Premessa
In data 15 luglio del 2020 è stato pubblicato sulla G.U. serie generale (n. 177) il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, con cui, in attuazione della legge di delega, 4 ottobre 2019, n. 117, e recependo quanto previsto nella direttiva (UE) 2017/1731 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio del 2017, il legislatore ha apportato diverse modifiche sia nel codice penale, che in altre norme giuridiche, in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione.
Orbene, prima di vedere in cosa consistono tali modificazioni, è opportuno, per dovere di completezza argomentativa, esaminare, seppur in modo sintetico, cosa prevede questa direttiva e la legge di delega in base alla quale è stato approvato tale decreto legislativo.
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La direttiva (UE) 2017/1731
In sede europea, con la direttiva (UE) 2017/1731, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno previsto, considerate, in particolare, “la mobilità degli autori di reati e dei proventi derivanti dalle attività illegali ai danni degli interessi finanziari dell’Unione e la complessità delle indagini transfrontaliere che ne conseguono, è opportuno che ciascuno Stato membro stabilisca la propria giurisdizione al fine di poter contrastare tali attività. Ciascuno Stato membro dovrebbe così garantire che la propria giurisdizione contempli i reati che siano commessi utilizzando tecnologie dell’informazione e della comunicazione a cui l’autore ha avuto accesso dal proprio territorio” [considerando (20)] e tenuto conto che la “tutela degli interessi finanziari dell’Unione richiede una definizione comune di frode che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che dovrebbe ricomprendere la condotta fraudolenta dal lato delle entrate, delle spese e dei beni ai danni del bilancio generale dell’Unione europea («bilancio dell’Unione»), comprese operazioni finanziarie quali l’assunzione e l’erogazione di prestiti” [considerando (4)] oltre a quanto richiamato nei considerando nn. (9) (“Possono ledere gli interessi finanziari dell’Unione alcuni tipi di condotta di un funzionario pubblico incaricato della gestione di fondi o beni, sia che sia in carica sia che agisca in una funzione di sorveglianza, che mirano alla appropriazione indebita di fondi o beni, per uno scopo contrario a quello previsto e per mezzo dei quali detti interessi vengano danneggiati. Occorre pertanto introdurre una definizione precisa dei reati in cui rientrino tali tipi di condotta”); (10) (“Per quanto riguarda i reati di corruzione passiva e di appropriazione indebita, è necessario includere una definizione di funzionario pubblico che abbracci tutti coloro che ricoprono un incarico formale nell’Unione, negli Stati membri o nei paesi terzi. I soggetti privati sono sempre più coinvolti nella gestione dei fondi dell’Unione. Al fine di tutelare adeguatamente i fondi dell’Unione dalla corruzione e dall’appropriazione indebita, la definizione di «funzionario pubblico» deve pertanto comprendere persone che, pur non ricoprendo un incarico formale, sono tuttavia investite di funzioni di pubblico servizio, e le esercitano in maniera analoga, relativamente a fondi dell’Unione, come i contraenti coinvolti nella gestione di tali fondi”); (11) (“Riguardo ai reati contemplati nella presente direttiva, il concetto di intenzionalità deve applicarsi a tutti gli elementi costitutivi di tali reati. Il carattere intenzionale di un’azione o di un’omissione può essere dedotto da circostanze materiali oggettive. I reati che non hanno il requisito dell’intenzionalità non sono oggetto della presente direttiva”); (18) (“Le sanzioni per le persone fisiche dovrebbero prevedere, in taluni casi, una pena massima di almeno quattro anni di reclusione. Tra tali casi dovrebbero essere ricompresi almeno quelli in cui siano stati arrecati danni o ottenuti vantaggi considerevoli, presumendo considerevoli i danni o vantaggi per un valore superiore a 100 000 EUR. Qualora il diritto di uno Stato membro non preveda una soglia esplicita per un danno o vantaggio considerevole quale base per una pena massima, lo Stato membro dovrebbe assicurare che i suoi tribunali prendano in considerazione l’entità del danno o del vantaggio in sede di determinazione delle sanzioni per frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri prevedano altri elementi che indichino il carattere di gravità di un reato, ad esempio nei casi in cui il danno o il vantaggio sia potenziale ma di carattere molto consistente. Tuttavia, per i reati contro il sistema comune dell’IVA, la soglia al raggiungimento della quale il danno o il vantaggio dovrebbe essere presunto considerevole è, in conformità della presente direttiva, pari a 10 000 000 EUR. L’introduzione di livelli minimi delle pene detentive massime è necessaria a garantire una tutela equivalente degli interessi finanziari dell’Unione in tutta l’Unione. Le sanzioni si prefiggono di servire da forte deterrente per potenziali autori di reati, con effetti in tutta l’Unione”); (19) (“Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il fatto che un reato sia commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale come definita nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (1), sia considerato una circostanza aggravante in conformità delle norme applicabili previste dai rispettivi ordinamenti giuridici. Dovrebbero assicurare che i giudici possano prendere in considerazione la circostanza aggravante all’atto di giudicare gli autori di reati, pur non avendo l’obbligo di tenerne conto nella loro pena. Gli Stati membri non hanno l’obbligo di prevedere la circostanza aggravante qualora il diritto nazionale preveda che i reati definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI siano puniti come un reato distinto e ciò può comportare livelli sanzionatori più severi”) e (31) (“La presente direttiva dovrebbe obbligare gli Stati membri a prevedere, nei rispettivi diritti nazionali, sanzioni penali per gli atti di frode e i reati connessi alla frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione cui la direttiva stessa si applica. La presente direttiva non dovrebbe stabilire obblighi in relazione all’applicazione a casi specifici di tali sanzioni o di qualsiasi altro sistema di contrasto disponibile. Gli Stati membri possono, in linea di principio, continuare ad applicare parallelamente misure e sanzioni amministrative nel settore oggetto della presente direttiva. Nell’applicare il diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, garantire che l’irrogazione di sanzioni penali per reati a norma della presente direttiva e di misure e sanzioni amministrative non comporti una violazione della Carta”), una serie di norme deputate a perseguire tale scopo (e non solo, come vedremo da qui a poco).
in particolare, una volta definito del titolo I [negli articoli che vanno dall’art. 1 (“La presente direttiva stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari, in conformità dell’acquis dell’Unione in questo settore”) all’art. 2 (“La presente direttiva stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari, in conformità dell’acquis dell’Unione in questo settore”)] l’oggetto, definizioni e l’ambito di applicazione, nel titolo II, sono previsti i reati in materia di frode che lede gli interessi finanziari dell’unione ossia: frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione [art. 3 (“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione costituisca reato. 2.Ai fini della presente direttiva si considerano frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione: a) in materia di spese non relative agli appalti, l’azione od omissione relativa: i)all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell’Unione o dai bilanci gestiti da quest’ultima, o per suo conto; ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi; 1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se commessa intenzionalmente, la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione costituisca reato. 2. Ai fini della presente direttiva si considerano frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione: a) in materia di spese non relative agli appalti, l’azione od omissione relativa: i)all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell’Unione o dai bilanci gestiti da quest’ultima, o per suo conto; ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi; b) in materia di spese relative agli appalti, almeno allorché commessa al fine di procurare all’autore del reato o ad altri un ingiusto profitto arrecando pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione, l’azione od omissione relativa: i)all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua l’appropriazione indebita o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell’Unione o dai bilanci gestiti da quest’ultima o per suo conto; ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla distrazione di tali fondi o beni per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi, che leda gli interessi finanziari dell’Unione; c) in materia di entrate diverse dalle entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall’IVA di cui alla lettera d), l’azione od omissione relativa: i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio dell’Unione o dei bilanci gestiti da quest’ultima o per suo conto; ii) alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto; d) in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti dall’IVA, l’azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione: i) all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell’Unione; ii) alla mancata comunicazione di un’informazione relativa all’IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero iii) alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all’IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’IVA”)]; altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione [art. 4 (“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il riciclaggio di denaro come descritto all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 e riguardante beni provenienti dai reati rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva costituisca reato. 2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionali, la corruzione passiva e la corruzione attiva costituiscano reato. a) Ai fini della presente direttiva, s’intende per «corruzione passiva» l’azione del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, solleciti o riceva vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetti la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione. b) Ai fini della presente direttiva, s’intende per «corruzione attiva» l’azione di una persona che prometta, offra o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell’esercizio di queste in un modo che leda o possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione. 3.Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, se intenzionale, l’appropriazione indebita costituisca reato. Ai fini della presente direttiva, s’intende per «appropriazione indebita» l’azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente o indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell’Unione. 