Premessa
Talune delle disposizioni previste in materia di intercettazioni dal d.lgs. n. 216/2016 e dal d.l. n. 161/2019 non sono subito entrate in vigore quando queste normative sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, ma in un momento successivo, e segnatamente dopo il 31 agosto del 2020.
In particolare, l’ultimo comma dell’art. 2 del decreto legge, 30/12/2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 7, ossia il comma ottavo, dispone che le “disposizioni del presente articolo (ossia per l’appunto l’art. 2) si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione” mentre l’art. 9 del decreto legislativo, 20/12/2017, n. 216, statuisce al comma primo che le “disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020”.
Orbene, scopo del presente contributo è quello di esaminare cosa prevedono queste norme giuridiche incominciando la disamina da quanto previsto dal d.l. n. 161/2019 mentre, per quanto concerne il d.lgs. n. 216/2017, anticipando quanto esamineremo successivamente, non tutte le disposizioni a cui fa riferimento l’art. 9 di questo decreto legislativo rilevano tutt’ora dato che alcune di esse sono state in tutto o in parte abrogate da alcune delle disposizioni legislative previste nel d.l. n. 161/2019.
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Le novità introdotte nel decreto legge n. 161/2019 entrate in vigore dopo il 31 agosto del 2020
Introduzione
Per quanto concerne il decreto legge n. 161/2019, per quel che interessa in questa sede, rileva l’articolo 2 intitolato “Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”.
Si tratta dunque di esaminare in cosa consistono queste “modifiche urgenti” e quali precetti normativi sono stati oggetto di siffatte modificazioni.
La modifica apportata all’art. 114 c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. a), d.l. n. 161/2019 dispone che “all’articolo 114 dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. E’ sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.»” c.p.p..
Per effetto di questo inserimento normativo, è pertanto previsto un divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle operazioni captative non acquisite ai sensi di queste norme procedurali.
Va a tal proposito rilevato che il “carattere assoluto del divieto può agevolmente desumersi sia dall’avverbio “sempre” utilizzato dal legislatore (la norma prevede, infatti, che “è sempre vietata la pubblicazione”) che dall’assenza di un rinvio all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 114 (secondo cui “Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia”.)”[1] e dunque tale divieto “introduce una deroga al principio sancito dal comma 7 di generale pubblicabilità del contenuto degli atti non più coperti dal segreto e si applica a tutte le intercettazioni non acquisite ai sensi degli artt. 268, 415-bis e 454 cod. proc. pen.”[2]; in particolare, tale divieto concerne: a) “tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento nelle forme previste, dovendosi includere anche quelle apprese ex art. 291 e 293 c.p.p. (emissione ordinanza cautelare personale)”[3]; b) “sia le registrazioni (file audio) che gli atti riproduttivi (trascrizione), e comprenda anche il loro contenuto parziale”[4].
Tale divieto, inoltre, “opera sempre, quindi senza che trovi applicazione l’art. 114, comma 4, c.p.p. che fa cessare il divieto “quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli arcihivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia”)”[5].
La norma de qua, a sua volta, “nell’operare un bilanciamento tra diritti costituzionalmente garantiti, assicura preminenza al diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti dalle attività di captazione – senza operare alcuna distinzione in base alla loro eventuale posizione processuale (indagato, persona offesa o mero interlocutore) – rispetto al diritto all’informazione”[6].
Le modifiche apportate all’art. 242 c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. b), d.l. n. 161/2019 prevede che “all’articolo 242: 1) al comma 2, le parole: «acquisito un nastro magnetofonico» sono sostituite dalle seguenti: «acquisita una registrazione» e le parole: «a norma dell’articolo 493-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 268, comma 7»; 2) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni»”.
Dunque, per effetto di questa disposizione legislativa, per un verso, la rubrica di questa norma procedurale non è più “Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici” ma “Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni”, per altro verso, se prima era disposto che, quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell’articolo 493-bis, comma 2, c.p.p.[7], è adesso sancito che, allorchè “è acquisita una registrazione, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell’articolo 268, comma 7”, c.p.p. la quale dal canto contempla quanto sussegue: “Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo”.
Le modifiche apportate all’art. 266 c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. c), d.l. n. 161/2019 statuisce che “all’articolo 266, comma 1, dopo fa lettera f-quater) e’ aggiunta la seguente: “f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo”»; c) all’articolo 266, al comma 2-bis, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4» c.p.p..
Dunque, esaminando queste innovazioni una per una, per quanto attiene la prima, è espressamente previsto che l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi a quelli in cui si procede per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale[8] ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Pertanto, si “tratta, in sostanza, dai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, c.p.[9] che, nonostante l’aumento ivi previsto della pena (da 1/3 alla metà), prevedono una pena non superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4 (e, perciò, non rientrano tra quelli previsti in linea generale dall’art. 266, comma 1, lett. a), c.p.p.)” mentre nulla “è mutato sui presupposti dell’estensione dell’intercettazione nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (abitazione o altro luogo di privata dimora, o appartenenze di essi) occorrendo, per la intercettazione ordinaria che vi sia “fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa””[10].
Ciò posto, la seconda modifica, che concerne l’art. 266 c.p.p., riguarda, come appena visto, il comma 2-bis essendo stato tale comma modificato attraverso la sostituzione delle parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4» con le seguenti: «e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4» c.p.p..
Di conseguenza, l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, è permessa allorchè si proceda per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata ai sensi dell’art. 4 del c.p.p.[11] a condizione che siano previamente indicate le ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, vale a dire l’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi.
