Premessa
Lo scorso 16 aprile 2020 è stata depositata la motivazione della sentenza n. 12348, pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite, in pubblica udienza, il 19 dicembre 2019 e, di cui, fino ad ora, conoscevamo unicamente l’informazione provvisoria n.27.
La Suprema Corte a Sezioni Unite veniva investita della questione, ai sensi dell’art. 618 co. I c.p.p., a seguito dell’ordinanza dell’11 giugno 2019 della Terza Sezione di Cassazione, la quale evidenziava l’esistenza di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità con riguardo alla nozione giuridica di “coltivazione” di piante da cui siano ricavabili sostante stupefacenti.
In particolare, la questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite era la seguente: “se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacente, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo non rilevando la quanto quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se è necessario anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato”.
Il principio di diritto affermato dagli Ermellini nella sentenza n. 12348 del 2020 è stato il seguente: “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi esclude, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolge in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”[1].
Il caso sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite
Il caso di specie, sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite, riguardava un
giovane ragazzo del napoletano condannato, in continuazione con altri reati, alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa[2] per aver coltivato, al fine di farne commercio, due piantine di marijuana, rispettivamente dell’altezza di un metro, con diciotto rami, e di un metro e quindici centimetri, con venti rami (integrando, così, la fattispecie di cui all’art. 73 co. V del D.P.R. 309/90, richiamata nel capo c. dell’imputazione).
Con specifico riferimento alla nozione di coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti i giudici della Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28 febbraio 2018, hanno affermato, da un lato, che ai fini dell’integrazione del reato in esame non rilevasse in alcun modo la destinazione ad uso personale della sostanza ricavabile dalle piantine in sequestro e, dall’altro lato, che la condotta dell’imputato integrasse il principio di offensività, seppur in assenza della completa maturazione dei vegetali e non fosse, quindi, rinvenibile nell’immediatezza il principio attivo.
I giudici dell’impugnazione precisavano, infatti, che l’offensività della condotta potesse, comunque, desumersi da altre circostanze: in particolare, l’avanzato stato di crescita delle piante, attestato dalla presenza di numerose ramificazioni, rendevano le stesse idonee a produrre, all’esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di sostanza stupefacente.
Proprio quest’ultimo aspetto è stato, unitamente ad altri, motivo di doglianza[3] da parte dell’imputato, per il tramite del suo difensore: quest’ultimo sottolineava, innanzitutto, il travisamento della prova, in quanto dagli atti non era emerso che le piantine avessero aggiunto un apprezzabile grado di sviluppo; in secondo luogo, lamentava l’erronea applicazione dell’art. 73 co. V, del D.P.R. 309/90 con riguardo al principio di offensività, affermando che, anche laddove i vegetali avessero avuto numerose ramificazioni, sia erroneo desumere, da ciò soltanto, l’idoneità degli stessi a produrre effetto drogante, in quanto, come noto, il principio attivo è contenuto nelle infiorescenze.
Il contesto giurisprudenziale di riferimento. Breve disamina degli orientamenti giurisprudenziali contrapposti
La Suprema Corte a Sezioni Unite, proprio con riguardo al reato di coltivazione di sostanza stupefacente ex art. 73 co. V, D.P.R. 309/90, di cui al capo c) d’imputazione, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
La questione oggetto di dibattito, approdata all’esame delle Sezioni Unite, ruota intorno alla nozione di “coltivazione” di piante da cui sia estraibile sostanza stupefacente.
Nell’ordinanza dell’11 giugno 2019, la Sezione remittente della Cassazione evidenziava, infatti, come, si fossero, nel tempo, delineati, sul punto, due diversi indirizzi all’interno giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo indirizzo[4], per configurare il reato di coltivazione di piante stupefacenti, era necessaria la compresenza di due elementi: da un lato, la pianta coltivata doveva essere conforme al tipo botanico vietato e la sostanza ricavata doveva aver raggiunto la soglia minima di capacità drogante e, dall’altro lato, occorreva verificare che la coltura fosse concretamente idonea, al momento dell’accertamento, a ledere i beni giuridici tutelati dalla fattispecie incriminatrice (innanzitutto, la salute pubblica e, in secondo luogo, lo sviluppo del mercato della droga).
