Le attività di indagine preliminare ai tempi del coronavirus

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Sommario: 1. Le premesse. L’emergenza epidemiologica e l’elaborazione normativa. – 2. Le misure urgenti in materia di giustizia penale per il contrasto all’emergenza epidemica da Covid-19 in generale. – 3. Le investigazioni preliminari nel quadro del contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19. – 4. Conclusioni.

1. Le premesse. L’emergenza epidemiologica e l’elaborazione normativa.

Il profluvio normativo che ha caratterizzato la legislazione del nostro Paese nella fase epidemica da Covid-19 a far data dal febbraio del 2020 è strettamente legato allo stato emergenziale scaturitone dalla fine di gennaio di quest’anno.

In data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) valutava l’epidemia da Covid-19 come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. In data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri della Repubblica italiana deliberava per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ancora, con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 valutava la contingenza epidemica in atto, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, come pandemia.

L’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia in uno all’incremento dei casi sul territorio nazionale hanno comportato quale conseguenza di tale status rei il proliferare di provvedimenti normativi di livello primario e secondario che possono ben essere ritenuti una vera e propria legislazione emergenziale con riferimento alle dimensioni sovranazionali del fenomeno e all’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale di guisa che si rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea([1]).

Nel quadro delle misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale – distanziamento sociale, d.p.i., contenimento domiciliare, etc. – rientrano, altresì, le misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia, penale per i fini che qui ci occupano, ma anche civile, tributaria e militare. Parametro normativo di tale ultima misura emergenziale è l’art.83 del decreto-legge 17 marzo 2020, nr.18 convertito in legge in data 24 aprile 2020 e, al momento in cui si scrive, in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

2. Le misure urgenti in materia di giustizia penale per il contrasto all’emergenza epidemica da Covid-19 in generale.

Il testo normativo da ultimo indicato presenta peculiarità meritevoli di attenzione da parte del giurista. Il decreto-legge nr.18 del 2020 recava misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Noto mediaticamente col nome di decreto cura Italia il decreto-legge in parola è stato presentato per la conversione in legge nei tempi debiti costituzionalmente prefissati, e la legge di conversione ha chiuso il suo iter il 24 di aprile([2]).

Dalla sovrapposizione normativa derivante dall’originario testo del decreto-legge nr.18/2020 e la recentissima legge di conversione emergono una serie di profili generali della disciplina in materia di giustizia penale che qui possono essere così brevemente riepilogati. Fino al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia.

Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al P.M. e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l’ora e le modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità dei loro assistiti i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’art.284 co.1([3]) c.p.p. la persona arrestata o fermata ed il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza; in tal caso l’identità della persona arrestata o fermata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente.

Il sistema congeniato dall’art.83 in rassegna è un sistema che risente dell’innesto della legge di conversione sul testo del decreto-legge nr.18 del 2020 ma anche del tessuto normativo prefigurato dal decreto-legge 25 marzo 2020, nr.19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’indicata sovrapposizione si rivela a tutta prima ponendo mente alle scansioni temporali ipotizzate nei citati testi normativi.

Se punto di partenza è la data del 9 marzo 2020 gli step intermedi nell’avvicendarsi della legge di conversione sono mutati. La fase di pre-costituzione normativa che in un primo momento pareva doversi fermare agli inizi di maggio del 2020 è stata prorogata all’11 di maggio di quest’anno.

A far data dal 11 di maggio di quest’anno e sino al 30 di giugno del 2020 cessa la perentorietà normativa per far spazio alle misure organizzative dei capi degli uffici in ordine al prosieguo dell’attività giudiziaria. In particolare fino al 30 giugno del 2020 per contrastare l’emergenza epidemiologica in atto e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, i procuratori della Repubblica, i presidenti del tribunale, i procuratori generali e i presidenti delle corti di appello dovranno adottare, a far data dal 11 di maggio del 2020, le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d’intesa con le regioni dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con i d.p.c.m. funzionali ad evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati con le persone.

Tali misure organizzative saranno adottate per il periodo 11 maggio/30 giugno 2020 dai capi degli uffici giudiziari previa interlocuzione con l’Autorità sanitaria regionale, per il tramite del presidente della Giunta della Regione ed il Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Le indicate misure organizzative andranno adottate d’intesa con il presidente della corte d’appello e con il P.G. presso la medesima nell’ambito dei rispettivi distretti giudiziari.

Ai fini del presente lavoro non mette in conto richiamare le tipologie organizzative esemplificate dal legislatore. Qui basterà richiamare quelle relative alla limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti e la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento.       

