di Marco Farina*
* Professore a contratto di Diritto Processuale Civile presso l’Università LUISS di Roma
Sommario
Introduzione
Foro in materia contrattuale e azione revocatoria ordinaria: la soluzione della Corte di Giustizia
Azione revocatoria fallimentare e giurisdizione esclusiva dei giudici del luogo in cui è stata aperta la procedura di insolvenza
Con sentenza del 4 ottobre 2018 pronunciata nella causa C-337/17 (Feniks sp. Z o.o. contro Azteca Products & Services SL)[1], la Corte di Giustizia, pronunciandosi su di una questione pregiudiziale sottopostale da un giudice polacco, ha affermato, testualmente, che “in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, un’azione pauliana, mediante la quale il titolare di diritti di credito derivanti da un contratto chiede che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto, asseritamente pregiudizievole ai suoi diritti, con cui il suo debitore ha ceduto un bene ad un terzo rientra nella norma sulla competenza internazionale di cui all’articolo 7, punto 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale“.
Con sentenza di poco successiva del 14 novembre 2018 pronunciata nella causa C-296/17 (Wiemer & Trachte GmbH contro Zhan Oved Tadzher)[2], la Corte di Giustizia, rispondendo questa volta ad un quesito pregiudiziale rimessole da un giudice bulgaro, ha dichiarato che “l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la competenza giurisdizionale dei giudici dello stato membro, sul territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata, a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta nei confronti di una controparte con sede statutaria o domicilio in un altro Stato membro costituisce una competenza giurisdizionale esclusiva“.
Di seguito, quindi, ci soffermeremo su entrambe le decisioni analizzandone un po’ più a fondo il contenuto e verificando la correttezza delle soluzioni adottate.
[1] Di seguito ci si riferirà a questa sentenza solo come Feniks.
[2] Di seguito ci si riferirà a questa sentenza solo come Wiemer & Trachte
In Feniks la Corte di Giustizia si è pronunciata, per la prima volta[3], sull’applicabilità all’azione revocatoria ordinaria (nella specie quella regolata dal codice civile polacco) del criterio di giurisdizione di cui all’articolo 7, n. 1, Reg. 1215/2012 il quale prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro stato membro “in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio“[4].
Nel giudizio pendente innanzi ai giudici polacchi e da cui è scaturito il rinvio pregiudiziale risolto dalla sentenza Feniks era infatti accaduto questo. Una società con sede in Polonia, affermandosi creditrice di altra società – anch’essa con sede in Polonia – in dipendenza di pagamenti che la prima, nella sua qualità di committente e quale responsabile in solido ex lege, aveva effettuato a favore dei subappaltatori della seconda nell’ambito di un contratto di appalto stipulato in Polonia ed ivi da eseguirsi, aveva convenuto innanzi ai giudici polacchi una società con sede in Spagna al fine di sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti – ai sensi delle pertinenti disposizioni dettate con riguardo all’actio pauliana dal codice civile polacco – il contratto di compravendita con cui la società debitrice ed appaltatrice aveva trasferito in favore della convenuta la proprietà di un immobile situato sempre in Polonia.
A quanto è dato ricavare dal testo del provvedimento, nel procedimento principale pendente in Polonia erano parti solo il creditore ed il terzo in cui favore era stato disposto il trasferimento del bene immobile di proprietà della società polacca debitrice, mentre non era stata evocata in giudizio anche quest’ultima. Reso, perciò, inapplicabile al fine di radicare la giurisdizione innanzi ai giudici polacchi il criterio del litisconsorzio passivo di cui all’articolo 8, n. 1, Reg. 1215/2012[5], il creditore e attore in revocatoria (ordinaria) riteneva che la giurisdizione dei giudici polacchi potesse ugualmente predicarsi in dipendenza dell’operare del criterio di giurisdizione in materia contrattuale; e ciò in ragione del fatto che il credito per la cui tutela aveva agito in giudizio al fine di sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto di disposizione compiuto dal debitore in favore di un terzo derivava da un contratto di appalto il cui luogo di esecuzione era fissato in Polonia.
Sulla base di tali premesse, il giudice del procedimento principale decideva di rivolgersi alla Corte di Giustizia rimettendole il seguente quesito pregiudiziale: “se una controversia risultante da un’azione promossa contro un’acquirente stabilito in uno Stato membro, diretta a far dichiarare l’inefficacia di un contratto di compravendita di un bene immobile situato nel territorio di un altro Stato membro, fondata sul pregiudizio arrecato ai creditori del venditore, contratto che è stato concluso ed eseguito integralmente nel territorio di tale altro Stato membro, costituisca una controversia in “materia contrattuale” ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012“.
Ad avviso del giudice remittente, in particolare, la propria giurisdizione si sarebbe dovuta affermare in quanto il foro in materia contrattuale è destinato ad applicarsi a tutte le controversia aventi un collegamento con un contratto, di modo che, nel caso di specie, l’azione revocatoria proposta dal creditore nei confronti della vendita effettuata dal proprio debitore in favore di un terzo sarebbe da porsi in stretto collegamento proprio con quest’ultimo contratto da dichiarare inefficace e per tale azione dovrebbe, quindi, senz’altro potersi applicare il criterio di giurisdizione di cui all’art. 7, punto 1, lettera a), Reg. 1215/2012[6].