Due sono quindi “le innovazioni rispetto alla disciplina previgente: 1) si richiede un’espressa motivazione rafforzata (art. 6 d.lgs. n. 216/2017, come modificato dalla 1. n. 3/2019 che aveva soppresso il comma 2 dell’art. 6 citato), che diviene requisito del decreto autorizzativo). Le ragioni che ne giustificano l’impiego all’interno del domicilio vanno esplicitate nel decreto autorizzativo e sono richieste nella prospettiva di una motivazione rinforzata dell’utilizzo del captatore in luoghi qualificabili come domicilio. La dizione adoperata, diversa da quella prevista dal comma 2 (fondato motivo per ritenere che in un ambiente, riconducibile alla previsione dell’att. 614 c.p. sia in corso l’attività criminosa) evidenzia che vi siano ragioni meno penetranti, comunque idonee a giustificare l’intrusione nel domicilio. 2) il riferimento anche agli incaricati di pubblico servizio scioglie un dubbio interpretativo essendo oggi espressamente contemplata tale figura”[12].
Detto questo, va a tal riguardo fatto presente che l’“indicazione delle ragioni che giustificano l’impiego del mezzo tecnologico in esame all’interno del domicilio costituisce un ulteriore contenuto necessario del decreto autorizzativo, che è stato inserito al fine di ottenere un rafforzamento della motivazione del ricorso al captatore in luoghi qualificabili come domicilio”[13] tenuto altresì conto che tale contenuto però “non sembra coincidere con il fondato motivo per ritenere che in un ambiente, riconducibile alla previsione dell’art. 614 cod. pen., sia in corso l’attività criminosa, presupposto richiesto dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen. per lo svolgimento di intercettazioni tra presenti per reati diversi da quelli contemplati dal comma 2-bis dello stesso art. 266 cod. proc. pen. in simili luoghi”[14] trattandosi “verosimilmente di qualcosa di meno della dimostrazione che sia in atto l’attività criminosa, ma comunque di un dato che vale a giustificare l’intrusione nel domicilio”[15].
Le modifiche apportate all’art. 267 c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. d), d.l. n. 161/2019 dispone che “all’articolo 267: 1) al comma 1, le parole «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4»; 2) al comma 2-bis dopo le parole «di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono aggiunte le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e’ prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4»; 3) al comma 4, l’ultimo periodo e’ soppresso; 4) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalita’ informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni.»”.
Di conseguenza, nel decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, è ora sancito, qualora si proceda per i delitti diversi da quelli commessi dai pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 c.p.p., che devono essere indicati, come in già precedenza stabilito per gli illeciti penali differenti da quelli da quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono.
Il che vuole significare, argomentando a contrario, che tale onere di indicazione venga meno ove si proceda per i delitti commessi dai pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 c.p.p. ovvero quelli contemplati dall’art. 51, commi 3-bis[16] e 3-quater[17] c.p.p..
Ciò posto, nei casi di cui al comma 2 dell’art. 267 c.p.p. (“Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati”), è ora possibile, per effetto di questa innovazione legislativa, che il pubblico ministero possa disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, non soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. ma adesso anche per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 c.p.p. (così il “nuovo” art. 267, c. 2-bis, primo capoverso, c.p.p.).
Va inoltre rilevato che è stato soppresso l’art. 267, c. 4, c.p.p. nella parte in cui disponeva che l’“ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni”[18] mentre il comma quinto è stato emendato attraverso la sostituzione delle parole “In apposito registro riservato tenuto nell’ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni” con le seguenti: “In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni”; in altre parole, “il “registro riservato” può essere gestito con modalità informatiche; in esso sono annotati, in ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni”[19] fermo restando che, da una parte, il “registro è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica”[20], dall’altra, nella “relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione è precisato che si tratta del registro riservato già in uso nelle Procure della Repubblica, di cui è prevista una strutturazione “tendenzialmente” informatica”[21].
Le modifiche apportate all’art. 268 c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. e), d.l. n. 161/2019 statuisce quanto sussegue: “all’articolo 268: 1) il comma 2-bis e’ sostituito dal seguente: «2-bis. Il pubblico ministero da’ indicazioni e vigila affinche’ nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.»; 2) il comma 2-ter e’ abrogato; 3) il comma 4 e’ sostituito dai seguenti: «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. 5. Se dal deposito puo’ derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 6. Ai difensori delle parti e’ immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facolta’ di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e’ vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. 7. Il giudice, anche nel corso delle attivita’ di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, puo’ disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo. 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.»”.
Tal che, per effetto di questa norma di legge, sono rinvenibili le seguenti modificazioni: 1) se prima era stabilito il divieto della trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge nonché enunciato che nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta, è ora sancito che il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo risultino rilevanti ai fini delle indagini, e dunque spetta alla pubblica accusa il compito di “assicurare che la polizia giudiziaria effettui una rigorosa selezione delle intercettazioni irrilevanti ed utilizzabili ai fini processuali”[22]; 2) non è più disposto che il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova così come le era riconosciuta la possibilità di disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge; 3) se prima era previsto che i verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, c.p.p.[23], immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga fermo restando che, da un lato, il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessità delle indagini, che l’ufficiale di polizia giudiziaria delegato all’ascolto consulti le risultanze acquisite, dall’altro, con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso, è adesso stabilito che i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, c.p.p. ed, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga; 4) è ora previsto che, se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari; 5) è adesso disposto che ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ma, scaduto il termine, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza e il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima; 6) è ora contemplato che il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431 c.p.p.[24], dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie e le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento mentre il giudice, dal canto suo, con il consenso delle parti, può disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini mentre, in caso di contestazioni, si applicano le disposizioni di cui al primo periodo; 7) è adesso previsto che i difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto fermo restando che, in caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, costoro possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.
