Il nuovo codice della strada colma, con l’articolo 94, una lacuna legislativa del vecchio codice: non era previsto, infatti, a carico dell’acquirente di un autoveicolo, l’obbligo di provvedere alla trascrizione nel PRA dell’atto di compravendita la cui violazione potesse fondare una pretesa risarcitoria da parte del venditore.
Sul punto si è pronunciata la Cassazione con la sentenza 14906 del 22 ottobre 2002.
Deve dunque provvedere alla trascrizione dell’atto di compravendita nel PRA chi ha acquistato l’autoveicolo. Ciò trova ora il suo fondamento in una norma di legge (art. 94 del nuovo codice della strada).
In tutte le controversie antecedenti all’entrata in vigore del nuovo codice della strada, infatti, tale obbligo non poteva essere affermato a causa della lacuna legislativa poi colmata.
È quanto avvenuto nel caso sottoposto all’esame della Cassazione che non ha potuto affermare l’obbligo, a carico dell’acquirente, di trascrizione al PRA perché, al momento del fatto, non erano ancora entrate in vigore le nuove norme sulla circolazione stradale.
Nessun risarcimento è stato riconosciuto al vecchio proprietario dell’autoveicolo che ha dovuto farsi carico di somme dovute per sanzioni amministrative, commesse dal nuovo proprietario.
Ciò che mancava, hanno rilevato sia il Tribunale che la Cassazione, era l’elemento psicologico, la colpa, nel senso che senza una prescrizione di legge che ponesse a carico dell’acquirente l’obbligo di trascrizione non si configurava un fatto illecito. La trascrizione hanno concluso i giudici della III sezione è un onere gravante su entrambe le parti, in relazione all’interesse che ciascuna ha nell’opporre ai terzi il trasferimento di proprietà.
Testo della massima
14906
22-10-2002
VENDITA – OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE – Autoveicoli – P.R.A. – Trascrizione – Richiesta – Disciplina ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 r.d.1. n. 436 del 1927, 13 r.d. n. 1814 del 1927, 59 d.p.r. n. 343 del 1959, L. n. 187 del 1990 – Obbligo a carico del compratore – Configurabilità – Esclusione – Fattispecie sottratta ratione temporis all’applicabilità della l..n. 449 del 1997 che modifica l’art. 94 d.lgs n. 285 del 1992.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 (in base al quale i contratti di compravendita degli autoveicoli, se non registrati, non hanno efficacia di fronte ai terzi, non indicando tuttavia quale sia il soggetto obbligato a provvedervi ), 13 r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 ( secondo cui, in caso di contratto verbale di compravendita di autoveicoli, ai fini dell’annotazione nel P.R.A. è sufficiente una dichiarazione con sottoscrizione autenticata del venditore ), 59 d.p.r. 15 giugno 1959, n. 343 ( sanzionante l’omessa comunicazione al P.R.A., da parte degli “interessati”, dell’avvenuto trasferimento della proprietà di autoveicoli ), 94 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ( che in relazione all’adempimento in questione fa riferimento alla “parte interessata”), nonchè della legge 9 luglio 1990, n. 187 (la quale dispone che le formalità di iscrizione al P.R.A. debbono essere richieste dalle “parti interesssate”), non è ravvisabile a carico della parte acquirente diversamente da quanto espressamente ora disposto dall’art. 94 del citato d.lgs. n. 285 del 1992 ( recante il nuovo Codice della strada ), come modificato dall’art. 17, comma 18, legge 27 dicembre 1997, n. 449- l’obbligo di provvedere alla trascrizione nel P.R.A dell’atto di compravendita, la cui violazione possa fondare una pretesa risarcitoria da parte del venditore.
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