In tale ambito ciò che invece qui preme evidenziare è che i margini di intervento dei capi degli uffici hanno un variegato ventaglio d’azione in dipendenza del fatto che si parli di uffici giudicanti oppure di uffici requirenti. Difatti talune fattispecie recate dalla legislazione emergenziale in materia di giustizia qui in commento, non possono che riferirsi all’aree strettamente giurisdizionali e dunque essere di attribuzione esclusiva dei presidenti di tribunale e di corte d’appello. Si pensi, per tutti, all’adozione di linee guida vincolanti([4]) per la fissazione della trattazione delle udienze ovvero alla celebrazione a porte chiuse ai sensi dell’art.472, co.3([5]) c.p.p. di tutte le udienze penali pubbliche.

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3. Le investigazioni preliminari nel quadro del contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19.

Relativamente al punto focale sul quale si impernia il presente scritto, l’attività di indagine preliminare, il compendio normativo frutto della conversione con legge ordinaria del decreto-legge nr.18 del 2020 innova in termini espliciti assai considerevolmente questa fase del procedimento penale, allo stesso tempo, però, recepisce quelle dinamiche fattuali che negli uffici di procura si erano già sviluppate prima della legge di conversione e a cagione dello stato epidemiologico in atto.

Le disposizioni inerenti alle indagini preliminari, ossia a quella fase del procedimento penale descritta negli articoli 326/415-bis c.p.p., vedono fino al 30 giugno 2020 attribuire in capo al pubblico ministero una serie di poteri per lo svolgimento delle indagini preliminari da attuare proprio in virtù di quei parametri posti a salvaguardia del contenimento e della gestione emergenziale dell’epidemia da Covid-19.

È intuitivo di come le disposizioni di cui al comma 12-quater della legge di conversione del decreto-legge n.18 del 2020 vadano a calarsi nel sistema delle investigazioni preliminari col quale esordisce la parte dinamica del nostro codice di rito([6]). Come noto le indagini preliminari si connotano, in termini di incipit normativo, per una finalità e per una direzione. Le finalità delle investigazioni in discorso sono le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale; i soggetti dello svolgimento nell’ottica delle indicate finalità sono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria. La direzione delle indagini preliminari nel codice di procedura penale vigente è uno stretto corollario a livello di legislazione ordinaria della disposizione Costituzionale di cui all’art.109([7]) Cost. A dirigere le indagini preliminari è il pubblico ministero; a tal fine dispone direttamente della polizia giudiziaria. Quest’ultima, in tale ottica, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate negli articoli del codice a tale attività dedicati. Converrà dunque prendere le mosse dall’attività a iniziativa della polizia giudiziaria e calarla nelle modalità attuative disciplinate in via di emergenza per lo stato epidemiologico in atto.

Per la verità assai puntiformi sono le novità sotto tale versante. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria – in virtù dell’obbligo di riferire la notitia criminis che grava sulla stessa – senza ritardo riferisce al P.M., per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi fino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. Comunica altresì, allorquando è possibile, le generalità, il domicilio e quant’altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire le circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Allorquando dovessero essere compiuti, dalla P.G., atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve disposizioni legislative contemplanti termini particolari([8]). Nella c.n.r. la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia([9]).

È noto che le successive modificazioni ed integrazioni al sistema del codice di procedura penale hanno condotto([10]), a rimodulare più volte la disposizione investigativa della P.G. scritta in materia di assicurazione delle fonti di prova. Anche successivamente alla trasmissione della c.n.r. la P.G. deve continuare a svolgere le proprie funzioni specialmente al fine di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole. A titolo esemplificativo, proprio il cpv. dell’art.348 c.p.p. cita la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, la loro conservazione in uno a quello dello stato dei luoghi, la ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Nell’ambito della cornice dell’attività ad iniziativa di P.G. si inseriscono, altresì le attività di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone, le sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, le sommarie informazioni che la P.G. assume dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, le perquisizioni e l’acquisizione di plichi o di corrispondenza e gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, così come pure il sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti ex art.354 cpv. c.p.p..