4.Ai fini della presente direttiva, s’intende per «funzionario pubblico»: a) un funzionario dell’Unione o un funzionario nazionale, compresi i funzionari nazionali di un altro Stato membro e i funzionari nazionali di un paese terzo; i) per «funzionario dell’Unione» s’intende una persona: — che rivesta la qualifica di funzionario o di altro agente assunto per contratto dall’Unione ai sensi dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea stabilito dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1) («statuto dei funzionari»); ovvero — distaccata da uno Stato membro o da qualsiasi organismo pubblico o privato presso l’Unione, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti dell’Unione. Fatte salve le disposizioni sui privilegi e le immunità di cui ai protocolli n. 3 e n. 7, sono assimilati ai funzionari dell’Unione i membri di istituzioni, organi o organismi dell’Unione, istituiti a norma dei trattati e il relativo personale cui non si applica lo statuto dei funzionari; ii) per «funzionario nazionale» s’intende: il «funzionario» o il «funzionario pubblico» secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro o del paese terzo in cui la persona in questione svolge le sue funzioni. Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario nazionale di uno Stato membro, o un funzionario nazionale di un paese terzo, avviati da un altro Stato membro, quest’ultimo è tenuto ad applicare la definizione di «funzionario nazionale» soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno. Il termine «funzionario nazionale» comprende qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giurisdizionale a livello nazionale, regionale o locale. È assimilata a un funzionario nazionale qualsiasi persona che eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale; b) qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la gestione degli interessi finanziari dell’Unione, o decisioni che li riguardano, negli Stati Membri o in paesi terzi”)].
A sua volta il titolo III contiene le disposizioni generali relative alla frode e ad altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’unione e segnatamente: all’art. 5 è prevista l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo (“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato il tentativo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 3”); all’art. 6 è regolamentata la responsabilità delle persone giuridiche (“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata: a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica; b) sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) sull’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 2.Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto, di uno dei reati di cui all’articolo 3, 4 o 5, a vantaggio di tale persona giuridica. 3.La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la possibilità di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 o che siano penalmente responsabili ai sensi dell’articolo 5”); all’art. 7 sono previste le sanzioni per le persone fisiche (“ 2.Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto, di uno dei reati di cui all’articolo 3, 4 o 5, a vantaggio di tale persona giuridica. 3.La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la possibilità di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 o che siano penalmente responsabili ai sensi dell’articolo 5”); all’art. 8 sono contemplate le circostanze aggravanti (“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualora un reato di cui agli articoli 3, 4 o 5 sia commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI, ciò sia considerato una circostanza aggravante”); all’art. 9 sono concepite le sanzioni per le persone giuridiche (“Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica riconosciuta responsabile ai sensi dell’articolo 6 sia sottoposta a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali: a) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; b) l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica; c) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale; d) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; e) provvedimenti giudiziari di scioglimento; f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato”); all’art. 10 sono regolati il congelamento e la confisca (“Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio vi provvedono in conformità di tale direttiva”); all’art. 11 è regolata la giurisdizione (“1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 nei seguenti casi: a) il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio; o b) l’autore del reato è un proprio cittadino. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 laddove l’autore del reato sia soggetto allo statuto dei funzionari al momento della commissione del reato. Ciascuno Stato membro può astenersi dall’applicare le norme sulla giurisdizione di cui al presente paragrafo, o può applicarle solo in particolari casi o solo quando siano soddisfatte specifiche condizioni, e ne informa la Commissione. 3. Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio in una delle seguenti situazioni: a) l’autore del reato risieda abitualmente nel proprio territorio; b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; oppure c) l’autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali. 4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’esercizio della loro giurisdizione non sia soggetto alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato”); all’art. 12 sono disciplinati i termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastare tali reati efficacemente. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere che le indagini, l’azione penale, il processo e la decisione giudiziaria per i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, possano intervenire per un periodo di almeno cinque anni dal momento in cui il reato è stato commesso. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono fissare un termine di prescrizione più breve di cinque anni, ma non inferiore a tre anni, purché prevedano che tale termine possa essere interrotto o sospeso in caso di determinati atti. