La Fase 2, della “ripartenza”, nella gestione dell’emergenza Coronavirus ha segnato un’importante svolta contrattuale nella disciplina dei titoli di viaggio di Trenitalia, in particolare per quanto riguarda quelli relativi ai treni del Trasporto Nazionale: Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity notte (oltre al servizio cuccette, VL ed Excelsior) per i quali il titolo di viaggio emesso è unicamente il biglietto “nominativo” con assegnazione contestuale del posto sul treno e per il giorno riportato sul biglietto stesso.
I titoli di viaggio dei treni sopra citati dunque, dall’8/5/2020, possono essere emessi esclusivamente nella modalità “nominativo”; l’iniziativa è legata all’esigenza di garantire la sicurezza sanitaria e rispetta pienamente gli obblighi di protezione dei dati personali.
L’altra novità contenuta nella disposizione è il sistema di prenotazione “sempre obbligatoria” dei posti, funzionale alla sistemazione di questi “a scacchiera”; tale organizzazione, che comporta una riduzione del 50% della capienza massima, garantisce il previsto distanziamento sociale.
Nel Trasporto Regionale, invece, il distanziamento interpersonale è agevolato dall’indicazione delle sedute da lasciare libere e dalle indicazioni sui comportamenti individuali da tenere durante e alla fine del viaggio.
Nei treni di Trenitalia che effettuano questa tipologia di trasporto, resta attiva la modalità “non nominativo” dei titoli di viaggio, se non acquistati on-line (BER).
Il titolo di viaggio
Per definire in maniera esauriente la rilevanza della recente innovazione contrattualistica, è utile fornire la qualificazione giuridica del titolo di viaggio, il quale può anche essere definito titolo di trasporto; tale qualificazione non può prescindere dalla definizione del contratto di trasporto contenuta nell’art. 1678 del Cod. Civ. : «Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un posto a un altro».
Il rilascio del titolo di viaggio è, ancora oggi, la forma tipica di documentazione del contratto di trasporto di persone anche se, nel Cod. Civ., ne manca una specifica disciplina; questa è, invece, molto presente ed articolata nelle discipline speciali.
Nelle normative in cui è disciplinato, ed anche in quella del trasporto ferroviario, il titolo di viaggio assolve le funzioni di documento di legittimazione, andando quindi ad identificare l’avente diritto alla prestazione («…trasferire persone da un posto ad un altro»).
Inoltre le “condizioni” di contratto sono definite dai vettori per regolamentare i rapporti con tutti coloro che acquistano un titolo di viaggio, che in genere, è costituito da un biglietto predisposto su un modulo standard richiamante il regolamento negoziale e le stesse condizioni generali del contratto.
Il titolo di viaggio può dunque essere qualificato come il documento che certifica il contratto di trasporto in essere tra il viaggiatore ed il vettore; esso contiene i seguenti elementi: documentazione della impresa emittente, località di partenza e destinazione, periodo di validità e valore nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale.
Il titolo di viaggio della Società di Trasporto passeggeri del Gruppo FSI, prima della fase della “ripartenza”, poteva essere emesso sia nella modalità “non nominativo” che nella modalità “nominativo”.
Il biglietto “non nominativo”, oggi esistente solo sui treni del Trasporto Regionale della Società, rappresenta uno degli ultimi anelli di congiunzione che lega ancora Trenitalia al “convoglio normativo” che disciplinava i rapporti con i viaggiatori della vecchia monopolista Ferrovie dello Stato; del resto la Società ITALO-NTV, competitor delle Frecce di Trenitalia, anche prima della fase emergenziale, già prevedeva la possibilità di vendita biglietti esclusivamente “nominativi”.
Prima di analizzare i vantaggi che possono derivare dalla nuova disciplina, è importante sottolineare che il biglietto anonimo, o “non nominativo”, ha fatto la storia del trasporto ferroviario con la sua caratteristica di titolo cedibile a viaggio non ancora iniziato; un vero e proprio “titolo al portatore” la cui esibizione equivale ad identificare il titolare del diritto.
La novità del contratto di trasporto
L’emergenza sanitaria, nella sua drammatica prima fase, ha indotto il Governo Italiano a porre in essere dei provvedimenti che hanno di fatto limitato la Libertà di Circolazione dei cittadini, nel legittimo tentativo di contenimento del virus.
La Costituzione Italiana, all’ art. 16 testualmente recita: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza…»”.
