Giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere: la Cina è vicina (Parte prima)

Redazione 29/04/20
Scarica PDF Stampa

di Gianni Ghinelli

Sommario

1. Introduzione: struttura e fine dell’analisi

2. Il trattato Italia-Cina del 1991: ambito di applicazione, giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze

3. Conclusione: l’an ed il quomodo del riconoscimento

1. Introduzione: struttura e fine dell’analisi

Il presente contributo propone una duplice analisi della cooperazione giudiziaria in materia civile con la Repubblica Popolare Cinese, organizzata in due parti. La prima di esse è volta ad indagare il trattato concluso il 20 maggio 1991 tra l’Italia e la Cina[1], al fine di mettere a fuoco la disciplina della giurisdizione e del riconoscimento delle sentenze in caso di controversie transfrontaliere tra parti italiane e cinesi. La seconda, invece, si pone l’obiettivo di confrontare la menzionata disciplina pattizia con il reg. Ue n. 1215/2012: l’intento di questa comparazione è quello di meglio comprendere la portata del trattato Italia-Cina del 1991 e di verificare se, dopo quasi trent’anni, questo possa costituire ancora un modello per un’eventuale accordo tra Unione europea e Cina. I due momenti – uno preminentemente pratico, l’altro invece teorico – si svolgono separatamente e presentano, ciascuno, le proprie conclusioni. Tra le due parti vi è però un nesso, poiché l’operazione comparatistica non è fine a sé stessa: evidenziare le differenze tra l’accordo bilaterale Italia-Cina del 1991 ed il reg. Ue n. 1215/2012, consente di mettere in luce l’inevitabile differenza qualitativa tra le due fonti. Come si vedrà, non mancano elementi di somiglianza, ma il regolamento è assai più dettagliato e, allo stato attuale, costituisce l’approdo normativo più evoluto in materia di diritto processuale internazionale[2]. Proprio in riferimento a questi temi, il futuro a noi prossimo potrebbe rendere auspicabile la conclusione, da parte della Commissione europea, di un trattato con la Cina in materia di diritto processuale internazionale. Il verificarsi di questa esigenza è, per ora, una mera ipotesi, ma è comunque ben radicata nell’attualità. Infatti, già dal 2013, tra la Commissione europea e la Repubblica Popolare Cinese è in corso un negoziato per un trattato a tutela degli investimenti (Comprehensive Agreement on Investment). L’obiettivo è quello di “rimuovere le barriere di accesso al mercato per gli investimenti e fornire un elevato livello di protezione agli investitori e agli investimenti nei mercati dell’UE e della Cina”[3]. Una disciplina unitaria degli investimenti stranieri – verso e dalla Cina – applicabile a tutti i Paesi dell’Unione, se mai entrerà in vigore, porterà all’intensificarsi degli scambi commerciali, a traino dei quali seguono connessioni culturali e personali. In definitiva, non sembra fuori luogo ipotizzare che la libera circolazione degli investimenti potrebbe causare un aumento delle occasioni di contenzioso tra parti europee e cinesi su tutta l’ampia gamma del diritto civile. Il realizzarsi di questo scenario determinerebbe, quindi, l’esigenza di una disciplina comune della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale capace di fornire a tutti i cittadini europei i medesimi strumenti di tutela. Questa è certo solo una previsione, ma è nozione condivisa in dottrina quella per cui il diritto processuale internazionale rispecchia il grado di apertura delle economie e degli ordinamenti giuridici. A tal proposito, è stato scritto che le norme sulla giurisdizione internazionale e sul riconoscimento delle sentenze straniere sono soggette, più di altri campi del diritto processuale civile, allo “spirito dei tempi”[4]. Tornando all’Unione europea ed ai suoi rapporti con la Cina, laddove la Commissione concludesse un trattato a tutela degli investimenti esteri, sul piano del diritto processuale internazionale si avrebbero due possibili scenari tra loro alternativi: da un lato, potrebbe seguire a ruota una disciplina pattizia conclusa con la Cina da parte della Commissione applicabile tutti i Paesi membri, con norme comuni ed avanzate; dall’altro lato, si potrebbe optare per il mantenimento dei trattati bilaterali in materia di diritto internazionale processuale, con il conseguente permanere di regimi diversi in base al Paese membro di domicilio o residenza della parte[5]. Prendendo il trattato Italia-Cina del 1991 come ideale punto di partenza ed il menzionato regolamento europeo come punto d’arrivo, all’esito della seconda parte del contributo si proverà ad immaginare dove la Commissione europea potrebbe mirare ad arrivare.

