Sulla natura del giudizio di rinvio al giudice civile disposto ai sensi dell’art. 622 c.p.p. dalla Corte di cassazione in sede penale. L’applicazione del rito civile preclude l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile in sede penale (Nota a Cass. civ., Sez. III, 25 giugno 2019, n. 16916)

Redazione 27/11/19

di Alessia D’Addazio

Sommario

1. Svolgimento del processo ed enunciazione del principio di diritto

2. La ricostruzione del rapporto tra giudizi nella sistematica del codice di rito penalistico nella giurisprudenza di legittimità

3. Le ulteriori implicazioni della soluzione accolta

4. p>

1. Svolgimento del processo ed enunciazione del principio di diritto

Cass. civ., Sez. III, 25 giugno 2019, n. 16916 Pres. Travaglino, Rel. Dell’Utri

Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema del rapporto tra giudizio civile e giudizio penale, compiendo una sorta di actio finium regundorum relativa alla natura e ai connotati del giudizio di rinvio al giudice civile in grado di appello disposto dalla Corte di Cassazione all’interno del procedimento penale, in caso di annullamento della sentenza ai soli fini civili, come disciplinato dall’art. 622 c.p.p., a norma del quale «fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l’annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile». L’occasione è fornita da un ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste a seguito di giudizio di rinvio exart. 622 c.p.p. disposto in sede penale dalla Corte di cassazione. I ricorrenti, nel caso di specie, censurano l’operato del giudice civile il quale, ritenendo che nella fase di rinvio exart. 622 c.p.p., pur essendo applicabile la disciplina degli artt. 392 c.p.c. ss.[1], debbano continuare ad applicarsi in parte qua le regole proprie del processo penale, ha preso in considerazione, ai fini dell’emanazione della decisione, le dichiarazioni rese in sede penale dalla parte offesa in qualità di testimone. I ricorrenti deducono la violazione degli artt. 2697 c.c., 533 e 627 c.p.p. per insufficienza e incertezza degli elementi di prova posti alla base della decisione e, sotto altro e connesso profilo, dell’art. 246 c.p.c., il quale preclude a chi potrebbe avere interesse ad agire la possibilità di rendere testimonianza nel giudizio civile, rilevando l’impossibilità, nell’ambito del giudizio civile di rinvio, di attribuire alcuna credibilità alla narrazione di fatti a sé favorevoli operata dall’attore, parte offesa nel giudizio penale, dovendo ritenersi idonee a provare i fatti di causa le sole dichiarazioni testimoniali rese da terzi, nonché i fatti di natura confessoria a sé sfavorevoli che le parti eventualmente narrino nel corso dell’interrogatorio formale o dell’interrogatorio libero delle parti.

Il giudice di legittimità ritiene espressamente «non soddisfacente» l’opzione interpretativa fornita dal giudice di appello triestino e si adopera a fornire una rilettura «più appagante» delle questioni relative all’esercizio dell’azione civile all’interno del processo penale. All’esito di un articolato iter argomentativo e ricostruttivo, il giudice di legittimità enuncia il seguente principio di diritto: «Il giudizio di rinvio exart. 622 c.p.p., costituisce solo formalmente una mera prosecuzione del processo penale, trattandosi, viceversa, di una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, con la conseguenza che rimane del tutto estranea all’assetto del giudizio di rinvio exart. 622 c.p.p., la possibilità di applicazione di criteri e regole probatorie, processuali e sostanziali, tipiche della fase penale esauritasi a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p., mentre deve ritenersi imposta l’applicazione dei criteri e delle regole probatorie, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile. Ciò posto, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., non è consentita l’utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui di cui all’art. 246 c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio». La pronuncia in esame si colloca nel solco di una giurisprudenza di legittimità civile che, a voce quasi univoca, professa, a partire dalla storica sentenza Cass. civ., Sez. Un., 5 novembre 2001, n. 13682 (che ha definito e circoscritto le relazioni tra artt. 75 c.p.p., 211 disp. att. c.p.p. e 295 c.p.c.) il principio dell’autonomia delle giurisdizioni civile e penale[2] ma che si differenzia nelle ricadute pratiche collegate a tale principio e nella interpretazione delle norme del codice di rito penalistico che governano gli effetti del giudicato penale sul giudizio civile. Risultato di ciò è un quadro complesso e di difficile applicazione delle regole destinate ad incidere sugli esiti dei giudizi risarcitori o restitutori svolti in sede civile a valle di procedimenti penali ormai definiti.

