Nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza quale nullità comporta l’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione a uno dei due difensori di fiducia dell’interessato?

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(Annullamento con rinvio)

Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila disponeva, nei confronti del condannato, la revoca della misura della detenzione domiciliare applicata, per motivi di salute, con ordinanza dello stesso Tribunale in relazione alla residua pena espianda di 7 anni e 10 mesi di reclusione determinata con provvedimento di cumulo in data 24/4/2015 del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila e ciò in quanto costui era stato tratto in arresto perché trovato in possesso, nella sua abitazione, di 75 grammi di stupefacente tipo hashish e di 25 grammi di cocaina.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il predetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione lo stesso condannato, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, la difesa lamentava, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinnanzi al Tribunale di sorveglianza ai difensori di fiducia nominati in epoca antecedente all’udienza da cui sarebbe conseguita una violazione dell’art. 666 c.p.p., comma 3, con conseguente nullità di ordine generale e di carattere assoluto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. rilevandosi al contempo come il Collegio aquilano avesse fatto ricadere sul condannato la mancata trasmissione, da parte dell’Ufficio di sorveglianza di Pescara, della nota in data 30/4/2019 della Polizia stradale di Giulianova contenente il verbale di esecuzione dell’ordine di carcerazione nella quale si sarebbe dato atto, da parte della polizia giudiziaria, del fatto che gli avv.ti G. S. e F. F. erano stati “Avvocati nominati di fiducia” dello stesso odierno ricorrente.

La richiesta enunciata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione

In data 28/1/2020  perveniva in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione con la quale era stato chiesto l’annullamento, senza rinvio, dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore corso.

I motivi aggiunti

In data 31/1/2019, uno dei legali depositava in Cancelleria una memoria contenente dei motivi aggiunti destinati a integrare quelli già avanzati dall’altro avvocato,lamentando, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la violazione dell’art. 666 c.p.p., comma 3, art. 127 c.p.p., art. 51-ter Ord. pen., 178, lett. c), e 179 c.p.p..

In particolare, nel riepilogare i profili fattuali della vicenda, questo difensore sottolineava la violazione del diritto di difesa del ricorrente tenuto conto del fatto che costui avrebbe nominato i due professionisti quali difensori di fiducia contestualmente all’esecuzione dell’ordine di carcerazione e che non si sarebbe potuto imputare all’interessato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza, la mancata trasmissione del verbale redatto dalla Polizia Stradale di Giulianova da parte dell’Ufficio di sorveglianza di Pescara che aveva disposto la sospensione provvisoria della misura alternativa così come non si sarebbe potuto condividere, ad avviso del legale, stante l’unicità della procedura, l’assunto secondo il quale l’eventuale nomina sarebbe stata riferibile unicamente al procedimento davanti all’Ufficio di sorveglianza di Pescara e non anche a quello incardinato davanti al Tribunale di sorveglianza.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva reputato fondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava a tal proposito prima di tutto che, che nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza, l’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione a uno dei due difensori di fiducia dell’interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, è sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, (Sez. 1, n. 12059 del 4/3/2015).

Precisato ciò, gli Ermellini rilevavano altresì come, nel caso di specie, uno dei due difensori, presente in udienza, avesse eccepito l’omesso avviso al co-difensore sicché la relativa eccezione era stata, sotto un primo aspetto, ritualmente e, soprattutto, tempestivamente formulata.

A fronte di ciò, il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto infondata l’eccezione relativa al difetto di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio agli avvocati sulla base di due argomenti: a) ritenendo che nel procedimento di revoca non vi fosse stata alcuna nomina ritualmente sottoscritta e inviata dal condannato prima della spedizione dell’avviso di fissazione dell’udienza; b) il Tribunale di sorveglianza, pur ammettendo l’esistenza di un verbale redatto dalla Polizia Stradale di Giulianova relativo all’esecuzione dell’ordine di carcerazione a seguito della sospensione della misura alternativa disposta il 30/4/2019, recante l’indicazione dell’avvenuta comunicazione telefonica dell’arresto ai difensori di fiducia, aveva sottolineato come la cennata nota della Polizia Stradale di Giulianova sarebbe stata trasmessa non al Tribunale ma unicamente all’Ufficio di sorveglianza di Pescara con riferimento al procedimento n. 5717/2019 SIUS relativo alla sospensione provvisoria della misura alternativa al quale, pertanto, la nomina in questione sarebbe stata, unicamente, riferibile.

Orbene, in relazioni a tali considerazioni, gli Ermellini affermavano quanto segue: 1) quanto al primo aspetto, il Collegio riteneva pienamente condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nomina a difensore di fiducia deve ritenersi valida a prescindere dal rigoroso rispetto delle formalità di cui all’art. 96 c.p.p. quando il conferimento della veste di difensore sia comunque desumibile per facta concludentia (così Sez. 6, n. 54041 del 7/11/2017; Sez. 5, 3/2/2017) fermo restando che, nel caso di specie, secondo quanto ricavabile dal verbale in data 30/4/2019 relativo alla notificazione allo stesso ricorrente del provvedimento di sospensione della misura alternativa e di esecuzione del conseguente ordine di carcerazione, la Polizia Stradale di Giulianova aveva dato atto della avvenuta comunicazione telefonica dell’arresto ai due difensori di fiducia del medesimo e, pertanto, ad avviso della Corte, si era in presenza di un atto di inequivoco tenore certamente idoneo a rendere valida ed efficace la nomina dei difensori da parte dell’interessato il quale aveva sottoscritto il verbale in questione, evidentemente dopo avere dichiarato agli operanti la propria volontà di conferire mandato ai due professionisti cui era stata data, di seguito un’effettiva comunicazione dell’adempimento e dunque si trattata per la Cassazione di una sequenza certamente idonea a configurare una chiara manifestazione di volontà dell’interessato in ordine alla nomina dei suddetti difensori di fiducia; 2) quanto al secondo argomento svolto nell’ordinanza impugnata, anch’essa veniva stimata infondata posto che, se deve escludersi, da un lato, che le ulteriori e diverse nomine di difensori di fiducia, intervenute nel procedimento relativo alla concessione di una misura alternativa, possano dispiegare effetto in quello avente ad oggetto la revoca di essa (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 36964 del 7/6/2019; Sez. 1, n. 24938 del 28/1/2014), dall’altro lato, non può fondatamente revocarsi in dubbio l’unicità tra il subprocedimento di sospensione della misura alternativa e quello, principale, relativo alla sua revoca cui il primo è funzionalmente collegato e, anzi, del tutto propedeutico e la cui dipendenza funzionale è, altresì, attestata dal fatto che non vi è alcuna situazione di incompatibilità tra l’adozione del provvedimento cautelare da parte del magistrato di sorveglianza e la sua partecipazione alla successiva fase deliberativa quale componente del Tribunale (vedasi: Sez. 1, n. 43689 del 15/11/2007) con l’ovvia conseguenza che non si può certo porre a carico del condannato e della sua difesa l’omessa trasmissione al Tribunale di sorveglianza degli atti relativi al suddetto subprocedimento svoltosi davanti al Magistrato di sorveglianza che aveva adottato il provvedimento provvisorio in vista della decisione definitiva da parte dell’organo collegiale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, come suesposto anche prima, il ricorso era accolto sicché l’ordinanza impugnata veniva annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante specialmente nella parte in cui chiarisce cosa quale nullità comporta l’omessa comunicazione dell’avviso di fissazione a uno dei due difensori di fiducia dell’interessato nel procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza.

Difatti, avvalendosi di un precedente conforme, la Cassazione afferma in tale provvedimento che questa nullità deve essere configurata come una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, è sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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