Chiarito l’oggetto delle due parti del contributo, l’obiettivo esegetico di ciascuna di esse ed il nesso logico che le lega, si passa ora all’analisi del trattato concluso dal nostro Paese con la Cina il 20 maggio 1991.

[1] Il trattato è stato concluso a Pechino il 20 maggio 1991 e ratificato con legge 4 marzo 1994, n. 199. Per un commento del trattato, insieme ad un’interessante analisi di altri aspetti processuali dell’ordinamento cinese, cfr. RIZZI-HU, La risoluzione delle controversie in Cina: capire il sistema legale e l’influenza di una cultura millenaria, in Dir. comm. internaz., 3, 2010, p. 509.

[2] In questo senso, cfr. LUPOI, Il coordinamento tra giurisdizioni nello spazio di giustizia europeo: an update, Bologna, 2018, p. 11 secondo il quale: “Indubbiamente, l’esperienza europea in materia di parallel proceedings è tra le più avanzate nello scenario mondiale. Nello spazio europeo di giustizia, in effetti, si sono introdotti inediti strumenti di coordinamento e di cooperazione tra i giudici degli Stati membri che hanno rivoluzionato il contenzioso transfrontaliero in materia civile e commerciale, in particolare a seguito delle riforme portate dal Trattato di Amsterdam”.

[3] Si veda il sito internet della Commissione europea, dove è pubblicato il documento Overview of FTA and other trade negotiations, del luglio 2019.

[4] Così, LUPOI, Conflitti transnazionali di giurisdizioni, Milano, 2002, p. 11. Per una prospettiva storica sulla materia, v. anche MARONGIU BONAIUTI, Giurisdizione italiana, in Enc. dir. [Annali VIII, 2015], p. 481

[5] Sul tema della giurisdizione in relaziona al Comprehensive Agreement on Investement vale la pena svolgere una breve precisazione. S’è detto che la cooperazione giudiziaria tra Unione europea e Cina è potenzialmente legata alle trattative in corso tra la Commissione europea e la Repubblica popolare per il raggiungimento di un trattato sugli investimenti. Sebbene tra loro connessi, i piani della tutela degli investimenti esteri e quella della cooperazione giudiziaria, rimangono però distinti. Essi danno luogo a due corrispondenti tipi di controversie e a due livelli giurisdizionali. Il primo riguarda le controversie tra investitori e Stati sull’interpretazione e all’applicazione del trattato sugli investimenti. Il secondo, invece, riguarda le controversie in materia civile. Quest’ultima categoria è materia di diritto internazionale processuale; invece, per le controversie vertenti sull’applicazione del trattato di libero scambio la Commissione europea vorrà probabilmente ricorrere all’Investment Court System, già previsto dal trattato di libero scambio concluso tra l’UE ed il Canada. Il CETA, infatti, prevede l’istituzione di un giudice speciale, competente per l’interpretazione delle sole norme del trattato. Questo sistema giurisdizionale si colloca parallelamente a quello vigente all’interno dell’Unione europea e dei suoi Stati membri: i legittimati attivi e passivi sono, infatti, solo gli investitori – così come individuati dal trattato – e gli Stati; l’oggetto delle controversie è esclusivamente la corretta applicazione delle norme pattizie. L’istituzione di un giudice speciale di questo genere, dotato di giurisdizione esclusiva rispetto ai giudici nazionali ed alla stessa Corte di giustizia, è stata peraltro ritenuta compatibile con il diritto primario dell’UE dalla Corte di giustizia, con il parere 1/17, del 30 aprile 2019. Si ritiene, quindi, che questo sistema ben potrebbe essere replicato nel trattato sugli investimenti in corso di negoziazione.

