La disciplina della notificazione degli atti giudiziari in territorio estero

Morena Cucuzza 29/06/20

1.     Profili  generali: Nozione giuridica di notifica

In materia di diritto processuale civile la notificazione degli atti del processo rappresenta il punto fondamentale dal quale origina una corretta introduzione del giudizio.

La stessa definizione etimologica consente di identificare il concetto di notifica come l’azione del rendere noto ad un interessato la presenza di un determinato atto, sicché dal punto di vista giuridico, la notificazione non è altro che un modo di portare a conoscenza di tutte le parti,  gli atti del processo ed in particolare l’atto introduttivo del giudizio, al fine di garantire una valida instaurazione del contraddittorio e di conseguenza il totale esercizio del diritto di difesa di ciascuna di parte.

In tale contesto, la notifica è un atto indispensabile che trova i suoi riferimenti normativi nel Libro I, Titolo VI, sezione IV, articoli 136 – 151 c.p.c. e si compone di diversi fasi: quella dell’impulso, quello della consegna ed infine quella della documentazione.

In particolare, essa è compiuta su istanza di parte, o su richiesta del P.M., od anche del cancelliere, per mezzo dell’ufficiale giudiziario, il quale si adopera affinché l’atto venga portato nella sfera di disponibilità del destinatario mediante la consegna  di una copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi e dunque  documentando e relazionando in calce al medesimo originale l’attestazione dell’avvenuta effettuazione.

La stesura della relazione di notifica si presenta pertanto come un atto nel quale l’ufficiale giudiziario certifica tutte le attività da lui svolte nonché i motivi di una eventuale mancata consegna.

In quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, tale relazione è da considerarsi un atto pubblico e quindi le relative attestazioni sull’attività dallo stesso esercitata e sul contenuto delle dichiarazioni da lui ricevute fanno piena prova fino a querela di falso.

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Da questo punto di vista, la notificazione si distingue dalla c.d. comunicazione, poiché questa è invece un atto riferibile al cancelliere, per mezzo del quale egli dà comunicazione alle parti, ai testimoni o agli altri ausiliari del giudice di tutti i provvedimenti emessi da quest’ultimo.

La comunicazione dunque si materializza attraverso il biglietto di cancelleria e si presenta come un adempimento altrettanto importante perché al pari della notificazione svolge sia la funzione di trasmettere una certa notizia a determinati destinatari e sia, nei casi espressamente previsti, assume rilevanza per la decorrenza di alcuni termini processuali: per citare qualche esempio, è il caso previsto dall’art. 47 c.p.c, in riferimento al termine per proporre il regolamento di competenza oppure quello disciplinato dall’art.72 c.p.c, per quanto riguarda il termine entro e non oltre il quale il P.M. può impugnare la sentenza di natura matrimoniale, il quale decorre dalla comunicazione e non dalla notificazione della sentenza.

Nonostante ciò, l’operatività e l’importanza della notificazione viene ribadita dalla lettura dell’art. 133 c.2 c.p.c. che in tema di pubblicazione e comunicazione della sentenza prevede che “ la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.” che invece ai sensi dell’art. 326 c.p.c  decorrono dalla  notificazione della sentenza medesima.

Ad ogni modo, premessa questa breve distinzione tra comunicazione e notificazione, quest’ultima mira a raggiungere la certezza legale della conoscenza di un atto da parte del destinatario ogni volta in cui tale certezza viene richiesta affinché possano prodursi tanto gli effetti propri dell’atto quanto altri effetti inerenti il procedimento in cui il medesimo atto si inserisce, ne consegue la natura strumentale della notificazione rispetto all’atto notificato.

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2.     Come  si esegue la notifica di un atto nella circoscrizione dell’ufficiale giudiziario

La regola generale prevede che la notifica venga eseguita mediante la consegna nelle mani proprie del destinatario della copia dell’atto, presso l’abitazione di questi oppure, ove ciò non sia possibile, in qualunque luogo in cui questi sia reperibile purché nell’ambito della circoscrizione dell’ufficiale giudiziario. In quest’ultima fattispecie, il riferimento all’espressione “in qualunque luogo” fa presumere la materiale irrilevanza, in quello specifico momento attinente alla consegna, del luogo di residenza o di domicilio del destinatario.

