Introduzione
Relativamente al computo delle ferie ed al riconoscimento delle ferie pregresse al personale assunto a tempo indeterminato che abbia già lavorato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato presso la stessa o altre pubbliche amministrazioni, si sono succeduti negli anni diversi orientamenti dell’ARAN.
Computo delle ferie del personale assunto a tempo indeterminato che abbia già lavorato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato presso la stessa o altre pubbliche amministrazioni.
Con particolare riferimento alla prima delle due questioni, l’Agenzia aveva in un primo momento assunto una posizione per così dire “restrittiva”[1] ritenendo che “l’assunzione a seguito di concorso pubblico comporta la novazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non rileva che il lavoratore sia già stato dipendente di una amministrazione dello stesso o di altro comparto. Di conseguenza, esclusa l’ipotesi del riconoscimento delle ferie maturate e non godute nel precedente rapporto di lavoro, al lavoratore spettano per i primi tre anni di servizio rispettivamente 26 o 30 giorni di ferie in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro stabilita su 5 o 6 giorni”.
Più di recente, l’Aran è tornata sulla questione, operando una decisa inversione di tendenza rispetto al passato, che ha condotto ad affermare la riconoscibilità al personale del Comparto Funzioni Centrali assunto a tempo indeterminato che abbia già prestato servizio per più tre anni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la stessa o altre pubbliche amministrazioni, l’intero monte ferie spettante al personale a tempo indeterminato con tre o più anni di servizio.
In particolare, con il recente orientamento CFC 10b del 7 settembre 2018, espresso con riferimento ai lavoratori ricadenti nel comparto delle Funzioni centrali – l’ARAN ha, tra l’altro, chiarito che: ” … il lavoratore assunto a tempo indeterminato per la prima volta nella pubblica amministrazione, ma che abbia prestato servizio come lavoratore a tempo determinato presso la stessa o presso altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, per più di tre anni, rientra nella casistica che dà diritto da subito al riconoscimento dell’intero monte ferie spettante (28 o 32 giorni a seconda del regime orario adottato)“.
Tale ricostruzione si basa sul richiamo all’art. 55 comma 1) del CCNL Comparto Funzioni Centrali, ai sensi del quale, per il personale assunto a tempo determinato ” le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del CCNL del 16/10/2008; nel caso in cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni“.
Secondo la ricostruzione dell’ARAN, la succitata disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 28 del CCNL Comparto Funzioni Centrali che riconosce al personale con tre o più anni di servizio l’intero monte ferie, senza operare alcuna distinzione – invero irragionevole – tra l’anzianità maturata per effetto di precedenti contratti a tempo determinato e/o indeterminato e l’anzianità maturata nell’ambito del medesimo contratto a tempo indeterminato.
A ciò va aggiunto che, se è vero che con la cessazione/estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, aspettative ecc..), è pur vero ed innegabile come l’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per effetto della stipula di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, non può in alcun modo portare al disconoscimento dell’anzianità precedentemente maturata.
Per tutto quanto sopra va dunque riconosciuto – in conformità all’orientamento applicativo ARAN – CFC10b – al personale assunto a tempo indeterminato che abbia già prestato servizio per più di tre anni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la stessa o altre pubbliche amministrazioni, l’intero monte ferie spettante al personale a tempo indeterminato con tre o più anni di servizio.
Tale orientamento si ritiene, peraltro, che possa esser applicato, per le medesime ragioni sopra esplicitate, anche alla distinta ipotesi del dipendente che abbia ottenuto, a seguito di concorso pubblico, il passaggio alla categoria superiore nell’ambito della medesima amministrazione.
Se è vero infatti che il passaggio alla categoria superiore determina l’estinzione del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il conseguente venir meno di tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, aspettative ecc..), è pur vero ed innegabile come, dall’estinzione del pregresso rapporto di lavoro per effetto della stipula di un nuovo contratto di lavoro, non può in alcun modo discendere il disconoscimento dell’anzianità precedentemente maturata.
Riconoscimento delle ferie pregresse al personale assunto a tempo indeterminato che abbia già lavorato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato presso la stessa o altre pubbliche amministrazioni
Con riferimento all’ulteriore questione relativa al riconoscimento al personale assunto a tempo indeterminato delle ferie maturate e non fruite nel precedente contratto a tempo determinato presso la stessa o altra pubblica amministrazione, risulta opportuno richiamare l’orientamento applicativo RAL 1809, con il quale l’ARAN ha chiarito che all’atto della cessazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, con l’estinzione del rapporto di lavoro, vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, aspettative, ecc.).
Pertanto, ad avviso dell’Agenzia, nel caso in cui con il medesimo dipendente, già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, venga successivamente stipulato un diverso contratto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso non può fruire nell’ambito di questo delle ferie maturate nel precedente rapporto a termine.
Analogo ragionamento può esser fatto con riferimento all’ipotesi del dipendente che abbia ottenuto, a seguito di concorso pubblico, il passaggio alla categoria superiore nella medesima amministrazione.
Come, infatti, chiarito dall’ARAN con l’orientamento applicativo CFL 67 del 20 Dicembre 2019, il dipendente che abbia ottenuto il passaggio alla categoria superiore, pur appartenendo alla medesima amministrazione, dovrà stipulare con l’Ente un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti, da quello di cui precedentemente era titolare con lo stesso Ente.
In questo caso, quindi, il precedente rapporto di lavoro si estingue, con la conseguenza del venir meno di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento.
Pertanto, le ferie maturate e non fruite nell’ambito del precedente rapporto di lavoro ormai cessato, non potranno essere trasportate e fruite nell’ambito del nuovo rapporto di lavoro.
Conseguentemente il dipendente sarebbe tenuto a godere delle eventuali ferie residue che abbia maturato entro la scadenza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.
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Note
[1] Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi ARAN – Istituto contrattuale: ferie e festività – Comparto Università – Dicembre 2015.
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