2. Il trattato Italia-Cina del 1991: ambito di applicazione, giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze

Va anzitutto chiarito l’ambito di applicazione del trattato, dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo. In definitiva: a chi si applicano le previsioni pattizie ed in quali materie?

Sul primo fronte, l’art. 5 prevede che le disposizioni pattizie si applicano sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche, con sede nel territorio di uno degli Stati membri.

Circa l’ambito oggettivo della cooperazione giudiziaria tra Italia e Cina, l’art. 1 fa riferimento ad una nozione ampia di diritto civile, che espressamente ricomprende il diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto del lavoro. Dalla lettera dell’art. 1 si evince che questo elenco è meramente esemplificativo. Ne deriva, allora, che le norme pattizie si possano ritenere applicabili anche in materia di stato e capacità delle persone, di obbligazioni alimentari, di successioni e, infine, in materia concorsuale[6]. Trattasi di settori che, come si dirà, esulano invece dall’ambito applicativo del reg. Ue n. 1215/2012.

Dato l’insieme del diritto civile, così individuato, si rinvengono tre ulteriori sottoinsiemi normativi, corrispondenti ai tre ambiti di operatività del trattato: richieste di notificazione, scambio di informazioni legali, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie. Come anticipato, l’attenzione è qui focalizzata su quest’ultimo aspetto. Prima di proseguire, ci si deve soffermare sull’art. 20, il quale, in riferimento al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, amplia ulteriormente l’ambito oggettivo di applicazione del trattato: si specifica che sono coperti dalle previsioni pattizie anche i risarcimenti del danno e le condanne alla restituzione emesse in sede penale, così come le transazioni e i lodi arbitrali.

Delineato l’ambito di applicazione del trattato, si passa ora ad analizzare il suo titolo terzo. Vale la pena notare, anzitutto, che i criteri di competenza internazionale assumono un aspetto meramente strumentale al riconoscimento ed alla successiva esecuzione. Contrariamente a quanto solitamente avviene, ad esempio nella nostra l. n. 218/1995 o nel reg. Ue n. 1215/2012, il rapporto tra criteri di giurisdizione e riconoscimento è invertito: nel trattato Italia-Cina prima viene la disciplina del riconoscimento e, solo strumentalmente, la previsione dei criteri per radicare la giurisdizione. Il riconoscimento e l’esecuzione, infatti, sono possibili solo se, al concorrere di una serie ulteriore di requisiti, la decisione proviene da un giudice dotato di competenza internazionale. Per facilitare l’esposizione, di seguito si parte dalla disciplina della giurisdizione regolata dall’art. 22; gli altri presupposti per il riconoscimento verranno ripercorsi di seguito.

Il foro generale è, come di consueto, quello della residenza, del domicilio o della sede della parte convenuta. In materia di controversie commerciali si affianca, sempre sul piano generale, il criterio della sede dell’agenzia: chi, dunque, ha un’agenzia in Italia o in Cina può essere convenuto nello stato in cui questa ha sede. La nozione di agenzia, se intesa in senso ampio, ricomprende anche le attività di rappresentanza, marketing, controllo dei processi produttivi svolte dagli uffici di rappresentanza, che la legge cinese consente di costituire in quei settori nei quali le società a capitale interamente straniero e le joint-ventures non sono consentite[7].

Il trattato prevede poi che il convenuto possa “assoggettarsi” espressamente alla competenza del giudice adito: è dunque consentito un patto di proroga della giurisdizione. Si prevede poi che la giurisdizione sussista, in deroga al criterio del foro del convenuto, qualora il difetto di giurisdizione non venga rilevato in sede di costituzione della parte convenuta. La norma ricalca quanto previsto dall’art. 4, comma 1, l. n. 218/1995: la conseguenza sul piano processuale è quella per cui l’eccezione di assenza di giurisdizione del giudice italiano è gravata da un’importante barriera preclusiva segnata dal deposito della comparsa di costituzione risposta.

