L’accertamento delle conoscenze informatiche nei concorsi pubblici alla luce della recente giurisprudenza amministrativa

SOMMARIO 1. La nuova amministrazione agile e la domanda di competenze informatiche 2. Il tema delle competenze informatiche con particolare riguardo al personale 3. Il quadro normativo e l’interpretazione giurisprudenziale 4. La sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, 22 giugno 2020, n. 3975 5. Conclusioni e ricognizione dei principi in ordine alla specifica questione

Negli ultimi anni, con la capillare diffusione delle tecnologie dell’informazione, anche la macchina pubblica ha vissuto una progressiva modernizzazione. Parallelamente, i sistemi telematici di gestione utilizzati nell’esercizio delle funzioni pubbliche sono progressivamente diventati più complessi e sofisticati[1].

Una tale evoluzione ha finito per richiedere, a livello di organico, personale sempre più qualificato anche con specifico riferimento alla competenza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione. Nel reclutamento del personale, l’Amministrazione deve quindi oggi necessariamente valutare anche questa specifica abilità al fine di garantire il miglior funzionamento della macchina organizzativa pubblica.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza che qui brevemente si commenta, ha affrontato il tema della valutazione delle competenze informatiche in sede di pubblico concorso per l’accesso a un’amministrazione locale, con riflessioni particolarmente rilevanti in ordine alla progressiva trasformazione delle skills richieste al dipendente pubblico.

Si legga anche:”Ancora sull’art. 236, comma 5 del Decreto “Rilancio” con riferimento ai dottorandi non borsisti dipendenti pubblici e al congedo straordinario ex art. 2 L. 13 agosto 1984, n. 476: proposta per una lettura costituzionalmente orientata”

  1. La nuova amministrazione agile e la domanda di competenze informatiche

L’evoluzione tecnologica restituisce l’immagine di una macchina amministrativa sempre più proiettata verso l’utilizzo delle risorse telematiche per la semplificazione, lo snellimento e l’ottimizzazione dei procedimenti amministrativi e delle attività di gestione connesse alle pubbliche funzioni[2].

Una tale evoluzione delle metodologie operative proprie della macchina pubblica ha finito per riflettersi anche sul piano delle necessità strutturali dell’Amministrazione, rivolta sempre più verso la valorizzazione dal punto di vista oggettivo delle risorse telematiche e dal punto di vista soggettivo dei dipendenti in organico provvisti di una più ampia conoscenza informatica.

La questione è tornata di vitale attualità proprio nel volgere dei recenti accadimenti nazionali e internazionali. Se l’amministrazione agile è un tema di cui si discute da non poco tempo, la grave crisi pandemica nazionale che ha interessato l’Italia nelle ultime settimane e il conseguente avvento di una stagione di smartworking – per molti versi obbligato dalle circostanze – ha stimolato più approfondite riflessioni sul tema dell’impiego delle tecnologie dell’informazione al servizio della pubblica funzione[3].

  1. Il tema delle competenze informatiche con particolare riguardo al personale

Con specifico riguardo al personale, la crescente domanda di competenze informatiche si sviluppa in due distinte direzioni: la selezione e il reclutamento di unità di personale con competenze specifiche da adibire ad apposite mansioni di supporto al sistema e l’innalzamento, complessivo e generalizzato, delle competenze tecnologiche di base di tutti i dipendenti in organico.

Lungo quest’ultima linea evolutiva si sono espanse una serie di problematiche, connesse in particolare al quomodo.

Per i dipendenti già in servizio, l’innalzamento delle competenze informatiche avviene attraverso la possibile istituzione di corsi, l’adozione di protocolli e la calendarizzazione di momenti di formazione. Per i nuovi dipendenti, invece, l’accertamento delle conoscenze informatiche non può che filigranarsi nel tessuto delle procedure concorsuali e rappresentare dunque un nuovo parametro competenziale da verificare in sede di reclutamento.

Proprio con riguardo a tale ultimo profilo, la sentenza in breve rassegna interviene su alcuni aspetti sinora privi di una sistemazione definitiva e affronta una questione nodale: se la conoscenza informatica possa rappresentare un indicatore di idoneità nel pubblico concorso, ossia se l’accertamento di competenze insufficienti possa essere autonomamente valutato nella procedura concorsuale e determinare persino ex se l’esclusione del candidato.

 

  1. Il quadro normativo e l’interpretazione giurisprudenziale

Il Testo Unico del Pubblico Impiego[4] prevede l’accertamento obbligatorio delle conoscenze informatiche nell’ambito dei concorsi pubblici per l’accesso all’Amministrazione[5].

Tale accertamento, previsto già nella versione originale dell’art. 37 del T.U.P.I. è stato più chiaramente valorizzato anche di recente con la novella operata dall’art. 17 della l. 7 agosto 2015, n. 124, che ha sostanzialmente focalizzato la previsione preesistente.

La norma è rimasta nel tempo priva di una disciplina attuativa specifica che disciplinasse analiticamente sia le specifiche competenze informatiche da accertare, sia le relative modalità di accertamento.

I singoli bandi di concorso hanno però provveduto – atomisticamente – a dare attuazione al disposto normativo, ritenuto immediatamente precettivo. Così, ciascuna amministrazione, nel bandire le proprie procedure di reclutamento, ha previsto prove di accertamento delle competenze informatiche. Con l’evolversi di prassi conformi, si sono pressoché consolidate sia le modalità d’esame che le specifiche competenze oggetto di accertamento, pur con un certo fisiologico tasso di variabilità per assecondare le necessità specifiche di ciascun ente e per adeguarsi plasticamente alle specifiche mansioni di destinazione dei candidati.