La polizia giudiziaria deve poi compiere, segnatamente dopo l’intervento del P.M. gli atti che questi specificamente le delega; deve altresì eseguire le direttive impartite dal P.M. Ciò non di meno l’attività ad iniziativa resta ampia giacchè la P.G. svolge informandone prontamente il P.M. tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi assicurando senz’altro le nuove fonti di prova. Orbene nella terminologia gergale degli uffici giudiziari si parla di c.n.r. intendendo per tale termine oltre che l’atto col quale la P.G. assolve l’obbligo di riferire la notizia di reato anche l’atto che dà l’ímput all’apertura del fascicolo procedimentale presso la procura della Repubblica e di “seguiti” con riferimento a tutti gli atti suscettivi alla c.n.r. e compendianti le attività or ora da noi riassunte che vanno a convogliarsi nel medesimo fascicolo procedimentale arricchendolo del pertinente materiale investigativo. Tale attività, c.n.r. e seguiti alla c.n.r., è suscettiva di debita e compiuta documentazione.

La forma principale di documentazione dell’attività di P.G. è l’annotazione. Si tratta di una modalità di documentazione che la P.G. attua secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini anche in forme sommarie e nella quale ragguaglia circa le attività svolte ivi incluse quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

Sempre nel gergo investigativo si tendono a distinguere le annotazioni preliminari, le annotazioni intermedie e l’annotazione finale quale riepilogativa dell’intera attività investigativa espletata sia in termini di iniziativa che su delega del P.M. Il verbale quale forma di documentazione dell’attività di P.G. è un momento documentativo residuale. Infatti, sono indicati gli atti per i quali la P.G. deve redigere verbale in determinate forme e modalità. Ad esempio, le denunce, le querele e le istanze presentate oralmente, le sommarie informazioni rese e le dichiarazioni spontanee ricevute dall’indagato, le informazioni assunte ex art.351 c.p.p., le perquisizioni, i sequestri, le operazioni e gli accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354 c.p.p., gli atti descriventi fatti e situazioni eventualmente compiuti fino a che il P.M. non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

Si è anticipato che le forme e le modalità di verbalizzazione sono disciplinate dalla legge. Ed infatti questa lo fa con rinvio alla norma inerente alla documentazione degli atti ad opera del pubblico ministero. La norma dice che il verbale è redatto secondo le modalità previste dagli artt.135 e ss. del codice di procedura penale([11]).

La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero che la conserva, come su rammentato in apposito fascicolo presso l’ufficio di procura in uno a tutti gli altri atti confluenti nel fascicolo medesimo.

Il quadro di riferimento si è completato e possiamo quindi adesso agevolmente comprendere da un lato che il sistema disciplinante l’azione investigativa di P.G. non muta nei suoi fondamenti a cagione dello stato epidemiologico in atto dall’altro del perché ciò che era stato avviato nella stragrande maggioranza delle procure della Repubblica d’Italia quale momento di comunicazione telematica è divenuto la regola nel periodo epidemiologico in atto. Ci si vuol riferire all’impiego di quello strumento info-telematico denominato portale c.n.r. – più correttamente portale N.d.R. – inteso quale portale telematico approntato dalla DGSIA per l’implementazione dello strumentario telematico funzionale all’impiego del TIAP([12]) quale embrione della progressiva implementazione del futuro processo penale telematico.

Dunque, l’emergenza epidemiologica in atto ha fatto si che la c.n.r. e tutta la documentazione degli atti di P.G., al fine di rispettare le istanze sociali di distanziamento funzionali ad inibire forme di assembramento consentano, per talune procure impongano, la trasmissione della documentazione dell’attività di P.G. solo ed esclusivamente attraverso dedicati canali telematici. Nello svolgere delle indagini preliminari, quindi, i seguiti alla c.n.r., le annotazioni preliminari ad esempio funzionali ad una richiesta di misura cautelare, le annotazioni intermedie contenenti nuovi elementi emersi nel corso delle investigazioni e l’annotazione finale dell’attività espletata andranno, stato epidemiologico durante, trasmesse all’A.G. nelle indicate forme telematiche. Circa la consistenza dell’attività svolta va da sé essa sarà svolta dagli organismi di polizia giudiziaria nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e con l’impiego dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dalle singole amministrazioni di appartenenza dei medesimi.

A fronte di tale quadro sufficientemente compatto e chiaro circa l’attività investigativa della polizia giudiziaria nel medesimo corso delle indagini preliminari a seguito del decreto-legge nr.18 così come convertito dalla legge del 24 aprile, l’attività di indagine del pubblico ministero, muta non poco. Va subito detto che quanto stiamo per riferire in ordine ai cambiamenti dell’attività di indagine del pubblico ministero che interesseranno il nostro sistema dal 11 maggio al 30 giugno del 2020 hanno delle ricadute operativo funzionali sull’attività svolta dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero a mente dell’art.370 c.p.p. È difatti noto che il P.M. compie personalmente ogni attività di indagine. Egli può avvalersi della P.G. per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati ivi compresi gli interrogatori e i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà con l’assistenza necessaria del difensore. Per espressa disposizione legislativa allorquando procede su delega del P.M. la P.G. deve osservare le disposizioni degli artt.364([13]), 365([14]) e, il già visto, 373 c.p.p.