In estrema sintesi, dunque, questo è l’iter individuato dall’art. 268 c.p.p. nell’esecuzione delle operazioni di intercettazione: “a) le comunicazioni intercettate continuano a essere registrate con redazione di verbale in cui è trascritto sommariamente il contenuto (commi 1 e 2, non modificati); b) la polizia giudiziaria trascrive sommariamente le intercettazioni escludendo, sotto la vigilanza e le indicazioni del pubblico ministero, quelle con espressioni lesive della reputazione delle persone o con dati sensibili; c) le modalità di esecuzione delle operazioni (utilizzo di impianti e intercettazioni telematiche), rimangono invariate salvo precisazioni relative all’utilizzo del captatore informatico; d) i verbali delle intercettazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione, il quale li deposita entro 5 giorni – unitamente ai decreti di autorizzazione – (non più presso la segreteria ma) nell’archivio riservato di cui all’art. 269, comma 1, c.p.p. (comma 4); e) se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice può disporre il differimento non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 5 non modificato). Qualora il deposito avvenga unitamente all’emissione dell’avviso ex art 415-bù si attiva un apposito procedimento di selezione delle intercettazioni utilizzabili; f) effettuato il deposito (nei 5 giorni, ex comma 4, ovvero nel termine fissato dal giudice ai sensi del comma 5), il pubblico ministero ne dà immediatamente comunicazione ai difensori che hanno facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni entro il termine stabilito dallo stesso, che può essere prorogato dal giudice (comma 6, primo periodo, non modificato); g) scaduto il termine per l’esame degli atti da parte dei difensori, si avvia la fase destinata alla selezione del materiale probatorio, eventualmente mediante la partecipazione delle parti all’udienza “stralcio” cui è dato avviso ventiquattro ore prima (comma 3 terzo periodo, non modificato), con stralcio delle intercettazioni irrilevanti (in precedenza non manifestamente irrilevanti) e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza (coerentemente col nuovo comma 2-bis) (comma 6-bis, secondo periodo, in parte modificato); h) il giudice: anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431 (come già avveniva nella prassi), dispone la trascrizione integrale delle intercettazioni, da effettuare con le forme della perizia (comma 7, primo periodo, parzialmente modificato); trascrizioni che sono inserite nel fascicolo per il dibattimento (comma 7, secondo periodo, non modificato) con il consenso delle parti, può disporre l’utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini (comma 7, terzo periodo, introdotto dalla riferma ma già presente nella prassi); i) i difensori hanno facoltà di estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione delle registrazioni su idoneo supporto (comma 8, non modificato salvo una dizione formale)”[25]
Le modifiche apportate all’art. 269 c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. f), d.l. n. 161/2019 ha modificato l’art. 269 c.p.p. nella seguente maniera: “all’articolo 269: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall’articolo 454, comma 2-bis, per l’esercizio dei loro diritti e facolta’ e’ consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»; 2) il comma 1-bis e’ abrogato; 3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu’ soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non e’ necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.»” c.p.p..
Di conseguenza, se prima era disposto che i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, erano conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto e al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell’imputato per l’esercizio dei loro diritti e facoltà ed era in ogni caso consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate, è adesso contemplato che i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni e (come recitava perlomeno in parte già l’art. 269, c. 1-bis c.p.p. abrogato come visto poco prima) non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5, c.p.p.[26] o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari mentre al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268[27] e 415-bis[28] o nel caso previsto dall’articolo 454, comma 2-bis, c.p.p.[29] per l’esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.
Allo stesso modo, se prima era disposto che gli interessati, a tutela della riservatezza, potevano chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite al giudice che ha autorizzato o convalidato l’intercettazione, adesso tale richiesta può riguardare solo la documentazione non necessaria per il procedimento fermo restando che allora, come ora, il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127 c.p.p.[30].
Le modifiche apportate all’art. 270 c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. g), d.l. n. 161/2019 dispone quanto segue: “all’articolo 270: 01) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: “1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’articolo 266, comma 1″»; 1) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali e’ stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’articolo 266, comma 2-bis.»; 2) al comma 2, al secondo periodo le parole «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 268, commi 6, 7 e 8.»”.
Di conseguenza, per effetto di questa disposizione legislativa, l’art. 270, c. 1, c.p.p. che originariamente stabiliva che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza, ora si riferisce pure ai reati di cui all’art. 266, c. 1, c.p.p. vale a dire i seguenti illeciti penali: delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4; delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4; delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; delitti di contrabbando; reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall’art. 609-undecies c.p.; delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale; delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Inoltre, se prima era disposto che i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, adesso è viceversa stabilito che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 270 c.p.p., i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti indicati dall’articolo 266, comma 2-bis, c.p.p., vale a dire, come già esaminato in precedenza, i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. nonché i i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 c.p.p.; per effetto di questa modifica, da un lato, è “stata consentita, pertanto, l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni compiute tramite trojan anche per la prova di ulteriori delitti emersi dalle captazioni, previo giudizio di “indispensabilità” probatoria di tali esiti”[31] ma i “reati ulteriori che sono emersi, però, devono essere delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, oppure delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’art. 4 cod. proc. pen. (cioè, reati per i quali l’impiego del captatore “è sempre consentito” ex art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.)”[32], dall’altro, dall’inciso “fermo restando quanto previsto dal comma 1 …”, “con il quale si apre la norma sembra potersi desumere che, ai sensi dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. anche ai risultati delle intercettazioni tra presenti compiute mediante trojan si applica il divieto di utilizzazione probatoria per reati oggetto di un “diverso procedimento””[33] nel senso che tale “divieto è superabile solo se il reato oggetto di un diverso procedimento emerso dalle captazioni rientra nel catalogo di quelli per i quali è sempre consentito l’uso del captatore per la realizzazione di intercettazioni tra presenti ai sensi dell’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen.”[34] e dunque tali esiti “possono essere usati per la prova solo se il reato emerso rientra tra i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, o i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell’art. 4 cod. proc. pen. (cioè, tra reati per i quali l’impiego del captatore “è sempre consentito”)”[35].
Infine, se prima era previsto che si applicavano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater c.p.p., adesso rilevano le disposizioni dell’articolo 268, commi 6, 7 e 8, c.p.p. (e già esaminate in precedenza).
La modifica apportata all’art. 291 c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. h), d.l. n. 161/2019 prevede che “all’articolo 291, comma 1, dopo le parole: “conversazioni rilevanti,” sono inserite le seguenti: “e comunque conferiti nell’archivio di cui all’articolo 269,””.
Dunque, tra gli elementi che la pubblica accusa deve presentare al giudice quando richiede l’applicazione di una misura coercitiva, vi devono essere anche i verbali di cui all’art. 268, c. 2, c.p.p. vale a dire i verbali in cui sono trascritti, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate) inerenti le conversazioni e le comunicazioni conferiti nell’archivio di cui all’art. 269 c.p.p. ossia, come visto prima, quell’archivio in cui sono conservati integralmente i verbali e le registrazioni.
“Secondo questa disposizione, dunque, il pubblico ministero seleziona nel materiale che deriva dalle intercettazioni – che è confluito nell’archivio – quello che ritiene rilevante ai fini della richiesta di misura cautelare, trasmettendolo al Gip.”[36].
La modifica apportata all’art. 293 c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. i), d.l. n. 161/2019 dispone che all’“articolo 293, comma 3, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all’articolo 291, comma 1″” c.p.p..
Quindi, nel caso in cui un’ordinanza, con cui viene disposta la custodia cautelare o una misura diversa da questa, una volta eseguita o notificata, venga depositata nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa, è riconosciuto al difensore il diritto di di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all’articolo 291, comma 1, c.p.p. ossia, come appena visto poco prima, i verbali di cui all’articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell’archivio di cui all’articolo 269 c.p.p..
“Il difensore dell’indagato, dunque, ha diritto di ricevere la trasposizione, su supporto idoneo, delle registrazioni al fine di procedere all’ascolto diretto e, quindi, di avere cognizione integrale delle stesse e non del solo verbale riassuntivo redatto dalla polizia giudiziaria”[37] fermo restando che, “in assenza della trascrizione effettuata dal perito, l’interesse difensivo si appunta sull’accesso diretto, tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero per formulare al giudice le sue richieste”[38].
La modifica apportata all’art. 295 c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. l), d.l. n. 161/2019 statuisce che “all’articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270»”.
Dunque, al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, si applicano, ove possibile, non più le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater c.p.p. (tutte norme giuridiche abrogate), ma adesso solo quelle di cui agli articoli 268, 269 e 270 c.p.p..
La modifica apportata all’art. 415-bis c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. m), d.l. n. 161/2019 dispone che “all’articolo 415-bis, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facolta’ di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facolta’ di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore puo’, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo’ avanzare al giudice istanza affinche’ si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6.»”.
La disposizione in esame, quindi, “affida in prima battuta il compito di selezionare le intercettazioni “rilevanti” al pubblico ministero, limitando l’intervento del giudice solo ai casi di disaccordo tra accusa e difesa, in particolare sulle ulteriori conversazioni o comunicazioni di cui la difesa volesse sollecitare l’acquisizione”[39] fermo restando che, pur “in mancanza di una specifica previsione in tal senso, dal tenore complessivo della norma in esame è lecito desumere che il pubblico ministero, nel formulare l’avviso di conclusione delle indagini, dovrà espressamente indicare le comunicazioni giudicate rilevanti e di cui intende avvalersi”[40] nel senso che, in “tale fase, sarà sufficiente la mera indicazione dei dati identificativi delle comunicazioni e, quindi, la data, il numero progressivo ed il numero di Registro delle intercettazioni telefoniche (RIT), in modo da consentire alla difesa non solo di procedere alla consultazione delle comunicazioni, ma anche di verificare la corrispondenza rispetto ai decreti autorizzativi”[41].
Pertanto, individuate “le comunicazioni che, a giudizio dell’organo inquirente, sono utilizzabili e rilevanti, al difensore dell’indagato è data facoltà di esaminare per via telematica tutti gli atti relativi alle intercettazioni ed ascoltare le registrazioni; il riferimento all’accesso “telematico” va evidentemente letto in correlazione alle modalità di istituzione e tenuta dell’archivio disciplinato dall’art. 89-bis, disp. att. cod. proc. pen.”[42] (che esamineremo da qui a poco).
L’accesso all’archivio, a sua volta “dovrà permettere la visualizzazione e l’ascolto di tutto il materiale ivi conservato, mentre diversa è la disciplina concernente l’estrazione di copie che è espressamente consentita con esclusivo riferimento alle registrazioni ed ai flussi informatici indicati come rilevanti dal pubblico ministero”[43].
Difatti, qualora “il difensore individui ulteriori captazioni ritenute rilevanti può, entro il termine di 20 giorni dall’avviso, indicarle al pubblico ministero chiedendo il rilascio di copia”[44].
