N° 2337/00 Reg. Ord.
N° 5163 Reg. Ric.
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sez. SECONDA, adunato in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:
Dott. Luigi Passanisi Presidente
Dott. Biagio Campanella Consigliere – relatore
Dott. Ettore Leotta Consigliere
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato in via giurisdizionale col ricorso n° 5163/00
Proposto da ASSOCIAZIONE LA BETULLA In persona del legale rapp. pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to Lino Barreca presso il cui studio in Catania, Via V. Giuffrida 37, è elettivamente domiciliata
Contro
Comune di Piedimonte Etneo in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio
E nei confronti
Dell’ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ SOCIALE, in persona del legale rapp. pro-tempore, non costituita in giudizio
Per l’annullamento
bullet Del provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del srevizio di assistenza domiciliare agli anziani;
bullet Del contestuale provvedimento di affidamento del servizio all’Associazione Solidarietà Sociale;
bullet Ove occorra, del bando di gara pubblicato il 12.6.2000
visto il ricorso introduttivo del giudizio
vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
visto l’atto di costituzione in giudizio
udito il relatore Consigliere Biagio Campanella uditi altresì l’Avv. Lino Barreca per la parte ricorrente,
vista la documentazione tutta in atti,
visto l’art. 21 della legge 5 dicembre 1971 n° 1034
Considerato che il ricorso si appalesa ad un primo esame fondato, anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dall’Associazione ricorrente nel corso della camera di consiglio
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopradescritta, con conseguente ammissione con riserva dell’associazione ricorrente alla procedura d’appalto in questione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale della sicilia – sezione staccata di catania sezione seconda, ACCOGLIE la domanda di sospensione dell’esecuzione del provevdimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe,con gli effetti di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Catania 7.11.2000 fto Il Presidente
Fto il Consigliere relatore
Fto il segretario
Depositata in segreteria il 11.11.2000
Fto il segretario
II
N° 167/01 Reg. Ord.
N° 134 Reg. Ric.
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, adunato in camera di consiglio con l’intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Cons. Raffaele Carboni Componente
Cons. Paolo Turco Componente, estensore
Cons. Raffaele Tomasini Componente
Cons. Antonio Andò Componente
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella camera di consiglio del 1 marzo 2001
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n° 1034,concernente l’istituzione dei TAR
Visto l’appello proposto da
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ SOCIALE
In persona del legale rapp. pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Basile e Nunzio Currao e domiciliata per legge presso la segreterai di questo C.G.A.
Contro
L’ASSOCIAZIONE LA BETULLA, in persona del legale rapp. pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Scuderi e L. Barreca
E
COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO, in persona del sinadaco pro-tempore
Per l’annullamento
Dell’ordinanza del TAR per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sez. II) n° 2337/00 del 11 Novembre 2000 relativa al ricorso n° 5163/00, riguardante: Servizio assistenza domiciliare agli anziani, che accoglie l’istanza di sospensione proposta in primo grado;
visto l’atto di appello e la documentazione allegata;
visto l’atto di costituzione in giudizio degli Avv.ti A. Scuderi e L. Barreca per l’Associazione La Betulla
udito il relatore Consigliere Paolo Turco e uditi altresì per la parte appellante l’Avv. C. Toscano su delega dell’Avv. S. Basile, l’Avv. A. Scuderi per l’Associazione La Betulla
Ritenuto che il bando richiede l’iscrizione nel registro delle imprese per le società, mentre l’associazione appellata ha natura giuridica diversa, e specificamente regolata da norme speciali
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale RESPINGE l’appello in epigrafe.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Palermo, 1 Marzo 2001.
Fto PRESIDENTE, ESTENSORE, SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 2 marzo 2001
(Art. 55 legge 27.4.1982 n° 186)
fto Il Segretario della Sezione Giurisdizionale
(Dott.ssa Luciana Gugliotta)
—————————
Nota di L. Barreca
I Magistrati Amministrativi, con le due pronuncie cautelari annotate (ordinanza TAR n° 2337/00 confermata da Ord. CGA n° 1670/01), affermano chiaramente che le associazioni ONLUS, per svolgere la propria attività, ed anche per partecipare alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni, non debbono necessariamente esser iscritte alle camere di commercio.
Ne consegue che, qualora in un bando di gara sia inserita una simile previsione (ossia la comune richiesta di iscrizione alla CCIAA per i settori inerenti all’oggetto dell’appalto) , la stessa dovrà intendersi semplicemente non applicabile alle cd. “ONLUS” (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la cui attività è regolata da norme speciali.
Avvocato Lino Barreca
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento