A stretto giro anche l’emanazione delle Linee guide a cui si dovranno attenere le sottocommissioni nell’esaminare e poi nel valutare i candidati.
Le prove di esame si sarebbero dovute svolgere nelle giornate del 13-14 e 15 aprile 2021, come era stato stabilito con avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 18 dicembre 2020, ma il Ministero ha disposto la sospensione con una circolare alle Corti d’appello.
Secondo quanto previsto da tale norma eccezionale, la prova scritta dell’esame avvocato – che sarebbe dovuta consistere nella redazione di 2 pareri motivati, uno diritto civile e uno diritto penale, e di un atto giudiziario a scelta (tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo) – verrà sostituita da un doppio orale.
Preparati con noi alla prima prova orale con il volume sull’orale rafforzato.
Il volume contiene anche una videolezione esplicativa delle nuove modalità di svolgimento.
Il volume
La prima prova orale
Il presidente di ciascuna Corte d’appello estrae a sorte la lettera dell’alfabeto che determina l’ordine di svolgimento per le due prove orali.
La prima prova orale è pubblica e ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l’opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui all’articolo 3, comma 2.
La sottocommissione, prima dell’inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all’interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata.
Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un’ora dal momento della fine della dettatura del quesito, suddivisa in trenta minuti per l’esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione. Durante l’esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell’inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l’esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato. Al candidato è consentito, per il mero utilizzo personale, prendere appunti e predisporre uno schema per la discussione del quesito utilizzando fogli di carta messi a disposizione sul banco, prima della prova, e vistati da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario. Ultimata la prova, i fogli utilizzati dal candidato restano nella sua disponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte della sottocommissione.
I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche in formato digitale, né telefoni cellulari, computer, e ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, né possono conferire con alcuno, pena la immediata esclusione dall’esame disposta con provvedimento motivato del presidente della sottocommissione esaminatrice anche su immediata segnalazione del segretario. Esaurita la discussione, la sottocommissione si ritira in Camera di consiglio, quindi comunica al candidato l’esito della prova.
Per la valutazione della prima prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito. Alla seconda prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prima prova orale, un punteggio di almeno 18 punti.
La seconda prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Essa si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima e consiste:
a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto civile e diritto penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale; una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre fra le seguenti:
diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;
b) nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.
Per la valutazione della seconda prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie di cui al comma 7, lettere a) e b).
Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno cinque materie.
Il volume
La composizione delle sottocommissioni
Le sottocommissioni di cui all’articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e all’articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato.
Con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle sottocommissioni già nominate con decreto del Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all’accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione all’esame e alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale.
Le funzioni di segretario di ciascuna sottocommissione possono essere esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell’amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all’amministrazione della giustizia.
Lavori delle sottocommissioni
La prima prova orale è sostenuta dinnanzi a una sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo raggruppamento delle sedi che presentano un numero di domande di ammissione tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni prima dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale.
La prima prova orale si svolge con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 247, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del segretario della sottocommissione e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, vigenti al momento dell’espletamento della prova, relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.
Lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell’Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell’Ordine degli avvocati interessati.
La sottocommissione cura l’assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all’esame di abilitazione.
La seconda prova orale è sostenuta dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e può svolgersi con le modalità di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del comma 3.
A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, è data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali.
La commissione centrale stabilisce le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.
In caso di positività al COVID-19, di sintomatologia compatibile con l’infezione da COVID-19, di quarantena o di isolamento fiduciario, oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d’esame, il candidato può richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l’istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell’impedimento.
Verbale della prova di esame
Il segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, della identità dei membri della sottocommissione collegati, delle materie prescelte dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell’orario di inizio e della fine della prova.
Al termine della prova, il segretario della sottocommissione dà atto nel verbale del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia e dell’esito della prova, come comunicato dal presidente della sottocommissione, e dà lettura integrale del verbale alla presenza del candidato e in collegamento con la sottocommissione.
Una volta approvato dal presidente della sottocommissione, il verbale è sottoscritto dal segretario
della sottocommissione e dal candidato. In caso di rifiuto della sottoscrizione da parte del candidato, il
segretario ne dà atto a verbale.
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