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché: a) una pena superiore ad un anno di reclusione, o in alternativa, b) una pena detentiva, in caso di reato punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, irrogata a seguito di condanna definitiva per uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 o 5, possa essere eseguita per almeno cinque anni dalla data della condanna definitiva. Tale periodo può includere proroghe del termine di prescrizione derivanti da interruzione o da sospensione”); all’art. 13 è disposto il recupero (“La presente direttiva non pregiudica il recupero: 1) a livello di Unione, delle somme indebitamente pagate nel quadro della commissione dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), o agli articoli 4 o 5; 2) a livello nazionale, dell’IVA non pagata nel quadro della commissione dei reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), o agli articoli 4 o 5”); all’art. 14 è regolata l’interazione con altri atti giuridici applicabili dell’Unione (“L’applicazione di misure, sanzioni e ammende amministrative contemplate dal diritto dell’Unione, in particolare quelle previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, o da disposizioni del diritto nazionale adottate conformemente a un obbligo specifico derivante dal diritto dell’Unione, non pregiudica le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi procedimento penale avviato sulla base di disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva non pregiudichi indebitamente l’applicazione adeguata ed effettiva di misure, sanzioni e ammende amministrative non assimilabili a un procedimento penale contemplate dal diritto dell’Unione o da disposizioni nazionali di attuazione”).
Al titolo III, infine, sono previste le disposizioni finali essendo previsto, in seno a questo titolo, i seguenti precetti normativi: art. 15 intitolato “Cooperazione tra Stati membri e Commissione (OLAF) e altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione” (“1. Fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri, Eurojust, la Procura europea e la Commissione cooperano, nell’ambito delle loro rispettive competenze, nella lotta contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. A tal fine, la Commissione e, se del caso, Eurojust offrono l’assistenza tecnica e operativa di cui le autorità nazionali competenti necessitano per facilitare il coordinamento delle loro indagini. 2. Le autorità competenti degli Stati membri possono, nell’ambito delle loro competenze, scambiare informazioni con la Commissione per semplificare l’accertamento dei fatti e assicurare un’azione efficace contro i reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. La Commissione e le autorità nazionali competenti tengono conto, in ciascun caso specifico, dei requisiti di riservatezza e delle norme in materia di protezione dei dati. Fatto salvo il diritto nazionale in materia di accesso alle informazioni, a questo scopo, quando fornisce informazioni alla Commissione, uno Stato membro può subordinare l’uso di tali informazioni a condizioni specifiche applicabili sia alla Commissione sia a qualunque altro Stato membro a cui l’informazione è inoltrata. 3. La Corte dei conti e i revisori dei conti incaricati dell’audit in relazione ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, istituiti in applicazione dei trattati, e ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, comunicano all’OLAF e alle altre autorità competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato ai sensi degli articoli 3, 4 o 5 di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi nazionali di revisione dei conti facciano altrettanto.”); art. 16 intitolato “Sostituzione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee” (“La convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e relativi protocolli del 27 settembre 1996, del 29 novembre 1996 e del 19 giugno 1997, è sostituita dalla presente direttiva per gli Stati membri vincolati da essa, con effetto dal 6 luglio 2019. Per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla convenzione si intendono fatti alla presente direttiva”); art. 17, intitolato “Recepimento” (“1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2019. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che, per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla convenzione sostituita dalla presente direttiva s’intendono fatti a quest’ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell’indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva”); art. 18 intitolato “Relazioni e valutazione” (“1. Entro il 6 luglio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 2.Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell’Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato: a) il numero di procedimenti penali avviati, archiviati, conclusi con un proscioglimento, conclusi con una condanna e in corso; b) gli importi recuperati a seguito di procedimenti penali e i danni stimati. 3. Entro il 6 luglio 2024 e tenendo conto della sua relazione trasmessa ai sensi del paragrafo 1 nonché delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l’impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva sulla prevenzione della frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione. 4.Entro il 6 luglio 2022 e sulla base delle statistiche trasmesse dagli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che valuta, rispetto all’obiettivo generale che consiste nel rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, se: a) la soglia di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è adeguata; b) le disposizioni relative ai termini di prescrizione di cui all’articolo 12 sono sufficientemente efficaci; c) la presente direttiva affronta efficacemente i casi di frode negli appalti. 5.Le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono accompagnate, se necessario, da una proposta legislativa che può includere una disposizione specifica sulla frode negli appalti”); art. 19 (“La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”); art. 20 (“Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati”).
