Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all’esercizio della professione forense

Redazione 19/05/20
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L’articolo 240 quater del Decreto cd. “Rilancio“, titolato “”, consente l’espletamento della correzione degli elaborati da remoto, come anche la successiva prova orale, con parte della commissione distanza.

Correzione con modalità di collegamento a distanza

  • al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018,
  • all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019,

viene consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza (ai sensi dell’articolo 237, comma VII, del medesimo d.l., e tramite le modalità di cui al comma II).

Modalità e procedura di correzione

Il presidente della commissione notarile, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello, ed il presidente della commissione centrale, possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti gli stessi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d’esame. Ove si proceda in tal modo, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato:

  • fissano il calendario delle sedute,
  • stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza,
  • dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica in corso, a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo.

I presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono conformemente ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.

Modalità “mista” per gli esami orali

Il presidente della commissione nominata a norma dell’art. 5 del d.lgs. n. 166/2006 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello, il presidente della commissione centrale di cui all’art. 22, c. III, del R.D. n. 1578/1933 per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure del concorso notaio e abilitazione avvocato, programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto (ex art. 237, c. III), ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame:

  • del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato,
  • del presidente della sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato,
  • del segretario della seduta,
  • del candidato da esaminare,

nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica, a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

La disciplina sull’accesso del pubblico all’aula di esame

Nel caso di adozione di modalità telematiche per l’esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l’accesso del pubblico all’aula di esame.

Esame per iscrizione albo Cassazione e giurisdizioni superiori

Le modalità a distanza, descritte dal c. III, IV e V, del medesimo art. 240 quater, si applicano anche alle prove orali dell’esame per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

Commissari di esame in pensione

L’art. 47, c. I, in tema di commissioni di esame, della l. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), il quale statuisce che la commissione di esame è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, limitatamente al quinto membro, attraverso la modifica disposta dall’ultimo comma dell’art. 240 quater in commento, consente la nomina di professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche “anche in pensione”.

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