In materia, si segnala la L. del 22 aprile 2005, n. 69, recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”, con la quale si è data attuazione in Italia al c.d. mandato di arresto europeo, uno strumento di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale che sostituisce le disposizioni sull’estradizione nei rapporti tra gli Stati membri dell’Unione europea ed introduce una nuova disciplina della consegna nei rapporti tra autorità giudiziarie in relazione a persone colpite da misure cautelari ovvero da sentenze definitive con condanna da espiare. Lo scopo è quello di rendere più agevole all’interno dello spazio europeo la consegna dei ricercati sottoposti a condanna o a misura cautelare. L’attuazione segue un accordo intervenuto in sede di Consiglio europeo (decisione quadro 584/2002), nell’ambito delle politiche in materia di Giustizia e affari interni (G.A.I.). Tale accordo è dettato dalla necessità di fronteggiare fenomeni criminali dai profili transnazionali (come, ad esempio, il terrorismo di matrice islamica), e si inserisce nel solco di una sempre maggiore cooperazione in materia penale tra gli Stati membri dell’Ue.
Tuttavia, però, la stessa L. n. 69/2005, con cui si è data esecuzione in Italia alla decisione quadro, presenta cospicui elementi disarmonici con le regole espresse nell’atto europeo, che ne hanno attenuato la carica evolutiva senza peraltro realizzare vantaggi per la posizione giuridica e per i diritti difensivi della persona ricercata. La disciplina, peraltro, è stata successivamente manipolata dal D.lgs. n. 184 del 2016, il quale ha ampliato (di poco) i diritti difensivi del soggetto coinvolto durante la procedura attiva e passiva di consegna.
Il MAE, dunque, in linea di principio rappresenta un sistema di cooperazione tra autorità giudiziarie, rispondente ad esigenze di speditezza della giustizia penale in quanto viene meno il filtro del potere politico, infatti il Ministro della Giustizia svolge funzioni di mera assistenza amministrativa, inoltre i motivi di rifiuto sono tassativamente previsti (v. artt. 3, 4, 4-bis della decisione quadro) e non richiede la “doppia incriminazione” per trentadue infrazioni di cospicua gravità (art. 2 decisione quadro); la consegna va effettuata entro sessanta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori trenta. Il MAE è uno dei principali mezzi utilizzati per la realizzazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia tra i Paesi dell’UE.
Affonda le proprie radici nel sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie e della fiducia reciproca tra gli Stati membri, che postulano uno standard minimo di tutela dei diritti fondamentali, nonostante le differenze che connotato i vari Stati aderenti.
Profili giuridici del MAE: procedura passiva e attiva di consegna
L’istituto del Mandato di arresto europeo, in via preliminare, è un tipo di procedimento estradizionale caratterizzato da una notevole semplificazione, stante l’abolizione di una serie di passaggi del procedimento applicativo. Infatti si assiste all’eliminazione del controllo politico da parte del Ministro della Giustizia, sul presupposto della fiducia reciproca consolidata tra le nazioni dell’Unione Europea. Il Ministro conserva una funzione “servente” rispetto alle esigenze del procedimento, di carattere amministrativo.
In altre parole, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. n. 69 del 2005 “il mandato di arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione Europea” in vista dell’arresto e della consegna di una persona da parte di un altro Stato membro, affinché nei suoi confronti possa essere esercitata un’azione giudiziaria in materia penale o eseguita una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale.
Per poter espletare il mandato è necessaria la presenza dei seguenti requisiti:
- La sottoscrizione da parte dell’organo giudicante;
- Motivazione del provvedimento;
- Irrevocabilità del provvedimento;
- Conformità rispetto ai principi Costituzionali, quali quelli espressi in materia di giusto processo.