[1] In adesione alla giurisprudenza maggioritaria sul punto: ex multis, Cass. civ., Sez. III, 9 maggio 2017, n. 11211; Cass. civ., Sez. I, 8 aprile 2015, n. 7004, nella quale si afferma che «allorché nel giudizio penale di merito il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto di impugnazione, non è consentito al giudice civile di appello, cui la causa sia stata rimessa a seguito di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, ampliare i limiti del “decisum” propri della sentenza impugnata, procedendo alla liquidazione del danno» (principio non pacificamente condiviso nella giurisprudenza di legittimità, v. infra nel successivo paragrafo) e si richiama il precedente Cass. civ., Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17457.

[2] V. altresì Cass. civ., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n. 1768, con nota, tra gli altri, di G. Travaglino, I (problematici) rapporti tra giudizio civile e giudicato penale, in Corriere di merito, 2011, 273 ss.

2. La ricostruzione del rapporto tra giudizi nella sistematica del codice di rito penalistico nella giurisprudenza di legittimità.

Il ragionamento della S.C. muove dalla premessa che il passaggio dal codice di procedura penale del 1930 a quello del 1988 sia stato affiancato da un mutamento radicale dei principi posti a governo delle norme processuali: se il previgente codice era ispirato al principio inquisitorio improntato all’unità della funzione giurisdizionale e alla prevalenza della giurisdizione penale, con conseguente pregiudizialità necessaria del processo penale rispetto a quello civile[3], il sistema attuale è invece di tipo accusatorio, sorretto da una logica di parità e autonomia degli ordini giurisdizionali e di separazione dei giudizi[4], come confermano, del resto, le previsioni degli artt. 75, 538 e 652 c.p.c.; il contestuale svolgimento del processo penale e del processo civile sui medesimi fatti non solo è possibile, ma è anzi auspicato e svincolato al previgente rigido automatismo della sospensione del processo civile in attesa della definizione della controversia in sede penale. Ad oggi, le uniche ipotesi di sospensione del processo civile in pendenza di quello penale sono previste dall’art. 75, comma 3, c.p.c.; si tratta dei casi in cui «l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado»: essi risultano essenzialmente volti ad evitare che la parte civile eluda i risultati del processo penale all’interno del quale abbia deciso di proporre le proprie domande risarcitorie ovvero che ne attenda l’esito di primo grado onde valutare la convenienza di avvalersi o meno delle statuizioni. Di questa norma, peraltro, le Sezioni Unite, con le recenti sentenze «gemelle» Cass., 21 maggio 2019, n. 13661 e Cass., 21 maggio 2019, n. 13662 hanno recentemente ribadito l’interpretazione restrittiva, affermando, sulla premessa del carattere recessivo del valore dell’uniformità dei giudicati, che la sua applicazione resta esclusa nel caso in cui non vi sia piena coincidenza soggettiva dei due giudizi, come nell’ipotesi, relativa alla fattispecie oggetto di pronuncia, in cui il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell’impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale condotto nei confronti del solo danneggiante in qualità di imputato. Dal suo canto, l’art. 652 c.p.p. pone una clausola di salvaguardia rispetto all’efficacia del giudicato di assoluzione dell’imputato all’interno del processo civile (a differenza dell’ampia possibilità di avvalersi del giudicato penale di condanna, quanto ai profili di accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della responsabilità dell’imputato che lo ha commesso, come previsto dall’art. 651 c.p.c.), garantendo l’estraneità rispetto alla forza di tale giudicato a colui che abbia intrapreso l’azione civile in sede civile prima della sentenza di primo grado. In terzo luogo, l’art. 538 c.p.p. qualifica la condanna penale come fondamentale presupposto per la decisione (che non necessariamente deve condurre ad esito positivo) delle questioni civili di restituzione e risarcimento da parte del giudice penale, con conseguente preclusione della proposizione del medesimo petitum in sede civile. L’esigenza che vi sia una condanna penale quale fonte e presupposto della potestas iudicandi del giudice penale con riferimento alle questioni civili ha tradizionalmente conosciuto due deroghe (che risultano assai ridimensionate dalla pronuncia in esame, v. infra): l’art. 578 c.p.c., da un lato, prevede che, laddove il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarino estinto il reato per amnistia o prescrizione, cionondimeno possono decidere dell’impugnazione ai soli effetti civili, al fine di conservare gli accertamenti già condotti nel precedente grado a tutela dell’economia processuale; dall’altro lato, l’art. 576, comma 1, c.p.p., il quale consente alla parte civile di impugnare i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, è stato interpretato dalle Sezioni Unite penali (Cass. Sez. Un., 11 luglio 2006, n. 25083, Negri) nel senso di attribuire al giudice penale dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda civile di restituzione o risarcimento pur in assenza di una precedente statuizione sul punto (con le forme ordinarie del processo penale, secondo quanto disposto dall’art. 573 c.p.p.).

