Decreto cura italia:la Corte dei Conti chiede l’intervento del legislatore per il disallineamento dei termini fiscali

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di Maurizio Villani e  Lucia Morciano

Sommario: 1.Normativa di riferimento; 2. Riflessioni e criticità del Decreto Cura Italia rilevate dalla Corte dei Conti nella memoria n.AS1766.

1.Normativa di riferimento

Con la memoria n. AS 1766 la Corte dei Conti ha inteso offrire un contributo recante criticità e necessari chiarimenti utili all’esame del legislatore in sede di conversione in legge del D.L.n.18/2020,  rubricato“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”.

Prima di dare contezza del disallineamento dei termini fiscali e processuali statuiti dal D.L. n.18/2020 (Decreto Cura Italia) ed enucleare le criticità del predetto decreto espresse dalla Corte dei Conti, appare opportuno riepilogare il quadro normativo di riferimento.

L’art. 67 del citato D.L.n.18/2020, rubricato  “Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, così dispone:

 

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017,n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

 

Il successivo art. 68 del citato D.L., che  verte in materia di Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”, stabilisce che:

 

“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. È differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.”

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.”

 

Invece, dal punto di vista processuale, il Decreto “Cura Italia” all’art. 83, rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”,  così dispone:

 

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso

tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai

minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave

pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in

cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di

provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e

trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di

sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure

alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di

prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove

indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di

urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento

motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono

altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303

e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i

capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi

sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno

2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del

Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le

misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per

consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche

d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio

giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di

cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate

d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica

presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le

seguenti misure:

a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso

alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli

uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196

ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al

pubblico;

c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di

comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata

per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di

assembramento;

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

 e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale,

di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di

procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti

diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della

giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309,

comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente,

sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui

all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo

2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o

in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli

imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata

di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il

difensore d’ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all’articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del

regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35,

per l’anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio

direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese

di ottobre.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010,

n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono

condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di

durata massima dei medesimi procedimenti.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

 

2.Riflessioni e criticità del Decreto Cura Italia rilevate dalla Corte dei Conti nella memoria n.AS1766.

La Corte dei Conti nella memoria n.AS1766 , attuando un’analisi comparatistica degli articoli 67, 68 e 83 citati,  ha criticato il disallineamento dei termini amministrativi e processuali presenti nel D.L. n. 18/2020, denunciando che tale  discrepanza attiene non solo ai termini, ma soprattutto  alle posizioni processuali tra contribuente e Fisco,  violando i principi costituzionali di parità delle parti e di uguaglianza.

Analizziamo di seguito  le criticità rilevate dalla Corte dei Conti in materia fiscale e di giustizia tributaria.

  • L’art. 67 citato, prevede a beneficio degli uffici degli enti impositori , la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso.

Attraverso  la lettura del combinato disposto  degli artt. 67 e 83 comma 2 del citato Decreto, si evince che l’inclusione, tra i termini oggetto della sospensione fino al 31 maggio, di quelli relativi all’attività contenziosa non tiene conto  della generalizzata sospensione, dal 9 marzo 2010 al 15 aprile 2020, dei termini per il compimento di atti processuali prevista dall’art. 83, comma 2  del provvedimento. Ciò  comporta un  ingiustificato vantaggio per la parte processuale pubblica, che potrà avvalersi di un più ampio margine di tempo per adempiere agli oneri del processo. Per tale ragione,a parere della Corte dei Conti,  il legislatore dovrebbe valutare la possibilità di eliminare dal testo dell’art. 67 il riferimento all’attività “di contenzioso”.

  • E ancora, il citato art.67, al comma 4, dispone che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, si applica la disposizione normativa dell’art.12 del D.lgs n.159 del 24 settembre 2016.

A tal proposito, si rammenta che ai sensi del predetto art. 12, la sospensione dei termini di versamento di tributi e contributi, prevista a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali, “comporta altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’art.3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (comma 1).

La Corte dei Conti ha ritenuto opportuno rilevare che la previsione del comma 4 dell’art. 67 citato risulta di non agevole interpretazione, non essendo chiaro se il legislatore abbia  voluto richiamare unicamente il disposto del comma 1 del  succitato art.12 (il cui principio è stato sostanzialmente recepito al comma 1 dello stesso art. 67 in commento) oppure se, come  appare più probabile, abbia voluto riproporre il contenuto del comma 2 del medesimo art. 12,  a norma del quale “I termini di prescrizione e decadenza relativi  all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali  e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi  eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi  eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei  versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre  dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’art.3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.

La Corte dei Conti ha sottolineato che, in quest’ultima ipotesi,  la norma entrerebbe in conflitto con l’enunciato “principio di  corrispondenza”, per effetto di una sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici ben più ampia della sospensione dei versamenti, nella circostanza non giustificata peraltro dalle difficoltà operative degli uffici, normalmente connesse con gli eventi sismici, che hanno ispirato la previsione del citato comma 2 dell’art. 12.

  • In riferimento all’68 citato -che prevede, a seguito della sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini per il versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’obbligo di effettuare i versamenti sospesi “in unica soluzione” entro il 30 giugno 2020– il Collegio ha rilevato  che la mancata esplicita riproposizione della facoltà di rateizzare, nei modi ordinari, i carichi oggetto di sospensione, potrebbe comunque comportare elementi d’incertezza in sede applicativa.
  • In ultimo, la Corte dei Conti ha avanzato perplessità in riferimento all’ 71 del Decreto “Cura Italia”, rubricato “Menzione per la rinuncia alle sospensioni”.Detto articolo stabilisce che: 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze.

Ebbene, secondo la Corte dei Conti, predetto onere comunicativo  al Ministero dell’economia e delle finanze  finirebbe  per rappresentare un ulteriore adempimento a carico del contribuente; sarebbe, pertanto, opportuno che la comunicazione prevista dalla disposizione avvenga nel modo più semplificato possibile.

Alla luce di tali considerazioni della Corte dei Conti, condivise appieno dagli scriventi, si auspica un intervento del legislatore in sede di conversione  al fine di ovviare  al disallineamento dei  termini amministrativi e processuali, venutosi a creare dal combinato disposto delle citate norme, così da poter ricondurre il rapporto Fisco/contribuente a una posizione di maggiore parità.

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Avv. Villani Maurizio

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