Ma vi è di più, poiché anche un eventuale rifiuto del destinatario a ricevere la notifica, comporta quale conseguenza che, la medesima, previa verbalizzazione di tutto l’iter eseguito dall’ufficiale giudiziario, si considera comunque regolarmente avvenuta in mani proprie.

In ogni caso, qualora non sia possibile eseguirla in mani proprie , sopraggiunge allora un’altra modalità,  ovvero la notificazione può verificarsi presso la residenza , la dimora o il domicilio del soggetto e l’ufficiale giudiziario deve ricercare il destinatario presso la sua abitazione, ufficio o luogo in cui esercita la propria attività lavorativa, salvo la possibilità di consegnare la copia dell’atto, in  caso di assenza del diretto destinatario , ad una persona di famiglia o agli addetti ai luoghi di casa, ufficio o azienda purché non minori di 14 anni e non palesemente incapaci; in subordine, è inoltre previsto che la consegna possa effettuarsi  al portiere di casa o di ufficio o in mancanza e per esclusione, ad un vicino di casa che accetti di riceverla, nei casi in cui i soggetti precedentemente indicati non vogliano o non possano ricevere la notificazione.

Il ricorso a tali forme di notificazione presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano correttamente individuati ma la consegna dell’atto non può essere eseguita per difficoltà di natura materiale come l’irreperibilità,  l’incapacità o il rifiuto delle persone sopra indicate a ricevere la consegna; ecco quindi che, nei casi appena menzionati, l’ufficiale giudiziario può depositare la copia presso la casa comunale del luogo dove la notificazione deve essere eseguita,  affiggendo contestualmente sulla porta dell’abitazione, ufficio o azienda, avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla quale segue notizia mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.

3.     La notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

La disamina fin qui esposta, incontra tuttavia una particolarità in riferimento alla disciplina della notifica all’estero.

Nell’articolo 142 c.p.c., viene infatti in rilievo il caso in cui si debba procedere a notificare un atto ad un destinatario che è residente all’estero e non intercorrano apposite Convezioni tra l’Italia e il Paese di residenza che possano compiutamente disciplinare la fattispecie.

A questo proposito, l’articolo in questione, presenta la soluzione sotto una duplice lente:  in tali circostanze e anche nell’ipotesi in cui la persona destinataria non abbia eletto domicilio o costituito un procuratore ai sensi dell’art. 77 c.p.c., l’atto viene notificato al destinatario a mezzo posta con raccomandata e successivamente mediante consegna di altra copia al pubblico ministero affinché ne curi la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Non vi è dubbio che, elementi fondamentali di questa modalità di conoscenza legale degli atti siano, in primis, la  notificazione a mezzo del servizio postale che, nei casi di notificazione da eseguirsi fuori dalla residenza dell’ufficiale giudiziario, deve comunque considerarsi obbligatoria e in seconda battuta, anche in base a quanto previsto dall’art. 49 delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c., la trasmissione di copia dell’atto unitamente ad una nota al P.M. affinché provveda con urgenza alla consegna dell’atto all’interessato in modo tale da poter consentire a questi di poter esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa senza incorrere in alcuna decadenza.

Da tutto ciò, è evidente dunque la differenza che pone l’articolo in commento rispetto alla fattispecie prevista dal successivo articolo 143 c.p.c..

In quest’ultimo caso, qualora sia effettivamente impossibile individuare il luogo di residenza, dimora o domicilio del soggetto poiché risultano totalmente sconosciuti, il rito che viene attuato prevede innanzitutto il deposito dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario e solo nel caso di non conoscenza di entrambi i luoghi, allora verrà interpellato il pubblico ministero il quale si attiverà per la consegna; in ogni caso, giova ricordare che venti giorni dopo il compimento di tutte le predette formalità la notificazione si considera andata a buon fine.

La notificazione oggetto di attenzione è comunque quella nei riguardi della persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, rispetto alla quale la disciplina dell’art. 142 c.p.c, prevede due tipi di notificazione: la prima di natura ordinaria ed è quella che si riferisce ai modi consentiti dalle Convenzioni Internazionali, multilaterali o bilaterali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967,n.200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, nonché al livello europeo, dal Regolamento CE n. 1393 del 2007, relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali  in materia civile e commerciale; e la seconda, di natura eccezionale e subordinata all’evidente impossibilità di eseguire  la notifica in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni e quindi mediante il compimento delle formalità sopra descritte.

