Le ingiunzioni di pagamento del giudice amministrativo ai sensi della legge n. 205 del 2000

Redazione 02/09/03
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di Federico Lorenzini

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1. Cenni generali sulla tutela cautelare. 1.1. Segue:la ratio di effettività. 1.2. Segue: la strumentalità.

2. La tutela cautelare atipica: i precedenti giurisprudenziali. 3. In particolare l’orientamento della

diretta applicabilità degli istituti del processo civile al processo amministrativo. 4. L’ordinanza 31

marzo 2000, n. 1, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. 5. Le ingiunzioni di pagamento

dell’articolo 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205. 5.1. segue l’esecuzione delle ingiunzioni di

pagamento. 6. La differenza rispetto ai decreti ingiuntivi di cui all’articolo 8 della legge 21 luglio

2000, n. 205. 7. Considerazioni conclusive.

1. Cenni generali sulla tutela cautelare.

La legge n. 205 del 2000, contiene numerose disposizioni in materia di tutela cautelare

modificando le scarne disposizioni di cui agli articoli 21 e 28 della legge 6 dicembre 1971, n.1034,

con novità di notevole rilievo anche se in buona parte ricognitive di soluzioni che parte della

giurisprudenza aveva già applicato. Alcune disposizioni, pertanto, costituiscono un avallo del

legislatore a soluzioni giurisprudenziali già note, sia pure al fine di precisarne la portata ed

estenderne l’applicazione, altre sono dirette a contrastare alcuni orientamenti giurisprudenziali

affermatisi ed altre ancora costituiscono soluzioni originali almeno in parte o quantomeno per la

portata generale che possono assumere eventualmente in ogni tipo di controversie. Va, infatti,

inquadrata anche l’ingiunzione cautelare di pagamento nell’ambito dei principi generali della tutela

cautelare quali delineati dalla legge 205 del 2000. Le ingiunzioni di pagamento, infatti,

costituiscono una forma di tutela cautelare recepita dalla legge 205 e, a mio parere, generalizzata

in relazione a tutte le posizioni soggettive tutelabili davanti al giudice amministrativo, siano esse di

diritto soggettivo o di interesse legittimo. Si tratta, quindi, anche in questo caso di un avallo a

soluzioni giurisprudenziali già riscontrabili nelle decisioni di alcuni tribunali amministrativi regionali

ancorché, normalmente, limitate all’ipotesi di diritti soggettivi nell’ambito della giurisdizione

esclusiva attribuita dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Del resto la nota ordinanza n. 1

del 2000 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, era stata sollecitata dall’esigenza “di

individuazione degli strumenti di tutela (cautelare e sommaria) dei crediti pecuniari dei titolari di

farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale”.

1.1. Segue:la ratio di effettività

E’ bene precisare che anche per le ingiunzioni di pagamento, in sede cautelare, indubbiamente il

fine perseguito è quello dell’effettività della tutela giurisdizionale che costituisce un’esigenza

affermata ad ogni livello sia normativo (articolo 24 della Costituzione) che giurisprudenziale anche

da parte della stessa normativa comunitaria (vedi il puntuale riferimento nel Decreto Presidenziale

Tar Emilia Romagna- Bologna, n. 1 del 2000) e sulla quale più volte si è espressa la stessa Corte

Costituzionale (tra le tante Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). Tale finalità condiziona

sicuramente l’interpretazione delle norme quando si vogliono individuare gli effetti della tutela

cautelare anche per quanto concerne le ingiunzioni di pagamento in sede cautelare, le quali, pur

disponendo il pagamento somme, costituiscono misure cautelari provvisorie dirette a garantire

l’effettività della tutela.

1.2. Segue: la strumentalità.

Tuttavia un altro importantissimo parametro interpretativo di riferimento che va parimenti

considerato al fine di individuare la portata e gli effetti delle ingiunzioni di pagamento, in sede

cautelare, è il carattere provvisorio e strumentale della tutela cautelare in genere e, quindi, anche

di dette ingiunzioni.