Tale considerazione è di fondamentale importanza pratica. Difatti ogni qualvolta la polizia giudiziaria dovesse vedersi delegato un atto del pubblico ministero dovrà/potrà attuarlo nelle forme infotelematiche disciplinate dalla legislazione di emergenza in materia di coronavirus.

Nel quadro delle attività di indagine preliminare da svolgersi nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in atto vanno rammentate una serie di attività cc.dd. libere. Si tratta di quelle attività necessarie ai fini indicati nell’art.326 c.p.p.; ossia quelle attività che acquisiscono il crisma della necessarietà in quanto funzionali alle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Basti por mente alla circostanza di quante di tali attività sono delegabili ex art.370 c.p.p. citato alla polizia giudiziaria per comprendere l’osmosi tra P.G. e P.M. nel quadro delle investigazioni esperite durante lo stato epidemiologico nel periodo normativamente prefissato dal 11 maggio al 30 giugno del 2020. Fino alla data da ultimo indicata nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che procede alla loro identificazione.

Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.

Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità di cui si accerti l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell’art.137, co.2([15]), c.p.p.

4. Conclusioni

Il presente scritto pur offrendo un preliminare quadro di riferimento generale sulle disposizioni in materia di giustizia penale funzionali al contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, vede il proprio fuoco nell’attività di indagine preliminare della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.

Dal tessuto del testo normativo emerge chiaramente che la pressocché totalità degli atti investigativi va svolta nell’indicato arco temporale da remoto. Allorquando si parla di atti da compiere che richiedono: 1) la partecipazione della persona sottoposta all’indagine, 2) la partecipazione della persona offesa, 3) la partecipazione del difensore, 4) la partecipazione di consulenti, 5) la partecipazione di esperti, 6) la partecipazione di altre persone – tra le quali non pare potersi revocare in dubbio rientrano le persone informate sui fatti – si vuol dire a chiare lettere che l’attività di indagine preliminare in tempi di coronavirus deve regolarmente svolgersi da remoto.

È ben vero che il legislatore in sede di conversione del decreto-legge nr.18/2020 ha avuto modo di chiosare che ciò avviene ”nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza metter a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus Covid-19” ma è altresì vero che a seguito della legge di conversione oggetto del presente lavoro è stato emanato il d.p.c.m. che il 26 aprile 2020 ha rimodulato le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale in termini particolarmente rigorosi e pregnanti([16]).

L’indicato provvedimento regolamentare generale, in questo senz’altro fonte del diritto ex art.1([17]) disp. prel. al codice civile allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale impone una serie di misure specifiche tra le quali il divieto di spostamenti se non comprovati da motivate esigenze lavorative ovvero da situazioni di necessità o per motivi di salute nella cornice di un altrettanto perentorio obbligo di rispetto di divieto di assembramento e di osservanza del distanziamento con l’utilizzo delle mascherine quali dispositivi di protezione individuale. Contempla altresì il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano salvo che comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Esclusa l’ipotesi di un rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza non vi è chi non veda che difficilmente la citazione di una persona informata sui fatti potrà essere propedeutica allo svolgimento del relativo atto di assunzione di informazioni in presenza salvo che ricorra davvero l’ipotesi di un’assoluta urgenza tale da non poter essere soddisfatta per il tramite delle su rammentate modalità infotelematiche.

Cosa accadrà a far data da lunedì 11 maggio 2020 e sino al 30 giugno dell’anno in corso lo si potrà sapere solo scrutinando le misure organizzative approntate dai capi degli uffici e, segnatamente e per il tema che ci occupa, dai procuratori della Repubblica delle 139 procure italiane.

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 Note

([1]) L’azione normativa a cui si è fatto riferimento nel testo è, come pure nel testo si è avuto modo di dire, di livello primario allorquando si è attuata con decreti-legge di cui in seguito suscettivi di conversione da parte del Parlamento; nonché di un consistente numero dei DPCM (Decreti Presidente del Consiglio dei Ministri) tutti emananti e trovanti la loro ragione normativa in virtù della legge nr.400 del 23 agosto 1988. In questo senso si può individuare l’avvio della legislazione di emergenza nel decreto-legge nr.6 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla legge nr.13 del 5 marzo di quello stesso anno, e punto di arrivo, all’atto in cui si scrive, il DPCM del 26 aprile 2020.