Orbene, una volta citate questi precetti normativi, vediamo invece, a questo punto della disamina, la legge di delega o meglio, la disposizione legislativa di questo atto normativo che ha delegato l’organo esecutivo ad adottare il decreto legislativo qui in commento.
La legge di delega, 4 ottobre 2019, n. 117
Nella legge, 4 ottobre 2019, n. 117, intitolata “”Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018”, tra le norme ivi contemplate, per quello che rileva in questa sede, al primo comma dell’art. 3 è stabilito che, nell’“esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3,4 e 5 della direttiva (UE) 2017/1371; b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea il riferimento alle «Comunità europee» con il riferimento all’«Unione europea»; c) abrogare espressamente tutte le norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva (UE) 2017/1371 e in particolare quelle che stabiliscono che i delitti che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non sono punibili a titolo di concorso o di tentativo; d) modificare l’articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell’Unione; e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo; f) prevedere, ove necessario, che i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371, siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione; g) prevedere, ove necessario, che, qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea sia commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato; h) prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive; i) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371, nonché prevedere, ove necessario, una o più delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall’articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva”.
Dunque, il legislatore “delegante” ha previsto questa serie di principi e criteri direttivi ai quali si doveva attenere la compagine governativa per deliberare il decreto legislativo così sinteticamente riassumibili: a) individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea in conformità con quanto previsto nella direttiva succitata agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5; b) sostituire nelle norme nazionali vigenti che prevedono reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea il riferimento alle «Comunità europee» con il riferimento all’«Unione europea»; c) abrogare quelle norme previste nel nostro ordinamento giuridico incompatibili con quanto stabilito in tale direttiva; d) modificare l’art. 322 bis c.p. (“1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione. 2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”) nel senso di ampliare la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371 (già esaminato in precedenza), anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell’Unione; e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 statuendo chiaramente che la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo; f) prevedere ove necessario: I) che i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1371 (e quindi, come suesposto anche prima, tenuto conto, da una parte, che i danni o vantaggi derivanti dai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all’articolo 4 si presumono considerevoli qualora il danno o il vantaggio sia di valore superiore a i 100 000 EUR, dall’altra, i danni o i vantaggi derivanti dai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), e soggetti all’articolo 2, paragrafo 2, si presumono sempre considerevoli) sempreché siano punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione; II) qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea sia commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, ciò sia considerato una circostanza aggravante dello stesso reato; III) che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, siano applicabili, per le persone giuridiche, talune delle sanzioni di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371 (cioè, come suesposto in precedenza, l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica; l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale; d) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; e) provvedimenti giudiziari di scioglimento; f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato) e che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive; g) adeguare, ove necessario, le norme nazionali in materia di giurisdizione penale a quanto previsto dall’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1371 (vale a dire adottare tutte quelle misure necessaria ad assicurare la propria giurisdizione nei termini ivi precisati e già enunciati in precedenza, nonché prevedere, ove necessario, una o più delle estensioni di tale giurisdizione contemplate dall’articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva il quale, come già illustrato prima dispone quanto segue: “Uno Stato membro informa la Commissione qualora lo stesso decida di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3, 4 o 5 che sono stati commessi al di fuori del proprio territorio in una delle seguenti situazioni: a) l’autore del reato risieda abitualmente nel proprio territorio; b) il reato sia commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel proprio territorio; oppure c) l’autore del reato sia uno dei propri funzionari che agisce nelle sue funzioni ufficiali”.
Ciò posto, a sua volta il comma secondo dell’art. 3 della legge, 4 ottobre 2019, n. 117 dispone che i “decreti legislativi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale” mentre al comma terzo (sempre di questo articolo) è statuito, da una parte, che, dall’“attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (primo capoverso), dall’altra, che le “amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (secondo capoverso).
Ebbene, chiariti i principi e i criteri direttivi stabiliti in questa legge di delega, non resta che esaminare cosa prevede il decreto legislativo che ne ha dato attuazione.
Il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75
Introduzione
Come detto prima, il Governo ha dato attuazione alla legge di delega appena esaminata con il decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, nonché alla direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.