La Corte di Giustizia ha, in primo luogo, chiarito che alla controversia in corso dinanzi ai giudici polacchi si applicava senz’altro il Reg. 1215/2012, e ciò pur a dispetto del fatto che il presupposto per l’utile esperimento dell’azione revocatoria secondo il diritto polacco – per quanto riportato dallo stesso giudice remittente – sia lo stato di insolvenza del debitore che ha compiuto l’atto di disposizione asseritamente pregiudizievole. Secondo quanto giustamente osservato dalla Corte, però, il semplice fatto che l’azione revocatoria proposta dal singolo creditore si fondi sull’insolvenza del debitore non è chiaramente sufficiente a chiamare in vigore le norme sulla giurisdizione contenute nel reg. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza[7] essendo, al contrario, necessario che l’azione volta a dichiarare inopponibile ai creditori l’atto di disposizione compiuto dal debitore insolvenza venga esercitata nell’ambito di una procedura di insolvenza dichiarata aperta e, dunque, a vantaggio dell’intera massa dei creditori e non invece del singolo che ha assunto la iniziativa processuale[8].
Venendo, poi, al merito della questione interpretativa rimessale dal giudice polacco la Corte ha ritenuto che l’azione revocatoria ordinaria esercitata a tutela di un credito di fonte contrattuale rientri nella materia contrattuale e che, quindi, la giurisdizione in relazione possa essere determinata sia con riferimento al criterio generale di giurisdizione di cui all’art. 4 del regolamento 1215/2012, sia con riferimento al criterio speciale, alternativamente concorrente, di cui all’art. 7, punto 1, lett. a).
Diversamente, però, da quanto rilevato dal giudice remittente, per la Corte di giustizia la natura contrattuale della controversia introdotta mediante la proposizione di un’azione revocatoria ordinaria non dipende dal fatto che ad essere impugnato con tale azione sia un contratto (mediante il quale il debitore ha disposto di un suo bene in favore di un terzo) ma, al contrario, dipende dal fatto che il credito che si vuole così tutelare abbia fonte e/o tragga titolo da un contratto concluso tra il creditore attore ed il debitore che ha compiuto l’atto di disposizione asseritamente pregiudizievole.
A parere della Corte, infatti, la causa dell’azione revocatoria consiste nella violazione delle obbligazioni che il debitore ha nei confronti del creditore ed il cui adempimento quest’ultimo cerca appunto di tutelare mediante la dichiarazione di inefficacia dell’atto con cui il debitore si è spogliato di un elemento attivo del proprio patrimonio utilmente aggredibile in via esecutiva, da ciò conseguendo che quando queste obbligazioni siano state assunte mediante la conclusione di un contratto l’azione revocatoria deve dirsi senz’altro appartenere alla categoria delle azioni in materia contrattuale.
Una tale conclusione volta a valorizzare, ai fini della risoluzione della quaestio iurisdictionis, la natura del credito che è al fondo dell’esercizio dell’actio pauliana e che con essa si intende tutelare, non è nuova per il nostro ordinamento nel quale non si esita ad attribuire rilevanza, al fine di individuare il giudice territorialmente competente per l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c., ai criteri speciali di competenza dettati dall’articolo 20 del codice di rito per le cause relative a diritti di obbligazione applicati al credito in dipendenza del quale il creditore si legittima alla proposizione dell’azione piuttosto che all’atto e/o al contratto da dichiarare inefficace[9].
Per giungere alla conclusione racchiusa nel dispositivo, la Corte ha innanzi tutto richiamato il tradizionale principio della necessità di una interpretazione autonoma della nozione di materia contrattuale[10] per poi evocare, a tal proposito, la anch’essa oramai tradizionale conclusione per la quale l’applicazione della norma che prevede un foro speciale, alternativamente concorrente con quello generale del domicilio del convenuto, presuppone l’esistenza di un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra e su cui si fonda l’azione in concreto proposta, non essendo quindi necessario che sia stato stipulato un vero e proprio contratto[11].
Nel caso di specie, tuttavia, la questione non era tanto quella di verificare se la controversia oggetto del procedimento principale riguardasse o meno una vicenda negoziale astrattamente riconducibile alla nozione di materia contrattuale autonomamente elaborata dalla Corte di Giustizia quanto, diversamente, era quella consistente nel dire se potesse o dovesse avere rilevanza la natura contrattuale (pur nel suo autonomo concetto europeo) della pretesa tutelata con l’azione revocatoria, ovvero dell’atto impugnato e da dichiarare inefficace o se, al contrario, la “natura camaleontica dell’actio pauliana”[12] non imponesse di escludere tout court la possibilità di fare applicazione di uno dei criteri speciali di cui all’art. 7 reg. 1215/2012 confinando l’azione revocatoria nell’ambito di applicazione del solo criterio generale del domicilio del convenuto (e/o di uno dei convenuti in ipotesi di litisconsorzio passivo del terzo beneficiario e del debitore disponente).
Secondo la Corte, come anticipato, l’actio pauliana ha il suo fondamento nel diritto personale del creditore nei confronti del debitore e mira a conservare la garanzia patrimoniale generica, di modo che la “causa di tale azione consiste, quindi, in sostanza, nella violazione delle obbligazioni che il debitore ha assunto nei confronti del creditore” perché con il compimento dell’atto di disposizione il debitore ha pregiudicato o, comunque, reso più difficoltosa la soddisfazione dei diritti del creditore che discendono dalla forza vincolante del contratto concluso tra creditore e debitore e che corrispondono ad obbligazioni liberamente assunte da quest’ultimo.
Ne consegue, secondo il ragionamento sviluppato dalla Corte di Giustizia, che se il diritto di credito che si intende tutelare in via revocatoria deriva da un contratto o, comunque, nei casi in cui a tale credito corrisponda un obbligo – di natura “contrattuale” nel senso, più ampio, fatto proprio dall’interpretazione della Corte di Giustizia – liberamente assunto dal debitore nei confronti del creditore, allora il creditore che abbia l’intenzione di proporre un’azione revocatoria potrà farlo dinanzi al giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio.
