Legittimario ed onere della prova nell’azione di riduzione
Il legittimario che agisce in riduzione è gravato da un onere probatorio molto rigoroso: questo è l’orientamento che emerge dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, egli è tenuto a provare, oltre alla propria qualità di legittimario, anche tutti gli elementi che costituiscono condizione per la riduzione delle disposizioni lesive.
Al fine di dimostrare l’esistenza e la misura della lesione lamentata, egli – previa esatta ricostruzione del relictum ex articolo 556 del Codice Civile – deve determinare la quota di patrimonio ereditario di cui il de cuius poteva liberamente disporre, dimostrare che gli atti dispositivi posti in essere dal de cuius (testamento e atti di donazione) eccedono il valore della disponibile così determinata, quantificare la misura della lesione subita ed infine provare che non esistono altri beni ereditari oltre quelli oggetto delle disposizioni testamentarie e delle donazioni di cui chiede la riduzione (Cassazione Civile 10 ottobre 2018 n. 25041; Cassazione Civile 22 agosto 2018 n. 20971; Cassazione Civile 19 gennaio 2017 n. 1357).
Si legga anche:
-Successioni: lesione della quota di legittima;
-Scioglimento della comunione ereditaria, collazione e azione di riduzione.
Obbligo per il legittimario di provare il fondamento della sua domanda
La rigorosità dell’onere probatorio imposto al legittimario trova giustificazione nella necessità di contemperare i diritti di quest’ultimo con la libertà testamentaria.
Come noto, il testatore può liberamente disporre non di tutte le proprie sostanze ma solo della cosiddetta quota disponibile ovvero della porzione di patrimonio (quantitativamente e non qualitativamente determinata) che residua una volta detratte le quote che l’ordinamento giuridico riserva inderogabilmente ai legittimari.
Per cui quando il valore complessivo delle disposizioni testamentarie – a titolo universale e a titolo di legato – eccede il valore della quota disponibile il legittimario può agire ex articolo 554 del Codice Civile per la riduzione delle stesse nei limiti del valore della medesima quota disponibile.
Da qui l’obbligo posto a carico del legittimario di accertare l’esatto valore del patrimonio ereditario quale presupposto necessario per la individuazione sia della quota disponibile sia della quota di riserva che gli spetta e di quantificare, conseguentemente, la misura della lesione da lui lamentata.
Il legittimario, inoltre, al fine di dimostrare che la soddisfazione del suo diritto può essere raggiunta solo con la riduzione delle disposizioni testamentarie, deve provare altresì che non esistono altri beni di titolarità del defunto oltre a quelli oggetto delle disposizioni da ridurre.
Questo perché, nel caso in cui tali beni esistessero, la riduzione delle disposizioni lesive sarebbe possibile solo se e nella misura in cui gli stessi non fossero sufficienti a coprire il valore della legittima.
Quanto richiesto al legittimario costituisce applicazione del principio di cui all’articolo 2697 del Codice Civile: il legittimario agisce in giudizio per la tutela del proprio diritto inderogabile alla legittima e pertanto deve provare tutti gli elementi che costituiscono il fondamento della domanda proposta.
Ma questa rigorosità dell’onere probatorio deve intendersi riferita alla sola ipotesi di legittimario leso e non a quella di legittimario totalmente pretermesso.
La differente posizione del legittimario totalmente pretermesso
Il legittimario è leso quando alla data del decesso esistono beni di cui il defunto non ha disposto con testamento sui quali si apre la successione legittima – alla quale è chiamato anche lo stesso legittimario – e tali beni hanno un valore inferiore a quello della quota di riserva.
Il legittimario è totalmente pretermesso quando il de cuius con il testamento ha nominato un erede universale al quale viene perciò assegnato l’intero patrimonio ereditario.
In questa seconda ipotesi, quindi, la disposizione a titolo universale esclude a priori l’esistenza di altri beni sui quali possa aprirsi la successione legittima a favore del legittimario. Ed invero costui, per costante giurisprudenza, non è chiamato alla successione ed acquista la qualità di erede solo in seguito al positivo esercizio dell’azione di riduzione (Cassazione Civile 13 gennaio 2010 n. 368; Cassazione Civile 9 dicembre 1995 n. 12632).
Onere di prova meno rigoroso per il legittimario totalmente pretermesso
Appare quindi eccessivo imporre al legittimario totalmente pretermesso un onere probatorio rigoroso come quello in precedenza descritto chiedendogli di provare l’esistenza e la misura della lesione subita nonché l’inesistenza di beni ereditari ulteriori.
In questo caso non c’è alcun dubbio che egli abbia subito una lesione in quanto aveva diritto ad una quota del patrimonio relitto ma questo è stato integralmente attribuito ad altri e nulla residua per la sua soddisfazione.
Quanto alla misura della lesione non sono necessarie operazioni particolari per la determinazione della stessa considerato che detta lesione è, ovviamente, pari alla quota di riserva riconosciuta dalla legge.
E, poiché la quota di riserva si determina con riferimento al patrimonio ereditario, è sufficiente individuare i beni relitti per calcolare il valore di questa quota e, conseguentemente, anche il valore della lesione.
Inoltre, la disposizioni testamentaria a titolo universale – proprio perché comprende tutti i beni relitti – esclude la necessità di provare l’esistenza di beni ulteriori rispetto a quelli oggetto delle disposizioni da ridurre.
Per queste ragioni nell’azione di riduzione deve essere riconosciuto al legittimario totalmente pretermesso un onere probatorio meno rigoroso rispetto a quello che grava sul legittimario leso essendo sufficiente che egli individui “i beni relitti, anche ai fini del calcolo della lesione che va determinata in una percentuale corrispondente alla quota riservata per legge” (Cassazione Civile 30 luglio 2019 n. 20535).
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