Difatti, dopo essere richiamati “gli articoli 76 e 87 della Costituzione; (…) la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’unione mediante il diritto penale; (…) il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398; (…) l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; (…) il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; (…) il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; (…) gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; (…) l’articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che contiene principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale; l’articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi, in questo atto avente di forza sono state previste le seguenti norme giuridiche.
Modifiche al codice penale
L’art. 1 del decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75 prevede diverse modifiche al codice penale.
In particolare, al primo comma, lettera a), è stabilito che “all’articolo 316 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»”.
Dunque, per quanto attiene il delitto di peculato mediante profitto dell’errore altrui il quale ricorre, come è noto, quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, “nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità” (art. 316, c. 1, c.p.) ed è configurabile solo nella misura in cui “l’agente profitti di un errore preesistente, in cui il soggetto passivo spontaneamente versi, ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo” (Cass. pen., sez. VI, 15/12/2015, n. 6658) nel senso che “l’errore deve essere spontaneo e non determinato dall’inganno dell’agente” (Cass. pen., sez. VI, 21/03/1980, in Cass. pen., 1981, 2005) [e non ricorre di conseguenza “nel caso in cui l’errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l’appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell’art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell’art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale” (Cass. pen., sez. VI, 6/03/1996, n. 5515)], per effetto di questo novum legislativo, è previsto un aumento della pena, nel massimo edittale, da tre a quanto anni di reclusione allorchè la condotta criminosa in questione offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea ossia “tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell’Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell’Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati” (art. 2, c. 1, direttiva (UE) 2017/1731) nella misura in cui il danno (conseguito dall’Unione europea) e il profitto (indebitamente percepito di chi non ne aveva diritto) sia superiore a centomila euro.
Ciò posto, a sua volta la lettera b) di questo articolo statuisce che “all’articolo 316-ter, al primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»”.
Dunque, anche per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il quale è configurabile qualora “chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee” (art. 316-ter, c. 1, primo capoverso, c.p.) nonché rileva quale reato a consumazione prolungata (così: Cass. pen., sez. II, 12/07/2013, n. 44624), nonché “di pericolo, integrato dalla mera violazione di prescrizioni volte ad evitare l’adozione di sistemi che possano nascondere comportamenti fraudolenti” (Cass. pen., sez. VI, 9/05/2013, n. 35220) e che non assume rilevanza penale nel caso preveduto dall’art. 316-ter, c. 2, c.p. ossia quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, valgono le considerazioni appena fatte in precedenza essendo stata inserita una previsione di legge uguale a quella prevista per l’art. 316 c.p..
Detto questo, proseguendo la disamina dell’art. 1 del decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, alla lettera c) è parimenti disposto che, per quanto concerne il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità che ricorre allorchè “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità” (art. 319-quater, c. 1, c.p.) e che è configurabile ove siffatta induzione indebita sia esercitata “mediante l’abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell’esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l’abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all’interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica” (Cass. pen., sez. VI, 6/02/2020, n. 7971), è egualmente sancito un innalzamento della pena, pari a quattro anni di reclusione, qualora tale fatto criminoso offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Inoltre, l’art. 1, comma 1, lettera d), decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, dispone che, “all’articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero 5-quater), e’ inserito il seguente: «5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attivita’ corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.» e quindi, per effetto di questa novità legislativa, le disposizioni degli articoli 314[1], 316[2], da 317[3] a 320[4] e 322, terzo e quarto comma[5], si applicano anche ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (così: il “nuovo” art. 322-bis, c. 1, n. 5-quater, c.p.).
Da ultimo, “all’articolo 640, secondo comma, numero 1), dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell’Unione europea»” (art. 1, c. 1, lettera e), decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75) e, di conseguenza, per il delitto di truffa preveduto dall’art. 640, c. 1, c.p. (“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro”), è previsto un incremento di pena, pari alla pena è della reclusione da uno a cinque anni e a quella della multa da 309 euro a 1.549 euro, non solo, come previsto in precedenza, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ovvero se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità, o, ancora, qualora il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5), c.p. (cioè “l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”), ma adesso pure qualora questo fatto illecito sia commesso a danno dell’Unione europea.
Modifiche al decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74
In materia di reati tributari, l’art. 2 del decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75 stabilisce che all’“articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall’articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.»”.