A fronte di tale richiesta, dal canto suo, “il pubblico ministero è chiamato a valutarla e, se la ritiene fondata, a rilasciare le copie, ovvero in caso contrario, dovrà emettere un decreto motivato di rigetto” mentre solo “a fronte del dissenso dell’organo dell’accusa si innesta la fase che vede il controllo da parte del giudice, nelle forme di cui all’art. 268, comma 6, cod. proc. pen., per la cui attivazione è comunque richiesta un’istanza da parte del difensore che si è visto rigettare la richiesta da parte del pubblico ministero””[45].
L’abrogazione dell’art. 422, c. 4-bis, c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. n), d.l. n. 161/2019 statuisce che “all’articolo 422, il comma 4-bis e’ soppresso”.
Non è più dunque in vigore questa norma procedurale che prevedeva che se “la richiesta di cui al comma 1 (ossia la richiesta volta ad assumere le delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere ndr.) ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater” c.p.p. e ciò perché questi articoli del c.p.p. sono stati abrogati.
La modifica apportata all’art. 454 c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. o), d.l. n. 161/2019 prevede che “all’articolo 454, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora non abbia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall’articolo 456, comma 4, il difensore puo’ depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore puo’ avanzare al giudice istanza affinche’ si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma puo’ essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore.»”.
Dunque, se la pubblica accusa non agisce a norma dell’art. 268, c. 4, c. 5 e c. 6, c.p.p. (già esaminati in precedenza), con la richiesta di giudizio immediato, costei deposita l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova ed, entro quindici giorni dalla notifica prevista dall’articolo 456, comma 4, c.p.p., ossia la notifica della richiesta di giudizio immediato e del decreto di giudizio immediato eseguito all’imputato e alla persona offesa, il difensore puo’ depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia mentre sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato fermo restando che, in caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore puo’ avanzare al giudice istanza affinche’ si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6, c.p.p. (già illustrate in precedenza) e il termine di cui al presente comma puo’ essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore.
“In tal caso, dunque, il difensore legittimato all’accesso all’archivio ai fini dell’esercizio di tale specifica facoltà di implementazione dell’elenco delle intercettazioni rilevanti dovrebbe essere anche il difensore della persona offesa (ove nominato)”[46] e ciò “ai sensi dell’art. 131-bis, disp. att. cod. proc. pen. che, in linea generale, riconosce alle parti, alla persona offesa e ai difensori la facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti indicati dall’art. 419, commi 2 e 3 cod. proc. pen. durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell’udienza preliminare”[47] fermo restando che, come appena visto, in “sede di conversione del d.l. è stata, inoltre, introdotta una modifica al comma 2-bis dell’art. 454 cod. proc. pen., che consente al difensore di chiedere la proroga del termine di ulteriori dieci giorni”[48].
La soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 472, c. 1, c.p.p.
L’art. 2, c. 1, lett. p), d.l. n. 161/2019 statuisce che “all’articolo 472, comma 1, l’ultimo periodo e’ soppresso”.
Non è pertanto più in vigore questo periodo che così disponeva: “Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all’articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale”.
L’abrogazione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 493-bis c.p.p
L’art. 2, c. 1, lett. q), d.l. n. 161/2019 prevede che “gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 493-bis sono abrogati”.
Non sono pertanto più in vigore queste norme procedurali: art. 268-bis c.p.p. (“1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e forma l’elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova. 2. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso della facoltà di esaminare gli atti, di prendere visione dell’elenco di cui al comma 1, nonché di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. 3. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini”); art. 268-ter c.p.p. (“1. L’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l’adozione di una misura cautelare è disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell’elenco formato a norma dell’articolo 268-bis, comma 1, e ne dà contestualmente comunicazione ai difensori. 3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di cui all’articolo 268-bis, comma 2, hanno facoltà di richiedere l’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell’elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l’eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell’articolo 268. Tale termine può essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni. 4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l’immediata trasmissione al giudice. 5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie. 6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, può chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dai commi precedenti, l’eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l’irrilevanza”); art. 268-quater c.p.p. (“1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d’ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. A tal fine può procedere all’ascolto delle conversazioni e comunicazioni. 2. Quando necessario, l’ordinanza è emessa all’esito dell’udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori. 3. Con l’ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all’articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. 4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite. 5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio riservato di cui all’articolo 269, comma 1. 6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni”); art. 493-bis c.p.p. (“1. Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. 2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. 3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia”).
Le modifiche apportate agli articoli 89, 89-bis e 92 disp. att. c.p.p.
Il d.l. n. 161/2019 ha apportato anche delle modifiche di alcune norme delle disp. att. del c.p.p..
In particolare, l’art. 2, c. 2, lett. a), d.l. n. 161/2019 statuisce che alle “norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 89 e’ sostituito dal seguente: «Art. 89. (Verbale e registrazioni delle intercettazioni). – 1. Il verbale delle operazioni previsto dall’articolo 268 comma 1 del codice contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalita’ di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonche’ i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. 2. Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili , devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. 3. Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita’ della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrita’ che assicurino l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso. 4. Quando e’ impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all’articolo 268 del codice da’ atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. 5. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all’articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalita’ tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell’operazione si da’ atto nel verbale.»”.
Dunque per effetto di questo novum legislativo, rispetto alla versione precedente: a) è adesso previsto che, quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e, adesso, solo ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni; b) è ora stabilito che, ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono (e non più possono) essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia e detto “decreto è stato adottato dal Ministero della Giustizia, con d.m. 20 aprile 2018, pubblicato sul Bollettino ufficiale 31 maggio 2018, n. 10”[49]; c) nei casi previsti di cui alla lettera b), se prima era disposto che le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica, adesso è stabilito che tali comunicazioni intercettazioni non vengano trasferite, ma conferite.