In buona sostanza, allorchè venga proposta un’azione revocatoria ordinaria – vale a dire un’azione che il creditore propone per far dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto di disposizione del debitore che arreca pregiudizio alle sua ragioni diminuendo la garanzia patrimoniale a sua disposizione – per “obbligazione dedotta in giudizio” deve intendersi, secondo quanto rilevato dalla Corte nella sentenza Feniks, quella di cui è o, comunque, si afferma titolare, dal lato attivo, il soggetto che agisce nella sua dichiarata qualità di creditore.
Una tale conclusione è ritenuta dalla Corte di Giustizia del tutto compatibile e coerente con i principi di prevedibilità e di prossimità che devono guidare l’interprete nell’individuare i limiti oggettivi e soggettivi di applicazione dei criteri speciali di giurisdizione: quanto al principio di prossimità la Corte rileva che se si riconoscesse al creditore la possibilità di agire solo dinanzi ai giudici del luogo di domicilio del convenuto (e/o di uno dei convenuti in caso di litisoconsorzio passivo ex art. 8, n. 1), Reg. 1215/2012), si finirebbe col radicare la lite innanzi ad un giudice che potrebbe essere privo di qualunque nesso con il luogo di esecuzione delle obbligazioni del debitore nei confronti del creditore per la cui tutela, come detto, quest’ultimo sostanzialmene agisce in giudizio; quanto al principio della prevedibilità la Corte, con argomentare sinceramente apodittico, si limita, per un verso, ad affermare che il mettere a disposizione del creditore “contrattuale” il foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione tutelata in via revocatoria soddisfa “sia il requisito della certezza del diritto e di prevedibilità sia l’obbiettivo della buona amministrazione della giustizia” e, dall’altro, a dar atto della circostanza per cui “un professionista che abbia concluso un contratto di acquisto di beni immobili, quando il creditore della sua controparte reclama che tale contratto ostacola indebitamente l’esecuzione delle obbligazione di detta controparte nei confronti di tale creditore, puòragionevolmente aspettarsi di essere citato dinani al giudice del luogo di esecuzione di dette obbligazioni“.
La pronuncia della Corte, a nostro avviso, pare essere il frutto di un’argomentazione forse sin troppo sbrigativa e superficiale.
Pur a tacer di altre considerazioni, a noi sembra innanzi tutto che dare rilevanza al credito per la cui tutela si agisce con l’actio pauliana – mediante conservazione e/o reintegrazione della garanzia patrimoniale che ne dovrebbe assicurare il soddisfacimento in caso di inadempimento – non sembra possa essere ritenuto conforme al rispetto del principio di prevedibilità: da un lato, infatti, il terzo beneficiario e/o contraente potrebbe trovarsi a doversi difendere da azioni revocatorie intentate da soggetti che vantino un ragione di credito nei confronti della sua controparte contrattuale fondata su titoli assai diversi tra di loro e neppure, come ovvio, agevolmente percepibili e, comunque, individuabili ex ante[13] e, dall’altro, quand’anche tale consapevolezza potesse predicarsi in ragione della mala fede del terzo contraente – perfettamente a conoscenza della natura del credito che viene pregiudicato con l’atto di disposizione di cui è risultato beneficiario – risulterebbe abbastanza chiaro che tale consapevolezza è qualcosa che può accertarsi, in concreto, solo all’esito del giudizio costituendo, in taluni casi ma non in tutti, una delle condizioni che devono ricorrere affinché l’azione revocatoria possa ritenersi fondata.
Poiché sarà, quindi, la natura dell’obbligazione da tutelare a determinare l’applicabilità di un foro speciale, alternativamente concorrente rispetto a quello generale del domicilio del convenuto, e poiché, ancora, prima dell’instaurazione dell’azione e, comunque, al momento del compimento dell’atto di disposizione (ferma l’eventualità di una mala fede del terzo conraente rilevante, però, ai fini del merito e non invece ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale), la natura contrattuale o extracontrattuale o altra e diversa natura della controversia non è e non può essere né noto al terzo convenuto né prevedibile ex ante da quest’ultimo, la conclusione più congrua in punto di determinazione del giudice competenza a conoscere di un’azione revocatoria pare proprio essere quella che, ragionevolmente esclusa la possibilità di classificare in astratto ed in generale un tale tipo di azione al fine di inserirla ex ante in un criterio di giurisdizione diverso e concorrente con quello generale, prenda atto della impossibilità di applicare ad essa – in ragione della natura del credito tutelato o dell’atto impugnato – un criterio di giurisdizione speciale per ritenere invece applicabile solo il criterio generale del domicilio del convenuto e/o di uno dei convenuti[14].