Dunque, ove il fatto commesso non integri il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, vale a dire l’illecito penale di cui all’art. 8 del decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74 (“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”), non è applicabile l’art. 6 del decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74 (“I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo”) allorchè siano commessi i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74[6]), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74[7]) e dichiarazione infedele. (art. 4 decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74[8]) nella misura in cui però siffatti reati siano commessi anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.
Tal che ne consegue, argomentando a contrario, come non sia configurabile il tentativo in siffatti casi ove detti reati: a) non siano commessi anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea; b) si agisca in tal senso allo scopo di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo inferiore a dieci milioni di euro
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43
L’art. 3 del decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, dal canto suo, dispone che all’“articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43: a) al secondo comma, alla lettera d) il segno di interpunzione «.» e’ sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), e’ inserita la seguente: «d-bis) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti e’ superiore a centomila euro.»; b) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Per gli stessi delitti, alla multa e’ aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare dei diritti di confine dovuto è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.»”.
Pertanto, alla luce di questo novum normativo, per quanto attiene i delitti previsti negli articoli precedenti, ossia i reati di contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[9]), contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[10]), contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[11]), contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[12]), contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[13]), contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[14]), contrabbando nei depositi doganali (art. 288, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[15]), contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[16]), contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[17]), contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[18]), contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[19]), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[20]), altri casi di contrabbando (art. 292, d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43[21]), alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni, non solo, come previsto in precedenza, “quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata” (art. 295, c. 2, lettera a), d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43), “quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia” (art. 295, c. 2, lettera b), d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43), “quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione” (art. 295, c. 2, lettera c), d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43), “quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita” (art. 295, c. 2, lettera d), d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43) ma adesso anche ove l’ammontare dei diritti di confine dovuti e’ superiore a centomila euro.
Inoltre, sempre per queste fattispecie delittuose, è ora stabilita pure la pena della reclusione fino a tre anni, (oltre la multa), quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti e’ maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.
Modifiche al decreto legislativo, 15 gennaio 2016, n. 8
L’art. 4 del decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75, a sua volta, statuisce che, all’“articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, dopo le parole «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti e’ superiore a euro diecimila».”.
Da ciò deriva che la disposizione del comma 1 dell’art. 4 del d.lgs., 14 luglio 2020, n. 75 (“Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e’ prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”) non si applica non solo, come prima, ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ma adesso pure ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti e’ superiore a euro diecimila.
Modifiche al decreto legislativo, 8 giugno 2001, n. 231
Anche in materia di responsabilità amministrativa da reato, questo decreto legislativo interviene in ordine a tale disciplina giuridica apportando diverse modificazioni.
Orbene, vediamo in che modo.
L’art. 5, c. 1, lettera a), decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75 prevede a tal proposito che “all’articolo 24: 1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»; 2) al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» e’ inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell’Unione europea»; 3) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.».
Di conseguenza, per effetto di questo innesto legislativo, l’art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, che in precedenza riguardava solo l’indebita percezione di erogazioni, la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, adesso invece concerne anche la commissione di questi illeciti penali perpetrati ai danni dell’Unione europea.
Oltre a ciò, è altresì previsto che si applicano le sanzioni previste nei commi 1 (“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”) e 2 (“Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote”) di questa disposizione legislativa in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 il quale a sua volta dispone quanto segue: “1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e’ pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell’articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l’importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all’amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”.
Dal canto, al comma primo, lettera b) dell’art. 5 del decreto legislativo qui in commento, è stabilito che “all’articolo 25: 1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita’, corruzione e abuso d’ufficio.»; 2) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»”.
Tal che, alla luce di questa novità legislativa, se prima l’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001 si riferiva alla concussione, alla induzione indebita a dare o promettere utilita’ e alla corruzione, adesso questa norma riguarda pure il peculato e l’abuso di ufficio.
Inoltre, è altresì previsto che la sanzione contemplata nel primo comma (primo capoverso) di questa norma di legge (ossia: la sanzione pecuniaria fino a duecento quote) si applica anche quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, nella misura in cui siano commessi i delitti di cui agli articoli 314, primo comma[22], 316[23] e 323[24] del codice penale ossia: il peculato (non d’uso), il peculato mediante profitto dell’errore altrui e l’abuso d’ufficio.
