa
Il successo di una mediazione dipende anche dall’informazione che dell’istituto viene fornita alle parti dai legali. Questa informativa è disciplinata dal terzo comma dell’art. 4 del d. lgs 28 /10 come modificato dal comma 2 dell’art. 84 del d. l. n. 69 del 2013 convertito con modifiche dalla legge n. 98 del 2013.
La recente sentenza della Seconda Sezione della Cassazione Civile n.31852 del 5 dicembre 2019
Questa sentenza è significativa perché affronta un tema delicato come quello dell’adempimento, da parte del legale, dell’obbligo informativo nei confronti del proprio assistito in ordine all’esperimento del tentativo di mediazione civile e commerciale. La pronuncia di legittimità è rilevante anche dal punto di vista economico in quanto fra richiesta di onorari e danno non patrimoniale il quantum raggiunge quasi 150.000 €.
L’oggetto del giudizio di merito è il riconoscimento in giudizio di un rapporto professionale intercorso tra uno studio legale e una coppia di coniugi nel ruolo di convenuti. La parte interessante del contenzioso è nella eccezione dei convenuti della invalidità del contratto di incarico professionale fondata sul mancato adempimento da parte dell’attore, lo studio legale, all’obbligo informativo di cui all’art. 4 del d.lgs. 28/2010[1]. Con sentenza del 2013 il Tribunale di Forlì “limitatamente alla fase successiva all’attività stragiudiziale della lite civile”, proprio a fronte del mancato adempimento di cui sopra, rigettava la domanda dell’attore, che ricorreva davanti alla Corte di Appello di Bologna non ottenendo l’accoglimento dell’appello. Inevitabile il ricorso in Cassazione con richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale inerente l’art. 4 di cui sopra in relazione all’art. 76 della Costituzione[2] per violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega n.69/09. Contestazione agevolmente respinta con riferimento alla tecnica legislativa utilizzata nel d. l. 69/13 e nella legge di conversione 98/13. Nei motivi l’avv. C. Z., prova a ridimensionare l’atto di citazione commissionato riducendolo al rango di bozza non richiedente l’informativa specifica sulla mediazione e nel contempo considerando come assolta l’informativa nella sottoscrizione del mandato ad litem a margine di un foglio in bianco che la includeva nel testo. Ciò che viene addotto come motivo in qualche modo fondante, peraltro più volte ripetuto, è la “violazione e falsa applicazione degli art. 4, e anche 5 e 23 della legge mediazione (d.lgs. 28/2010) in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.[3]”
Il supremo Collegio liquida il motivo della riduzione dell’atto di citazione a semplice bozza come contraddittoria con la scelta processuale iniziale. In ordine alla sottoscrizione del foglio in bianco con mandato ad litem, la Suprema Corte puntualizza che l’obbligo informativo sulla mediazione non possa ritenersi assolto neanche attribuendo la materia del contendere all’ambito della materia di lavoro, che apparirebbe più che una forzatura.
Se ne deduce che non sia esaurito l’obbligo informativo in presenza di una sola consegna e sottoscrizione di una delega in bianco, che pure quell’obbligo contenga inserito nel testo. Sono ritenuti inammissibili i motivi attinenti alla devoluzione in arbitrato e il patto di quota lite per cui venga rivendicato il compenso per la prestazione professionale, oltre che fra gli altri quello dell’arricchimento senza causa ex art. 2041 C.C.
Si giunge quindi, dopo l’esame dell’ultimo dei motivi, al rigetto del ricorso a cui si aggiunge la condanna alle spese, che segue la soccombenza. Inoltre si procede alla condanna, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002[4], sussistendo “i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso [5]
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Il tema dell’obbligo informativo in materia di mediazione civile e commerciale obbligatoria o meno
Il Consiglio Nazionale Forense si fa carico nel 2010 della necessità di stilare un modello di informativa da sottoporre alla firma degli assistiti dei propri associati con un allegato alla propria circolare n. 11 del 15 marzo 2010 che si riporta integralmente:
“Io sottoscritto ______________ dichiaro di essere stato informato dall’Avv.____________, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28,1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e _____________________ (indicazione della controparte) in relazione a _____________________ (indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. 2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare: a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che; b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente. Luogo e data, (Sottoscrizione dell’assistito) (Sottoscrizione dell’Avvocato)”
Si evince in modo chiaro che l’informativa non possa sfuggire a una sottoscrizione a parte che riprenda fra l’altro il nome della controparte e l’oggetto della controversia. Scorrendo lo sguardo nella lettura del testo si coglie il riferimento alla facoltà di esperire o all’obbligo di utilizzare lo strumento mediativo extra giudiziale. Al punto due viene indicata la possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato e al successivo punto tre l’opportunità di fruire di tutti i benefici fiscali della procedura di mediazione civile indipendentemente dall’esito della procedura.