Ciò posto, a sua volta, l’art. 2, c. 2, lett. b), d.l. n. 161/2019 dispone che “l’articolo 89-bis e’ sostituito dal seguente: «Art. 89-bis (Archivio delle intercettazioni). – 1. Nell’archivio digitale istituito dall’articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. 2. L’archivio e’ gestito con modalita’ tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui e’ vietata l’utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita’ di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 3. All’archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e’ annotato in apposito registro, gestito con modalita’ informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia e’ annotato in apposito registro, gestito con modalita’ informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.»”.
Orbene, anche in questo caso, procedendo a un raffronto comparativo tra la norma previgente e quella attualmente in vigore, può osservarsi che: I) se prima era disposto che l’ufficio del pubblico ministero era istituito l’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono, è adesso stabilito che questo archivio, ora digitale, è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica; II) se prima era disposto che l’archivio era gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita il quale impartiva, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito, è ora contemplato, da un lato, che l’archivio e’ gestito con modalita’ tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui e’ vietata l’utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia, dall’altro, che il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita’ di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito; III) se prima era disposto che i difensori delle parti potevano ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio ma non potevano ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi, è adesso invece sancito che i difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice e ogni rilascio di copia e’ annotato in apposito registro, gestito con modalita’ informatiche e in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.
L’art. 2, c. 2, lett. c), d.l. n. 161/2019, infine, per una evidente esigenza di coordinamento sancisce che “all’articolo 92, comma 1-bis, dopo le parole «conservazione nell’archivio» e’ soppressa la parola «riservato»” posto che la rubrica dell’art. 89-bis disp. att. c.p.p. “Archivio riservato delle intercettazioni” è stata sostituita con “Archivio delle intercettazioni”.
Le novità introdotte nel decreto legislativo n. 216/2017 entrate in vigore dopo il 31 agosto del 2020
Prefazione
Come già accennato in precedenza, sebbene l’art. 9, c. 1, decreto legislativo, 20/12/2017, n. 216, statuisce che le “disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020” sono talune di esse sono effettivamente applicabili decorsa questa data.
Infatti, molte delle norme previste da queste disposizioni sono state abrogate per effetto di quanto previsto dal d.l. n. 161/2019.
Si pone dunque il problema di capire innanzitutto quali di queste norme non rilevino più nel caso di specie, per poi comprendere quali invece siano effettivamente applicabili ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.
Le disposizioni prevedute nel d.lgs. n. 216/2017 non applicabili ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 in quanto abrogate
Tra quelle che non sono entrate in vigore dopo il 31 agosto del 2020, tra quelle previste nel d.lgs. n. 216/2017, e citate dall’art. 9 di questo decreto legislativo, rilevano le seguenti: 1) art. 2, c. 1, lett. c) (“all’articolo 267, comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’ufficiale di polizia giudiziaria provvede a norma dell’articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.»”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. d), n. 3, d.l. n. 161/2019; 2) art. 2, c. 1, lett. d), n. 1, prima parte (“all’articolo 268: 1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. E’ vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonche’ di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione e’ intervenuta”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. e), n. 1, d.l. n. 161/2019; 3) art. 2, c. 1, lett. d), n. 1, seconda parte (“all’articolo 268: 1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: (…) 2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo’ disporre che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne ritiene la rilevanza per i fatti oggetto di prova. Puo’ altresi’ disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie a fini di prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili dalla legge.»”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. e), n. 2, d.l. n. 161/2019; 4) art. 2, c. 1, lett. d), n. 2 (“il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio di cui all’articolo 269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga. Il pubblico ministero dispone con decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni rende necessario, in ragione della complessita’ delle indagini, che l’ufficiale di polizia giudiziaria delegato all’ascolto consulti le risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non trasmesso.»”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. e), n. 3, d.l. n. 161/2019; 5) art. 2, c. 1, lett. e) (“i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati”) per effetto di quanto previsto dall’art. 2, c. 1, lett. e), n. 3, d.l. n. 161/2019); 6) art. 3, c. 1, lett. a) (“1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 242, comma 2, le parole: «a norma dell’articolo 268 comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 493-bis, comma 2»”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. b), n. 1, d.l. n. 161/2019; 7) art. 3, c. 1, lett. b) (“Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) dopo l’articolo 268 sono inseriti i seguenti: «Art. 268-bis (Deposito di verbali e registrazioni). – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita le annotazioni, i verbali e le registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e forma l’elenco delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova. 2. Ai difensori delle parti e’ immediatamente dato avviso della facolta’ di esaminare gli atti, di prendere visione dell’elenco di cui al comma 1, nonche’ di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. 3. Se dal deposito puo’ derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo, non oltre la chiusura delle indagini. Art. 268-ter. (Acquisizione al fascicolo delle indagini). – 1. L’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l’adozione di una misura cautelare e’ disposta dal pubblico ministero, con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico ministero, entro cinque giorni dal deposito, presenta al giudice la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell’elenco formato a norma dell’articolo 268-bis, comma 1, e ne da’ contestualmente comunicazione ai difensori. 3. I difensori, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di cui all’articolo 268-bis, comma 2, hanno facolta’ di richiedere l’acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini di prova, non comprese nell’elenco formato dal pubblico ministero, ovvero l’eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui e’ vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell’articolo 268. Tale termine puo’ essere prorogato dal giudice per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessita’ del procedimento e del numero delle intercettazioni. 