Quanto, invece, al profilo degli effetti dell’accertamento condotto in sede penale rispetto al successivo giudizio promosso dinanzi al giudice civile, la cui operatività è disciplinata dagli artt. 651 ss. c.p.p., la giurisprudenza di legittimità ha affrontato in molte occasioni le questioni relative al perimetro mobile del contenuto vincolante di tale accertamento contenuto nella sentenza definitiva di condanna[5], tenuto conto che, se, ai sensi di legge, essa produce effetto di giudicato nel giudizio civile quanto alla sussistenza del reato, alla sua commissione da parte dell’imputato, alla sua illiceità e alla insussistenza di esimenti[6], non altrettanto può dirsi con riferimento alla configurabilità della responsabilità aquiliana dell’imputato, a meno che il giudice penale non abbia già accertato la sussistenza di un danno civilmente risarcibile, provvedendo alla liquidazione del medesimo o alla pronuncia di una condanna generica[7].

Con riguardo a tale ultima ipotesi, la S.C. ha posto l’attenzione anche al profilo della possibilità del giudice di rinvio di procedere alla quantificazione del danno in caso di precedente liquidazione di una provvisionale da parte del giudice penale ed in assenza di specifica impugnazione della parte civile sul punto; in più pronunce il giudice di legittimità ha ritenuto che in siffatta ipotesi al giudice civile sia preclusa la quantificazione del danno, in quanto, mancando l’impugnazione del capo specifico della parte civile, ove il giudice procedesse a tale attività, si verificherebbe un indebito ampliamento del thema decidendum, in violazione del carattere chiuso del giudizio di rinvio stabilito dal codice di rito civile e del principio di intangibilità del giudicato formatosi in sede penale sul punto[8]. Questo orientamento è stato sottoposto a critica, anche in ragione della mancata valorizzazione della portata della regola del cd. effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c., principio generale nel rito civile con riguardo alle fasi di impugnazione, il quale pone una necessaria correlazione tra pronunce collegate da nesso di dipendenza e postula che la caducazione del provvedimento pregiudiziale comporti la conseguente caducazione di quello dipendente[9]; pertanto, laddove, nel corso di un procedimento penale con condanna al pagamento della cd. provvisionale, venisse disposto, nel giudizio di cassazione, l’annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per grado e valore. con caducazione del capo relativo all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato o del responsabile civile, verrebbe meno il presupposto sulla cui base è stata pronunciata la condanna generica stessa, non potendosi dunque discorrere di alcun giudicato sostanziale sul punto. La caducazione dell’an dovrebbe correttamente travolgere il quantum, con conseguente rimessione dell’intera questione, ai soli effetti civili, al giudice di rinvio individuato a norma dell’art. 622 c.p.p. Questa opzione interpretativa è stata di recente accolta da una pronuncia del giudice di legittimità[10], nella quale, sulla premessa che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. configura una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, ha confermato che quest’ultimo può procedere alla liquidazione del danno anche in caso di mancata impugnazione dell’omessa pronuncia sul quantum (da parte del giudice penale) ad opera della parte civile «atteso che, per effetto dell’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale – la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 574, comma 4, c.p.p. – deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull’azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull’an da quella sul quantum».

La Corte di Cassazione, nella pronuncia qui in esame, risolve – quale premessa logica indispensabile per verificare la corretta applicazione delle regole probatorie che hanno condotto alla decisione impugnata – la questione relativa alla natura e alla disciplina del giudizio di rinvio.

Nell’indagine sulla natura del giudizio “rinviato” al giudice civile, la Corte richiama tre orientamenti: un primo, secondo il quale il giudizio di rinvio exart. 622 c.p.p. configura una prosecuzione in senso proprio del processo penale; un secondo, che predica la totale autonomia funzionale e morfologica del giudizio di rinvio al giudice civile, il quale costituisce la “sede naturale” dell’azione civile, che più che rinviata o proseguita, viene restituita all’organo giudiziario fisiologicamente designato a conoscerla; una terza tesi, invece, si pone in una terra di mezzo tra i due opposti orientamenti citati e, pur sostenendo che il giudizio di rinvio costituisce una vicenda autonoma rispetto al processo penale, ritiene che vi siano collegamenti tra i due, concretizzati dall’obbligo per il giudice civile di attenersi al principio di diritto e di vincolarsi alle questioni di fatto oggetto del processo penale. La Corte ritiene di accogliere il secondo degli orientamenti richiamati, che configura una vera e propria scissione tra il processo penale e il giudizio di rinvio, il quale viene qualificato come “di rimessione”. Tale approccio consente quindi alla S.C. di concludere che il giudizio di rinvio exart. 622 c.p.p. costituisce solo formalmente una mera prosecuzione del processo penale, trattandosi, viceversa, di una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, con la conseguenza che rimane del tutto estranea all’assetto di esso la possibilità dell’applicazione di criteri e regole probatorie, processuali e sostanziali, tipiche della fase penale esauritasi a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 622 c.p.p., mentre deve ritenersi imposta l’applicazione dei criteri e delle regole probatorie, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile[11]. Per tale ragione, nel giudizio di rinvio le dichiarazioni rese dalla parte offesa, che da sole potrebbero essere idonee a definire il processo penale, una volta trasferita la causa in sede civile, non potranno più essere tenute in considerazione come tali, in virtù dell’incapacità prevista dall’art. 246 c.p.c., che preclude a chi potrebbe avere interesse ad agire (e la cui interpretazione è anche abbastanza estensiva nella giurisprudenza di legittimità) la possibilità di rendere testimonianza nel giudizio civile.

A fondamento del proprio opinare, il giudice di legittimità richiama la sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 1994, n. 353, in cui il giudice delle leggi, pur osservando che l’azione civile esercitata in sede penale assume carattere accessorio e subordinato rispetto all’azione penale, sicché è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, stabilisce che, ove non sia rinvenibile una ragione attinente alla struttura e alla funzione del processo penale che la giustifichi, la differenza di disciplina dell’azione civile esercitata nel processo penale che privi l’imputato-convenuto di poteri che il rito civile gli riconosce deve ritenersi irragionevole. Una volta fissate le necessarie premesse ricostruttivo-esegetiche, la Corte sottolinea che si dà luogo al rinvio di cui all’art. 622 c.p.p. nei seguenti casi: (i) in ipotesi di accoglimento dell’impugnazione della sentenza di proscioglimento proposta dalla sola parte civile con annullamento del provvedimento (necessariamente) ai soli effetti civili; (ii) in ipotesi di annullamento ai soli effetti civili della sentenza penale di condanna ovvero (iii) quando, essendo stata pronunciata, nel precedente grado di giudizio, condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili. Si tratta, in sostanza, dell’ipotesi prevista dall’art. 578 c.p.p., che è stato tradizionalmente interpretato nel senso di attribuire al giudice penale la potestas iudicandi con riferimento alla pronuncia di condanna risarcitoria[12]. Il giudice di legittimità, pur riconoscendo che l’art. 578 c.p.p. risponde ad esigenze di economia processuale («di evitare che il giudizio sulle restituzioni o il risarcimento debba ricominciare da capo davanti al giudice civile quando nel processo penale, nel grado precedente, si sia ritenuta la sussistenza del reato e della responsabilità civile»), attribuisce rilievo alla circostanza per cui nell’ipotesi prevista dalla norma non vi sia più alcun accertamento penalistico da compiere, tale da giustificare la vis attractiva in capo al giudice penale delle questioni civili; essendo il giudizio trasmesso (e non semplicemente rinviato, come sembrerebbe suggerire la littera legis) al giudice civile (in grado di appello), questo non potrà che proseguire secondo i moduli procedimentali e le regole probatorie del rito civile[13], anche a discapito della conservazione delle attività processuali già svolte, al fine di garantire all’imputato penale, convenuto in sede civile, le prerogative del contraddittorio che connotano la sede giudiziale ove il processo civile deve fisiologicamente svolgersi. V’è da osservare che, se da un lato la stessa giurisprudenza di legittimità penale, richiamata nella pronuncia in esame[14], in termini generali si sia espressa in conformità al principio enunciato dalla Corte di cassazione, dall’altro lato, con specifico riguardo al tema della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile in sede penale, nella giurisprudenza di legittimità civile si siano registrati precedenti discordanti. In più precedenti, infatti, il giudice di legittimità ha ritenuto utilizzabile nel giudizio di rinvio exart. 622 c.p.p. la testimonianza resa dalla parte civile, sia in forma piena, sulla premessa che tale giudizio sia comunque governato in parte qua dalle regole procedimentali proprie del giudizio penale[15] (al pari di quanto sostenuto dalla Corte di appello autrice della sentenza impugnata e risolta con la presente pronuncia), sia nella forma “dimidiata” di argomento di prova, assimilato alle dichiarazioni dell’imputato e del responsabile civile rese dalla parte nel processo e valutabili dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c.[16], al pari di quanto viene affermato con riguardo alle prove raccolte in sede penale che il processo civile non conosce, come accade in caso di verbali di intercettazioni telefoniche o di dichiarazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali[17].

