Massima relativa alla sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, 6 ottobre 2020, n. 589
Massima a cura di AMEDEO SCARSELLA
Il giudice amministrativo ha il potere di qualificare il provvedimento impugnato in base al suo effettivo contenuto e agli effetti concretamente prodotti. Infatti, la qualificazione dell’atto amministrativo dev’essere operata sulla base del suo effettivo contenuto e degli effetti concretamente prodotti, e non anche del nomen juris assegnatogli dall’Autorità emanante (Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2015, n. 2956).
Il contenuto di un’ordinanza adottata in caso di superamento dei limiti e di accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico comporta un problema legato alla salute, che consente al sindaco ex art. 9 della legge n. 447 del 1995 di adottare un’ordinanza con la quale può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Poteri del sindaco in caso di inquinamento acustico
Infatti, l’art. 9 della legge n. 447 del 1995 attribuisce espressamente al sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al sindaco dal d.lgs. n. 267/2000, agli articoli 50 e 54, e che, pertanto, deve essere esercitato dal sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del TUEL (TAR Piemonte-Torino, sez. I, 12 giugno 2013, n. 708).
L’eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica
Deve, pertanto, ritenersi illegittima un’ordinanza emessa da un dirigente comunale volta a prevedere una specifica misura “per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore” quale “il divieto, in orario notturno, di attività di arrivo/stazionamento/manovra/partenza degli automezzi all’interno dell’area delimitata in giallo nella mappa sotto riportata… fino alla realizzazione degli interventi di mitigazione delle emissioni sonore che si propagano dal lato sud della ditta verso l’ambiente circostante”. Ciò in quanto la legge non prevede un potere amministrativo “ordinario” – come tale di competenza dirigenziale – che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pertanto, l’accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l’intera collettività, appare sufficiente a concretare l’eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con l’efficace strumento previsto dall’art. 9 primo comma della citata L. n. 447 del 1995, azionabile dal sindaco (TAR Piemonte sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1382).” (TAR Piemonte-Torino, sez. I, 12 giugno 2013, n. 708 che richiama un altro precedente della sez. II, 11 aprile 2012, n. 432 nonché TAR Milano, sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 256).
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