Gli aiuti di Stato quale strumento per fronteggiare l’emergenza economica

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Il lungo ed inevitabile periodo di blocco delle attività porta ad una crisi dei mercati e dell’equilibrio domanda-offerta.

Ed oltre ad un’emergenza sanitaria la pandemia porta con sé una difficile sfida economica per l’Unione Europea e gli Stati membri.

Gli aiuti di Stato possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni. Possono, talvolta, essere compatibili con il Trattato di Lisbona, solo se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti.

Pertanto, la Commissione Europea ha dettato, attraverso alcune comunicazioni, le condizioni per l’adozione di misure temporanee di aiuto compatibile con mercato interno ai sensi dell’art. 107 par.3 lettera b) del TFUE.

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Il presente e-book ha l’ambizione di unire all’analisi delle regole giuridiche sia sostanziali che procedurali in materia di aiuti di Stato alcuni approfondimenti pratici e operativi anche di tipo economico al fine di dare all’operatore un quadro più completo dell’attuale disciplina sugli aiuti di Stato. L’e-book è aggiornato al pacchetto di sostegno per la ripresa – Next Generation EU istitutivo, per la prima volta nella storia delle politiche europee, di un fondo europeo per il sostegno e la ripartenza dell’economia nell’Europa post Covid-19 (c.d. Recovery fund) e alle linee guida per la pianificazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).Mariella SpataAvvocato specializzato in diritto europeo, diritto amministrativo e diritto pubblico dell’economia. L’autrice proviene dall’ateneo di Pisa e ha conseguito un LLM in Diritto europeo presso l’Università del Lussemburgo e un Master in Appalti e contratti pubblici europei alla King’s College di Londra. È autrice di varie pubblicazione scientifiche in materia di diritto amministrativo processuale e diritto pubblico dell’economia.

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Gli aiuti di Stato

Analizziamo la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Ai sensi dell’articolo 107 co 2 sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

Ai sensi dell’articolo 107 co 3 possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli  aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all’articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

 

Il procedimento di controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea

Il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea è parte integrante della politica di concorrenza UE garantendo uguaglianza di condizioni a tutte le imprese che operano sul mercato interno europeo.

Il compito dello Stato membro è quello di cercare di contemperare l’esigenza nazionale di accrescere l’efficienza del mercato dal punto di vista economico con le esigenze di equilibrio dei mercati sotto il profilo della concorrenza. Ogni progetto di norma che preveda la concessione di un nuovo beneficio deve essere tempestivamente notificato, insieme a tutte le informazioni necessarie, dallo Stato membro interessato alla Commissione UE che adotta in merito una decisione con la quale stabilisce se l’agevolazione in questione è compatibile con le regole del Trattato.

La Commissione avvia il procedimento formale di esame se verifica che il provvedimento notificato (articolo 108 del Trattato), presenta dubbi sulla compatibilità col mercato comune.

Al termine del procedimento la Commissione può adottare una decisione “positiva” con la quale dichiara l’aiuto compatibile, una decisione “negativa” con la quale dichiara la misura incompatibile e, nel caso l’aiuto sia stato già erogato, ne ordina il recupero, una decisione “condizionale” con la quale dichiara la misura compatibile, ma assoggetta la sua attuazione a condizioni.

 

La Commissione Europea detta il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

 

La Commissione Europea ha dettato, attraverso comunicazioni (cfr. Comunicazione del 20/3/2020, Comunicazione del 3/4/2020, Comunicazione del 8/5/2020), le condizioni per l’adozione di misure temporanee di aiuto compatibile con mercato interno ai sensi dell’art. 107 par.3 lettera b) del TFUE.

In particolare prevede, nelle varie aree d’intervento, degli importi massimi attribuibili alle imprese sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazione fiscale, anticipo rimborsabile o altre forme di aiuti, al fine di ristrutturare l’economia.

Nel quadro di tali comunicazioni, l’articolo 54 del D.L. Rilancio individua la competenza all’elargizione di tali aiuti, prevedendo che Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3”.

Quel che è più opportuno realizzare, sono forme di aiuto che siano finalizzate alla effettiva ripartenza dei settori d’intervento, attraverso un’attenta previsione da parte delle imprese beneficiarie degli aiuti ed un attento monitoraggio da parte degli enti.

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Dott.ssa Laura Facondini

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