Veniamo ora agli altri criteri di competenza internazionale[8]. In materia contrattuale, è competente il giudice del luogo della conclusione del vincolo o dell’esecuzione; ancora, il giudice del luogo in cui si trova l’oggetto del contratto. In materia extracontrattuale, sono alternativamente competenti il giudice del luogo della condotta o quello del luogo in cui si è manifestato l’evento dannoso. In materia di azioni di stato delle persone, il procedimento va radicato di fronte al giudice della residenza o del domicilio dell’interessato al momento della domanda. Per le obbligazioni alimentari, il criterio è quello della residenza o del domicilio del debitore. In materia successoria, sono previsti due criteri alternativi: il domicilio del de cuius o il luogo in cui si trova la maggior parte della massa ereditaria. Infine, le controversie in materia di diritti reali su immobili devono essere radicate nel luogo in cui il bene si trova.

In merito alle regole di giurisdizione, va ribadito che queste sono concepite nel trattato come meramente strumentali al riconoscimento delle sentenze e non anche come plesso normativo autonomo volto, anzitutto, a predeterminare l’attribuzione del potere giurisdizionale. È però evidente che, in caso sorga una controversia, l’interprete italiano debba applicare i criteri di attribuzione della giurisdizione appena menzionati, a prescindere dal successivo riconoscimento ed esecuzione. Nei fatti, dunque, torna il primato delle regole di giurisdizione.

Si torna ora a seguire la struttura del trattato: si passa, quindi, alla rassegna degli altri presupposti necessari al riconoscimento delle decisioni, previsti dall’art. 21. Dunque, il primo di questi è l’assenza di un precedente giudicato. L’istituto assume rilievo in entrambe le accezioni conosciute al nostro ordinamento, sia come giudicato formale che come giudicato sostanziale. L’art. 22, lett. b) richiede che la sentenza sia passata in giudicato formale e, dunque, non sia più impugnabile con i mezzi ordinari previsti dai rispettivi ordinamenti processuali. Alla lettera d), invece, si fa riferimento all’efficacia della “cosa giudicata” in senso sostanziale: non può infatti essere riconosciuta la sentenza contraria ad una precedente pronuncia tra le medesime parti che, quindi, le vincoli alle statuizioni di condotta in essa contenute.

La lettera c) richiede poi che sia stato correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti e che sia rispettata la disciplina sulla rappresentanza processuale degli incapaci.

La lettera e), poi, senza menzionarla, fa riferimento alla litispendenza: onde evitare il pericolo di un futuro contrasto pratico tra giudicati – quindi, due sentenze tra loro contrarie aventi uno stesso oggetto e riguardanti le medesime parti – la sentenza uscente dal processo terminato per primo, ma iniziato per secondo, non può essere riconosciuta. La norma si colloca nell’ottica del riconoscimento della sentenza e presuppone, pertanto, che uno dei due processi sia già stato concluso con un provvedimento e che, di esso, la parte vittoriosa chieda il riconoscimento; l’altro presupposto è che la domanda sia stata proposta per seconda, ossia dopo la domanda che ha dato inizio al processo ancora in corso. La litispendenza si determina con la proposizione della domanda – opera il principio della priorità temporale – ed essa impedisce il riconoscimento della sentenza emessa a seguito della causa iniziata per seconda. Il risultato è, in definitiva, un sistema che non tollera i cd. parallel proceedings.