Sempre in materia di reati tributari, la lettera c) del comma primo dell’art. 5 del decreto in questione prevede che “all’articolo 25-quinquiesdecies: 1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»; 2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»”.
Dunque, sono concepite apposite sanzioni, allorchè i delitti di ciu al decreto legislativo n. 74/2000 siano commessi commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, e segnatamente: I) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4 del d.lgs. n. 74/2000[25], è disposta la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; II) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5 del d.lgs. n. 74/2000[26], è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; III) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater del d.lgs. n. 74/2000[27], è contemplata la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Inoltre, sempre in tali casi, stante la modifica apportata all’art. 25-quinquiesdecies, c. 3, d.lgs. n. 231/2001 che ha inserito anche siffatte ipotesi, oltre quelle già previste, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e), d.lgs. n. 231/2001 ossia rispettivamente il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Infine, sono previste apposite sanzioni, sempre in materia di responsabilità amministrativa da reato, ove siano commessi i reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
Difatti, l’art. 5, c. 1, lettera d), decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75 dispone in tal senso quanto segue: “dopo l’articolo 25-quinquiesdecies e’ aggiunto il seguente: «Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). – 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).” (appena esaminate poco prima).
Modifiche alla legge, 23 dicembre 1986, n. 898
L’art. 6 del decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75 stabilisce, dal canto suo, che all’“articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.» e’ inserito il seguente periodo: «La pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»”.
Pertanto, per effetto di questa modificazione, in relazione alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 2, c. 1, primo capoverso, legge n. 898/1986 (“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”), è contemplato un aumento del trattamento sanzionatorio, nel massimo edittale, a quattro anni di reclusione, quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Le altre disposizioni legislative previste nel decreto legislativo, 14 luglio 2020, n. 75
Infine, tra le norme prevedute in questo decreto legislativo, all’art. 7 è stabilito che in “ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea il riferimento alle parole «Comunita’ europee» dovra’ intendersi come riferimento alle parole «Unione europea»”, all’art. 8 è disposto che il “Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea una relazione con la quale sono esposti i dati statistici relativi a: a) numero dei procedimenti iscritti, il numero di sentenze, di proscioglimento o di condanna, adottate, nonche’ il numero dei provvedimenti di archiviazione relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea; b) importi delle somme sottoposte a confisca nei processi relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea; c) valore stimato dei beni, diversi dal denaro, sottoposti a confisca nei processi relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea; d) danno stimato per il bilancio dell’Unione europea o al bilancio di istituzioni, organi e organismi dell’Unione istituiti in virtu’ dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati” mentre all’art. 9 è sancito che dall’“attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (comma primo) e le “Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente” (comma secondo).
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Note
[1]Ai sensi del quale: “1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. 2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.
[2]Secondo cui: “1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.
[3]Alla stregua del quale: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e’ punito con la reclusione da sei a dodici anni”.
[4]Per cui: “1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. 2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.
[5]Secondo il quale: “3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319” c.p..
[6]Secondo cui: “1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.
[7]Alla stregua del quale: “1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.
[8]Per cui: “1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.
[9]Secondo il quale: “È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell’art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell’articolo 25 per il delitto di contrabbando”.
[10]Per cui: “È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l’eccezione preveduta nel terzo comma dell’articolo 102;
b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l’ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l’imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.
[11]Alla stregua del quale: “È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l’ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all’altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell’art. 254 per l’imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.
[12]Per cui: “È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell’aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell’aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l’atterraggio alle Autorità indicate dall’art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell’aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.
[13]Secondo il quale: “È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell’art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.
[14]Per cui: “È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell’art. 140” d.P.R. n. 43/1973.
[15]Alla stregua del quale: “Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d’introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.
[16]Secondo cui: “È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.
[17]Per il quale: “Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.
[18]Secondo cui: “Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.
[19]Alla stregua del quale: “1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione”.
[20]Per cui: “1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell’articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.
[21]Secondo il quale: “Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.
[22]Per cui: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.
[23]Già citato in precedenza.
[24]Secondo il quale: “1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.
[25]Già citato in precedenza.
[26]Per cui: “1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.
[27]Alla stregua del quale: “1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.
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