Trattandosi di un semplice modello la forma può essere libera, pur nel rispetto dei requisiti di chiarezza e della forma scritta. Il documento sottoscritto dall’avvocato e dalla parte ci rimanda indirettamente anche al successivo art. 5 comma 1 del d. lgs n.50/10, che prevede la mediazione demandata dal giudice in presenza di una mediazione obbligatoria non iniziata o non terminata con relativi termini assegnati alle parti di 15 giorni e con contestuale fissazione di successiva udienza. Il documento, distinto dalla procura alle liti, deve infatti essere allegato alla documentazione in sede di giudizio e se la mediazione obbligatoria è stata comunque esperita nulla quaestio, altrimenti si procede come sopra. Resta da chiedersi se la stessa regola possa valere anche per la mediazione facoltativa pur con il diverso peso di quest’ultima. Un’interpretazione già solo letterale fornisce una risposta positiva e si sostanzia nell’informare la parte in sede giudiziale della possibilità di esperire il procedimento di mediazione o nell’invito all’avvocato di parte di produrre nella successiva udienza il documento informativo sulla mediazione civile e commerciale.
L’annullamento del contratto d’opera professionale fra avvocato e assistito in assenza di informativa sulla mediazione
Acquisito che sia la parte attrice che la parte convenuta debbano essere correttamente informate dello strumento della mediazione civile per la risoluzione delle controversie, un altro aspetto importante della sentenza in esame riguarda l’annullabilità del contratto di prestazione professionale in assenza dell’informativa.
La sanzione dell’annullabilità è quindi collegata alla scelta discrezionale della parte assistita rispetto al proprio legale. Quindi vale il disposto dell’art. 1441 co. 1 C. C. per il quale “l’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge”. Una sanzione, quella operata dal legislatore, ai sensi dell’art.4 comma 3 sopra citato, che sottolinea il valore che si è voluto conferire allo strumento della mediazione civile. Non si può non cogliere in questo un rimando all’articolo 40 del Codice Deontologico nella parte in cui prevede: “…di informare chiaramente il proprio assistito, all’atto dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzioni possibili… I. Se richiesto, è obbligo dell’Avvocato informare la parte assistita sulla previsione di massima della durata e i costi presumibili del processo”.
Questo naturalmente comporta la possibilità per l’assistito di ottenere la restituzione delle somme eventualmente versate al legale. A scanso di equivoci si precisa che la validità della procura e dell’attività difensiva svolta rimane impregiudicata. Nel contempo la sanzione dell’annullabilità consente al legale di potere beneficiare delle opportunità di sanatoria offerte dal diritto, laddove nella precedente versione della norma sanzionatoria, quella della nullità, questa possibilità era resa molto difficoltosa.
La condanna del ricorrente al versamento dell’importo del contributo unificato
Il terzo ed ultimo punto della sentenza della Suprema Corte ci consente di ricordare i rischi di un approccio e un comportamento non collaborativo nell’ambito del procedimento di mediazione così come previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 28 del 2010[6]. Dalla scelta del legislatore di dare una sanzione di annullabilità al mancato assolvimento dell’obbligo informativo alle sanzioni di natura economica previste a discapito della parte vincitrice per un provvedimento definitorio del giudizio che corrisponde in tutto o in parte al contenuto della proposta. Senza dimenticare quanto già previsto dall’art.8 comma 4 bis[7] in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione.
Questa sentenza ha una particolare importanza sia per la sua provenienza da un collegio giudicante di legittimità sia per la sua freschezza temporale. L’unica giurisprudenza maggiormente commentata di questi anni risale infatti al 1° marzo 2011 con un’ordinanza del Tribunale di Varese Sezione I, a un’altra ordinanza del Tribunale di Palermo Sezione II del 24 marzo dello stesso anno. Entrambe affrontano l’aspetto della mancata informativa e dell’annullabilità del contratto d’opera professionale non dal punto di vista dell’assistito, ma della controparte. Un’ordinanza che è sulla stessa linea interpretativa della sentenza de quo della Suprema Corte.
In conclusione la pronuncia n.31852 del 5 dicembre 2019 della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ricorda agli operatori del diritto quanto l’informativa sull’esperimento del procedimento di mediazione civile e commerciale non si debba ridurre a una banale formalità, ma piuttosto a un check point che l’avvocato e la parte devono (in caso di mediazione obbligatoria) o possono (in caso di mediazione volontaria) attraversare prima di intraprendere la fase del giudizio.
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Note
[1] “All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.”
[2] “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”
[3] “3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”
[4] “1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”
[5] “1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.”
[6] “1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrispond1e interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Copyright © – Riproduzione riservata Pagina 12 di 20 2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.”
[7] “4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”
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