Va poi considerato l’ultimo presupposto, previsto dall’art. 22, lettera f), secondo cui la decisione non può arrecare minaccia alla sovranità o alla sicurezza nazionale e, ancora, non può essere contraria all’ordine pubblico. Ora, a parte l’ordine pubblico che costituisce un istituto ben noto al nostro ordinamento[9], colpisce la menzione delle nozioni di minaccia alla sovranità ed alla sicurezza nazionale. La disposizione dà vita ad una clausola piuttosto vaga – di stile, forse – ma dall’ampio potenziale “distruttivo”. In termini pratici, il giudice cinese potrebbe negare l’esecuzione della sentenza di condanna ottenuta in Italia in forza di una valutazione eminentemente politica e, pertanto, imprevedibile dalle parti. Da un punto di vista di economia processuale, vi è un concreto rischio di sperpero delle risorse, private e pubbliche. A livello sistematico, poi, sorge spontanea un’altra riflessione. Posto che la domanda di riconoscimento deve essere proposta all’autorità giudiziaria del Paese in cui s’intende eseguire la sentenza, è il giudice civile a dover valutare il pericolo per la sicurezza nazionale e per la sovranità. Una valutazione di questo tipo, però, difficilmente si adatta alle funzioni attribuite dal nostro ordinamento al giudice civile. È vero che egli è talvolta chiamato a valutare il rispetto dei principi di ordine pubblico, ma con essi s’intendono i principi cardine del nostro ordinamento costituzionale, senza che ne derivino valutazioni di ordine politico o strategico per il Paese. In un sistema costituzionale fondato sulla separazione dei poteri, non compete al giudice civile compiere valutazioni circa il pericolo alla sovranità ed alla sicurezza nazionale. A ben guardare, poi, la cooperazione giudiziaria, quando intesa a prevedere meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, porta in sé un’imprescindibile limitazione di sovranità. In definitiva, non sembra fuori luogo rinvenire nell’art. 21, lett. f) un senso di sfiducia tra le parti contraenti. D’altra parte, però, si tenga a mente che il trattato in commento è stato concluso nel 1991, anni in cui la Cina era assai più chiusa al mondo – più lontana – di quanto lo sia oggi.

Tanto considerato circa i criteri di giurisdizione, da un lato, ed i presupposti per il riconoscimento, dall’altro lato, si passa ora alla procedura prevista per il riconoscimento della sentenza. La domanda di riconoscimento, volta a costituire nell’ordinamento straniero un titolo esecutivo, va proposta all’autorità giudiziaria del Paese in cui s’intende eseguire la sentenza. Per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione della decisione, l’interessato deve quindi presentare una richiesta all’autorità giudiziaria competente, che può rifiutarla solo se mancano i criteri previsti dall’art. 21 sopra considerati. Si pone a questo punto il problema di stabilire le modalità del riconoscimento: le norme pattizie, a proposito, si limitano a prevedere, all’art. 25, che vengano applicate le norme nazionali dello Stato richiesto. Prima di considerare come, in concreto, ottenere il riconoscimento, si noti che, indipendentemente da dove viene proposta la domanda di riconoscimento, la parte richiedente deve allegare una copia autentica ed integrale della sentenza; salvo non risulti dalla stessa, un documento che ne attesti il passaggio in giudicato; la prova della regolare citazione, anche qui solo se questa circostanza non venga attestata dalla sentenza; la prova del rispetto delle regole sulla corretta rappresentanza processuale dell’incapace; infine, una traduzione ufficiale – ma, ex art. 7, non anche la “legalizzazione” – della sentenza e dei documenti appena menzionati.