Il frastagliato quadro consegnato dalla giurisprudenza di legittimità sembra dovuto ad una difforme interpretazione in merito alle conseguenze che l’autonomia del giudizio civile ha acquistato rispetto al giudizio penale precedentemente svolto; il merito della pronuncia in esame risiede, a parere di chi scrive, nell’aver fornito una soluzione coerente alle premesse: l’applicazione delle regole che disciplinano il giudizio di rinvio previste nel codice di rito civile, l’autonomia delle giurisdizioni, la sussistenza di garanzie e principi diversi che ispirano e governano il giudizio civile rispetto a quello penale, la specificità e tassatività delle ipotesi di interferenza tra i due processi postulano una sostanziale e funzionale indipendenza del giudizio civile di rinvio di cui all’art. 622 c.p.p., a cui dovranno applicarsi le regole previste per il processo civile – che è la sede fisiologica delle domande risarcitorie e di restituzione – ivi comprese le (fondamentali) norme che regolano la fase istruttoria.

[3] Sul tema, v., a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, F. Carnelutti, Efficacia diretta e riflessa del giudicato penale, in Rivista di diritto processuale, 1948, 1 ss.; E.T. Liebman, L’efficacia della sentenza penale nel processo civile, in Rivista di diritto processuale, 1957, 5 ss.; S. Chiarloni, Davvero legittima l’efficacia della sentenza penale nei giudizi civili o amministrativi ai sensi dell’art. 28 c.p.p.?, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1965, 519 ss., nonché In tema di rapporti fra giudicato penale e civile (Razionalizzazioni e valori della giurisprudenza civile), in Rivista di diritto processuale, 1971, 204 ss.; M. Cenerini, Introduzione storica allo studio dell’autorità del giudicato penale nel giudizio civile, in Rivista di diritto processuale, 1989, 761 ss.

[4] All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice, la dottrina si è interrogata sulla portata delle norme ivi contenute in materia di rapporti tra procedimento e giudicato penale e altri giudizi (civile, amministrativo, tributario e disciplinare), attribuendo al significativo abbandono della regola della precedenza e pregiudizialità del processo penale, cui corrispondeva la necessaria e automatica sospensione degli altri giudizi eventualmente pendenti, il tramonto dei principi della supremazia del processo penale e della unità giurisdizionale, a favore di una separazione funzionale delle giurisdizioni, informata ad una logica di eventuale effetto vincolante del giudicato penale in determinate e imprescindibili ipotesi: v., da ultimo, la capillare ricostruzione di D. Vigoni, L’effetto vincolante del giudicato penale in altri settori dell’ordinamento: le coordinate normative, in Rivista di diritto processuale, 2017, 912 ss.

[5] Sul tema v. anche M. Cappelletti, Rapporto tra sentenze penali e giudizio civile risarcitorio, nota a Cass. civ., Sez. VI-3, 6 novembre 2014, n. 23633 (v. nota 6) in Danno e responsabilità civile, 2015, 588 ss.