4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, e’ depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne cura l’immediata trasmissione al giudice. 5. Il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie. 6. Il pubblico ministero, in relazione alle comunicazioni o conversazioni di cui al comma 1, puo’ chiedere al giudice, con le modalita’ e nei termini indicati dai commi precedenti, l’eliminazione dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui ritiene, per elementi sopravvenuti, l’irrilevanza. Art. 268-quater. (Termini e modalita’ della decisione del giudice). – 1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice dispone con ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d’ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui e’ vietata l’utilizzazione. A tal fine puo’ procedere all’ascolto delle conversazioni e comunicazioni. 2. Quando necessario, l’ordinanza e’ emessa all’esito dell’udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori. 3. Con l’ordinanza viene meno il segreto sugli atti e i verbali delle conversazioni e comunicazioni oggetto di acquisizione. Essi sono inseriti nel fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5. A tal fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del pubblico ministero, del contenuto delle comunicazioni o conversazioni acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni di cui all’articolo 268, comma 2, sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione e’ intervenuta. 4. I difensori possono fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento idoneo alla riproduzione dei dati e possono ottenere copia dei verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni acquisite. 5. Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell’archivio riservato di cui all’articolo 269, comma 1. 6. Alle operazioni di acquisizione provvede il giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni.»”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. q), d.l. n. 161/2019; 8) art. 3, c. 1, lett. c) (“all’articolo 269: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. – I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio riservato presso l’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, e sono coperti da segreto. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell’imputato per l’esercizio dei loro diritti e facolta’ e’ in ogni caso consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.»; 2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis.- Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5.»; 3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «quando la documentazione non e’ necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza,» sono sostituite dalle seguenti: «a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite»”) in quanto abrogato rispettivamente, al numero 1) dall’art. 2, c. 1, lett. f), n. 1, d.l. n. 161/2019, al numero 2) dall’art. 2, c. 1, lett. f), n. 2, d.l. n. 161/2019 e, al numero 3), dall’art. 2, c. 1, lett. f), n. 3, d.l. n. 161/2019; 9) art. 3, c. 1, lett. d) (“all’articolo 270, comma 2, secondo periodo, le parole: «dell’articolo 268 commi 6, 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater »;”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. g), n. 2, d.l. n. 161/2019); 10) art. 3, c. 1, lett. g) nella parte in cui prevede che all’articolo 293, comma 3, c.p.p. è aggiunto il seguente periodo: “Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate” essendo stato abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. i), d.l. n. 161/2019); 11) art. 3, c. 1, lett. h) (“all’articolo 295, comma 3, secondo periodo, le parole: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270»”) essendo stato abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. l), d.l. n. 161/2019; 12) art. 3, c. 1, lett. i) (“all’articolo 422, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Se la richiesta di cui al comma 1 ha ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater.»”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. n), d.l. n. 161/2019; 13) art. 3, c. 1, lett. l) (“all’articolo 472, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice dispone che si proceda a porte chiuse alle operazioni di cui all’articolo 268-ter quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale.»;”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. p), d.l. n. 161/2019; 14) art. 3, c. 1, lett. m) (“dopo l’articolo 493 e’ inserito il seguente: «Art. 493-bis (Trascrizione delle intercettazioni). – 1. Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. 2. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. 3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.»”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. q), d.l. n. 161/2019; 15) art. 4, c. 1, lett. d) (“all’articolo 270, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali e’ stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza.»”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 1, lett. g), n. 1, d.l. 161/2019; 16) art. 5, c. 1, lett. a) (“1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 89: 1) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma impiegato e i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.»; 2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. 2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l’acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilita’ della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrita’, in modo da assicurare l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato. 2-quater. Quando e’ impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all’articolo 268 del codice da’ atto delle ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate. 2-quinquies. Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all’articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalita’ tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell’operazione si da’ atto nel verbale.»”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 2, lett. a), d.l. 161/2019); 17) art. 5, c. 1, lett. b) (“dopo l’articolo 89 e’ inserito il seguente: «Art. 89-bis (Archivio riservato delle intercettazioni). – 1. Presso l’ufficio del pubblico ministero e’ istituito l’archivio riservato previsto dall’articolo 269, comma 1, del codice, nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. 2. L’archivio e’ gestito, anche con modalita’ informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalita’ tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalita’ di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. 3. All’archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso e’ annotato in apposito registro, gestito con modalita’ informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati. 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell’archivio, ma non possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti ivi custoditi.»”) in quanto abrogato dall’art. 2, c. 2, lett. b), d.l. 161/2019.
Le norme prevedute nel d.lgs. n. 216/2017 che sono entrate in vigore dopo il 30 agosto del 2020.
