Il malore del candidato nel corso della prova di efficienza fisica per Vigile del Fuoco costituisce “causa di forza maggiore” e obbliga l’Amministrazione a ripetere la prova

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Avv. Davide Gambetta

SOMMARIO 1. Il caso: il candidato che accusi un malore durante le prove fisiche 2. Quadro sinottico delle circostanze 3. Ragioni dell’esclusione 4. Soluzione giurisprudenziale 5. Ratio delle prove di efficienza fisica e rilievo della “causa di forza maggiore”

Come noto, nel pubblico impiego le procedure concorsuali per l’accesso a taluni ruoli specifici[1] si caratterizzano per la presenza di specifiche prove fisiche, volte ad accertare l’idoneità al servizio attraverso l’esecuzione di esercizi rivelatori delle capacità motorie, corporee, fisiche[2].

Nel caso risolto dalla recentissima sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima bis, 21 settembre 2020, n. 9620, un candidato, nel corso della prova fisica del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di Vigile del Fuoco, avvertiva un malore tale da impedire la prosecuzione degli esercizi prescritti dal bando.

Si discute, nella sentenza in rassegna, dei provvedimenti che l’Amministrazione sia tenuta conseguentemente a emanare in tale evenienza[3].

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Il caso: il candidato che accusi un malore durante le prove fisiche

Nel caso oggetto d’esame, il ricorrente aveva partecipato al concorso per l’accesso alla qualifica di Vigile del Fuoco e aveva sostenuto tutte le prove fisiche, sino alla trazione alla sbarra.

Nel corso di quest’ultimo esercizio aveva avvertito un malore, quando già ne aveva completato una parte (una trazione su due richieste). In ragione di tale malore, il candidato si era visto costretto a interrompere le prove e ricorrere a cure mediche, recandosi nell’immediatezza presso una struttura ospedaliera pubblica, la cui refertazione diagnostica aveva effettivamente confermato la sussistenza di un pregiudizio fisico e la sua riconducibilità all’esercizio svolto.

L’Amministrazione, in considerazione del mancato completamento della prova fisica prescritta, aveva ritenuto di disporre l’esclusione del concorrente dalla procedura concorsuale. Quest’ultimo si era quindi risolto ad insorgere con ricorso innanzi al T.A.R., deciso con la sentenza in commento.

Quadro sinottico delle circostanze

Al fine di comprendere l’esatto quadro fattuale e giuridico sotteso alla motivazione della sentenza in disamina, occorre in particolare evidenziare le seguenti concorrenti circostanze: a) il candidato aveva superato positivamente le precedenti prove fisiche[4]; b) egli aveva regolarmente iniziato l’esecuzione della prova di trazione alla sbarra e solo nel suo corso aveva avvertito il malessere; c) l’intensità di tale malessere appariva incompatibile con la prosecuzione della prova, ma soprattutto d) l’esistenza e gravità del malore era stato accertato da struttura medica pubblica nella refertazione del ricovero immediatamente successivo alla prova.

Dalla valutazione sinottica delle circostanze per come innanzi sinteticamente richiamate, può dirsi sia che il ricorrente – almeno fino al momento del malessere – avesse dato prova dell’efficienza fisica nei termini richiesti per l’accesso all’impiego, sia – e soprattutto – che il pregiudizio fisico improvviso fosse comunque medicalmente e documentalmente provato, nonché che la commissione ne avesse avuto evidenza. Per di più, dalla certificazione medica agli atti, il malore appariva cagionato come conseguenza immediata e diretta della prova fisica medesima.

Ragioni dell’esclusione

Nelle proprie difese in giudizio, il Ministero ha eccepito che il ricorrente non avrebbe tempestivamente notiziato la commissione dell’impedimento alla prosecuzione della prova, talché il provvedimento di esclusione appariva come conseguenza necessitata del mancato completamento dell’esercizio prescritto dal bando concorsuale.

Tale prima argomentazione è contraddetta dal ricorrente, ritenendo come la Commissione in realtà «nonostante avesse evidenza del malore fisico accusato dall’odierno ricorrente durante l’esecuzione del primo modulo della prova motorio-attitudinale, ha ritenuto la stessa “non superata”»[5].

Il provvedimento di esclusione dal concorso del candidato è quindi certamente scaturito dal giudizio negativo della Commissione esaminatrice che ha ritenuto non provata l’efficienza fisica richiesta per il ruolo. Resta dibattuta la questione circa la consapevolezza dell’impedimento fisico al completamento della prova, in relazione alla quale deve comunque osservarsi come il malore sia occorso proprio durante la prova e il candidato si sia immediatamente recato presso una struttura ospedaliera.