[3] Non è invece la prima volta che la questione del criterio di giurisdizione applicabile all’azione revocatoria ordinaria è portata all’attenzione della Corte di Giustizia. Con la sentenza Reichert (Corte di Giustizia, 10 gennaio 1990, Causa C-115/88), la Corte aveva escluso che potesse applicarsi all’azione revocatoria ordinaria disciplinata dal diritto francese e proposta avverso una donazione immobiliare il criterio di giurisdizione esclusiva in materia di diritti reali immobiliari, ossia il foro del luogo dove è situato il bene; nel caso di specie, ratione temporis, tale criterio era previsto dall’art. 16, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968, poi trasfuso, senza modificazioni, nell’art. 22, n. 1, Regolamento 44/2009 e, infine, nell’articolo 24, n. 1, del Regolamento 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) attualmente in vigore. Con la sentenza Reichert II (Corte di Giustizia, 26 marzo 1992, Causa C-261/90), la Corte ha invece escluso che all’azione revocatoria ordinaria regolata dal diritto francese sia applicabile (i) il criterio di giurisdizione in materia di illeciti dolosi o colposi, vale a dire il foro del luogo dove l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (nel caso di specie, ratione temporis, tale criterio era previsto dall’art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968, poi trasfuso senza modificazioni nell’art. 5, n. 3, del Reg. 44/2001 e oggi contenuto nell’art. 7, n. 3, del Reg. 1215/2012 attualmente in vigore), (ii) il criterio di giurisdizione esclusiva in materia di esecuzione delle decisioni di cui all’allora in vigore art. 16, n. 5, della Convenzione di Bruxelles del 1968, poi trasfuso senza modificazioni nell’art. 22, n. 5, del Reg. 44/2001 e ora nell’art. 24, n. 5, del Reg. 1215/2012 attualmente in vigore, (iii) il criterio di giurisdizione in materia di provvedimenti cautelari e provvisori previsto dall’allora in vigore art. 24 della Convenzione di Bruxelles del 1968, poi trasfuso senza modificazioni nell’art. 34 del Reg. 44/2001 e oggi contenuto nell’art. 35 del Reg. 1215/2012. Conviene qui rammentare che il Reg. 1215/2012 è entrato in vigore il 10 gennaio 2015 ed ha sostituito il Reg. 44/2001 che continua, tuttavia, ad applicarsi alle azioni proposte anteriormente al 10 gennaio 2015. La soluzione della questione interpretativa somministrata dalla Corte di Giustizia con riferimento ad un caso regolato, ratione temporis, dal nuovo Reg. 1215/2012 vale, dunque, anche per quei casi che siano ancora regolati dal reg. 44/2001 attesa la coincidenza e continuità di contenuti dei due strumenti, così come le soluzioni fornite dalla Corte di Giustizia a quesiti interpretativi riguardanti le norme contenute nei predecessori del reg. 1215/2012 continuano ad avere rilevanza pur con riferimento alle omologhe disposizioni contenute in Bruxelles I-bis (v. il considerando 34 ove testualmente si prevede che “È opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles del 1968, il regolamento (CE) n. 44/2001 e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea“. Per l’affermazione del principio per cui per rispondere alle questioni interpretative poste con riferimento al reg. 1215/2012 occorre fare riferimento all’interpretazione fornita dalla Corte riguardo al regolamento n. 44/2001, nonché alla Convenzione di Bruxelles del 1968 e valida ugualmente per le omologhe disposizioni del reg. 1215/2012 nei limiti in cui esse possono essere considerate equivalenti v., da ultimo, la sentenza Kareda (Corte di Giustizia, 15 giugno 2017, Causa C-249/16).
[4] Sul foro in materia contrattuale v. S.M. Carbone-C. Tuo, Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE 1215/2012, Torino, 2016, 86 e ss.; P. Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale, Padova, 2006, passim; M.A. Lupoi, Conflitti transnazionali di giurisdizioni, Tomo I, Policies, metodi, criteri di collegamento, Milano, 2002, 453 e ss.
[5] Ai sensi dell’art. 8, n. 1, Reg. 1215/2012 (con formulazione identica a quella olim contenuta nell’art. 6, n. 1, Reg. 44/2001) una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta “in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata“. Nel caso di specie, quindi, qualora il diritto polacco avesse prescritto – come si prevede nel nostro ordinamento – un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra debitore, creditore e terzo, la giurisdizione dei giudici polacchi si sarebbe certamente potuta radicare in dipendenza del criterio di cui all’art. 8, n. 1, Reg. 1215/2012. Sul criterio attributivo di giurisdizione fondato sul litisconsorzio passivo v. E. D’Alessandro, La connessione tra controversie transazionali, Torino, 2009, 37 e ss.
[6] A parere del giudice remittente, quindi, l’azione promossa dal creditore nei confronti del terzo per far dichiarare inefficace l’atto di disposizione compiuto dal debitore rientra nella “materia contrattuale” allorché l’atto pregiudizievole impugnato sia un contratto ed è, dunque, rispetto a tale ultimo contratto che deve verificarsi il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio idoneo a radicare la giurisdizione (v. punti 21 e 22 della sentenza).
[7] Come noto, il reg. 1346/2000 è stato sostituito, a decorrere dal 26 giugno 2017, dal Regolamento (UE) 848/2015. Per ulteriori indicazioni sui criteri di giurisdizione in materia di azioni revocatorie proposte nell’ambito di una procedura di insolvenza transfrontaliera v. il prossimo paragrafo.
[8] V. sempre il prossimo paragrafo per ulteriori approfondimenti sulla questione della giurisdizione infracomunitaria in materia di azione revocatoria fallimentare.