Al contrario, fermo restando che altre norme sono state ulteriormente ampliate nel contenuto, ma non abrogate in relazione alle novità introdotte nel d.lgs. n. 216/2017, in relazione al tema trattato in questo scritto, sono applicabili ai procedimenti procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 le seguenti norme giuridiche prevedute da questo decreto legislativo: a) art. 2, c. 1, lett. a) (“1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 103, comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non puo’ essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione e’ intervenuta.»”); b) art. 3, c. 1, lett. e), n. 2 (“dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente: «1-ter. – Quando e’ necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.»;”); c) art. 3, c. 1, lett. f) (“all’articolo 292, dopo il comma 2-ter e’ inserito il seguente: «2-quater. Quando e’ necessario per l’esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali.»”); d) art. 3, c. 1, lett. g) (nella parte in cui questa norma non è stata abrogata per effetto dell’art. 2, c. 1, lett. i), d.l. n. 161/2019 e quindi nella parte in cui è disposto che all’articolo 293, comma 3, c.p.p. è aggiunto il seguente periodo: “Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni”; e) art. 4, c. 1, lett. a) (“1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 266: 1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che puo’ essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile»; 2) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e’ sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.»”); f) art. 4, c. 1, lett. b) (“all’articolo 267: 1) al comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto che autorizza l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalita’ per lo svolgimento delle indagini; nonche’, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e’ consentita l’attivazione del microfono.»; 2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero puo’ disporre, con decreto motivato, l’intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto e’ trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalita’ e gli effetti indicati al comma 2.»”); g) art. 4, c. 1, lett. c) (“all’articolo 268, comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra presenti, l’ufficiale di polizia giudiziaria puo’ avvalersi di persone idonee di cui all’articolo 348, comma 4.»”); h) art. 4, c. 1, lett. e) (“all’articolo 271: 1) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all’inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.»; 2) al comma 3, dopo le parole: «previste dai commi 1» sono inserite le seguenti: «,1-bis»”); i) art. 5, c. 1, lett. c) (salvo la soppressione della parola “riservato” (“all’articolo 92, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente: «1-bis. Contestualmente sono restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell’archivio [riservato] di cui all’articolo 89-bis, gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili.».”); l) art. 7 (“1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile. 2. I requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee di affidabilita’, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitano all’esecuzione delle operazioni autorizzate. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissati i criteri a cui il procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalita’ di accesso all’archivio [riservato] di cui all’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi”).
Conclusioni
Le modifiche introdotte da queste riforme presentano molti aspetti interessanti e innovativi, ma anche diverse criticità.
Non resta dunque che aspettare come e in che termini queste novità normative verranno applicate in sede giurisprudenziale.
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Note
[1]Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, Rel.: 35/20, Roma, 23 marzo 2020, in www.cortedicassazione.it.
[2]Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, Rel.: 35/20, Roma, 23 marzo 2020, in www.cortedicassazione.it.
[3]Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, OGGETTO: linee guida per l’applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni o comunicazioni (riforma delle intercettazioni), 27 agosto 2020, in http://www.procura.tivoli.giustizia.it/.
[4]Ibidem.
[5]Ibidem.
[6]Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, Rel.: 35/20, Roma, 23 marzo 2020, in www.cortedicassazione.it.
[7]Ai sensi del quale: “Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie”.
[8]Secondo cui: “Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.
[9]Alla stregua del quale: “Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all’articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma”.
[10]Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, OGGETTO: linee guida per l’applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni o comunicazioni (riforma delle intercettazioni), 27 agosto 2020, in http://www.procura.tivoli.giustizia.it/.
[11]Per cui: “Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale”.
[12]Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, OGGETTO: linee guida per l’applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni o comunicazioni (riforma delle intercettazioni), 27 agosto 2020, in http://www.procura.tivoli.giustizia.it/.
[13]Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, Rel.: 35/20, Roma, 23 marzo 2020, in www.cortedicassazione.it.
[14]Ibidem.
[15]Ibidem.
[16]Secondo il quale: “Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all’articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.
[17]Per cui: “Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.
[18]A tal riguardo è stato però rilevato che “nonostante l’abrogazione parziale del disposto dell’art. 267, comma 4, cod. proc. pen. nella parte relativa all’informativa della p.g. al p.m. – l’obbligo di comunicazione delle conversazioni ritenute non suscettibili di trascrizione permane e trova origine direttamente nel fatto che le intercettazioni sono svolte sotto la vigilanza del pubblico ministero” (Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, Rel.: 35/20, Roma, 23 marzo 2020, in www.cortedicassazione.it).
[19]Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, Rel.: 35/20, Roma, 23 marzo 2020, in www.cortedicassazione.it.
[20]Ibidem.
[21]Ibidem.
[22]Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Direttiva in materia di intercettazioni (D.L. 30.12.2019 n. 161, n. 163/20 Prot., 6 luglio 2020, in www.procura.milano.giustizia.it.
[23]Ai sensi del quale: “I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell’ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all’articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall’articolo 454, comma 2-bis, per l’esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate”.
[24]Secondo cui: “1. Immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell’articolo 236; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva”.
[25]Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, OGGETTO: linee guida per l’applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni o comunicazioni (riforma delle intercettazioni), 27 agosto 2020, in http://www.procura.tivoli.giustizia.it/.
[26]Per il quale: “’atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l’ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell’articolo 357” c.p.p..
[27]Visto, perlomeno in parte, già in precedenza.
[28]Secondo cui: “1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari. 2. L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. 2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6. 3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. 4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni. 5. Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione”.
[29]Alla stregua del quale: “Qualora non abbia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l’elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall’articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore”.
[30]Per cui: “1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità. 6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’art. 140 comma 2”, c.p.p..
[31]Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Relazione su novità normativa La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, Rel.: 35/20, Roma, 23 marzo 2020, in www.cortedicassazione.it.
[32]Ibidem.
[33]Ibidem.
[34]Ibidem.
[35]Ibidem.
[36]Ibidem.
[37]Ibidem.
[38]Ibidem.
[39]Ibidem.
[40]Ibidem.
[41]Ibidem.
[42]Ibidem.
[43]Ibidem.
[44]Ibidem.
[45]Ibidem.
[46]Ibidem.
[47]Ibidem.
[48]Ibidem.
[49]Ibidem.
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