Accedendo alla tesi dell’evidenza del malessere, parrebbe che l’Amministrazione abbia ritenuto sostanzialmente irrilevante l’improvviso impedimento e riconosciuto rilievo dirimente al mancato positivo esaurimento dell’esercizio richiesto[6].

A sostegno dell’esclusione, potrebbe in qualche misura anche invocarsi proprio la refertazione ospedaliera che ha comprovato il malore e ne ha ricondotto l’origine nell’effettuazione della prova. Si potrebbe infatti sostenere, in quest’ordine di idee, che sia stato proprio l’eccessivo carico della prova fisica a determinare il pregiudizio inatteso.

Soluzione giurisprudenziale

La sentenza qui in sintetica disamina ha sconfessato le argomentazioni dell’Amministrazione, accogliendo il ricorso, principalmente sull’assunto che l’improvviso e inaspettato stato di impedimento fisico manifestatosi a carico del candidato configuri una ipotesi di forza maggiore.

Secondo il T.A.R. del Lazio, dunque, le particolari circostanze occorse al candidato rappresentano una contingenza inaspettata, del tutto indipendente dalla sua responsabilità, che impedisce fattivamente il regolare svolgimento della prova fisica.

In tal senso, vertendosi in ipotesi di “forza maggiore”, al candidato dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di ripetere la prova fisica prima che ne fosse determinata l’esclusione.

In tal senso «era precipuo onere della p.a., avuta la dimostrazione e conferma dal certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica nell’immediatezza del fatto, che l’incidente è avvenuto nell’ambito della prova fisica ed a causa della stessa, di procrastinare l’esame al termine della prognosi indicata dai sanitari.».

Sicché, ad opinione del giudice amministrativo, l’impossibilità di completare una prova fisica per causa di forza maggiore dovuta a un improvviso pregiudizio medico, ove comprovata da idonea certificazione medica di struttura sanitaria pubblica, obbliga l’Amministrazione a consentire la ripetizione dell’esame e vizia d’invalidità il provvedimento di esclusione.

Ratio delle prove di efficienza fisica e rilievo della “causa di forza maggiore

Le conclusioni della sentenza collimano con una concezione sostanzialista delle procedure concorsuali quali funzionalizzate ad accertare le reali capacità dei candidati, orientate quindi alla miglior selezione di risorse umane per il reclutamento.

In tal senso, la ratio della prova fisica è l’accertamento della idonea efficienza allo svolgimento del ruolo e deve quindi essere svolta valutando le reali e ordinarie condizioni fisiche dei candidati, senza che possano avere negativo rilievo dirimente né incidenti del tutto circostanziali, né infortuni occasionali.

Questi ultimi, infatti, non parrebbero sufficienti a sorreggere un giudizio negativo in ordine all’efficienza fisica, trattandosi di manifestazioni di una «temporanea ed estemporanea inabilità», del tutto transitoria e inidonea a tradursi in fattore escludente.

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Note

[1] In particolare forze armate, vigili del fuoco e altri ruoli caratterizzati da mansioni professionali involgenti attività di intervento sul campo in relazione alle quali l’efficienza fisica si presenta come carattere indefettibile.

[2] Più precisamente «la caratteristica delle prove fisio-attitudinali è quella di verificare il possesso in capo a un concorrente di una buona complessione fisica, nonché di qualità e attitudini fisiche ritenute necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni e dei compiti della qualifica per cui si concorre», già T.A.R. Molise, I, 22 ottobre 2008, n. 751.

[3] Per un precedente in certa misura rilevante, risolto in senso sfavorevole al ricorrente, relativo a un infortunio occorso in occasione della prova di corsa, T.A.R. Lazio, I ter, Sent., 11 luglio 2011, n. 6129.

[4] Correttamente la Commissione aveva svolte le prove nell’ordine previsto dal bando. Si ricordi – per mera completezza – che l’ordine delle prove fisiche deve restare inalterato, per come previsto dal bando, e non può essere modificato dalla Commissione, come ricordato dalla recentissima giurisprudenza della medesima sezione T.A.R. Lazio, sez. I bis, sent. 22 giugno 2020, n. 6912.

[5] Così anche nell’epigrafe della sentenza in commento, nella sezione relativa ai provvedimenti impugnati.

[6] Si ricordi che, secondo la giurisprudenza, è necessario l’esaurimento dell’intero esercizio nei termini previsti dal bando. In tal senso già in un caso si era ritenuto che l’esecuzione della prova intervallata da una pausa non prevista costituisse giustificato motivo di esclusione (cfr. Cons. St., IV, sent. 13 novembre 2020, n. 5718).

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