Ed è proprio nell’esplicito riferimento alle limitazioni del diritto, contenuto in questo articolo della nostra Costituzione, che hanno trovato il loro fondamento giuridico i provvedimenti posti in essere dal Governo.
Entrando nel merito delle innovazioni proprie del Contratto di Trasporto di Trenitalia, indubbiamente rileva sottolineare che, nel periodo storico attuale, è stata opportunamente applicata una norma che, molto probabilmente, presto o tardi, avrebbe trovato la sua introduzione.
La decisione di Trenitalia di emettere, per i treni del Trasporto Nazionale, il biglietto esclusivamente “nominativo”, è in linea con la attuale fase emergenziale, la quale attribuisce priorità assoluta alla tutela della sicurezza sanitaria.
Tale norma infatti consente, in concomitanza con la graduale riapertura delle attività produttive e commerciali, finanche di avvisare gli utenti nel caso in cui abbiano condiviso il viaggio con un passeggero risultato successivamente positivo al virus SARS-Cov-2.
Un altro beneficio che possiamo senz’altro evidenziare è che il titolo di viaggio “nominativo”, andando di fatto ad annullare la precedente vaghezza del nesso tra possesso del titolo di viaggio ed identificabilità del titolare, potrebbe contribuire a scoraggiare una potenziale aggressione terroristica.
Infatti le nuove disposizioni, contenute nelle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia, prevedono che «il viaggiatore deve esibire, su richiesta del personale ferroviario in prossimità della salita, a bordo del treno e fino all’uscita dalla stazione ferroviaria il titolo di viaggio, il documento che giustifica l’eventuale riduzione di prezzo fruita ed un documento di identificazione in corso di validità».
Ricordiamo che il personale ferroviario in servizio, ai sensi della normativa vigente, è qualificato come “Pubblico Ufficiale” e che ogni forma di violenza, minaccia o resistenza nei confronti degli addetti al controllo dei biglietti, compreso il rifiuto di dare le proprie generalità, costituiscono pertanto un reato punibile dalla legge (sentenza Cassazione n.38389/2009).
Relativamente alla problematica del terrorismo internazionale, si evidenzia che una reale riduzione dei rischi potrebbe attuarsi più efficacemente, estendendo anche al trasporto ferroviario, le misure previste per il trasporto aereo ed introdotte dalla Direttiva UE 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27/4/16.
Tali misure prevedono l’impiego dei «dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record c.d. PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi».
Altro punto a favore del titolo di viaggio “nominativo” sta in ciò che, in un servizio pubblico come il trasporto ferroviario, tra i naturalia negotii del contratto di trasporto rientra l’impegno del vettore di far arrivare il passeggero incolume a destinazione: da ciò la responsabilità di natura contrattuale, gravante sullo stesso, in caso di sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore durante l’esecuzione del contratto.
Tale natura peraltro non esclude, secondo la dottrina ormai prevalente, la contemporanea applicazione delle norme concernenti la responsabilità da fatto illecito (qualora ve ne siano i presupposti) in applicazione del generale principio del neminem laedere.
Inoltre, il viaggiatore non deve provare la colpa del vettore ma, in base ai principi stabiliti dall’art. 1218 Cod. Civ., soltanto il danno subito ed il nesso di causalità tra il sinistro e l’attività esplicata del vettore nell’esecuzione del trasporto.
Con queste premesse giuridiche, nella malaugurata ipotesi di incidente ferroviario grave o di attentato terroristico, avere da remoto la lista dettagliata dei nominativi dei clienti presenti a bordo treno può risultare utile, e non solo al vettore, sia per i motivi legati alla gestione immediata dei soccorsi sia per accertare i destinatari di eventuali risarcimenti.
Infine, non pare trascurabile che una Società di Trasporto come Italo-NTV, già ante emergenza prevedeva la emissione di biglietti unicamente nominativi. Pertanto, l’adozione e l’eventuale mantenimento in futuro di tale pratica anche da parte di Trenitalia, almeno solo per il prodotto Frecce, non può che favorire la concorrenza sul mercato tra offerte omogenee.
Insomma una iniziativa tempestiva ed opportuna questa di Trenitalia, d’altronde è la storia delle Ferrovie dello Stato Italiane ad insegnarci che, già da prima della nascita della nostra Costituzione, il treno ha rappresentato un mezzo su cui i diritti, e la tutela degli interessi degli utenti, hanno sempre viaggiato di pari passo con le evoluzioni tecnologiche proprie del sistema trasporto ferroviario.
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