Depongono in questo senso oltre la finalità dell’istituto della tutela cautelare anche puntuali

indicazioni normative chiaramente dirette ad evitare che la tutela cautelare sostituisca la decisione

di merito e sia esaustiva della tutela giurisdizionale. Anche se talvolta l’esigenza di effettività

comporta che l’effetto della tutela cautelare, sia pure a carattere provvisorio e, quindi, destinata a

cadere con la decisione finale, sia rapportata non al contenuto della sentenza ma all’attività posta in

essere successivamente dalla P. A. in ottemperanza al giudicato stesso. E’ questo proprio il caso

delle previste ordinanze cautelari in materia di pagamento somme che, in sede cautelare,

consentono di ottenere una statuizione che normalmente, nel normale rito processuale

amministrativo, si ottiene con la sentenza in sede di ottemperanza.

L’articolo 3 della legge n. 205 per questo aspetto fa riferimento “al tempo necessario a giungere

ad una decisione di merito”, nonchè all’idoneità “ad assicurare interinalmente gli effetti della

decisione sul ricorso” ed analoghe previsioni sono altresì contenute in altre norme tutte dirette a

precisare che sarà quella della decisione di merito la sede appropriata a definire la controversia.

In definitiva le “misure cautelari” non debbono rappresentare una forma di tutela sommaria bensì di

una tutela cautelare essendo comunque necessaria la decisione di merito, salvo la esplicita

previsione del procedimento ingiuntivo di cui al capo I, del libro IV, del codice di procedura civile,

applicabile ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 205 nella controversie devolute alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo, quale procedimento alternativo al rito ordinario.

Tali principi, pienamente applicabili anche alle ingiunzioni di pagamento in sede cautelare,

costituiscono indispensabili principi interpretativi degli effetti di dette ingiunzione e dei limiti degli

strumenti esecutivi utilizzabili.

Naturalmente molto importante è la possibilità, prevista dall’articolo 3, in sede di decisione della

domanda cautelare di definire il giudizio nel merito arrivando, quindi, in tale sede, ad una

pronuncia definitiva in forma semplificata e succintamente motivata, ai sensi dell’articolo 9 della

legge n. 205, che rende superflua la tutela cautelare richiesta, particolarmente idonea nell’ipotesi in

cui si sia già in grado, attesa la manifesta fondatezza della domanda, di determinare il quantum

dovuto.

Infatti, la natura cautelare, comporta, anche nel caso delle ingiunzioni di pagamento ex articolo 3

della legge 205 del 2000, la necessità di ottenere, comunque, una decisione definitiva di merito.

Ben diversa è, invece, l’ipotesi della tutela sommaria, non cautelare, prevista dall’articolo 8 della

legge 205 del 2000 il quale consente l’emanazione di decreti ingiuntivi che, se non opposti,

definiscono la controversia stante l’autonoma effetto preclusivo che ad essi si ricollega.

2. La tutela cautelare atipica: i precedenti giurisprudenziali.

Indubbiamente, i provvedimenti ingiuntivi, nell’ambito della tutela cautelare, costituiscono il punto

di arrivo di un’interessante evoluzione, prima giurisprudenziale e poi normativa, della tutela

cautelare. Infatti, l’originaria formulazione dell’articolo 21 della legge istitutiva dei Tar n. 1034 del

1971 che limitava la tutela cautelare alla mera sospensiva diretta alla provvisoria paralisi degli

effetti dell’atto impugnato fu ben presto interpretata, in linea con le esigenze di effettività, nel senso

di ammettere una tutela cautelare atipica. Le esigenze di una tutela cautelare “propulsiva” si è

manifestata con maggior evidenza nel momento in cui l’ordinamento giuridico tutela interessi

legittimi pretensivi ed ancora di più nel momento in cui, in alcune materie, viene affidata al giudice

amministrativo anche la tutela dei diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva. Per quanto

concerne le ingiunzioni di pagamento, infatti, un precedente giurisprudenziale autorevole può

ravvisarsi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 1985 che, nelle controversie

patrimoniali in materia di pubblico impiego, dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21

della legge Tar del 1971, per contrasto con gli artt. 113 e 3 della Costituzione, nella parte in cui,

limitando la tutela cautelare alla sola sospensione del provvedimento amministrativo impugnato,

non prevedeva l’adozione di provvedimenti cautelari più idonei (vedi sul punto Ugo Di Benedetto,