Tuttavia, occorre sottolineare che tali formalità sono state rese più snelle a seguito delle modifiche intervenute con l’art.174 del d.lgs. 30 giugno 2003 n.196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) che in ossequio alla normativa sulla privacy, rispetto all’attuale formulazione del primo comma dell’art. 142 c.p.c, ha provveduto ad eliminare l’adempimento relativo all’ affissione di una copia dell’atto nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede e riducendo di fatto a due, le attività svolte dall’ufficiale giudiziario: spedizione di copia per mezzo posta e consegna di altra copia al P.M.

L’attuale disposizione, fin dal primo comma, con l’inciso “ Salvo quanto disposto nel secondo comma “ mette dunque in rilievo le varie Convenzioni stipulate in materia di notificazioni internazionali ed in particolare la Convenzione dell’ Aja del 15 novembre 1965, attribuendo alle stesse valore di fonte primaria; valore che verrebbe altresì confermato dal tenore del secondo comma, nella parte in cui prevede che le due formalità prescritte trovano esecuzione in caso di impossibilità di applicazione della disciplina prevista dalle Convenzioni .

La normativa di riferimento è dunque la Convenzione de l’Aja del 1965 e il regolamento consolare D.P.R.  200/1967 e solo in caso di impossibilità di applicazione delle suddette convenzioni, trovano visibilità le modalità previste dall’art. 142 c.1 c.p.c.

L’importanza della disciplina contenuta nell’articolo 142 c.p.c, è stata inoltre oggetto di attenzione da parte di un’importante pronuncia della Corte Costituzionale la quale con la sentenza n. 10/1978 interveniva sul disposto di cui all’ultimo comma dell’art.143 c.p.c., relativo al perfezionamento della notificazione trascorsi venti giorni dal compimento delle formalità ed indipendentemente dall’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

La Corte Costituzionale ha infatti ritenuto illegittimo per violazione dell’art. 24 Cost., il disposto secondo cui  le notificazioni effettuate ex art. 142 c.p.c., si hanno per eseguite , con  presunzione di conoscenza iuris et iure , nel ventesimo giorno successivo a quello del compimento delle formalità previste ed in particolare l’ha ritenuto illegittimo in riferimento alla parte in cui non prevede che la sua applicazione sia subordinata all’accertata impossibilità di eseguire le notifiche nei modi previsti dalle convenzioni internazionali e dal d.p.r. 200/1967.

Da qui, si evidenzia quindi ancora una volta, il valore fondamentale acquisito da tali fonti nell’ambito delle notificazioni all’estero.

4.     Un caso pratico sull’applicazione dell’art. 142 c.p.c.: l’ordinanza n. 2966/2019 – Cass. Civ.

Sotto il profilo giurisprudenziale, in tema di notificazione di atto ad un convenuto straniero si è posta l’ordinanza del 31 gennaio 2019, n. 2966 della Corte di Cassazione, sez. II Civile che in riferimento alla notificazione di un atto di citazione ad un convenuto americano,  ha sancito che le modalità da seguire si rinvengono nell’art. 142 c.p.c. relativo alla “ notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica “ e non nell’ articolo 143 c.p.c. poiché non si tratta di “ notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti “. .

La vicenda trae origine dalla domanda di usucapione proposta da Caio nei confronti di Tizio, parzialmente accolta in primo grado nella contumacia del convenuto. Proposto appello, Tizio deduceva la nullità della  notifica della citazione, in quanto veniva effettuata mediante consegna di copia dell’atto al P.M., in mancanza di adeguate ricerche che avrebbero consentito l’accertamento della sua residenza e nel merito il difetto dei presupposti sostanziali del possesso prolungato.

La Corte d’appello adita confermava la sentenza impugnata e rigettava l’eccezione di nullità della notifica in quanto ravvisava nella ricerca svolta dall’attore presso l’Ufficio anagrafe del Comune ove erano situati gli immobili oggetto di domanda, un adempimento idoneo ad espletare le indagini richieste dall’art. 143 c.p.c. per poter notificare mediante consegna di copia dell’atto al pubblico ministero.