([2]) Iter invero alquanto elaborato. Il disegno di legge delega (nr.2463 – Camera dei deputati) è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 a seguito di presentazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Economia e delle Finanza. È stato quindi trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 10 aprile 2020. Con la promulgazione ad opera del capo dello Stato esso è perfetto in tutto il suo percorso di formazione legislativa.

([3]) C.p.p. art.284. Arresti domiciliari – 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa-famiglia protetta.

([4]) La terminologia adoperata dal legislatore lascia invero, quantomeno in prima battuta, alquanto perplessi; essa è riportata dal decreto-legge. nr.18 del 2020 e adopera per la prima volta nella legislazione nostrana il concetto di linee guida vincolanti. Da ciò si dovrebbe ricavare, argomentando al contrario, che le plurime linee guida emesse dai capi degli uffici nel corso degli ultimi anni non fossero da intendersi come vincolanti bensì quali meramente orientative (?). Ciò che oltre a moltiplicare inutilmente concetti di stretta pertinenza della scienza dell’organizzazione e della gestione degli uffici, anche pubblici, cozza in forme radicali con la realtà giudiziaria degli oltre ultimi dieci anni.

([5]) C.p.p. art.472. Casi in cui si procede a porte chiuse – […] 3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati. […].

([6]) Libro Quinto c.p.p. Indagini preliminari e Udienza preliminare. Artt.326 e ss. c.p.p.

([7]) Cost. art. 109 – L’Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

([8]) In ordine a particolari ipotesi delittuose dispone il secondo cpv. dell’art.347 in termini di immediata comunicazione in forma orale alla quale deve seguire senza ritardo quella scritta.

([9]) Ipotesi particolari in cui è consentito ai soli ufficiali di P.G. di omettere o ritardare gli atti di propria competenza sono previsti quali eccezionali dalla legislazione vigente; per tutti può citarsi l’art.98 del T.U. sugli stupefacenti di cui al d.p.r. nr.309/90.

([10]) Da ultimo con la legge 26 marzo 2001, nr.128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

([11]) Si tratta della documentazione degli atti operata dall’ausiliario che assiste il giudice e disciplinata nel Libro Secondo dedicata agli atti. In particolare, il verbale per il giudice per il P.M.  e per la P.G., deve contenere la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, le indicazioni delle cause, se conosciute della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto il verbalizzante ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute dal lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste. Tralasciando qui di occuparci dei temi inerenti alla sottoscrizione del verbale, alla trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia, alla riproduzione fonografica o audiovisiva e alle altre modalità di documentazione disciplinate dal sistema codicistico, quel che merita qui rammemorare è che per ogni dichiarazione inserita nel contenuto del verbale va indicato se essa è stata resa spontaneamente o previsa domanda e, in tale ultimo caso, anche la domanda va riprodotta. Va altresì verbalizzato se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante al verbalizzante ovvero se il dichiarante si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte; di tale ultima circostanza ne deve essere fatta menzione ai sensi di legge.

([12]) Ricchitelli S., Il futuro prossimo del procedimento penale. Profili organizzativi del sistema documentale TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali), su dirittoitalia.it, Strumentario, Diritto Italia S.r.l., 2019,

([13]) C.p.p. art. 364. Nomina e assistenza del difensore – 1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione, a individuazione di persone o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell’articolo 375. 2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. 3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini. 4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall’articolo 245. 5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione, a individuazione di persone o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L’avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d’intervenire. 6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell’avviso. 7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.

([14]) C.p.p. art.365. Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso – 1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3. 2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell’atto, fermo quanto previsto dall’articolo 249. 3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 7.

([15]) C.p.p. art. 137. Sottoscrizione del verbale – […] 2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.

([16]) Si è ben consapevoli che il Dpcm non è annoverabile tra le fonti del diritto processuale ed in ispecie del diritto processuale penale tant’è il principio della riserva di legge ordinaria contenuto nell’art.111 della Costituzione. Ciò non di meno esso difficilmente potrà essere disconosciuto in sede applicativa con particolare riferimento alle modalità e alle ragioni giustificatrici di esse che condurranno nel periodo 11 maggio/ 30 giugno 2020 all’espletamento anche dell’attività investigativa da remoto.

([17]) Dips. Att. c.c. art.1. Indicazione delle fonti – Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; [3) le norme corporative;] 4) gli usi.

Prof. Sergio Ricchitelli

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