La tutela cautelare nel pubblico impiego e nel giudizio amministrativo, in Foro Amministrativo,

1989, pag. 1625). Per effetto di questa sentenza il giudice amministrativo ha potuto disporre, in

via provvisoria e cautelare, a carico della pubblica amministrazione il pagamento di somme di

danaro di cui il dipendente risultava prima facie creditore (vedi gli ampi riferimenti in Ugo Di

Benedetto, diritto amministrativo, giurisprudenza i casi pratici, ed. Maggioli pag. 960 e seguenti) .

Le esigenze di una tutela cautelare più ampia, nelle forme di ingiunzioni di pagamento, si è poi

manifestata con maggior evidenza con la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo di nuove materie per effetto degli artt. 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 80, oggi riprodotto, con qualche modificazione dell’articolo 7 della legge 205 del 2000.

(Vedi Aldo Scola – Antonella Trentini, il nuovo processo amministrativo, commento alla legge 11

luglio 2000, 205, ed. Maggioli).

3. In particolare l’orientamento della diretta applicabilità degli istituti del processo civile

al processo amministrativo.

L’esigenza di tutela dei diritti soggettivi, a seguito dei nuovi casi di giudizio esclusiva, che

richiedeva l’emanazione di ingiunzioni di pagamento, sia in sede cautelare che sommaria, in

mancanza di una specifica previsione normativa, introdotta soltanto dalla legge 205 del 2000,

indusse la giurisprudenza a ricercare nell’ordinamento un diverso fondamento normativo per la loro

adozione. La problematica ha assunto maggiore rilevanza per effetto del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 80, che ha devoluto numerose materie alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo il quale si è trovato di fronte alla necessità di accordare tutela a nuove posizioni

soggettive in importanti e complesse materie senza alcuna riforma del processo amministrativo e,

quindi, senza la previsione normativa di nuovi poteri, avvenuta soltanto successivamente appunto

con la legge 21 luglio 2000, n. 205. Ciò aveva suscitato preoccupazione in ordine al rischio di una

compromissione della tutela del ricorrente proprio nelle questioni concernenti pretese patrimoniali.

Infatti, si prospettava il rischio di non assicurare una rapida soddisfazione delle ragioni creditore

stante le lungaggini proprie del processo amministrativo di merito. Anteriormente alla legge 205,

quindi, alcuni giudici avevano sollevato una questione di legittimità costituzionale, evidenziando

l’inadeguatezza del sistema processuale amministrativo con riferimento alle nuove materie (TAR

Campania, Napoli, 18 febbraio 1999, n. 445) mentre altri giudici si erano posti concretamente il

problema risolvendolo emanando collegialmente ordinanze ingiunzione di pagamento (vedi

l’esempio in Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ordinanza 26 maggio 1999). Il

fondamento giuridico di tali ordinanze talora veniva ravvisata nella interpretazione evolutiva

dell’articolo 21 della legge Tar del 1971, altre volte si tentò alla strada dell’applicabilità al

processo amministrativo delle norme del processo civile il quale consente, ai sensi dell’articolo 186

ter, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento. Altri Tar,

invece, si erano avvalsi dell’articolo 186 quater per emanare un’ordinanza di pagamento somme,

nei limiti in cui si era raggiunta la prova, revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Quest’ultima soluzione presentava il vantaggio di costituire un autonomo titolo esecutivo in caso di

estinzione del processo o di rinuncia, ad opera della parte intimata, alla pronuncia della sentenza.

Le diverse soluzioni proposte indussero a deferire la questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio

di Stato che, pronunciandosi con l’ordinanza n. 1 del 2000, escluse la possibilità di applicare al

processo amministrativo i suddetti istituti propri del processo civile.

