Osservatorio di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale

Redazione 27/08/02
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Direttore dott. Marco Dibitonto
( e-mail marco.dibitonto3@tin.it )

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Chi soffre di anoressia e non puo’ svolgere, in conseguenza di tale malattia, un lavoro in modo proficuo, ha diritto alla pensione di invalidita’.

l’anoressia quale malattia invalidante che da diritto alla pensione di invalidita’

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.6500/2002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Catanzaro del 26/10/93 F. A. conveniva in giudizio il Ministero dell’Interno per il riconoscimento del suo diritto alla pensione di invalidità e dell’indennità di accompagnamento.

Il Ministero contrastava la domanda, ma il Pretore, istruita la causa con consulenza tecnica, la accoglieva limitatamente alla pensione di invalidità. Il Tribunale di Catanzaro, investito in sede di appello ad istanza del Ministero dell’Interno, con sentenza del 28/2 – 5/3/99, confermava la decisione, precisando che il CTU nominato in secondo grado aveva accertato che “non è il solo deficit intellettivo ad acquisire rilevanza per la definizione percentuale del grado di invalidità indotto… (rappresentando lo stesso) solo un elemento del più complesso quadro patologico, e psico – patologico, su cui si fondano i disturbi del comportamento ed elettivamente l’avversione del cibo, che viene assunto solamente a seguito di pressanti insistenze dei familiari. Tale condizione, perdurante da diversi anni, ed all’attuale età di 53 anni della F., deve ritenersi inemendabile”; la stessa, alta cm 149, di 37 kg di peso, è affetta da una complessa condizione che ne inficia la possibilità di recupero e se non viene seguita con costanza dai familiari smette di alimentarsi e sicuramente non è in grado di svolgere un proficuo lavoro.

Le considerazioni del consulente erano condivisibili e quindi la sentenza doveva essere confermata.

Avverso questa propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno fondato su tre motivi.

L’intimata non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamentando, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art.12 L.n.118/71, nonché omessa e contraddittoria motivazione (art.360 n.3 e 5 c.p.c.) deduce il ricorrente che il quadro clinico diagnostico non è tale da giustificare il beneficio della pensione di inabilità; la patologia anoressica, ai sensi del codice 9334 della tabella allegata al D.M.5/2/92 del Ministero della Sanità, comporta una inabilità parziale compresa tra il 41% ed il 50%; il medesimo D.M., al fine di prendere in considerazione il “deficit intellettivo e/o sindrome psico – patologica” ed in genere le sindromi psichiche che si riflettono in disturbi del comportamento, prevede che le stesse debbano essere associate ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante appositi esami clinico diagnostici. Si deve quindi escludere la sussistenza dei presupposti medico legali per il riconoscimento della totale inabilità lavorativa, in quanto, tra l’altro, il limitato peso corporeo di kg.37 deve essere rapportato all’altezza al di sotto della norma, cm 149, con la conseguenza che “il quadro patologico appare in parte ridimensionato”.

Lamentando, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt.75 ed 83 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, nonché omessa e contraddittoria motivazione (art.360 n.3 e 5 c.p.c.) deduce il ricorrente che il ricorso è stato introdotto dalla stessa F., che assume di non essere in grado di svolgere attività lavorativa a causa del deficit psichico, la cui esistenza però comporta la nullità ed insussistenza del rapporto processuale per incapacità assoluta della

parte. Ove venisse accertata tale incapacità dovrebbe dichiararsi la nullità del procedimento e della sentenza.

Lamentando, con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 295 c.p.c., nullità del procedimento, nonché omessa motivazione (art.360 n.3 e 5 c.p.c.) deduce il ricorrente che l’eventuale riconoscimento della pensione di invalidità per accertata patologia psichica si risolve in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e volere, che non può formare oggetto di accertamento incidentale ed avrebbe invece dovuto costituire oggetto di accertamento in via principale nel giudizio di interdizione, ex art.712 c.p.c.. La sentenza quindi deve in ogni caso essere cassata.

Il ricorso è infondato.

Va innanzitutto precisato, in ordine al primo motivo, che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all’assegno ordinario di invalidità disciplinato dall’art.1 della legge 12 giugno 1984 n.222 [1], si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l’una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall’assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute” (Cass.n.5934 del 20/6/94).

Questo principio affermato dalla Corte con riferimento a prestazioni previdenziali a carico dell’INPS è applicabile anche per quelle assistenziali a carico del Ministero dell’Interno nel caso in cui coesistano una infermità tabellata (anoressia) ed altre non tabellate (“deficit intellettivo”, “sindrome psico – patologica” ed eccessiva “magrezza”, tali da costituire un complesso quadro patologico inemendabile, su cui si innestano disturbi del comportamento e che giustifica “la percentuale di invalidità più volte espressa da differenti Commissioni mediche in epoche differenti”, come si legge in sentenza): la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità, approvata con D.M.5 febbraio 1992, all’art.1, terzo comma, espressamente prevede, infatti, che “nel caso di infermità plurime” vi possono essere “invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate (che) possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni (quando interessano lo stesso organo) ovvero da una semplice loro coesistenza… In alcuni casi il concorso è direttamente tariffato in tabella… In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a <valutazione complessiva>, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo – funzionale dell’organo o dell’apparato”. Nel caso in cui il concorso non sia direttamente tariffato nella tabella, la questione va risolta con una “valutazione complessiva”, sulla base del generale disposto dell’art.12 della L.112/71 (che parla solo di “una totale inabilità lavorativa” accertata in sede di “visita medico – sanitaria”) e secondo il principio di diritto elaborato dalla Corte per le prestazioni dovute dall’INPS. Il ricorrente peraltro, dopo avere indicato la percentuale di invalidità stabilita dalla tabella, appositamente predisposta per le prestazioni assistenziali a carico del Ministero, per una delle affezioni riscontrate a carico della F., si limita a contrapporre le proprie valutazioni in ordine alle altre malattie, senza denunciare specifiche violazioni della stessa tabella e senza indicare i vizi di motivazione della sentenza e gli errori logici e diagnostici nei quali sarebbe incorso il consulente nominato in sede di merito.

Il Tribunale nella sua decisione si è attenuto a tale principio, effettuando in concreto la valutazione del “più complesso quadro patologico, e psico – patologico, su cui si fondano i disturbi del comportamento” della F., e considerando anche, ai fini del giudizio di inemendabilità della malattia, l’età, l’altezza ed il peso minimo raggiunto dall’interessata in conseguenza dell’anoressia da cui la stessa è affetta. Il ricorrente, invece, contesta la sussistenza delle condizioni per la concessione del chiesto beneficio sulla base di una rigida, ed inammissibile, applicazione delle tabelle ministeriali. Il primo motivo va quindi disatteso.

Gli altri due motivi vanno trattati congiuntamente, perché strettamente connessi. In proposito osserva il Collegio che il Tribunale non ha effettuato alcun accertamento sulla capacità di intendere e di volere della F., e non doveva farlo, ma si è limitato ad accertare la situazione sanitaria da cui deriva l’invalidità e l’incapacità di svolgere un proficuo lavoro in cui la stessa si trova a causa di un complesso quadro morboso; il giudice di merito giunge alla conclusione che ” non è il solo deficit intellettivo ad acquisire rilevanza per la definizione percentuale del grado di invalidità”, essendo questo solo una delle componenti il quadro morboso invalidante ed irreversibile, da cui è affetta la F.. La sussistenza di tale deficit intellettivo (che unitamente ad altre affezioni ha portato al riconoscimento della prestazione assistenziale) non influisce minimamente sulla capacità di agire della F. per la tutela dei suoi diritti (che certamente esiste fino a che non venga, in sede propria, effettuato l’accertamento dell’eventuale incapacità di intendere e volere, con la conseguente pronuncia di interdizione) e non porta alcun mutamento del suo status personale, per cui entrambe le censure vanno disattese ed il

ricorso rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, perché l’intimata non si è costituita in giudizio.

P.Q.M. LA CORTE

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.

Roma, 18 dicembre 2001

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2002

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