precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. II, Sentenza n. 20134 del 17/08/2017
Volume consigliato
Manuale operativo del condominio
Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale. Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche. La tematica condominiale è solita essere analizzata con poca attenzione ma oggi è stata trattata come una vera e propria branca del diritto civile e come tale merita di essere esaminata completamente. Dalla lettura dei singoli capitoli emergono chiari i concetti e lo stile esplicativo raggiunge l’obiettivo di implementare la conoscenza individuale. L’opera riesce a dare una nozione completa e non vi è argomento che sia trattato parzialmente. Infatti dopo l’inquadramento del condominio e delle proprietà dello stesso si passa alla trattazione dei rapporti tra condominio e terzi e tra i condomini, fino ad avere chiarezza sulla ripartizione delle spese e sulle tabelle millesimali, con la esaustiva trattazione della figura dell’amministratore, sui vizi delle assemblee e sulla modalità della videosorveglianza. L’appendice a cura del Presidente della ASS.I.A.C., Concetta Cinque, esamina le possibilità che l’ordinamento concede ai condomini per svolgere le assemblee sotto l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il testo risulta un vero e proprio strumento indispensabile per chi vuole o deve essere sempre aggiornato sul condominio. La formula unica dell’esposizione delle tematiche fa di quest’opera un fondamentale compagno per il “viaggio lavorativo” ed un prezioso testo formativo, necessario ad ogni livello di conoscenza. Massimo SerraCuratore e Coautore dell’opera, Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, titolare e fondatore dello studio legale S.L.S., con esperienza ultra ventennale nel settore condominiale e dei diritti reali in genere. Cultore di diritto privato e formatore in seminari specialistici con riguardo alla figura dell’avvocato nella difesa del condominio e relazioni tra difesa, amministratore, controparte e condomini. Docente in scuole, centri di studi giuridici di diritto privato e penale e membro del comitato editoriale di rivistasul diritto dell’internet. Esperto di riscossione del credito con pubblicazioni sul credito condominiale e sulla solvibilità del condominio. Partecipazione in qualità di relatore aconferenze sulla mediazione e sulla negoziazione assistita in ambito condominiale. Partecipazione ad appuntamenti di studio. Ha curato il manuale del condominio oltre a pubblicare monografie ed edizioni scientifiche sullo stesso tema ed altri istituti collegati e connessi quali la multiproprietà, la comunione, la locazione, gli appalti e la responsabilità nel mandato.
Massimo Serra (a cura di) | 2020 Maggioli Editore
54.00 € 43.20 €
La vicenda
Un condomino – attraverso la collocazione di una sbarra – impediva ad alcune proprietarie di un immobile confinante di passare attraverso una strada che collegava la loro proprietà alla pubblica via. Alla luce di quanto sopra le proprietarie – che sostenevano di essere state spossessate dal condominio – si rivolgevano al Tribunale per richiedere la reintegrazione nella disponibilità del viale d’accesso posto sul retro della loro abitazione. Il Tribunale non accoglieva la domanda delle ricorrenti e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello. Secondo i giudici di secondo grado, i testimoni ascoltati durante la causa avevano confermato la presenza di una catena di divieto di passaggio alla strada posta dal condominio diversi anni prima della collocazione della sbarra. Per i giudici di merito tale circostanza era la prova che lo spossessamento era avvenuto da molto tempo e, conseguentemente, avevano dichiarato le parti decadute dalla domanda.
Le soccombenti ricorrevano in cassazione facendo presente, tra l’altro, che sin dal novembre 1973 la strada in questione costituiva l’unica via di accesso alla pubblica via; inoltre sottolineavano come la sbarra fosse stata collocata in tempi recenti; infine contestavano la legittimazione passiva dell’amministratore, privo di una delibera autorizzativa.
La questione
Un’azione possessoria contro un condominio si esercita entro l’anno dal primo atto che costituisce una turbativa del possesso?
La soluzione
La Cassazione ha dato ragione al condominio. I giudici supremi hanno osservato che, al fine di esperire l’azione di manutenzione, il ricorrente deve agire entro l’anno dal primo atto che costituisce una turbativa del possesso. Nel caso esaminato – come è emerso dal materiale probatorio – il primo atto (cioè la collocazione della catena) risaliva a diversi anni prima dell’inizio del procedimento giudiziale; in ogni caso il giudizio di Cassazione non può avere come oggetto la revisione delle prove dei gradi precedenti, in quanto il giudice di legittimità deve solo vigilare sulla corretta applicazione delle leggi da parte dei giudici che l’hanno preceduto. Sulla base di questi principi la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato le proprietarie alla refusione delle spese di lite.
Le riflessioni conclusive
Ai sensi dell’articolo 1168 c.c., primo comma, chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere, contro l’autore di esso, la reintegrazione del possesso medesimo.
Tale azione di manutenzione, quindi, deve essere esercitata entro un anno dallo spossessamento; tuttavia, qualora alla turbativa del possesso concorra una pluralità di atti, ai fini della decorrenza del dies a quo, quale termine annuale per la proposizione dell’azione, occorre operare una distinzione. Nel caso in cui ciascuno degli atti risulti autonomamente lesivo, il termine decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi; nel caso in cui gli atti, pure autonomamente lesivi, risultino connessi in modo da costituire una progressione seriale, il termine decorre dal primo di essi (Cass., sez. II civ., 23/04/2018, n. 9985); nel caso, infine, in cui la lesione derivi da un solo atto che sia stato preceduto da altri atti di carattere strumentale, il termine decorre da quell’unico atto lesivo, che è anche l’ultimo, salvo che gli atti strumentali siano comunque tali da rendere evidente la loro funzionalità alla realizzazione della lesione. In questa ipotesi, il termine decorre dal primo degli atti strumentali percepibile come potenzialmente lesivo. In applicazione degli enunciati principi, al giudice del merito è poi demandato il compito di accertare se l’attività anteriore rendeva già percepibile la lesione del possesso e doveva, perciò, considerarsi oggettivamente molesta. La Corte d’appello, avendo considerato non autonomo l’atto di spoglio realizzato dal condominio – resistente attraverso la sostituzione della catena (già delimitante l’accesso esercitato dai ricorrenti) con l’apposizione di una sbarra ha (implicitamente) aderito ai principi sopra espressi.
Ciò premesso, occorre osservare che, in tema di controversie condominiali, la legittimazione dell’amministratore del condominio a resistere a un’azione giudiziaria, in base all’art. 1131 c.c. , 2° comma, non incontra limiti e sussiste in relazione ad ogni tipo d’azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del condominio da terzi o da un singolo condomino in relazione alle parti comuni dello stabile condominiale, tali dovendo ritenersi anche quelle esterne, purché adibite all’uso comune di tutti i condomini.
La ragione è l’esigenza di facilitare la chiamata in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini.
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