[9] Nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Roma, 3 luglio 2018 in un caso però in cui il Tribunale adito era quello di residenza del convenuto; Tribunale di Firenze, 5 giugno 2018 che attribuisce rilevanza al foro scelto dalle parti del contratto da cui derivava l’obbligazione tutelata in via revocatoria in cui un caso in cui, però, era convenuto in giudizio il solo debitore che aveva compiuto un atto unilaterale di destinazione patrimoniale dei suoi beni immobili; Tribunale Trento, 23 maggio 2016 in un caso in cui era stata proposta azione revocatoria dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale posto in essere da due coniugi entrambi debitori del creditore attore in revocatoria; Tribunale di Bologna, 7 gennaio 2015; Tribunale di Reggio Emilia, 5 novembre 2013; Tribunale di Salerno, 3 luglio 2013, Tribunale di Monza, 9 dicembre 2008. Nella giurisprudenza di legittimità v. Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 1993, n. 7377 in un caso in cui l’azione revocatoria risultava proposta da parte del creditore nei confronti di due coniugi – entrambi debitori del soggetto che ha agito in revocatoria – che avevano costituito un fondo patrimoniale; in questo caso, dunque, l’applicazione del criterio di competenza territoriale di cui all’art. 20 c.p.c. era, evidentemente, comune ad entrambi i litisconsorti poiché entrambi erano parti del rapporto obbligatorio da cui traeva titolo il credito tutelato con l’azione revocatoria. V. anche Cass. Civ., Sez. III, 5 marzo 1988, n. 2307 che, tuttavia, ha quale principale ratio decidendi posta a fondamento della pronunciata cassazione della declinatoria resa dal giudice di merito quella consistente nella applicazione della regola (al tempo “vigente”) che sanciva l’inefficacia dell’eccezione di incompetenza proposta solo da uno dei più litisconsorti necessari; solo di supporto a tale principale ratio decidendi e, dunque, quale mero obiter dictum la S.C., in questa non recente pronuncia, ha affermato che l’azione ex art. 2901 c.c. è relativa a diritti di obbligazione e che, di conseguenza, l’eccezione di incompetenza deve essere svolta con riferimento a tutti i fori, generali e speciali, alternativamente concorrenti (così supponendo l’applicabilità di essi, in particolare di quello di cui all’art. 20 c.p.c.). Nel senso che in caso di azione revocatoria ordinaria l’unico foro applicabile è quello generale del convenuto ex artt. 18 e 19 c.p.c. e/o di uno dei convenuti ex art. 33 c.p.c. v. Tribunale di Milano, 24 settembre 2002, nonché Corte d’Appello di Roma, 7 maggio 1991. L’unica volta in cui, invece, la nostra Corte di Cassazione ha dovuto risolvere non una questione di competenza interna ma una questione di giurisdizione relativa ad un’azione revocatoria con elementi di internazionalità, il caso è stato risolto ritenendo applicabile il forum destinatae solutionis dell’obbligazione la cui attuazione pregiudica le ragioni del creditore, vale a dire quella derivante dall’atto di disposizione impugnato (Cass. Civ., Sez. Un., 7 maggio 2003, n. 6899).
[10] V. il punto 38 della sentenza Feniks ove è richiamata, tra le tante e da ultimo, Corte di Giustizia, 7 marzo 2018, Cause riunite C-274/16, C-447/16 e C-448/16, Flitghright).
[11] La prima pronuncia al riguardo è la nota sentenza Handte (Corte di Giustizia, Corte di Giustizia, 10 gennaio 1990, Causa 17 giugno 1992, Causa C-26/91) in cui si è escluso che potesse rientrare nella nozione di materia contrattuale ai sensi dell’allora vigente art. 5, n. 1), Convenzione di Bruxelles del 1968 l’azione proposta dal sub-acquirente direttamente nei confronti del produttore di beni viziati, essendosi in quell’occasione testualmente rilevato che la materia contrattuale “non può ricomprendere le fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra“. Nella sentenza Tacconi (Corte di Giustizia, 17 settembre 2002, Causa C-334/00), invece, la Corte di Giustizia ha escluso dalla materia contrattuale, riconducendola a quella degli illeciti dolosi o colposi olim disciplinata dall’art. 5, n. 1), della Convenzione di Bruxelles del 1968, la responsabiltà precontrattuale, atteso che essa discende uncamente “dalla violazione di norme giuridiche“. Nella sentenza Engler (Corte di Giustizia, 20 gennaio 2005, Causa C-27/02 la Corte di Giustizia ha ritenuto rientrare nella nozione di materia contrattuale l’azione proposta da un consumatore nei confronti di un professionista per far valere una promessa di vincita, anche in assenza della conclusione di un contratto relativo alla fornitura di beni o servizi; e ciò sul presupposto dell’esistenza di un obbligo liberamente assunto dal professionista nei confronti del destinatario della comunicazione contenente detta promessa di vincita. Più di recente, la sentenza ERGO Insurance (Corte di Giustizia, 21 gennaio 2016, Cause riunite C-359/14 e C-475/14) ha richiamato tale fondamento dell’obbligo liberamente assunto al fine di ritenere applicare il foro speciale in materia contrattuale per discriminare la nozione di obbligazione contrattuale di cui al Regolamento (CE) 593/2008 sulla legge applicabili alle obbligazioni contrattuali (c.d. Roma I) da quella di obbligazione extracontrattuale di cui al Regolamento (CE) 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. Roma II).
[12] Questa l’efficace espressione utilizzata dall’avvocato generale M. Bobek nelle conclusioni presentate nel caso Feniks (punti 76 e ss.)
[13] La conclusione cui giunge la Corte di Giustizia legittima, in effetti, l’ulteriore svolgimento per cui, allorchè il credito che è al fondo dell’azione revocatoria derivi da un illecito doloso o colposo (nel senso di cui all’art. 8, n. 3), Reg. 1215/2012), detta azione potrà allora essere proposta, oltre che dinanzi ai giudici del luogo di domicilio del convenuto, innanzi ai giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto; o ancora, che nel caso in cui il credito per la cui tutela si agisce in via revocatoria derivi da un obbligo alimentare, potranno allora applicarsi i criteri di giurisdizione di cui al Reg. 4/2009, e così via. In definitiva, la conclusione cui giunge la Corte pare essere quella, più generale, per la quale la giurisdizione in materia di azione revocatoria si determina (anche) in dipendenza del criterio di giurisdizione (speciale) applicabile al credito ed alla corrispondente obbligazione così (indirettamente) tutelata nella sua esecuzione e soddisfazione.