La L. 69/2005 prevede una duplice procedura, a seconda del ruolo investito:
- La procedura di consegna passiva: vede lo Stato italiano quale destinatario dell’esecuzione di un mandato. In tale fase particolare importanza rivestono le garanzie giurisdizionali, infatti la consegna dell’imputato o del condannato all’estero non potrà essere effettuata in assenza di una decisione favorevole della Corte di Appello territorialmente competente, ossia quella nel cui distretto risiede, dimora o domicilia il soggetto da consegnare (art. 5 della L. 69/2005). Ulteriore requisito, che legittima la consegna, è il rispetto del principio della c.d. “doppia incriminazione”, in virtù del quale il fatto per il quale si procede deve essere considerato reato in ambedue gli Stati, sia quello di emissione che quello di esecuzione, salvo le ipotesi di consegna obbligatoria, nei casi di particolare gravità (si v. l’articolo 8 della Legge).
In ossequio al principio di specialità, cui l’articolo 26 della L. 69 del 2005, la consegna è subordinata al fatto che:
- L’imputato (o il condannato) non sia sottoposto contestualmente ad altro procedimento commesso anteriormente, salvo che il soggetto non abbia lasciato lo Stato ove è stato consegnato oppure dopo quarantacinque giorni vi abbia fatto spontaneamente ritorno;
- Il reato non sia punibile con una pena o una misura limitativa della libertà personale;
- Il ricercato abbia prestato consenso o rinunciato volontariamente all’applicazione del principio di specialità.
La procedura di consegna si snoda in una serie di fasi che muovono i primi passi dalla ricezione da parte della Corte di Appello del mandato di arresto, contornato dai requisiti indicati nell’articolo 6 della Legge summenzionata, corroborati da una relazione sui fatti contestati e sulle fonti di prova con successiva applicazione, a pena di nullità, di una misura coercitiva, se ritenuta necessaria, onde scongiurare il pericolo che il soggetto si sottragga alla consegna.
A prescindere da quale sia stato l’inizio del procedimento passivo di consegna, l’epilogo è identico: entro sessanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta, la Corte d’appello deve emettere una decisione sulla richiesta di consegna. L’oggetto del controllo è una verifica scissa in tre parti: in primo luogo, la Corte dovrà controllare se il fatto/reato descritto nel mandato e contestato all’individuo, rientri o meno nell’elenco delle categorie delittuose contenuto nell’articolo 8 della Legge 69; in questa ipotesi la consegna diventa obbligatoria a prescindere dal fatto che il reato sia previsto come tale dalla legislazione italiana. In tutti gli altri casi di consegna non obbligatoria, vige la regola della “doppia incriminazione”, quale garanzia giurisdizionale offerta dalla Corte d’appello. In secondo luogo, la Corte deve assicurarsi che il mandato straniero contenga gravi indizi di colpevolezza a carico della persona richiesta oppure, qualora si tratti di eseguire una sentenza di condanna, che si tratti di sentenza irrevocabile.
Si passa poi, nei successivi cinque giorni, all’interrogatorio dell’arrestato, in presenza del suo difensore a norma dell’articolo 97 codice di procedura penale. Nel caso in cui l’arresto avvenga per mezzo della P.G., si procede alla successiva convalida con applicazione eventuale di una misura coercitiva. Sulla consegna la Corte d’Appello decide in Camera di Consiglio con sentenza, laddove però sussistano i presupposti per il rifiuto cui l’articolo 18 della Legge 69/2005, la Corte non può dar corso alla richiesta. Il soggetto di cui si controverte la consegna può prestare il proprio consenso alla stessa. Sui provvedimenti che decidono in merito alla consegna è possibile ricorrere in Cassazione, la quale giudica anche il merito come nel procedimento estradizionale.
