1. Premessa
In uno stato di emergenza, come quella che stiamo vivendo, molti hanno dato in custodia un bene. Analizziamo insieme a grandi linee i profili giuridici di questa situazione
Nel gergo comune, e quotidiano, quando parliamo di custodia ci riferiamo alla cura affidata a qualcuno di vigilare, sorvegliare, assistere persone o animali o di conservare cose. In ambito giuridico possiamo riferirci ad una precisa attività di controllo di un bene volta ad evitare che questo subisca alterazioni naturali, o ancora sia danneggiato, sia sottratto da terzi, in generale subisca violazioni dello stato giuridico del bene.
Il codice civile all’art. 2051 c.c. disciplina la responsabilità del custode per il danno cagionato “dalle cose” custodite, la norma esclude le ipotesi in cui l’uomo si sia servito delle cose come strumento.
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2. La norma di riferimento: l’art. 2051 c.c.
L’art. 2051 c.c. è indirizzato soltanto a coloro che si trovano nel rapporto di custodia con la cosa che ha provocato il danno. La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità di chi si trova nella condizione di controllare i possibili rischi inerenti alla cosa. Possiamo qualificare come custode, ai fini della norma considerata, colui che ha disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta però dalla disponibilità giuridica di essa. Di conseguenza, è da considerarsi custode, ai sensi e per i fini dell’art.2051 c.c. sia il proprietario che in conduttore in quanto quest’ultimo è detentore qualificato.
In tema di danni alle cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art.2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della res, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore detentore. Diversa è la posizione dell’utilizzatore, in capo al quale è da escludere l’ipotesi di custodia nei casi in cui per specifico accordo tra le parti, o anche per la natura stessa del rapporto, o ancora per la situazione fattuale che si è determinata.
Da segnalare che l’art. 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva del custode, e bisogna valutare in modo oggettivo con i presupposti richiesti dalla norma per evitare che la responsabilità oggettiva diventi responsabilità colposa
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie indicata dall’art. 2051 c.c. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto, non rileva la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, profilo che attiene non al comportamento del responsabile, ma ad un elemento esterno.
Gli Ermellini hanno più volte ribadito come la responsabilità per i danni cagionati da cose ex art. 2051 c.c. ha un carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’inosservanza o meno di un obbligo di custodia. A tal proposito, giova precisare che la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto dal depositario, e funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti la cosa, dovendo considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e la conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova in diretta relazione con essa.
Ulteriore precisazione, la norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico che implica il governo e l’uso della cosa ed a cui sono riconducibili l’esigenza e l’onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni ad altri.
L’art. 2051 c.c. stabilisce in maniera chiara che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, pone quindi un presupposto e cioè che il danno sia prodotto dalle cose. Ne deriva che per applicare la norma al caso concreto e quindi applicare la presunzione di responsabilità che la norma comporta per il custode è richiesto che il danno sia prodotto dalla cosa stessa o perché la cosa la medesima sia suscettibile, per la sua natura intrinseca, di produrlo o perché in essa siano insorti agenti dannosi anche se provocati da elementi provenienti dall’estero. Il presupposto della responsabilità per il danno provocato dalla cosa in custodia può consistere anche dalla comproprietà della cosa in tale ipotesi danneggiato può essere anche uno dei comproprietari, si pensi al caso dei danni da infiltrazione di acqua da un terrazzo a livello con funzione di copertura degli appartamenti sottostanti.
3. Recente intervento in materia della Corte di Cassazione
Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, nel caso specifico la condotta del danneggiato, entrato in relazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, dell’art. 1227, 1o comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenesse conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.
I Giudici della Sezione VI-3 del Palazzaccio, il 13 gennaio 2020, con l’ordinanza n. 347, hanno chirito che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Ed inoltre, in questa prospettiva, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., 1 comma, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto piu` la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
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