4. L’ordinanza 31 marzo 2000, n. 1, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

L’ordinanza 31 marzo 2000, n. 1, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha analizzato

compiutamente le prospettive interpretative sopra indicate escludendo, come si è detto, la

possibilità d’innesto degli istituti processuali civilistici per questa problematica perché incompatibili

con la struttura del processo amministrativo, nel quadro normativo anteriore alla legge 205.

Nondimeno si è ritenuto che nel processo amministrativo non vi fosse alcuna lacuna

dell’ordinamento da colmare che richiedesse la necessità di fare ricorso agli artt. 186 ter e 186

quater del codice di procedura civile potendosi, comunque, assicurare piena ed effettiva tutela

giurisdizionale, anche in sede cautelare, attraverso l’interpretazione evolutiva dell’articolo 21,

ultimo comma, della legge 1034 del 1971. La suddetta ordinanza ha richiamato le numerose

pronunce della Corte Costituzionale in cui si afferma il principio che “la disponibilità delle misure

cautelari è strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale e costituisce l’espressione del

principio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione, in

attuazione dell’articolo 24 della Costituzione (Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249; Corte Cost.,

23 giugno 1994, n. 253; Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190). Con riferimento particolare alla

giurisdizione esclusiva, in relazione sia alla tutela degli interessi legittimi che alla tutela dei diritti

soggettivi, in quanto lo stesso legislatore non può precludere al giudice amministrativo

l’emanazione di ordinanze cautelari, idonee ad evitare che la durata del processo vada a danno

del ricorrente. Quanto alla tutela degli interessi legittimi, più volte la Corte Costituzionale ha

posto in evidenza «il carattere essenziale della procedura cautelare e l’intima compenetrazione

della stessa con il processo di merito, dichiarando illegittima l’esclusione o la limitazione del potere

cautelare con riguardo a determinate categorie di atti amministrativi o al tipo di vizio denunciato»

(Corte Cost., 16 luglio 1996, n. 249, cit.; Corte Cost., 17 luglio 1975, n. 227; Corte Cost., 27

dicembre 1974, n. 284). Pertanto, mediante un’ordinanza cautelare di sospensione del

provvedimento impugnato, per evitare che la durata del processo vada a danno del ricorrente nel

caso di sussistenza dei relativi presupposti (del fumus boni iuris e del danno grave ed

irreparabile), il giudice amministrativo può sospendere gli effetti dell’atto di cui prevede vi sarà

l’annullamento con la sentenza di cognizione e, in sua attesa, può disporre misure provvisorie”.

Applicando tali principi generali l’ordinanza n. 1 del 2000 ha riconosciuto che, già in sede

cautelare, e se del caso tramite un proprio ausiliario, il giudice amministrativo può ordinare tutte le

misure necessarie perché vi sia il pagamento di una somma e, in caso di non spontanea esecuzione

di detta pronuncia cautelare, il giudice amministrativo può sempre emanare tutte le misure che si

rendano opportune per farla materialmente eseguire, anche se non vi sono specifiche previsioni di

legge sulla sua esecuzione.

5. Le ingiunzioni di pagamento dell’articolo 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

È, quindi, in questo contesto giurisprudenziale che interviene la legge 21 luglio 2000, n. 205, che

ha dettato una disciplina più dettagliata anche della tutela cautelare.

Infatti, la legge n. 205 contiene significative novità sia per le previsioni generali sia per le ipotesi

specifiche, che, come si è visto, sono in gran parte riconducibili ad orientamenti giurisprudenziali.

L’articolo 3 fa riferimento testuale a “misure cautelari”, e l’articolo 4, comma quinto, fa riferimento

ad “opportune misure cautelari” ossia ad una terminologia non tecnica e non idonea ad individuare

contenuti predefiniti ai provvedimenti giudiziari. Già l’indicazione generale recepisce gli

orientamenti giurisprudenziali che già da tempo hanno consentito di superare forme di tutela

cautelare limitata alla sospensione degli effetti dell’atto, tanto è vero che, come si è visto, la

giurisprudenza (cfr. Cons Stato, Ad Plen, ord. n. 1 del 30 marzo 2000 per il testo vedi il sito

Internet www.diritto2000.it) aveva già ritenuto che la formulazione dell’articolo 21 della legge n.