- Procedura attiva di consegna: qui è l’Italia a richiedere un imputato o condannato presente in un altro Stato membro. La competenza ad emettere il mandato appartiene o al giudice che ha emesso la misura cautelare, ossia il GIP, oppure al PM nel caso in cui vi sia una sentenza definitiva da eseguire. Il MAE è trasmesso al Ministro della Giustizia, il quale procede ad inoltrarlo alla competente autorità dell’altro Stato. Nel caso in cui sia ignoto il domicilio o altra informazione in merito al soggetto ricercato si procede per il tramite dell’ausilio di un apposito sistema informatico, ossia il Sistema di Informazione di Schengen (il cui acronimo SIS). Il mandato deve contenere non solo le generalità del soggetto ma anche la ricostruzione dei fatti, la pena o la misura cautelare applicata. Nel caso in cui venisse meno il provvedimento che funge da base della procedura, il mandato perde efficacia (ad esempio, qualora il mandato d’arresto europeo fosse stato applicato sulla base di una misura cautelare poi revocata in seguito ad una decisione de Tribunale del Riesame, anche il mandato viene meno). Inoltre, il Procuratore Generale può chiedere allo Stato di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o la confisca degli stessi.
Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: il caso Melloni e le decisioni pronunciate in absentia e il caso Radu e il mandato eseguibile “a sorpresa”
Il MAE, fin dalle sue origini, ha rappresentato un terreno di scontro tra le esigenze di cooperazione giudiziaria e la tutela delle persone sottoposte a procedimento penale. Com’è noto, la decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al MAE, è il primo strumento basato su quel principio del reciproco riconoscimento, inteso quale “pietra angolare” della cooperazione giudiziaria in materia penale, risalente al Consiglio di Tampere del 1999, poi recepito nell’articolo 8, comma 1, del TFUE. A sua volta, il principio del reciproco riconoscimento presuppone la reciproca fiducia tra Stati membri sul rispetto dei diritti fondamentali. Tale simbiotica interrelazione si traduce nel ruolo di limite alla mutual trust che può essere svolto dai diritti fondamentali, trattandosi in sostanza di verificare se la loro violazione possa costituire motivo di rifiuto per l’esecuzione dell’euro-mandato. Tale profilo non è di agevole soluzione non essendo contemplata all’interno del MAE alcuna disposizione che legittimi un rifiuto di esecuzione del mandato per violazione dei diritti fondamentali. Tuttavia, tale aspetto, considerando l’impatto limitativo che il mandato ha sulla libertà personale, ha acquisito una maggiore visibilità grazie alla direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo d’indagine penale che, viceversa, prevede che l’autorità di esecuzione può rifiutare un ordine di indagine qualora l’atto richiesto fosse incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione. Parallelamente, il Parlamento Ue nella Risoluzione del 27 febbraio 2014, ha espresso la propria preoccupazione circa l’assenza nella decisione quadro di una esplicita previsione che legittimi un rifiuto di esecuzione dell’euro-mandato nelle ipotesi in cui lo stesso venga ad impattare con i diritti fondamentali e sia incompatibile con gli obblighi previsti nello Stato di esecuzione.
Altro aspetto emblematico che si riversa sui diritti fondamentali è la non previsione di un test di proporzionalità, esigenza ovviata in parte mediante la fissazione di soglie di pena per l’esecuzione del mandato europeo, infatti l’articolo 2, comma 1, stabilisce la possibilità di emissione del MAE quando i fatti per i quali si procede nello Stato membro emittente sono puniti, ai sensi della legge penale, con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne di durata non inferiore a mesi quattro.
Stante l’abuso fatto del MAE, emesso anche per perseguire reati minori rispetto a quelli per i quali dovrebbe procedersi, e considerate le finalità repressive che ne derivano, in termini di restrizione della libertà fisica e di circolazione del ricercato, le autorità competenti prima di emetterlo dovrebbero valutarne la proporzionalità rispetto ad una serie di fattori, quali ad esempio la gravità del reato, la possibile sanzione che verrebbe applicata in caso di riconoscimento della colpevolezza, in modo da rendere l’euro-mandato uno strumento più efficace soprattutto nella lotta alle forme più gravi di criminalità organizzata.