[14] Nel senso che per l’azione revocatoria ordinaria debba ritenersi applicabile il solo criterio generale del domicilio v. P. Franzina, La giurisdizione in materia contrattuale, cit., 261 e ss. che fonda tale conclusione, tra l’altro, sull’osservazione per cui “un’ipotetica inclusione di tali fattispecie nella sfera di applicazione dell’art. 5, n. 1 del regolamento n. 44/2001 potrebbe, inoltre, rivelarsi incompatibile con le esigenze di prossimità e prevedibilità che debbono invece ispirare l’impiego di questa norma. Nulla infatti assicura che nel luogo della prevista esecuzione delle obbligazioni contrattuali si proietti l’elemento su cui si impernia l’azione del terzo (vale a dire, per restare all’esempio della revocatoria, la perdita patrimoniale subita dal debitore e suscettibile di provocarne o aggravarne l’insolvenza), e non è detto che quel luogo – la cui individuazione può dipendere dalle pattuizioni delle parti, al limite igp>”. Nello stesso senso P. Biavati, Azione revocatoria e criteri italiani di competenza giurisdizionale, in Int’l Lis, 2004, Fascicolo 2, 86 e ss. e spec. 88 ove il rilievo per cui deve escludersi che per tutte le azioni di natura obbligatoria sussista un foro speciale dovendosi, al contrario, affermare che, in realtà, possono darsi fattispecie di tutela obbligatoria riconducibili al solo foro generale. Anche per M.A. Lupoi, Conflitti transazionali di giurisdizioni, Tomo I, cit., 457 e ss. per il quale non esistono argomenti per sostenere che il sistema di Bruxelles debba garantire, per ogni categoria di controversie, un foro speciale di completamento del foro generale. Che l’unico foro a disposizione del creditore che intenda impugnare un atto di disposizione del proprio debitore sia quelo generale del domicilio di cui all’art. 4 Reg. 1215/2012 è anche la conclusione patrocinata dall’Avvocato Generale Bobek che, dovizia di argomenti e riferimenti, giunge infine a considerare che “in definitiva, allo stato attuale del diritto dell’Unione, l’actio pauliana sembra essere uno dei rari esempi che consente solo l’applicabilità della regola generale e una altrettanta rara conferma del fatto che «… non vi è alcuna ragione ovvia a sostegno dell’idea che dovrebbe esistere sempre, o anche spesso, un’alternativa al giudice del luogo del domicilio del convenuto»” (punto 98 delle conclusioni).
In Wiemer & Trachte la Corte di Giustizia ha risolto una questione interpretativa relativa all’articolo 3, comma 1, del reg. 1346/2000 applicabile al caso di specie ratione temporis[15].
La norma oggetto della questione pregiudiziale prevede, a seguito e per effetto della nota pronuncia Deko Marty[16], che la competenza dei giudici del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore ad aprire una procedura di insolvenza (principale) comprende anche la competenza a pronunciarsi sulle azioni che derivano da tale procedura e le sono strettamente connesse, quali ad esempio le azioni revocatorie fallimentari.
Nel caso di specie, la Corte era chiamata a pronunciarsi (espressamente[17]) sulla questione della natura esclusiva o meno di tale competenza giurisdizionale per le azioni che derivano dalla procedura di insolvenza atteso che, nel procedimento principale, era stata proposta, innanzi ai giudici del domicilio del convenuto localizzato in Bulgaria, un’azione volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia di un pagamento ricevuto dal convenuto successivamente all’apertura di una procedura di insolvenza principale decretata dai giudici tedeschi.
A parere della Corte di Giustizia[18], in ragione della circostanza per cui il reg. 1215/2012 (o il suo immediato predecessore, ossia il reg. 44/2001) e il reg. 1346/2000 (ed il suo immediato successore, ossia il reg. 848/2015) devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le morme giuridiche ivi contenute, nonché qualsiasi vuoto normativo, allorché un’azione sia esclusa dall’ambito di applicazione del reg. 1215/2012 ai sensi dell’art. 2, lett. b), questa deve ricadere necessariamente nell’ambito di applicazione del regolamento sulle procedure di insolvenza.
Poiché, però, il reg. 1346/2000, così come il reg. 848/2015 attualmente in vigore non contengono nessuna norma generale che assegni tout court la competenza giurisdizionale a conoscere delle azioni revocatorie fallimentari anche ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto[19] e poiché, d’altro canto, tale competenza neppure potrebbe predicarsi in dipendenza dell’applicazione dell’art. 4 del reg. 1215/2012 attesa l’inapplicabilità di tale regolamento alle azioni che derivano direttamente da una procedura di insolvenza[20], non rimane che affermare il principio del carattere esclusivo della competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata aperta la procedura di insolvenza da cui deriva l’azione revocatoria fallimentare proposta.
Questa competenza giurisdizionale per le azioni ancillari fondata sul principio della vis attractiva concursus è, insomma, l’unica competenza che può venire in rilievo allorché si abbia a che fare con un’azione che deriva direttamente da una procedura di insolvenza o che ad essa è strettamente connessa.
Tale conclusione in ordine alla natura unica o esclusiva della competenza dei giudici dello stato membro in cui è stata dichiarata aperta la procedura di insolvenza a conoscere delle azioni che da essa derivano non è ostacolata, secondo quanto rilevato dalla Corte, né dal disposto dell’art. 25, comma 1, del reg. 1346/2000[21], né dalla norma contenuta nell’art. 18, comma 2, del reg. 1346/2000[22].
Quanto alla prima disposizione – in virtù della quale le decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse sono automaticamente riconosciute ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 25 (oggi 32 reg. 848/2015) ed eseguite a norma degli articoli da 39 a 44 e da 47 a 57 del reg. 1215/2012[23] “anche se prese da altro giudice“[24] – la Corte di Giustizia richiama quanto già dalla stessa rilevato nella pronuncia Deko Marty con riferimento al fatto che tale precisazione non giustificava la possibilità di attribuire la competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza anche ai giudici di uno stato membro diverso da quello in cui è stata dichiarata aperta la procedura di insolvenza; tale disposizione, più limitatamente, serve solo a consentire che la competenza sulle decisioni su tali azioni derivate possa essere esercitata – pur sempre nel territorio del medesimo Stato membro di apertura della procedura – da un organo giurisdizionale diverso da quello cui è attribuita la competenza ad aprire la procedura e prendere decisioni relative al suo svolgimento e alla sua chiusura.