1034 del 1971 non impedisce al giudice amministrativo di “pronunciare ordinanze cautelari

atipiche”. Una significativa novità normativa è, tuttavia, costituita dalla specifica previsione

normativa della possibilità di emettere, in sede cautelare, “l’ingiunzione di pagare una somma” ove

necessario per garantire gli effetti della decisione sul ricorso.

E’ stato, quindi, normativamente condiviso l’orientamento di vari tribunali che, già in passato,

avevano largamente utilizzato le cosiddette ordinanze cautelari propulsive anche nella forma di

ingiunzioni di pagamento anche se, talora, in applicazione analogica dei corrispondenti istituti del

processo civile.

Non vi è, quindi, nessun limite precostituito alle forme di tutela cautelare se non quelle derivanti dal

carattere strumentale e provvisorio della tutela stessa.

Va, infatti, ulteriormente ribadito, e ciò vale anche per le ingiunzioni di pagamento somme, che la

definizione dei giudizi deve avvenire nell’appropriata sede di merito, magari in forma semplificata o

consentendo una corsia preferenziale come emerge da numerose indicazioni ed in particolare

dall’articolo 4, comma terzo, dove la tutela cautelare, anche in questa sede senza limiti di

contenuto precostituito, rappresenta la estrema ratio in “casi di estrema gravità”.

In tale quadro normativo l’articolo 3 della legge n. 205, prevede espressamente, tra le misure

cautelari, “l’ingiunzione a pagare una somma”. Anche per questa misura vi sono dei precedenti

come nel caso citato del pubblico impiego per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.

190 del 1985. E’, tuttavia, interessante notare come con la legge n. 205 la possibilità è stata

prevista in via generale e, quindi, in ogni tipo di controversia. E’ da ritenere, quindi, ove ne

ricorrano naturalmente i presupposti, che tale possibilità non possa essere limitata ai soli casi di

giurisdizione esclusiva. Per i casi di giurisdizione esclusiva si era già espresso il Consiglio di Stato,

Adunanza Plenaria, con l’ordinanza n. 1 del 30 marzo 2000 che pur respingendo l’orientamento di

alcuni Tar per una diretta applicabilità del procedimento ingiuntivo civilistico (cfr. Tar Calabria,

Sez. Staccata di Reggio Calabria, ord. 26 maggio 1999, in Ugo Di Benedetto, Diritto

Amministrativo, ed Maggioli, 1999, pag. 977) aveva consentito, in sede di giurisdizione esclusiva,

che con l’ordinanza cautelare il giudice amministrativo potesse disporre il pagamento anticipato di

somme di cui si prevede che l’Amministrazione risulterà debitrice con la sentenza di cognizione.

La legge n. 205 ne ha, pertanto, ampliato la portata anche nell’ambito della giurisdizione generale

di legittimità a tutela di interessi legittimi. Ad esempio nel caso di sovvenzioni, ausilii e contributi

previsti da norme, soprattutto nel caso in cui non vi siano valutazioni discrezionali ma semplici

verifiche istruttorie o somme non contestate.

E’ da ritenere che i presupposti per l’ingiunzione di pagamento in sede cautelare, ai sensi

dell’articolo 3, siano gli stessi delle altre misure cautelari.

L’aver ricondotto, con tale specifica previsione normativa, l’emanazione delle ingiunzioni di

pagamento, nell’ambito del generale potere cautelare del giudice amministrativo, comporta alcune

conseguenze, in passato non scontate. In primo luogo, le suddette ingiunzioni, al pari delle altre

ordinanze cautelari, vanno pronunciate con l’ordinanza emessa in camera di consiglio. Si tratta,

quindi, di un potere collegiale da esercitarsi una volta proposto ricorso e non anche ante causam.