Si è tentato di ovviare a tale deficit legislativo sollecitando la Commissione UE all’esercizio dei propri poteri di iniziativa legislativa, in modo tale da avanzare proposte che tengano in considerazione il controllo di proporzionalità sulla base di una serie di fattori che vanno, come appena detto, dalla gravità del reato, allo stato di preparazione del processo, all’impatto sui diritti della persona ricercata, considerando anche alternative meno invasive; sullo stesso punto, anche la richiamata Risoluzione del Parlamento UE del 2014 ha insistito volgendo l’attenzione sull’uso spasmodico e sproporzionato fattone dello strumento, anche per perseguire reati di minore entità, conducendo ad arresti ed attese inutili con impatto negativo sui diritti fondamentali nonché sugli oneri finanziari degli Stati membri. Va sottolineato che alcuni Stati membri, quali la Polonia (caratterizzata da un elevato numero di MAE) ed altre Corti nazionali (quali, ad esempio, quella tedesca e quella danese) hanno mutato il proprio atteggiamento interno effettuando un controllo incisivo sul rispetto del principio di proporzionalità in sede di esecuzione del mandato, tuttavia dall’esegesi giurisprudenziale si ravvisa la difficoltà legata all’assenza di solide basi normative di applicabilità del principio de quo che assumerebbe connotati differenti nello Stato emittente e in quello di esecuzione.
Con riguardo all’impatto che il mandato di arresto europeo ha sui diritti fondamentali, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è scesa “in campo”; nel proseguo si vogliono evidenziare alcune pronunce in merito dei Giudici di Lussemburgo.
Preliminarmente, si osserva come la fiducia reciproca e la protezione dei diritti fondamentali (nonché il principio di proporzionalità) sono entrati in “rotta di collisione”, infatti la Corte ha proceduto per anni alla difesa ad oltranza della prima a discapito della protezione dei diritti. A tal proposito, si analizzano le più significative pronunce rese dalla Corte nei casi Melloni e Radu.
Nel primo caso (sentenza Melloni), la Corte ha affrontato la compatibilità dell’articolo 4-bis, della decisione quadro, con il diritto di difesa, il diritto ad un equo processo e ad una tutela giurisdizionale effettiva, sanciti all’interno della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Si controverteva, in particolare, nell’aggiunta di un ulteriore motivo di rifiuto della consegna nel caso di condanna in contumacia e in violazione degli oneri informativi.
Nel caso di specie, il ricorrente condannato in contumacia per bancarotta fraudolenta in Italia, veniva arrestato in Spagna in esecuzione di un mandato, cui si opponeva lamentando che le autorità italiane avevano continuato ad effettuare notifiche presso i difensori di primo grado, ai quali era stato revocato l’incarico in appello; inoltre, deduceva che qualora la consegna non fosse stata subordinata alla garanzia di poter impugnare in Italia la condanna pronunciata in contumacia, ciò avrebbe comportato la violazione del diritto di difesa e il diritto ad un equo processo, cui l’articolo 24 della Constitución Española. La questione fu portata al vaglio dei Giudici di Lussemburgo, mediante rinvio pregiudiziale operato dal Tribunal Constitucional, sottoponendo al vaglio della Corte due quesiti pregiudiziali riferiti all’articolo 4-bis (inserito dalla decisione quadro 2009/299/GAI): 1) se l’articolo 4-bis, comma 1, debba essere interpretato nel senso che vieta alle autorità giudiziarie, nei casi indicati nella medesima disposizione, di subordinare l’emissione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la sentenza di condanna di cui trattasi venga opportunamente riesaminata in ossequio al diritto di difesa dell’interessato; 2) nel caso di risposta affermativa, se l’articolo 4-bis, comma 1, sia compatibile con gli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’ Ue nonché l’articolo 6 CEDU. Chiedeva inoltre, verificate le condizioni di cui ai primi due quesiti, se l’art. 53 della Carta consentisse di subordinare la consegna del condannato in absentia alla possibilità di riesame nello Stato richiedente, ammettendo un livello di protezione più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione ed evitando la restrizione di un diritto costituzionalmente garantito in uno Stato membro.