[6] Cass. civ., Sez. III, 29 gennaio 2013, n. 2083, che ha confermato il principio per cui «La sentenza del giudice penale che ha pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione a un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato, che non può più contestare i presupposti per l’affermazione della sua responsabilità, quali in particolare l’accertamento della sussistenza del fatto-reato e la insussistenza di esimenti a esso riferibili, ma solo la esistenza e l’entità in concreto di danni risarcibili».

[7] V. Cass. civ., Sez. VI-3, 6 novembre 2014, n. 23633, ove si è (ri)affermato, in continuità con la giurisprudenza richiamata nella nota che precede, che «La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma soltanto l’esistenza e l’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile»; indirizzo di recente ribadito da Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018 , n. 5660. In senso difforme sembra invece deporre Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2017, n. 9358: « In materia di rapporti tra processo penale e civile, la sentenza di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato, passata in giudicato, non esplica alcuna efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, anche quando lo stesso si svolga nelle forme del giudizio di rinvio conseguente a quello penale, ex art. 622 c.p.p., giacché rispetto ad esso – sebbene regolato dagli artt. 392-394 c.p.c. – non è ipotizzabile un vincolo paragonabile a quello derivante dall’enunciazione del principio di diritto ex art. 384, comma 2, c.p.c.».

[8] Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 1996, n. 417; Cass. civ., Sez. I, 8 aprile 2015, n. 7004; da ultimo riconfermata da Cass. civ., Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 25918, in cui la S.C. ha affermato che «Qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l’azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell’art. 622 c.p.p. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all’art. 278 c.p.c. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni.

[9] G. Canale, Riflessioni sul giudizio di rinvio ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p. , in Rivista di diritto processuale civile, 2018, 1015-1016.

[10] Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2017, n. 15182.

[11] V., ancora, G. Canale, Riflessioni sul giudizio di rinvio,cit., 1010.

[12] A titolo meramente esemplificativo, v. la pronuncia richiamata nelle precedenti p>

[13] Opzione già accolta in dottrina, antecedentemente alla emanazione della pronuncia qui esaminata, da G. Canale, Riflessioni sul giudizio di rinvio, cit., 2018, 1020-1024.

[14] V., a titolo esemplificativo, Cass., Sez. Un., 18 luglio 2013, n. 40109, Sciortino.

[15] Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2004, n. 13068: «La parte civile può legittimamente rendere testimonianza nel processo penale, non esistendo all’interno del processo penale una norma come l’art. 246 c.p.c., e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa; tale testimonianza conserva il suo valore anche quando, con l’accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, il solo processo civile prosegua dinanzi al giudice di rinvio, ex art. 622 c.p.p., giacché in tal caso continuano ad applicarsi, in parte qua, le regole proprie del processo penale e la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita, deve essere esaminata dal giudice di rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate».

[16] Cass. civ., Sez. lav., 22 ottobre 2014, n. 22384: « Il giudice civile può utilizzare e autonomamente valutare come fonte del proprio convincimento, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, comprese le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell’ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi, e le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali; ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale».

[17] Tali conclusioni paiono a chi scrive foriere di almeno due perplessità: la prima attiene all’ormai pacifico accoglimento del principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo civile, che non richiede più di elaborare degli “escamotage” per consentire l’ingresso nel giudizio civile a mezzi di prova non contemplati dai codici o da altre leggi ordinarie (primo fra tutti l’esame del DNA nei giudizi di dichiarazione giudiziale della filiazione, quand’anche non assimilabile in toto a mezzo di prova in senso stretto, perché formatosi tramite disposizione di consulenza tecnica d’ufficio genetica); la seconda, invece, riguarda la nebulosità del concetto di argomento di prova derivante, soprattutto, da una polimorfa e difforme applicazione di tale istituto da parte della giurisprudenza di legittimità, la quale, più che agevolare l’applicazione delle norme, finirebbe per renderla ancora più incerta.