Ancorchè non specificamente precluso, infatti, appare difficilmente configurabile, in materia di

ingiunzioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 205, che sussistano i presupposti per

l’emanazione di un provvedimento presidenziale infatti il presidente del tribunale amministrativo

regionale, o della sezione cui il caso è assegnato, può disporre misure cautelari provvisorie con

decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio, prima della trattazione della domanda

cautelare soltanto in caso di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione

fino alla data della camera di consiglio dell’emanazione di un provvedimento giudiziario. Inoltre, il

decreto è efficace soltanto sino alla pronuncia del collegio cui l’istanza cautelare va sottoposta

nella prima camera di consiglio utile. Quindi, appare inutile l’emanazione dell’ingiunzione di

pagamento in via monocratica, da parte del presidente, essendo destinato a perdere effetto entro

pochi giorni e, probabilmente, prima della sua possibile esecuzione.

5.1. segue l’esecuzione delle ingiunzioni di pagamento.

L’esecuzione dei provvedimenti ingiuntivi non presenta nessun aspetto peculiare rispetto

all’esecuzione delle altre ordinanze cautelari. Già da tempo la giurisprudenza ha ammesso

l’esecuzione coattiva di un provvedimento cautelare (vedi Ugo Di Benedetto, Diritto

Amministrativo, giurisprudenza casi pratici, ed. Maggioli, pag. 961) ed anche la nomina di un

commissario ad acta. Sotto questo profilo la legge 205 ha recepito l’orientamento

giurisprudenziale consentendo, nel caso in cui l’amministrazione non abbia prestato ottemperanza

alle misure cautelari concesse, la possibilità di adottare le opportune disposizioni attuative.

È da ritenere, tuttavia, coerentemente con quanto sostenuto dalla citata ordinanza del Consiglio di

Stato, Adunanza Plenaria, n. 1 del 2000, che l’ordinanza cautelare del giudice amministrativo,

anche quando dispone il pagamento di una somma di denaro, non può costituire il presupposto

per il pignoramento previsto dagli artt. 491 e seguenti del codice di procedura civile. Infatti, la

legge non attribuisce espressamente a tale ordinanza la natura di titolo esecutivo. Ne’ è applicabile

analogicamente l’articolo 669 duodecies del codice di procedura civile per il quale “l’attuazione

delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli artt. 491 e

seguenti in quanto compatibili”. Non vi è, infatti, alcuna lacuna normativa da colmare mediante

l’analogia, poiché l’ordinamento processuale amministrativo, prevede l’efficace ed esaustivo

rimedio della attuazione dell’ordinanza cautelare da parte del giudice che la ha disposta.

6. La differenza rispetto ai decreti ingiuntivi di cui all’articolo 8 della legge 21 luglio

2000, n. 205.

Il procedimento ingiuntivo, di cui all’articolo 8 della legge n. 205, ha natura e presupposti diversi

dalle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 3, perchè non ha finalità cautelare.

Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avente ad

oggetto diritti soggettivi patrimoniali, il citato articolo 8 rinvia al capo I, titolo I del libro IV del

codice di procedura civile. Per l’ingiunzione è competente il presidente del tribunale amministrativo

o il magistrato da lui delegato.

L’articolo 8, primo comma, quindi, prevede un rito sommario del tutto identico a quello civilistico

per il rilascio di un decreto ingiuntivo che prescinde dall’instaurazione del giudizio e che diventa

incontestabile nel caso in cui non si proponga opposizione nella forma del ricorso successivo. La

sua emanazione è subordinata ai presupposti previsti dal codice di procedura civile ed alla

presentazione di prove del credito dal codice di procedura civile stesso individuate. Si tratta,

quindi, del procedimento monitorio di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile che può

essere utilizzato da chi debba ricevere denaro liquido, cose fungibili od una specifica cosa mobile,

previa prova scritta (Aldo Scola – Antonella Trentini, il nuovo processo amministrativo, commento

alla legge 21 luglio 2000, n. 205, seconda edizione, ed. Maggioli, pag. 96 e seguenti). La relativa

domanda si propone con ricorso ed in caso di accoglimento verrà emanato un decreto ingiuntivo

assegnando un termine di dieci, quaranta o sessanta giorni (a seconda dei casi), sotto

comminatoria di esecuzione forzata ove l’ingiunto non faccia rituale opposizione, o

immediatamente nel caso in cui sia concessa la provvisorie esecuzione di cui all’articolo 642 del

codice di procedura civile (Scola, opera citata). L’opposizione al decreto ingiuntivo va proposta,

con ricorso giurisdizionale, al Collegio.