La Corte di Giustizia facendo leva sull’elevato rapporto di fiducia intercorrente tra gli Stati membri e sulla tassatività dei motivi di rifiuto dell’euro-mandato, ha ancorato la propria decisione sull’interpretazione letteraria dell’articolo 4-bis, della decisione quadro sul MAE, nonché sulle conclusioni rese dall’Avv. Generale Bot, stabilendo che sulla base della medesima disposizione e nei casi ivi previsti, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può subordinare l’esecuzione di un mandato alla condizione che la condanna in absentia sia oggetto di revisione nello Stato emittente. Il fatto che l’imputato non sia comparso personalmente integra, di fatti, un motivo facoltativo di rifiuto. Dunque, il diritto di comparire al processo non è assoluto, ci si può rinunciare, in modo espresso o tacito, purché la rinuncia sia inequivocabile, sia accompagnata da garanzie minime e non contrasti con alcun interesse pubblico rilevante, da ciò si desume che qualora l’imputato sia informato del luogo e della data del processo e del diritto ad essere assistito e lo stesso non compaia spontaneamente, non vi è alcuna lesione del giusto processo e delle garanzie previste negli artt. 47e 48 della Carta nonché nell’art. 6 Cedu; si evince, pertanto, la compatibilità dell’articolo 4-bis della decisione quadro rispetto a tali disposizioni. Infine, la Corte rileva che l’art. 53 della Carta non autorizza il giudice nazionale ad applicare il più elevato standard di protezione garantito dalla sua Costituzione in quanto ciò sovvertirebbe il principio del primato del diritto dell’Unione. La Corte sembrerebbe, pertanto, subordinare i diritti processuali alle istanze di cooperazione giudiziaria, privilegiando il primato del diritto dell’Unione rispetto alle garanzie costituzionali tipiche di ciascuno Stato membro.
Passando all’esame dell’ulteriore pronuncia (ossia la sentenza Radu), nel caso di specie il ricorrente si opponeva all’esecuzione di un MAE ad opera delle autorità tedesche sostenendo che, pur nell’assenza di un’esplicita previsione all’interno della decisione quadro che legittimasse la possibilità di un rifiuto nel caso di mancata previa audizione dinanzi alle autorità emittenti, alla luce dell’articolo 6 Cedu la decisione costituiva una violazione delle garanzie di difesa previste sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE che nella Cedu.
La Corte ha tuttavia limitato la sua attenzione ad un particolare profilo pratico, sostenendo che l’omessa previa audizione in Germania non costituisse motivo di legittimo rifiuto dell’esecuzione del mandato, cui va garantito un certo “effetto sorpresa” e che, comunque, i diritti difensivi sarebbero stati tutelati dinanzi all’autorità di esecuzione.
Stante alla ricostruzione dei fatti operata dall’Avv. gen. Sharpston, la consegna coercitiva del ricercato non preventivamente ascoltato dall’autorità competente costituisce una limitazione della sua libertà, che però potrebbe risultare giustificata all’esito di una valutazione di proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo concretamente perseguito, secondo quanto richiesto dall’art. 5, comma 1, lettera “F” della CEDU. La detenzione non potrà considerarsi arbitraria se sia stata disposta in buona fede, adeguatamente motivata, e abbia durata ragionevole.
Sempre l’Avv. gen. Sharpston ha ritenuto che l’eventualità di un rifiuto all’esecuzione di un MAE potesse avvenire laddove l’interessato dimostri il rischio o la sussistenza di una violazione talmente grave da minare l’equità del processo, comportando uno svuotamento delle garanzie che lo corredano. Se infatti fosse possibile rifiutare la consegna sulla base di “violazioni ipotetiche”, l’intero sistema di cooperazione ne uscirebbe sostanzialmente vanificato.