Secondo un diverso orientamento[5], invece, non rilevava, ai fini dell’offensività o meno della condotta, la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza dell’accertamento, essendo sufficiente che la pianta fosse conforme al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre, così, sostanza stupefacente.
Proprio alla luce di tale contrasto veniva sollecitato un intervento di nomofilachia da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite, al fine di definire l’ambito della nozione di offensività in concreto nel reato di coltivazione non autorizzata di sostanza stupefacente; in particolare, come già riportato nell’introduzione del presente elaborato, la sezione remittente avanzava la seguente questione di diritto: “se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacente, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo non rilevando la quanto quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se è necessario anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato”.
Al fine di addivenire ad una corretta disamina della questione, le Sezioni Unite hanno ripercorso, nelle motivazioni della citata sentenza, il dibattito, sia giurisprudenziale, sia dottrinale, che negli anni ha riguardato l’ambito di estensione e di applicazione del principio di offensività in relazione al reato di coltivazione ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/90.
Innanzitutto, la Suprema Corte di Cassazione ha posto l’attenzione su diverse pronunce della Corte Costituzionale che hanno affrontato il tema del principio di offensività, soffermandosi, in particolare, sulla sentenza n. 109 del 2016, la quale, in conformità a precedenti statuizioni[6], ha ribadito che il summenzionato principio opera su due differenti piani: da un lato, infatti, vi è la c.d. offensività in astratto, rivolta come precetto al legislatore, il quale, nella formulazione astratta delle fattispecie di reato, deve limitarsi a reprimere quelle condotte che presentino un contenuto offensivo di beni o interessi meritevoli di tutela.
Le scelte normative del legislatore sul punto sono censurabili unicamente nella misura in cui queste siano manifestamente confliggenti con il canone della ragionevolezza (in un’ottica di self-restraint della discrezionalità legislativa).
La Corte Costituzionale, nella stessa pronuncia del 2016, ha, inoltre, precisato che il principio di offensività in astratto è rispettato ed è compatibile non solo con la previsione di reati di danno, ma anche tramite il ricorso al modello dei reati di pericolo presunto[7], in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore la possibilità sia di prevedere forme di tutela anticipata, in grado di tutelare i beni giuridici protetti già laddove siano meramente esposti a pericolo, sia di stabilire al raggiungimento di quali soglie di pericolosità consegua la risposta punitiva.
Occorre precisare però che, al fine di evitare un’indiscriminata libertà del legislatore, l’anticipazione della tutela penale è costituzionalmente legittima, purchè la presunzione, su cui si basano i reati di pericolo presunto (in forza della quale quel determinato comportamento preso in considerazione è normalmente idoneo ad esporre a pericolo l’interesse protetto), operi nella maggior parte dei casi, secondo l’id quod plerumque accidit.
Tali affermazioni sono di rilievo proprio con riguardo al delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti, reato di pericolo presunto, idoneo ad attentare al bene della salute dei singoli consociati, per il solo fatto di aumentare la provvista esistente di materia prima e di creare, quindi, in potenza, maggiori occasioni di spaccio.
Se da un lato, quindi, vi è la c.d. offensività in astratto, dall’altro lato, invece, vi è la c.d. offensività in concreto, che opera come criterio interpretativo-applicativo per il giudice ordinario, il quale è tenuto a verificare la riconducibilità della fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, evitando, così, di reprimere comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva.
Proprio sul concetto di offensività in concreto in materia di coltivazione di sostanze stupefacenti si è più volte espressa, già negli anni ’90, la Corte Costituzionale[8], la quale, con la decisione n. 109 del 2016, si è pronunciata su un’ordinanza di rimessione che poneva alla sua attenzione la violazione del principio di offensività da parte dell’art. 75 D.P.R. 309/90, laddove non prevedeva come mero illecito amministrativo anche la coltivazione di sostanze stupefacenti per uso personale, comportando, così, disparità di trattamento tra tale condotta di coltivazione e la condotta penalmente irrilevante di detenzione di stupefacente per uso personale.