La giurisprudenza ha convalidato ex post queste prassi chiarendo come, anche nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi potessero disporre autonomamente in ordine all’accertamento dell’informatica.

Venendo al tema nodale, la norma non prevede specificamente se le competenze informatiche debbano essere accertate nell’ambito delle prove d’esame ai soli fini dell’attribuzione di un punteggio o possano costituire oggetto di accertamento incidente sull’idoneità del candidato.

Sino ad oggi risulta prevalente un’impostazione interpretativa di segno positivo, che amplia le occasioni di accertamento e consente di annoverare le competenze informatiche tra i veri e propri requisiti di idoneità del pubblico dipendente[6].

  1. La sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, 22 giugno 2020, n. 3975

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato è tornato sul tema dell’accertamento delle competenze informatiche riesaminando principi da tempo consolidati e facendone applicazione nel quadro di un’Amministrazione oggi digitalmente trasformatasi.

La sentenza giunge infatti dopo un apparente duraturo silenzio pretorio sulla specifica questione, nel corso del quale l’organizzazione dell’Amministrazione ha subito una considerevole evoluzione nel segno di un sempre più profondo impiego delle tecnologie dell’informazione.

La sentenza, consolidando la posizione già espressa dall’orientamento giurisprudenziale storico e cristallizzando quindi il principio dell’essenzialità delle competenze informatiche, ha ritenuto legittima la possibile qualificazione della conoscenza dell’informatica come vero e proprio requisito di ammissione previsto dal bando di concorso[7].

Sicché è stata ribadita la legittimità del bando che configuri la valutazione dell’informatica non come una prova attributiva di uno specifico punteggio supplementare, ma come un accertamento finalizzato a un “giudizio di idoneità. Ciò implica che il mancato raggiungimento della soglia di idoneità nell’accertamento comporta l’esclusione dalla procedura.

Né la norma, né la giurisprudenza prescrivono che l’accertamento delle competenze informatiche debba collocarsi necessariamente in uno specifico momento della procedura, né che debba precedere le altre prove, nemmeno nel caso in cui possa determinare un giudizio di inidoneità. Ciò significa, essenzialmente, che l’accertamento dell’idoneità informatica può avvenire anche nel corso della prova orale conclusiva del diario delle prove.

  1. Conclusioni e ricognizione dei principi in ordine alla specifica questione

Il Consiglio di Stato procede infine a una ricognizione dei principi afferenti alla specifica questione, che sono di seguito sinteticamente e sinotticamente riportati.

Anzitutto, è legittima la previsione della fonte bandizia che, nel dare applicazione all’art. 37 T.U.P.I., preveda l’accertamento delle competenze informatiche nell’ambito del concorso per il pubblico impiego.

Il bando può disporre che l’accertamento determini un giudizio di idoneità autonomamente preclusivo e può collocarlo anche in sede di prova orale, non potendosi ritenere sussistente alcun obbligo di innestare la prova in una particolare fase o scansione del calendario concorsuale.

L’accertamento, in generale, risponde ai criteri previsti per le prove d’esame. In particolare, non vi è alcun obbligo di predeterminare i quesiti oggetto della prova d’esame, né di riportarli analiticamente a verbale[8]. La relativa prova può però essere affidata a membri aggregati della commissione d’esame, dotati di particolare formazione specifica, che non necessariamente devono partecipare a tutte le attività concorsuali, ma ben possono[9] limitare la propria partecipazione alla specifica fase in cui l’accertamento effettivamente si tenga.

Questi principi consolidano l’orientamento, già affermato in giurisprudenza, che tende a dare la più significativa attuazione all’art. 37 del T.U.P.I. valorizzando la prova di accertamento delle conoscenze informatiche anche alla luce della sempre maggiore importanza che l’impiego della tecnologia va rivestendo nell’organizzazione della nuova Pubblica Amministrazione, tema ritornato di assoluta rilevanza nelle spire dell’emergenza sanitaria delle ultime settimane.

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Note

[1] Si consideri che è stato istituito un vero e proprio Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione cui fa capo il Dipartimento per la trasformazione digitale, con lo scopo di coordinare e implementare le attività di evoluzione telematica dell’Amministrazione.

[2] Per una ricostruzione dello stato dell’arte e dell’evoluzione della questione nel corso del tempo, si rinvia al rapporto della commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, pubblicato come atto libero a norma dell’articolo 1 della Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti intitolato “La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione”.

[3] Sulle ultimissime innovazioni tecnologiche connesse al Decreto Cura Italia, si veda L. Facondini, L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nel Decreto Cura Italia, in questa rivista, 27 maggio 2020, nonché, più analiticamente, L. Facondini, Lo smart working e la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, in questa rivista, 27 aprile 2020.

[4] D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, titolato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[5] In particolare all’art. 37 «A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse».

[6] Già Cons. St., decisione 25 agosto 2008, n. 4081. Più di recente anche T.A.R. Veneto, II, 7 ottobre 2010, n. 5285, T.A.R. Abruzzo, I, 10 aprile 2012, n. 158.

[7] Da tale previsione come requisito di ammissione era discesa l’interpretazione, da parte della commissione esaminatrice, che il mancato raggiungimento degli obiettivi prescritti comportasse l’inidoneità e quindi l’esclusione dalla graduatoria.

[8] Sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata che riguarda non tanto e non esclusivamente l’accertamento delle competenze informatiche, bensì le prove d’esame in generale – seppur con qualche necessaria differenziazione – e che si estende a

[9] In quanto membri soltanto, appunto, aggregati.

Avv. Gambetta Davide

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