Avverso tale decisione, il convenuto proponeva ricorso per Cassazione articolandolo su due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente deduceva in relazione all’art. 360 c. 1, n. 4 c.p.c. , la nullità della sentenza o del procedimento per omessa notificazione al convenuto dell’atto di citazione nelle forme previste dall’art. 142 c. 2 c.p.c. anziché in quelle dell’art. 143 c.p.c , in quanto cittadino americano e quindi persona assoggettabile alla previsione dell’art. 142 c. 1 c.p.c., salvo in ogni caso l’applicazione delle convenzioni internazionali se stipulate.

Con il secondo motivo, deduceva in relazione all’art. 360 c. 1, n. 4 c.p.c. , la nullità della sentenza o del procedimento per omessa notificazione al convenuto dell’atto di citazione nelle forme previste dall’art. 143 c.p.c., qualora ritenuto applicabile, per mancata osservanza delle regole poste alla base della procedura per la dichiarazione di irreperibilità.

Ebbene, con l’ordinanza richiamata la Cassazione accoglieva il ricorso ritenendo fondati entrambi i motivi.

La Corte di Cassazione rilevava infatti la totale applicazione della disciplina prevista dall’art. 142 c.p.c., poiché si trattava di notificazione dell’atto di citazione ad un cittadino americano, nato e residente a Detroit.

La stessa rilevava che dalla documentazione in possesso dell’attore e concernente l’immobile oggetto di domanda, emergeva l’indicazione quale proprietario, di un soggetto con codice fiscale recante la sigla Z404M in cui l’estremo Z indica la provenienza estera dello stesso e il numero 404 individua il paese, nello specifico gli Stati Uniti.

Per la Corte dunque, la presenza di queste informazioni circa l’origine estera della persona destinataria della notifica deve far pretendere un  minimo di diligenza da parte del soggetto notificante , il quale in virtù di un principio di lealtà processuale avrebbe dovuto svolgere un’indagine accurata e coerente con le informazioni disponibili e  avrebbe dovuto attivare tale indagine presso l’ufficio consolare di riferimento di cui all’art. 6 della legge 470 / 1988 per la verifica della nuova residenza;[i]  adempimento che si è invece rilevato poco diligente stante l’errata ricerca svolta dall’ufficiale giudiziario presso un ufficio anagrafico nazionale privo di qualsiasi collegamento soggettivo con il cittadino americano.

5.     Conclusioni

In tema di notificazione degli atti del processo possiamo rilevare l’estrema importanza della materia e di tutta la dettagliata e puntuale disciplina che il legislatore non ha mancato di legiferare nel corso degli anni.

La notificazione si presenta in pratica non solo come la linfa che dà vita e  seguito ad ogni tipo di giudizio come dimostrano i tanti interventi giurisprudenziali e tutte le implicazioni e i risvolti che l’intero sistema coinvolge sia a livello internazionale ed europeo ma si presenta soprattutto  come un sistema in continua evoluzione.

In sostanza, assodato che alla notificazione non è scontato che segua una conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, in quanto per aversi la stessa è necessaria un’evidente cooperazione di quest’ultimo, possiamo comunque dire che, il procedimento e lo svolgimento delle menzionate modalità si pongono come tramite fondamentale per realizzare quanto meno una conoscenza legale dell’atto.[ii]

Pertanto, solo con una corretta esecuzione delle predette formalità, tramite l’operato diligente dell’ufficiale giudiziario si può raggiungere un certo grado di certezza.

Tuttavia di recente e sotto questo punto di vista, al fine di garantire ai massimi livelli tale conoscibilità,  si è fatta  strada una nuova modalità di notificazione.

Il completamento del processo di informatizzazione degli uffici giudiziari ha toccato infatti anche il sistema delle notifiche degli atti affinché in un’ottica di riduzione dei tempi processuali e soprattutto di maggiore certezza del procedimento di notifica rispetto a quello attuato col mezzo della posta, si possa utilizzare, nei casi in cui non è fatto espresso divieto dalla legge, la nuova modalità di notifica a mezzo di posta elettronica di tutti gli atti processuali.

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Note

[i] Cass. Civile Ord. Sez. 2 Num. 2966 Anno 2019

[ii] M. Lupano, La notificazione tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, Ledizioni LediPublishing, 2018

Morena Cucuzza

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