Sul punto la Corte è stata chiara nell’affermare che non vi fosse alcuna illegittimità costituzionale e alcuna disparità di trattamento tra le due condotte in esame.
Tale assunto si fonda sulla circostanza che la risposta sanzionatoria meno rigorosa prevista per la detenzione, l’acquisto e l’importazione di stupefacente per uso personale è ragionevole in quanto, da un lato, tali condotte rappresentano il diretto ed immediato antecedente del consumo di un solo soggetto (l’assuntore), andando, così, ad incidere solo sulla sua salute e, dall’altro lato, tali ipotesi consentono di conoscere con certezza il quantitativo di sostanza detenuta e, quindi, di effettuare una valutazione prognostica circa la sua destinazione.
La risposta sanzionatoria sul piano penale della condotta di coltivazione, anche laddove la stessa avvenga con la finalità di far uso personale della sostanza ricavata, trova giustificazione proprio in quanto tale fattispecie risulta priva dei requisiti sopra menzionati: è assente, infatti, quel nesso di immediatezza della coltivazione con l’uso personale e non è determinabile in modo certo il quantitativo di sostanza ritraibile, determinando, così, una maggiore pericolosità della condotta stessa perché destinata ad accrescere in modo indiscriminato i quantitativi di droga presenti sul mercato.
Quanto alla nozione di coltivazione e, in particolare, alla sua identificazione in termini più o meno restrittivi, la Corte Costituzionale, nella medesima pronuncia del 2016, ha più volte affermato che si tratti di una questione interpretativa di spettanza del giudice ordinario, il quale è tenuto ad escludere la punibilità di quella condotta in concreto assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, in quanto priva della tipicità richiesta dalla fattispecie incriminatrice[9].
Esaurita la disamina delle pronunce della Corte Costituzionale, la motivazione delle Sezioni Unite in esame, prosegue analizzando due diversi orientamenti creatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità con specifico riguardo al concetto di offensività in concreto con riferimento al reato di coltivazione di sostanza stupefacente; entrambi gli indirizzi condividono il medesimo presupposto: la pianta deve essere quantomeno conforme al modello botanico vietato.
Il primo orientamento, affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite nelle sentenze “gemelle” n. 28605 del 24 aprile 2008, imp. Di Salvia, e n. 28606, imp. Valletta, richiamandosi alla summenzionata giurisprudenza costituzionale, affermava, innanzitutto, che la condotta penalmente rilevante è astrattamente integrabile da qualsiasi attività di coltivazione, non autorizzata, di piante dalle quali sia estraibile sostanza stupefacente, non scriminando in alcun modo la finalità di impiego del prodotto.
Questo principio si fonda, innanzitutto, su un argomento di carattere testuale, in quanto, anche dopo le modifiche introdotte ad opera della L. n. 49/2006, la condotta di coltivazione non viene richiamata, né dall’art. 73 comma I bis, né dal successivo art. 75 D.P.R. 309/90.
Appare, quindi, evidente la volontà del legislatore di conservare il rilievo penale di tale condotta, non condividendo, in alcun modo, la distinzione tra coltivazione “tecnico-agraria” e coltivazione “domestica”, da alcuni sostenuta al fine di escludere la rilevanza penale di quest’ultima, in quanto condotta maggiormente assimilabile a quella di detenzione per uso personale.
In secondo luogo, l’assunto si fonda su un argomento di carattere naturalistico, fondato sulla ontologica distinzione tra detenzione e coltivazione: solo quest’ultima, infatti, è attività suscettibile di creare nuove e non predeterminabili disponibilità di stupefacenti.
In terzo e ultimo luogo, le Sezioni Unite del 2008 si soffermano sulla peculiare dimensione del principio di offensività nella coltivazione, aspetto già ampiamente trattato dalla summenzionata Corte Costituzionale del 2016.
Le Sezioni Unite del 2008, imp. Di Salvia, aggiunsero, poi, un ulteriore principio di diritto: “ai fini della punibilità della coltivazione è necessario che il giudice verifichi la concreta idoneità della pianta, a ledere, in modo rilevante, la salute pubblica, la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché la salvaguardia delle giovani generazioni[10], beni giuridici turbati dall’implementazione del mercato della droga, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza”.
La condotta sarà, pertanto, in concreto inoffensiva soltanto laddove la sostanza ricavabile non sia mai idonea a produrre “un effetto stupefacente in concreto rilevante”.
A tale indirizzo si conformarono successive pronunce[11] che affermarono, con ancora più precisione, l’irrilevanza della verifica, al momento dell’accertamento della polizia giudiziaria, dell’efficacia drogante delle sostanze ricavabili dalle colture.
Diversamente argomentando, si giungerebbe ad una conclusione paradossale: sarebbe, infatti, irrilevante la condotta di coltivazione, anche di notevoli dimensioni, per il solo fatto che l’atto di accertamento sia avvenuto all’inizio del processo di maturazione e che, pertanto, la pianta non fosse produttiva, nell’immediato, di principio attivo.
La coltivazione, infatti, è per definizione attività che si riferisce all’intero ciclo evolutivo dell’organismo biologico e, pertanto, la sua idoneità offensiva deve essere valutata in assoluto non potendo dipendere da circostanze occasionali e contingenti, quale la “tempestiva” scoperta della piantagione[12].
A tale orientamento, se ne contrappose un altro, di segno opposto[13] e minoritario, il quale affermò, innanzitutto, che il bene oggetto di tutela è unicamente la salute (art. 2 e 32 Cost.).
Da ciò ne discende, secondo tale pronuncia, che l’attività di coltivazione è offensiva unicamente laddove la sostanza ricavata sia in grado di determinare un effetto drogante, effettivo ed attuale; qualora, invece, il ciclo di maturazione delle piante, pur conformi al tipo botanico, non sia tale da produrre, al momento dell’accertamento, un principio attivo dotato di efficacia drogante, la condotta sarà penalmente irrilevante.
La sezione Terza della Cassazione, nell’ordinanza di remissione alle Sezioni Unite, sottolineò come, nel tempo, fosse emerso, accanto agli appena citati indirizzi giurisprudenziali, un ulteriore orientamento che, pur sviluppando e condividendo il percorso logico-argomentativo delle Sezioni Unite Di Salvia, giungeva ad escludere, poi in concreto, l’offensività della condotta di coltivazione di sostanze stupefacenti[14].
Tale indirizzo infatti, richiedeva un quid pluris (oltre alla già menzionata verifica della conformità della pianta coltivata al tipo botanico proibito e della capacita della sostanza, ricavata o ricavabile, a produrre un effetto drogante), rappresentato dal concreto pericolo di aumento di disponibilità di sostanza stupefacente e di ulteriore diffusione, accertamento che investe l’estensione ed il livello di strutturazione della coltivazione a prescindere dalla quantità di principio attivo ricavabile.
È proprio alla luce del suddetto contrasto giurisprudenziale che la Corte di Cassazione, Terza sezione, ha ritenuto necessario sottoporre alle Sezioni Unite il quesito di diritto enunciato in apertura al presente elaborato.
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La decisione delle Sezioni Unite e i princìpi di diritto in essa affermati
Innanzitutto, le Sezioni Unite del 2020 hanno rilevato che, dalla disamina della summenzionata evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità emerge, in particolare, la mancanza di una linea netta di discrimine tra le pronunce che fanno riferimento alla “potenziale idoneità della coltivazione a incrementare il mercato degli stupefacenti” e quelle che, invece, non vi fanno riferimento.