Chi voglia eseguire coattivamente una sentenza cinese in Italia deve procedere al riconoscimento avanti all’autorità giudiziaria italiana. Per stabilire come procedere, si deve dunque trovare un referente normativo interno. La prima fonte da considerare è la l. n. 218/1995. Com’è noto, essa prevede, all’art. 64, il meccanismo dell’automatico riconoscimento delle sentenze straniere; la convenzione del 1991 conclusa tra Italia e Cina, prevede, al contrario, una procedura di riconoscimento volta ad accertare i requisiti previsti dall’art. 21. Il conflitto tra questi due opposti meccanismi si risolve alla luce della prevalenza della disciplina pattizia prevista dall’art. 2, comma 1, l. n. 218/1995. È quindi necessario dar luogo al procedimento di riconoscimento delle sentenze straniere, nel quale valutare la sussistenza dei presupposti previsti dal trattato. Posto che una procedura di riconoscimento deve necessariamente svolgersi, ci si può chiedere se sia ancora applicabile l’abrogato art. 797 c.p.c. La sua abrogazione, ed il fatto che il trattato non la menzioni in alcun modo, lascia pensare che ci si debba servire dello strumento offerto dall’art. 67, l. n. 218/1995[10]. Ai sensi dell’art. 67, comma 1-bis, della citata legge, il riconoscimento è disciplinato dall’art. 30 del D.lgs. n. 150/2011, in forza del quale è applicabile il rito sommario di cognizione[11]. La peculiarità risiede nel fatto che è competente la Corte d’appello del circondario in cui la sentenza deve essere eseguita. In caso di accoglimento, la sentenza straniera unitamente all’ordinanza emessa dalla Corte d’appello costituisce titolo esecutivo. Specularmente, quando è la sentenza italiana a dover essere eseguita, va trovato nell’ordinamento della Repubblica Popolare Cinese una norma corrispondente all’art. 67, comma 1-bis, l. n. 218/1995. In tal senso, sembra potersi rintracciare un referente nell’ art. 268 del codice di procedura cinese[12], secondo cui la domanda di riconoscimento di una sentenza straniera, in esecuzione ad un trattato internazionale, dev’essere proposta alla Corte popolare intermedia. Nella valutazione del giudice cinese vi è un elemento peculiare che si sovrappone al citato art. 21, lettera f): la sentenza da riconoscere non può essere contraria ai principi essenziali dell’ordinamento cinese e non deve violare un “interesse statale, sociale e pubblico”. Torna, anche nell’ordinamento interno cinese, un elemento di imponderabile valutazione discrezionale del giudice cinese, che si colloca a cavallo tra il giuridico ed il politico.

[6] Qualche dubbio potrebbe sorgere intorno alla materia dello stato e capacità del perone. Una probabile soluzione deriva dal combinato disposto degli artt. 1 e 20 del trattato. L’art 20 fa riferimento alla nozione di diritto civile di cui all’art. 1, il quale a sua volta si applica anche al titolo secondo del trattato, il quale include la materia dello stato e capacità delle persone. In riferimento alla materia concorsuale, v. SACCONE, Legge applicabile e foro competente negli accordi commerciali Italia – Cina: conservativismo contrattuale vs realtà, in Diritto24 (disponibile al link http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2017-06-27/legge-applicabile-e-foro-competente-accordi-commerciali-italia–cina-conservativismo-contrattuale-vs-realta-122717.php?preview=true) secondo la quale: “Non sorprende dunque il limitato numero di sentenze emesse dall’autorità giudiziaria italiana riconosciute ed eseguite, ad oggi, nel territorio cinese. In senso contrario e degno di nota è il caso B & T Ceramic Group S.r.l. che ha visto una società italiana, la B & T appunto, richiedere ed ottenere dal Tribunale di Foshan il riconoscimento della sentenza di fallimento, emessa da un tribunale italiano, nonché del decreto di aggiudicazione e di trasferimento dei beni della fallita consistenti nelle quote detenute in una società cinese”.

[7] La legislazione cinese in materia di investimenti esteri, già dal 1979, prevede tre veicoli societari: la Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE); l’Equity Joint Ventures (EJV) e le Coooperative Joint Ventures (CJV). Sul tema, cfr. TIMOTEO, Sviluppo, ambiente, investimenti esteri in Cina: un primo giro d’orizzonte, in Riv. giur. ambiente, fasc.6, 2010, p. 891. Per un approfondimento sulle joint-ventures nell’ordinamento cinese, cfr. TIMOTEO, La costituzione di equity joint ventures in Cina. L’investitore occidentale a confronto con il diritto cinese, in Dir. comm. internaz., 1, 1998, p. 249. Ancora, cfr. RIZZI-CHRISTIAN, Understanding Chinese M&A And Cultural Obstacles To Establishing A Presence In China, in Dir. comm. internaz., 1, 2010, p. 121.