3. Le ulteriori implicazioni della soluzione accolta

La pronuncia in esame, configurando una netta cesura tra giudizio civile e giudizio penale, delinea ulteriori implicazioni della soluzione accolta e specificatamente: (i) la possibilità di ammettere nel giudizio di rinvio l’emendatio libelli per consentire di integrare i fatti costitutivi rilevanti ai fini dell’art. 2043 c.c. in ragione della diversa portata degli artt. 185 c.p. e 2043 c.c.; (ii) la possibilità di procedere nel giudizio di rinvio ad una diversa (e nuova) valutazione dell’elemento soggettivo (dolo e/o colpa) o del titolo di responsabilità; (iii) il cambiamento, nel giudizio di rinvio, della valutazione del nesso causale, vale a dire l’adozione della regola del «più probabile che non» in luogo di quella dell’«oltre il ragionevole dubbio» che governa il giudizio penale. Quest’ultimo principio, peraltro, è stato enunciato dalla medesima Sezione della Corte pochi giorni prima rispetto alla decisione in esame, sempre sulla premessa che «nel giudizio civile di rinvio exart. 622 c.p.p. si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile»: di conseguenza, il giudice di rinvio «adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non” e non quello penalistico dell’alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio»[18].

[18] Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 15859.

4.

p>

La pronuncia qui esaminata affronta uno dei temi più controversi e dibattuti in giurisprudenza e in dottrina che contrappone opposte esigenze e finalità: da un lato, la tutela del contradditorio, dei diritti (di matrice costituzionale) di azione e difesa e, in generale, delle prerogative del giudizio civile, la necessità di assicurare la certezza del diritto (vieppiù in un ordinamento di stampo positivo), la possibilità, propria di uno Stato di diritto, che la parte sia messa in condizione di prefigurarsi le dinamiche e lo svolgimento del processo che decida di instaurare o che sia promosso nei suoi confronti; dall’altro lato, l’esigenza di garantire la ragionevole durata dei giudizi e l’economia processuale, con conseguente conservazione delle attività processuali – in qualità di avvenimenti storici rilevanti nel giudizio – già condotte, nonché, seppure in una posizione decisamente adombrata dall’ingresso del “nuovo” codice di rito penalistico, il principio di uniformità dei giudicati e, a parere di alcuni, la sostanziale unicità della funzione giurisdizionale statale. La Corte decide di attribuire maggior rilievo alla prima categoria di principi e, nel farlo, riconduce a coerenza l’articolato assetto di norme previsto dal codice di procedura penale e il variegato panorama giurisprudenziale registrato sul punto, incasellando nella categoria di “norme di eccezione” le disposizioni che attribuiscono, nelle diverse circostanze, carattere pregiudiziale o vincolante all’accertamento condotto in sede penale rispetto al giudizio promosso in sede civile. A chi scrive questa soluzione pare congrua sia da un punto di vista sistematico, sia da un punto di vista esegetico e teleologico. Non vi sarebbe margine per ulteriori rilievi, se non vi fossero le parole di un celebre Relatore della Corte medesima a destare qualche più profonda riflessione, quando esse richiamano i temi della unicità dell’azione, ancorché promossa dinanzi a due giudici diversi, e della relazione tra azione e processo (quale «evento patologico ed eventuale rispetto al normale fluire dei rapporti giuridici»), della convivenza a volte conflittuale del diritto sostanziale con il diritto processuale (o forse il contrario) e così recitano: «il rapporto tra giurisdizione penale e giurisdizione civile si colloca entro i (…) confini dell’attuazione, in sede di processo, di un diritto soggettivo sostanziale vulnerato, di cui si chiede tutela tramite l’azione»[19]. Viene allora da domandarsi sino a che punto sia lecito «rendere il momento patologico dell’ordinamento (quello della realizzazione coattiva del diritto soggettivo) una sorta di primo motore immobile dell’ordinamento stesso», consentendo alle regole del processo di domare i risultati che condurranno al riconoscimento o meno del diritto, o che semplicemente ne influenzeranno modalità e tempi. Forse però, l’interrogativo se il diritto e l’azione siano nati insieme o separatamente condurrebbe troppo lontano rispetto al tema e ai risultati di questa indagine.

[19] G. Travaglino, Gli effetti del trasferimento dell’azione civile in sede penale, nota a Cass. civ., Sez. Un., 5 aprile 2013, 8354, in Il Corriere di merito, 2013, 976. L’A. non fa mistero della sua propensione all’accoglimento del principio della sostanziale unità della giurisdizione statuale e di quello, da altri ritenuto subvalente, dell’esigenza di evitare (e nel divieto di pronunciare) giudicati contrastanti.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento