Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e la nozione di “specifico progetto” ai sensi degli art. 61 e ss del d.lgs. 276/2003

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Sommario: 1. Il caso. 2. La nozione di “specifico progetto” e l’attività del collaboratore rapportata alle esigenze della committenza. 3. Conclusioni.

1. Il caso

Con ricorso depositato in data 12.7.2012, Tizia agiva innanzi al Tribunale Ordinario di Lecce – Sezione Lavoro affinché fosse accertata e dichiarata, tra le altre, la nullità ed illegittimità del contratto di collaborazione a progetto sottoscritto con l’Associazione Alfa il 17.9.2009 ed avente ad oggetto l’insegnamento della lingua inglese con conseguente trasformazione dello stesso in rapporto di lavoro subordinato a decorrere dalla sua costituzione, deducendo la mancanza di uno “specifico progetto”, nonché la circostanza di essersi sottoposta a precise direttive impartite dal legale rappresentante della predetta associazione (riguardanti, ad esempio, la tenuta dei registri di classe, la partecipazione a collegi dei docenti, il metodo di insegnamento, l’assunzione di determinati libri di testo ..).

Nel costituirsi, l’Associazione resistente eccepiva in ordine alla invocata illegittimità e nullità del rapporto di collaborazione a progetto il rispetto integrale della normativa contenuta negli 61 ss d. lgs. n. 276 del 2003 che lo regolamenta. Inoltre, parte resistente deduceva che fu la stessa ricorrente a presentarle una dettagliata offerta di prestazione intellettuale sulla scorta della quale venne in seguito sottoscritto tra la committente associazione e la professionista il contratto di collaborazione a progetto.

Istruita la causa a mezzo di prova orale, con Sentenza n. 2831/16, il Tribunale Ordinario di Lecce – Sezione Lavoro riteneva che lo “specifico programma” di lavoro, riportato nel contratto, consistente in un’ offerta educativa con insegnamento della lingua inglese secondo metodologie individuate dalla (stessa) ricorrente, integrasse un valido progetto e che la tipologia contrattuale non fosse stata snaturata dalla partecipazione ad attività diverse (quali i colloqui con i genitori, le verifiche di fine anno, la scelta del materiale didattico ..), dovendo esse ritenersi invero espressione del necessario coordinamento con l’attività del committente diretta ad assicurare agli iscritti un’ offerta formativa globale e non differenziata.

2. La nozione di “specifico progetto” e l’attività del collaboratore rapportata alle esigenze della committenza.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili ad uno o più progetti di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione delle attività lavorativa, in ossequio a quanto previsto dal Legislatore agli artt. 61 ss d.lgs 276/2003 e s.m..

Se è vero che il Legislatore col citato decreto si è limitato a prescrivere che il progetto debba essere preciso e che debba avere un oggetto ben determinato, è altrettanto vero che ciò non sta a significare che esso non possa essere correlato ad un’attività che si concretizzi nella reiterazione di una serie di opere o servizi di prestazioni normalmente svolte dai dipendenti dell’impresa committente: ritornando al caso in esame, le prestazioni riguardanti la tenuta dei registri di classe, ovvero la partecipazione ai consigli accademici (dalle quali parte ricorrente avrebbe desunto la natura subordinata del rapporto) devono essere adempiute anche dai docenti “a progetto” e non solo da quelli “dipendenti”. Sul punto è intervenuta anche la Circolare del Ministero del Lavoro n. 1 dell’8.1.2004, secondo cui il “il programma di lavoro” ed “la fase di esso” sono caratterizzati “per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni o risultati parziali”.

Tuttavia, è pacifico che il progetto debba essere fissato dal committente, accettato dal lavoratore coordinato e gestito autonomamente da quest’ultimo, potendo tuttavia il quomodo dell’esecuzione essere sì concordato, ma in virtù di una clausola contrattuale eventuale e diversa rispetta a quella necessaria di approvazione del progetto e comunque senza pregiudizio per l’autonomia dello stesso.

Pertanto, ai fini della legittimità di un contratto a progetto ex art. 61 ss d.lgs n. 276/2003 e sm, il progetto – costituendo l’oggetto del contratto – deve quindi avere i requisiti di determinatezza di cui all’art. 1346 cod. civ. e non può essere identificato con l’obiettivo aziendale nel suo complesso. Oggetto del contratto è il risultato che nel progetto stesso deve essere opportunamente individuato ed il cui raggiungimento deve avvenire da parte del collaboratore, contemperando le proprie autonome modalità di conseguimento col coordinamento dell’organizzazione del committente (si pensi, allora, alla iniziativa adottata dal rappresentante legale dell’associazione resistente ed imposta a tutti i docenti, sia dipendenti che non, di avvalersi di determinati libri di testo per consentire un’istruzione omogenea).

Viceversa, si dovrà escludere l’esistenza del progetto qualora emerga solo un’attività strumentale e continuativa, attinente al normale ciclo produttivo dell’impresa e rispetto alla quale non sia prospettabile il raggiungimento di un risultato concreto e definitivo, dovendosi allora configurare un rapporto di lavoro subordinato.

Va ricordato, infine, l’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione [Ord. N. 24379/2017] secondo cui la nozione di “specifico progetto”, di cui all’art. 61 d.lgs. 276/2003, quale deriva dalla esegesi normativa, deve consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte nell’art. 61 cit. dalla L. n. 92 del 2012 – in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore: la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad un’attività eccezionale, originale e del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva né dall’art. 61 cit. nell’originaria formulazione, né dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche.

3. Conclusioni.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte d’Appello di Lecce, nel pronunciarsi sul gravame proposto da Tizia avverso la Sentenza emessa dal Giudice di prime cure nella parte dedicata alla nullità ed illegittimità del contratto di collaborazione a progetto e confermando l’iter logico – giuridico seguito da quest’ultimo, con Sentenza n. 515/2019 ha ritenuto che l’attività di insegnamento dedotta nel progetto non poteva che essere coordinata e conformata agli obiettivi formativi, sicché l’assunzione di un certo libro di testo, la correzione di elaborati, la partecipazione ai consigli o ai colloqui con i genitori degli studenti iscritti è espressione della necessaria integrazione e collaborazione al raggiungimento delle finalità dell’Associazione che, tra l’altro, operando come scuola parificata, non poteva non adeguare la propria offerta formativa ai programmi ministeriali.

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