[8] Non è chiaro se questi fori debbano essere qualificati come alternativi rispetto a quello del convenuto – dunque “speciali”, mutuando il linguaggio del legislatore europeo -, oppure come esclusivi. La differenza risiede nel fatto che, solo nel primo caso, essi si sommano al foro generale; nella seconda ipotesi, lo sostituiscono. All’art. 22, comma 2, si legge che rimangono fermi i fori esclusivi previsti dalle norme di ciascun ordinamento. Questa norma va probabilmente letta nel senso che, quelli elencati al primo comma, sono fori “speciali” (o alternativi) ma non esclusivi e che rimangono in vigore i fori esclusivi previsti dalla legislazione ciascun Paese Parrebbero darne conferma RIZZI-HU, La risoluzione delle controversie in Cina: capire il sistema legale e l’influenza di una cultura millenaria, cit., p. 509: “Vi è un’eccezione ai suddetti criteri: l’art. 22, comma 2 del Trattato fa salve le disposizioni riguardanti la competenza esclusiva dello Stato ove si richiede il riconoscimento. Pertanto, una sentenza italiana emessa conformemente ai criteri di giurisdizione elencati all’art. 22, comma 1 del Trattato ma in violazione di una norma di competenza esclusiva del diritto cinese non può essere riconosciuta od eseguita in Cina.”

[9] Per una nozione giurisprudenziale di ordine pubblico, inteso in senso processuale, cfr. Cass. civ. Sez. I, 13/12/1999, n. 13928, in banca dati L’Aula civile..

[10] L’art. 797 c.p.c. è stato abrogato dall’art. 73 della l. 218/1995. Il dubbio può sorgere poiché in giurisprudenza s’è più volte affermata l’applicabilità di detto articolo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche. Sul punto, cfr. Cass. civ., sez. I, n. 22514/2004 in banca dati L’Aula civile. È vero che il trattato Italia-Cina prevale sulle previsioni della l. n. 218/1995, ai sensi dell’art. 2 di quest’ultima e che, ancora, era ad essa precedente. Le norme del trattato, tuttavia, non menzionano esplicitamente l’art. 797 c.p.c., come invece avviene nel Protocolli addizionali tra Stato e Chiesa. Da un punto di vista pratico, poi, il problema non si pone: infatti l’automatico riconoscimento di cui all’art. 64 non opera qualora la sentenza straniera non venga ottemperata, il suo riconoscimento venga contestato o, ancora, se si renda necessario procedere all’esecuzione forzata. Se la sentenza emessa in Cina viene eseguita spontaneamente dalla parte soccombente il problema del riconoscimento nemmeno si pone; se invece è necessario dar luogo all’esecuzione forzata, torna senz’altro applicabile l’art. 67 l. n. 218/1995.

[11] In generale, sull’ambito di applicazione del rito sommario di cognizione, cfr. LUPOI, Tra flessibilità e semplificazione, Bologna, 2018, p. 231 ss.

[12] Il testo del codice di procedura cinese è reperibile on-line sul sito internet china.org.cn

3. Conclusione: l’an ed il quomodo del riconoscimento

In definitiva, rispetto a questa prima parte si può affermare che, in caso di controversie tra una parte italiana ed una cinese, la competenza internazionale è governata dai criteri di cui all’art. 22 del trattato concluso tra Italia e Cina nel 1991. Il tempo della domanda segna la litispendenza, mettendo al riparo l’attore dal pericolo di riconoscimento di una sentenza emessa a seguito di un processo iniziato per secondo nell’altro Stato. Tuttavia, nulla impedisce che, dopo la proposizione della domanda, ad esempio in Italia, venga parallelamente iniziato un processo in Cina e che la sentenza sia eseguita in Cina (e viceversa). La litispendenza, lo si è detto, opera quindi solo in rapporto al riconoscimento, ma non nelle sue funzioni attributive e privative della giurisdizione. Infine, chi ottenga una sentenza in Cina, per eseguirla in Italia, deve proporre domanda di riconoscimento alla Corte d’Appello del circondario in cui si deve svolgere l’esecuzione. Il rito applicabile è quello sommario di cognizione ai sensi dell’art. 30 D.lgs. n. 150/2011.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento