Proroga Superbonus: al 2023 per i condomini e al 2022 per le abitazioni private

Redazione 29/10/21
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La legge di bilancio 2022, approvata ieri, 28 ottobre, dal Consiglio dei Ministri prevede la proroga del Superbonus 110% al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Il superbonus del 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto Isee.

 

Le scadenze valide al momento

Al momento restano valide le seguenti scadenze:

  • 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari
  • 31 dicembre 2022 per i condomìni
  • 31 dicembre 2022 per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità se entro il 30 giugno 2022 viene raggiunta la quota di 60% dello stato avanzamento lavori (SAL)
  • 31 dicembre 2023 per gli ex IACP se entro il 30 giugno 2023 viene raggiunta la quota del 60% di SAL

Ora, ripercorriamo insieme che cos’è il Superbonus, a chi può interessare, quali interventi sono agevolabili e i vantaggi.

Che cos’è il Superbonus

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato  dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

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A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi o trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi  di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Motivazioni

L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che, per il Superbonus di cui all’articolo 119 dello stesso Decreto e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.2 In attuazione del citato articolo 121, comma 7, del Decreto Rilancio, nonché dell’articolo 119, comma 12, del medesimo Decreto, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 ha stabilito che la comunicazione dell’opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Come previsto dal richiamato punto 4.1 del provvedimento dell’8 agosto 2020, la procedura telematica per inviare la comunicazione è stata resa disponibile il 15 ottobre 2020; pertanto, per le spese sostenute nell’anno 2020, la comunicazione dell’opzione può essere inviata dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021. In proposito, gli operatori, i consulenti e le relative associazioni di categoria hanno richiesto la proroga del suddetto termine del 16 marzo 2021, in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate. Tanto premesso, con il presente provvedimento si dispone che le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, relativamente alle spese sostenute nel 2020, possano essere inviate fino al 31 marzo 2021.

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