Tale circostanza, come sottolineano gli Ermellini, è legata sia all’ambiguo significato di concetti come “incremento del mercato” o “saturazione del mercato”, sia alla difficoltà di accertamento dovuta al carattere clandestino dell’attività in esame e, quindi, all’impossibilità di avere dati certi e verificabili in merito.
Le Sezioni Unite, riprendendo i concetti già esaminati di offensività e di tipicità, confermano che sia da ricondurre al piano della tipicità il duplice requisito della conformità della pianta al tipo botanico vietato e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre, quindi, sostanza stupefacente.
Ulteriore profilo attinente alla tipicità del fatto, messo in luce dalle Sezioni Unite, riguarda l’ambito di applicazione della tutela penale, aspetto in relazione al quale una parte della giurisprudenza richiamata ha operato la distinzione tra coltivazione “imprenditoriale” e coltivazione “domestica”.
Tale distinzione era stata però, erroneamente, ricondotta, sia dalla Corte Cost. nella sentenza n. 360 del 1995, sia dalle Sezioni Unite del 2008, imp. Di Salvia, nell’ambito del principio di offensività in concreto.
Nella pronuncia del 2020 la Suprema Corte afferma chiaramente, sconfessando l’indirizzo del 2008, che l’equiparazione tra la coltivazione tecnico-agraria e quella domestica non è corretta in quanto la coltivazione domestica, finalizzata unicamente all’autoconsumo, è una condotta priva, non tanto di offensività in concreto, bensì della tipicità richiesta.
Così operando, le Sezioni Unite hanno fornito un’interpretazione restrittiva della fattispecie penale in esame, che si giustifica in ragione del fatto che si tratti di un reato di pericolo presunto, nell’ottica garantista di un corretto bilanciamento tra anticipazione della tutela e ampiezza della norma.
Gli Ermellini rilevano, inoltre, che elementi evocativi di una coltivazione tecnico-agraria, di apprezzabili dimensioni e realizzata per finalità commerciali, si evincono già dalle disposizioni normative in materia di stupefacenti: in particolare all’art. 27 del D.P.R. 309/90 si fa riferimento alle “particelle catastali” e alla “superficie del terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione”.
La Giurisprudenza a Sezioni Unite ha, poi, precisato i parametri da utilizzare al fine di distinguere fra coltivazione penalmente rilevante e non rilevante:
- innanzitutto, le due attività di coltivazione divergono in quanto la prima è caratterizzata da una produttività non stimabile a priori con sufficiente grado di precisione, mentre nella seconda vi è una produttività prevedibile come modestissima.
Tale parametro per essere utilizzato deve, però, essere ancorato ad ulteriori presupposti oggettivi, i quali devono tutti sussistere, quali: la minima dimensione della coltivazione, il suo svolgimento in forma domestica e non industriale, la rudimentalità delle tecniche usate, lo scarso numero di piante, la mancanza di indici di un inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti, l’oggettiva destinazione di quanto prodotto all’uso personale esclusivo del coltivatore.
- In secondo luogo, si legge nella motivazione della sentenza che la circostanza che l’attività sia svolta con l’intenzione soggettiva di soddisfare il mero consumo personale è insufficiente, da sola, ad escludere il rilievo penale in quanto la stessa deve, poi, manifestare in concreto, un nesso di immediatezza oggettiva con l’uso personale.
Pertanto, in presenza dei requisiti sopra menzionati, la coltivazione c.d. domestica non integrerà la fattispecie di coltivazione di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, in quanto priva della tipicità richiesta; tale attività non integrerà nemmeno l’art. 75 D.P.R. 309/90, poiché il dettato normativo di tale disposizione non si riferisce in alcun modo alla coltivazione, nemmeno a quella rilevante penalmente.
L’unica ipotesi in cui può essere integrato l’art. 75 D.P.R. 309/90 riguarda il caso in cui la coltivazione domestica produca effettivamente una sostanza dotata di effetto drogante, ma, occorre sottolineare, al fine di evitare errori, che, in questo caso, la sanzione amministrativa resta legata alla condotta di detenzione ad uso personale della sostanza ricavata e non alla coltivazione.
Con riferimento al bene giuridico tutelato dalla condotta di coltivazione di sostanza stupefacente, le Sezioni Unite condividono l’orientamento secondo cui l’oggettività giuridica del reato debba essere individuata unicamente nella salute individuale e collettiva, qualificata come diritto soggettivo nell’art. 32 della Cost., in ragione del fatto che la particolare pregnanza di tale valore costituzionale consente che la sua protezione venga anticipata ad un momento precedente rispetto a quello di effettiva lesione.
Gli ulteriori beni giuridici posti in rilievo, invece, da altra precedente giurisprudenza, come la sicurezza, l’ordine pubblico, il mercato clandestino, la salvaguardia delle giovani generazioni, appaiono privi di utilità e declinati in modo troppo generico, rischiando così uno sconfinamento nell’ambito dell’etica.
Con riferimento, infine, alla questione dell’offensività in concreto, quale criterio interpretativo affidato al giudice, le Sezioni Unite affermano, innanzitutto, che il reato di coltivazione si configura indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, in quanto come già affermato, diversamente opinando si giungerebbe a paradossali conclusioni.
La coltivazione è, infatti, da intere come l’attività svolta dall’agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina sino al raccolto.
Inoltre, gli Ermellini precisano che la verifica che la condotta abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene tutelato deve essere diversificata a seconda del grado di sviluppo raggiunto dalla coltivazione all’atto di accertamento:
- qualora il ciclo delle piante sia completato, l’accertamento dovrà avere per oggetto l’esistenza di una quantità di principio attivo necessario a produrre effetto drogante;
- con riguardo, invece, a fasi pregresse di coltivazione, si potrà affermare che l’attività è penalmente irrilevante solo qualora si abbia la certezza dell’effettivo sviluppo del principio attivo; al fine di escludere la punibilità potranno, pertanto, rilevare: l’inadeguata modalità di coltivazione. da cui possa desumersi che la pianta non sarà mai in grado di giungere a maturazione; un eventuale risultato finale della coltivazione che non consenta di ritenere il raccolto conforme al tipo botanico ovvero abbia un contenuto di principio attivo troppo povero per essere oggetto di spaccio[15].
Tali aspetti confermano come sia corretto distinguere la condotta di coltivazione di sostanza stupefacenti finalizzata al mero uso personale dalla condotta di detenzione ad uso personale.
Infine, occorre in ultima analisi, sottolineare che le conclusioni a cui sono giunte le Sezioni Unite con la pronuncia n. 12348/2020 si pongono in armonia con il diritto europeo e, in particolare, con la decisione quadro del consiglio n. 2004/757/GAI, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti; tale atto normativo, infatti, esclude espressamente dal novero dei reati che gli Stati membri devono prevedere in materia di traffico di stupefacenti le condotte, tra cui quella di coltivazione, “tenute dai loro autori soltanto ai fini del … consumo personale, quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali[16]”
Tuttavia, non può non sottolinearsi che tale decisione preveda “norme minime” e che, pertanto, non obblighi gli Stati né a prevedere come reato la coltivazione ad uso personale, né, in senso opposto, impedisca loro di farlo; infatti, a tale proposito, si legge nel quarto considerando della decisione che: “l’esclusione di talune condotte relative al consumo personale dal campo di applicazione della presente decisione quadro non rappresenta un orientamento del Consiglio sul modo in cui gli Stati membri dovrebbero trattare questi altri casi nella loro legislazione nazionale”.
Conclusioni. Alcuni interrogativi ancora privi di risposta
In conclusione, si può affermare che, dall’analisi delle motivazioni della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.12348, depositate il 16 aprile 2020, emerga una graduazione della risposta punitiva rispetto alla condotta di coltivazione di piante stupefacenti. In tal senso:
- la coltivazione domestica al fine di autoconsumo, che rispetti le condizioni sopra elencate, è una condotta lecita per mancanza di tipicità;
- la coltivazione industriale che, al momento del completo sviluppo delle piante, non produca sostanza stupefacente, è lecita per mancanza di offensività in concreto;
- la detenzione di sostanza stupefacente ad uso esclusivamente personale, anche se ottenuta a seguito di una coltivazione penalmente lecita, rimane soggetta al regime sanzionatorio amministrativo dell’art. 75 DPR 309/90;
- alla coltivazione penalmente rilevante, invece, possono essere applicati, qualora ne ricorrano i presupposti, sia l’art. 131 bis c.p. sia l’art. 75 co. V DPR 309/90.