L’ingiunzione di cui al secondo comma dell’articolo 8, invece, presuppone un giudizio pendente,

ma riguarda le somme non contestate e, quindi, non ha finalità cautelare ma anticipatoria del

giudizio, e potrà essere emanata, su richiesta di parte ricorrente, fino al momento della

precisazione delle conclusioni che nel processo amministrativo vengono prospettate in occasione

dell’udienza di discussione del merito della controversia (Scola, opera citata).

Secondo un orientamento (Caringella) non vi sarebbero ostacoli alla possibilità di proporre

appello al Consiglio di Stato avverso le ordinanze collegiali emanate ai sensi degli artt. 186 bis e

186 ter richiamati, quanto ai presupposti, dal citato articolo 8, secondo comma, della legge 205.

Sul punto, tuttavia, mancano ancora conferme giurisprudenziali.

La concessione di tale misura è, quindi, ancorata ad un dato sicuro ed oggettivo, ossia alla prova

scritta, e non richiede e la sussistenza del cosiddetto periculum in mora.

Non è, in conclusione, possibile estendere i presupposti ed i limiti previsti per le ingiunzioni di cui

all’articolo 8, tra l’altro nei soli casi di giurisdizione esclusiva, alle ingiunzioni di pagamento somme

di cui all’articolo 3 che, invece, hanno finalità cautelari.

7. Considerazioni conclusive.

In definitiva per quanto concerne i provvedimenti ingiuntivi nell’ambito della tutela cautelare le

specifiche previsioni della legge 205 hanno consentito di ancorare ad un dato normativo

l’emanazione di tali opportune forme di intervento, in alcune particolari situazioni. Come è stato

evidenziato nei precedenti paragrafi si tratta di soluzioni cui era già pervenuta parte della

giurisprudenza, attraverso l’interpretazione evolutiva dell’articolo 21 della legge Tar n. 1034 del

1971. La previsione normativa, tuttavia, consentirà una maggior possibilità di utilizzo, ove

necessario, di tali strumenti di tutela e soprattutto contribuirà a formarsi di orientamenti

giurisprudenziali uniformi tra i vari organi giurisdizionali, anche a tutela di interessi legittimi

pretensivi.

Giurisprudenza

Ad. Plen., Ordinanza 31 marzo 2000, n. 1, in WWW. Diritto2000.it

Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ordinanza 26 maggio 1999, in Ugo Di

Benedetto, diritto amministrativo – giurisprudenza ai casi pratici, seconda edizione, ed. Maggioli,

pag. 977 o WWW. Diritto2000.it

Decreto presidenziale Tar Emilia-Romagna – Bologna, n. 1 delle 2000 (Presidente Scola) in

WWW. Diritto2000.it

Corte Costituzionale, 8 settembre 1995, n. 419, in Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale, 1° marzo

1995, n. 38

Corte Costituzionale, 28 giugno 1985, n. 190, in Foro Amministrativo, 1986, Pag. 1

Bibliografia

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2000, n. 205, seconda edizione, ed. Maggioli, pag. 47 e seguenti

Nazareno Saitta, I giudizi in camera di consiglio nella giustizia amministrativa, ed. Giuffrè,

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Aristide Police, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo, ed. Cedam, pag.

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Ugo Di Benedetto, diritto amministrativo – giurisprudenza ai casi pratici, seconda edizione, ed.

Maggioli, pag. 956 e seguenti

Ugo Di Benedetto, Il provvedimento cautelare: forme ed effetti, in WWW. Diritto2000.it

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Amministrativo, 1989, pag. 1625

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Gualtiero Pittalis, Natura e presupposti dell’azione cautelare, in WWW. Diritto2000.it

Redazione

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