La Corte di Giustizia, tuttavia, non tenendo in considerazione le conclusioni a cui a è giunto l’Avv. Generale, ha sostenuto la tua tesi muovendosi lungo il perimetro tracciato dall’articolo 4-bis, dunque non andando oltre i motivi tassativamente previsti di rifiuto, stabilendo che il MAE emesso per l’esercizio di un’azione penale senza che l’interessato sia stato prima sentito dalle autorità giudiziarie emittenti non costituisce un motivo di rifiuto dello stesso; il rispetto degli artt. 47 e 48 Carta non esige la non esecuzione del MAE in mancanza della suddetta previa audizione, in quanto si deve necessariamente constatare che un obbligo, per le autorità giudiziarie emittenti, di sentire la persona ricercata prima dell’emissione di un tale MAE vanificherebbe inevitabilmente il sistema stesso di consegna previsto dalla decisione quadro e, pertanto, “la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dal momento che, in particolare al fine di evitare la fuga dell’interessato, un siffatto mandato d’arresto deve potersi giovare di un certo effetto sorpresa”; che il legislatore europeo “ha garantito il rispetto del diritto all’audizione nello Stato membro di esecuzione in modo tale da non compromettere l’efficacia del meccanismo” del MAE.
Considerazioni conclusive
Dall’analisi testé svolta, sembra che la Corte privilegi tendenzialmente le istanze repressive nella costruzione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, nonostante si assiste all’accresciuta rilevanza delle norme sui diritti fondamentali. Quando la Corte ha cominciato ad occuparsi di questi ultimi, infatti, poteva solo riferirsi ad un catalogo non scritto, ispirato alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e ai trattati internazionali di cui fossero stati parte, ma a partire dagli anni ’90 è cresciuta l’influenza della CEDU e della giurisprudenza di Strasburgo sul diritto dell’Unione. Col Trattato di Lisbona, infine, i diritti fondamentali CEDU sembrerebbero acquisire ben altro rilievo nella gerarchia delle fonti, e molto diverse potrebbero essere di conseguenza le potenzialità della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: il suo intervento sussidiario, previo esaurimento delle vie di ricorso interno, Corte di Giustizia inclusa, impone a quest’ultima il dovere di un sempre maggiore controllo sul rispetto dei diritti da parte delle Istituzioni UE. Con l’accesso dell’Unione alla CEDU, infatti, queste sarebbero soggette ad un controllo esterno che potrebbe rivelarsi più stringente di quello finora effettuato sugli atti nazionali di recepimento del diritto UE, che ha sempre beneficiato della presunzione di compatibilità degli stessi con la Convenzione. Tale atteggiamento potrebbe ben mutare a fronte di un comportamento inerte della Corte di Giustizia, come quello mostrato nei casi Melloni e Radu. E tuttavia è lo stesso art. 47 della Carta ad esigere un sistema UE di protezione giurisdizionale di tutela dei diritti fondamentali autonomamente completo ed efficace, indipendentemente dall’adesione alla Convenzione. Quando i diritti fondamentali erano considerati “principi generali del diritto dell’Unione”, potevano essere soggetti a bilanciamento non solo con altri diritti di pari rango, ma anche con obiettivi e politiche comuni. Ma oggi le norme della Carta hanno ben altro rilievo, e il loro rispetto rappresenta un parametro di legittimità degli atti UE sia per le Istituzioni che per gli Stati nell’esecuzione dei loro obblighi, inclusi quelli di cooperazione giudiziaria. Per garantire un controllo adeguato sarebbe forse opportuno consentire ai giudici nazionali di verificare l’eventualità di un conflitto tra atti secondari dell’Unione e norme primarie, secondo lo stesso meccanismo seguito per la disapplicazione delle norme interne. Dall’attenta lettura delle pronunce della Corte si evince che non è assolutamente preclusa la revisione del diritto dell’Unione, ma solo l’applicazione di standard inferiori. Tale ipotesi non avrebbe peraltro potuto verificarsi né nel caso Melloni, qualora fosse stato utilizzato il parametro della Costituzione spagnola, né nel caso Radu, in cui il giudice rumeno intendeva utilizzare il parametro CEDU che, oltre ad essere più elevato di quello UE, è anche comune a tutti gli Stati membri. Tutto sarebbe certamente molto più semplice se la Corte fornisse chiare indicazioni, e invece sembra talvolta fornirne di contrastanti (ad esempio con le sentenze Radu), minacciando così, essa stessa, l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione.
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