Alla luce di queste considerazioni, con riguardo al caso specifico sottoposto all’esame delle Sezioni Unite, le stesse hanno dichiarato fondato il secondo motivo di ricorso (riferito al reato di coltivazione di cui al capo c) d’imputazione), in ragione del fatto che la Corte d’appello aveva affermato l’offensività della condotta, pur in mancanza di un accertamento del grado di sviluppo delle piante e della loro idoneità a produrre sostanza stupefacente, utilizzando l’orientamento allora tradizionale (oggi superato), secondo cui ogni attività di coltivazione di piante stupefacenti è penalmente rilevante, senza distinzioni, anche qualora la coltivazione sia destinata unicamente al consumo personale da parte dell’agente (finalità che la sentenza della Corte di appello afferma di aver accertato come esistente nel caso di specie, ponendosi in contrasto con la pronuncia di primo grado che, invece, sosteneva la finalità di spaccio, attività in parte anche avvenuta).
Nonostante la pronuncia in esame abbia sicuramente diversi aspetti degni di nota, si sottolinea come vi siano ancora degli importanti interrogativi privi di risposta: in particolare, in primo luogo, con riguardo alla vendita di semi di piante produttive di sostanze stupefacenti, è configurabile un concorso del venditore con il soggetto che pone in essere la condotta di coltivazione?
In secondo luogo, qualora più soggetti si accordino per coltivare, ciascuno, un numero limitato di piantine, si potrà ancora affermare di essere di fronte ad un’ipotesi di scarso numero di piante immeritevole di sanzione penale, oppure verrà affermato il concorso tra i diversi agenti?
Alla luce di tali considerazioni si attende, quindi, l’esito del nuovo giudizio da parte della Corte di appello di Napoli.
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Note
[1] Cfr. Cass. Sez. Un. n. 12348/2020, punto 7, pag. 24 di 26.
[2] Pena così riformata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 28 febbraio 2018.
[3] Specificamente è stato oggetto di secondo motivo di doglianza.
[4] Cfr. ex multis, Cass. Sez. 3 n.36037/2017; sez. 6 n.8058/2016; sez. 6 n.33835/2014.
[5] Cfr. ex multis, Cass. sez. 6 n. 35654/2017, Nerini e sez. 6 n. 52547/2016.
[6] Corte costituzionale sentenza n. 225/2008; sentenza n. 265/2005; sentenza n. 519 e 263 del 2000
[7] Nello stesso senso si è espressa la Corte costituzionale nelle sentenze n. 333/1991 e 133/1992.
[8] Ex multis Corte Cost. n. 360/1995.
[9] nella stessa direzione Cass. S.U. n. 28605 e 28606 24 aprile – 10 luglio 2008.
[10] Quanto all’oggettività giuridica dei beni tutelati dalla fattispecie di coltivazione la sentenza Di Salvia si pone in parziale continuità con la pronuncia a Sezioni Unite n.9973 del 21 settembre 1998, imp. Kremi.
[11] Ex pluris, Cass. sez. 6 n.22459 del 15 marzo 2013.
[12] Cass. sez. 3 n.21120 del 31 gennaio 2013.
[13] Cass. sez. 4 n.1222 del 28 ottobre 2008, imp. Nicoletti.
[14] Cass. sez. 4 n.25674 del 17 febbraio 2011, imp. Marino.
[15] Cass. Sez. 6 n.22459 del 15 marzo 2013, imp. Cangemi.
[16] Art 2 paragrafo 2 della Direttiva.
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