Con riferimento alla secondo disposizione, la Corte di giustizia, anche qui forse sin troppo frettolosamente, si limita ad osservare che il fatto che l’art. 18, comma 2, reg. 1346/2000 e, oggi, l’art. 21, comma 2, reg. 848/2015 ammetta il curatore di una procedura di insolvenza territoriale a far valere, in ogni altro stato membro, in via giudiziale o stragiudiziale che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura (di tale procedura territoriale o secondaria) nel territorio di tale altro Stato membro dopo l’apertura della procedura di insolvenza (territoriale o secondaria), riconoscendogli alresì la possibilità di esercitare “ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori“, non può rimettere in discussione la natura esclusiva della competenza dei giudici dello Stato membro di apertura a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura perché l’art. 18, comma 2, reg. 1346/2000 e l’art. 21, comma 2, del reg. 848/2015 non riguardano il caso, che veniva in rilievo nel caso di specie, del curatore nominato nell’ambito di una procedura di insolvenza principale. A parere della Corte, insomma, la possibilità per il curatore di una procedura secondaria di agire in revocatoria innanzi ai giudici di uno stato membro diverso da quello di apertura di tale medesima procedura di insolvenza territoriale si giustifica in ragione dei limitati poteri di cui gode tale curatore e dei limitati effetti territoriali prodotti dall’apertura di una procedura di insolvenza secondaria, di modo che tale da eccezionale disposizione non può trarsi un principio generale volto ad incrinare la conclusione cui deve giungersi con riferimento alla natura esclusiva della competenza giurisdizionale per le azioni ancillari fondata sulla via attractiva concursus[25].
In definitiva, le azioni revocatorie fallimentari esercitate dal curatore nell’ambito di una procedura di insolvenza aperta a carico di un debitore che abbia il proprio centro degli interessi principali in uno Stato membro devono essere proposte necessariamente dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta una procedura di insolvenza principale o territoriale, di modo che i giudici dello Stato membro di domicilio del convenuto che siano stati ciò nondimeno aditi (in assenza del requisito della stretta connessione con altra azione, contestualmene proposta, in materia civile e commerciale) dovranno senz’altro dichiararsi, anche d’ufficio, incompetenti[26] con l’ulteriore conseguenza per cui, qualora ciò non facciano e decidano nel merito di tale azione, la loro decisione non potrà essere né riconosciuta, né eseguita in un altro Stato membro (compreso quello di apertura) atteso che l’articolo 25 del reg. 1346/2000 e, oggi, l’art. 35 del reg. 848/2015 prevedono che l’agevolato regime di riconoscimento ed esecutività spetta solo alle decisioni che siano prese dai giudici dello stato membro di apertura[27].
[15] V. la nota 7 che precede.
[16] Corte di Giustizia, 12 febbraio 2009, Causa C-339/07. Su tale sentenza v., se vuoi, M. Farina, La vis attractiva concursus nel regolamento comunitario sulle procedura di insolvenza, in Il Fallimento, 2009, 667 e ss.. Più in generale su questo tema v. F. Corsini, Profili transnazionali dell’azione revocatoria fallimentare, Torino, 2010, 3 e ss.. Proprio in ragione di tale esegesi dell’art. 3, comma 1, del reg. 1346/2000 allora in vigore, l’articolo 6 del reg. 848/2015 (che ha abrogato, con effetti a decorrere dal 26 giugno 2017 e quindi per le procedure aperte dopo tale data, il reg. 1346/2000, fatta salva la “solita” continuità inerpretativa tra le norme dei due regolamenti che si sono succeduti nel tempo ove equivalenti) prevede oggi una norma espressa in materia di competenza giurisdizionale in virtù della quale “i giudici dello Stato membro in cui è aperta una procedura di insolvenza ai sensi dell’articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano strettamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie. Se un’azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un’azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, l’amministratore delle procedure di insolvenza può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l’azione è promossa contro più convenuti, dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purchè tali giudici siano competenti ai sensi del regolamento (UE) 1215/2012“.
[17] Nella sentenza Deko Marty la questione della natura esclusiva o meno della regola di giurisdizione, ivi individuata, fondata sulla via attractitva concursus non fu espressamente affrontata, anche se (come notato in dottrina, v. F. Corsini, op. ult. cit., 47) alcuni passaggi di quella pronuncia potevano essere letti nel senso di una ritenuta natura esclusiva di detto criterio di giurisdizione. E ciò, peraltro, a dispetto di quanto in quell’occasione rilevò, nelle proprie conclusioni, l’Avvocato generale Damaso Ruiz-Jarabo Colomer per il quale, infatti, il criterio di giurisdizione fondato sull’applicazione della vis attractiva concorsus doveva ritenersi “relativamente esclusivo” consentendosi, così, al curatore di poter adire, a sua scelta, il foro del domicilio del convenuto. Il carattere esclusivo della competenza giurisdizionale per le azioni derivanti dalla procedura di insolvenza poteva farsi discendere, abbastanza agevolmente, dalla considerazione per cui tale competenza derivava da quella assegnata ai giudici del luogo in cui era stata aperta la procedura di insolvenza, così che il regime della incompetenza giurisdizionale valevole per il caso in cui tale criterio serviva per fondare il potere dei giudici di dichiarare aperta una procedura di insolvenza principale doveva considerarsi applicabile anche al caso in cui il (medesimo) criterio serviva (pur indirettamente) a radicare la giurisdizione sulle azioni ancillari.
[18] La questione relativa al carattere esclusivo della competenza giurisdizionale per le azioni derivanti dalle procedura di insolvenza fondata sul principio della vis attractiva concursus era stata già portata all’attenzione della Corte di Giustizia nel caso F-Tex risolto con sentenza del 19 aprile 2012 (causa C-213/10) ove, però, tale questione non fu affrontata ex professo e fu, anzi, ritenuta giustamente assorbita dalla conclusione raggiunta sulla prima questione pregiudiziale che in quell’occasione fu rimessa alla Corte, ossia se un’azione revocatoria fallimentare instaurata da un cessionario di tale azione e non, invece, dal curatore (che tale azione ha legittimamente ceduto nel’ambito della procedura di insolvenza) ricadesse nell’ambito di applicazione del Reg. 44/2001, ovvero del reg. 1346/2000. Avendo la Corte ritenuto in quell’occasione che all’azione revocatoria fallimentare proposta da un terzo che se né reso legittimo cessionario non è applicabile il reg. 1346/2000, bensì il reg. 44/2001, non vi era motivo di rispondere al quesito relativo alla natura esclusiva o meno della competenza giurisdizionale ex art. 3, comma 1, reg. 1346/2000 per le azioni che derivano da una procedura di insolvenza.
[19] Secondo quanto previsto oggi dal secondo comma dell’art. 6 del reg. 848/2015 la possibilità che un’azione revocatoria fallimentare possa essere proposta innanzi ai giudici del domicilio del convenuto sussiste solo qualora l’azione “fallimentare” ricompresa nell’ambito di applicazione del reg. 848/2015 sia strettamente connessa con altra, contestualmente o separatamente proposta, in materia civile e commerciale e quindi rientrante nell’ambito di applicazione del reg. 1215/2012. È, quindi, chiaro che nel rinnovato contesto del reg. 848/2015 oggi in vigore a favore della natura esclusiva della competenza giurisdizionale per le azioni che derivano dalla procedura di insolvenza fondata sull’applicazione del principio della vis attraciva concursus vi sia anche un decisivo argomento testuale.
[20] V. supra.
[21] Oggi trasfuso, senza sostanziali modificazioni, nell’art. 32 del reg. 848/2015 attualmente in vigore.
[22] Oggi trasfuso, senza sostanziali modificazioni, nell’art. 21, comma 2, del reg. 848/2015 attualmente in vigore.
[23] L’articolo 25, comma 1, del reg. 1346/2000 faceva riferimento, ovviamente, alle corrispondenti norme contenute nel reg. 44/2001. La sostanza, però, non cambia. Il principio che si desume dall’articolo 25, comma 2, reg. 1346/2000 e dalla omologa ed equivalente disposizione contenuta nell’art. 32, comma 2, reg. 848/2015 è che le decisioni su azioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e che le sono strettamene connesse sono riconosciute ed eseguite non secondo quanto previsto dal reg. 1215/2012 ma, diversamente, secondo quanto espressamente disposto – anche mediante rinvio selettivo alle norme di tale regolamento applicabile alla materia civile e commerciale – dal regolamento sulle procedure di insolvenza.
[24] “Altro giudice” rispetto a quello che ha emesso la decisione di apertura.
[25] Quanto osservato nella sentenza dalla Corte di Giustizia a tale riguardo è, tuttavia, opinabile e, comunque, non facilmente comprensibile. La Corte, infatti, ricollega quanto previsto dal primo periodo dell’art. 18, comma 2, reg. 1346/2000 (oggi art. 21, comma 2, reg. 848/2015) anche al potere assegnato al curatore di esercitare ogni azione revocatoria che sia nell’ineresse dei creditori: dice espressamente la Corte, “poiché […] gli effetti di detta procedura [secondaria o territoriale, ex art. 3, comma 2] sono limitati ai beni del debitore situati nel territorio dello Stato membro in cui è aperta la suddetta procedura di insolvenza […] il curatore deve pertanto disporre, in un caso del genere, della possibilità di proporre un’azione revocatoria connessa a tale procedura dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura secondaria nel caso in cui le merci oggetto di tale procedura siano state trasferite, successivamente alla sua apertura, in un altro Stato membro“. In realtà, pare più congruo ritenere che l’ultimo periodo dell’art. 18, comma 2, riconosca al curatore di una procedura di insolvenza secondaria o territoriale qualsiasi azione revocatoria che sia nell’interessi dei creditori locali, a prescindere dal fatto che essa si appunti su beni o diritti che abbiano una esclusiva proiezione territoriale nello stato membro di apertura. Si deve in ogni caso considerare che, oggi, poiché l’art. 6 del reg. 848/2015 si riferisce, indistintamente, ai giudici dello stato membro nel cui territorio è stata aperta una procedura di insolvenza “ai sensi dell’articolo 3“, detta norma finisce con l’attribuire competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro di apertura a conoscere delle azioni ancillari sia nel caso di procedure principali, che nel caso di procedure secondarie.
[26] Il rilievo della incompetenza dei giudici di uno Stato membro diverso da quello di apertura può ritenersi possa avvenire anche officiosamente perché, non potendo applicarsi il reg. 1215/2012, né le norme municipali che regolano il rilievo della questione della giurisdizione sul piano internazionale (perché ciò attenterebbe all’effetto utile del regolamento), è ragionevole fare applicazione di quanto oggi espressamente previsto dall’art. 4 del reg. 848/2015 che, appunto, prevede che il “il giudice investito di una procedura d’insolvenza verifica d’ufficio la propria competenza ai sensi dell’articolo 3“.
[27] Né, d’altra parte, quella decisione assunta in materia di azione revocatoria fallimentare derivante da una procedura di insolvenza aperta in uno Stato membro dai giudici di uno Stato membro diverso potrà circolare nello spazio giudiziario europeo ai sensi delle disposizioni contenute nel reg. 1215/2012 attesa la sua inapplicabilità a questo tipo di azioni e decisioni.
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