Come cambia il procedimento amministrativo?

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D.L. semplificazioni e D.L. rilancio recano numerose modifiche al procedimento amministrativo, intervenendo sulla legge 241/1990, sulle norme in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000), e sul Codice dell’amministrazione digitale.

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Le modifiche provvisorie sul procedimento amministrativo

I decreti semplificazioni e rilancio dettano talune disposizioni emergenziali, emanate cioè per rispondere al problema contingente collegato alla emergenza sanitaria e volti a limitare i possibili effetti negativi in ambito economico.

L’articolo 264 del D.L. rilancio pone in essere una “liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19”, che dovrebbe garantire “la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19”.

Si invita ad un ampio utilizzo delle autocertificazioni e autodichiarazioni che devono sostituire tutti i documenti fatto salvo quelli che servono per la normativa antimafia, prevendendo che […] nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefìci economici comunque denominati, […]  in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa […]  salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

Tale misura di semplificazione straordinaria fino al 31/12/2020, prevista nel decreto rilancio per i procedimenti legati all’emergenza COVID, è stata estesa anche agli altri procedimenti con il D.L. semplificazioni che ha determinato una modifica permanente dell’art. 18 della legge 241/1990, a cui è stato aggiunto un comma, che quasi simile alla norma appena vista, prevede, che  “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Inoltre, tali disposizioni recano modifiche sui termini del procedimento. I termini per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti divengono più brevi. I provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all’art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il termine di 60 giorni, per le scia legate all’emergenza COVID-19, è allungato a tre mesi. Per le conferenze di servizi, il termine di 45 giorni per gli assensi, i concerti, i pareri non resi che determinano il silenzio assenso è ridotto a 30 giorni;

Le modifiche stabili sul procedimento amministrativo

Le modifiche esposte sopra sono provvisorie sul procedimento, derivano dall’emergenza sanitaria e avranno fine il 31/12/2020.

Il D.L semplificazioni, tuttavia, prevede delle modifiche al procedimento che varranno per sempre, fatta salva la possibilità che in sede di conversione non siano a loro volta modificate.

In primo luogo, ricorre il tentativo di dare Tempi certi per i procedimenti. In particolare, all’articolo 2 della legge 241/90, dopo il comma 4, è inserito il 4 –bis, che prevede che Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo”.
Inoltre, si prevede l’ inefficacia per alcuni provvedimenti assunti dopo i termini di legge ed all’articolo 2 della legge 241/90, dopo il comma 8, è inserito l’8 -bis, il quale prevede che “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 -bis , comma 2, lettera c) , 17 -bis , commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14 – ter , comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, comma 3 e 6 -bis , adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 -nonies , ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.

Le modifiche collegate all’utilizzo delle nuove tecnologie

Il Titolo III del D.L. Semplificazione intitolato “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale”, introducendo modifiche in tema di: cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione; sviluppo dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni e utilizzo digitale nell’azione amministrativa; gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali; innovazione.

In linea con il contesto internazionale, l’Italia sta vivendo un processo di trasformazione e innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese in un’ottica di semplificazione, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali. L’effetto delle nuove tecnologie, nella prospettiva digital first, porta non solo ad un sistema più efficiente, ma soprattutto ad accorciare le distanze tra Pubblica Amministrazione e utenti ed a facilitare l’accesso ai servizi. Il decreto semplificazione si pone l’obiettivo di disporre un forte impulso al processo di transizione al digitale.

Analizzando il Capo I rubricato “cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione”, all’articolo 24 si susseguono una pluralità di disposizioni, come: l’estensione dell’ambito del diritto di accesso digitale; il domicilio digitale; gli indici nazionali dei domicili digitali; sistema pubblico di identità digitale (SPID) e carta d’identità elettronica; gestori dell’identità digitale accreditati. Si prevede un forte impulso alla digitalizzazione attraverso l’introduzione di una scadenza per le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, dal 28 febbraio 2021, viene disposto l’utilizzo esclusivo delle identità digitali e della carta di identità elettronica, ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedano ai servizi on-line. Inoltre, viene introdotto l’obbligo di rendere fruibili i servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (app IO) entro il 28 febbraio 2021. Viene differito al 28 febbraio 2021 l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Inoltre, dal 28 febbraio 2021 è posto per le amministrazioni il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Infine, viene posta specifica previsione circa il rinnovo anticipato per le carte d’identità elettroniche.

L’articolo 25 reca una serie di novelle che hanno ad oggetto la conservazione dei documenti informatici e la gestione dell’identità digitale, apportando una serie di modifiche al Codice dell’amministrazione digitale.

L’articolo 26 disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, istituita dall’articolo 1, commi 402 e 403 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

L’articolo 27, ai commi 1 e 2, individua tre strumenti di identificazione per l’effettuazione della verifica dell’identità dell’utente, tramite: credenziali attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata all’utente; Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID); carta di identità elettronica.

L’articolo 28 interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni.

L’articolo 29 apporta modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici” al fine di estendere gli obblighi di accessibilità già previsti dalla normativa vigente anche ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio superiore ad un determinato importo.

Infine, l’articolo 30, riferito all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), determina il venir meno dell’esclusività in capo ai Comuni della funzione di rilascio della certificazione.

Il capo II rubricato “norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l’utilizzo digitale nell’azione amministrativa” all’articolo 31 detta plurime disposizioni che incidono sul CAD dettando disposizioni in materia di lavoro agile. Concernono inoltre l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), nonché, per un profilo procedimentale, il difensore civico digitale. Inoltre, escludono le centrali di committenza dall’obbligo di comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, in caso di affidamento di forniture di beni o servizi ricadenti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Infine, viene disciplinata la Centrale per l’innovazione tecnologica per l’amministrazione generale, istituita presso il Ministero dell’interno.

L’articolo 32 prevede un codice di condotta tecnologica, chiamato a definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. Viene introdotto l’articolo 13-bis del CAD, intitolato “Codice di condotta tecnologica ed esperti”. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche.

Il Capo III rubricato “strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali” all’articolo 33 dispone in ordine alla disponibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, predisponendo un meccanismo di responsabilità per i dirigenti inadempienti. Dispone, inoltre, un obbligo per i concessionari di servizi pubblici, di rendere disponibili all’amministrazione concedente i dati acquisiti nella fornitura del servizio agli utenti.

L’articolo 34 riscrive l’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale riguardante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, già introdotto nel Piano triennale per l’informatica 2017-2019.

L’articolo 35, infine, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro CED.

Il Capo IV rubricato “Misure per l’innovazione” all’articolo 36 definisce un procedimento speciale facoltativo e semplificato per il rilascio di autorizzazioni presso la Presidenza del Consiglio per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, enti di ricerca, se attinenti alla trasformazione digitale ed alla innovazione tecnologica.

L’ articolo 37 prevede, infine, disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, intervenendo sulla vigente disciplina relativa all’obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese. Tale obbligo prevede ora che le imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza.

Il comma 1 abroga infine la vigente disciplina relativa all’uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale.

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Dott.ssa Laura Facondini

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