Il quadro normativo
L’ art. 696 bis cpc è stato introdotto con DL 35/2005, e ha previsto una peculiare ipotesi di accertamento tecnico preventivo, finalizzato alla composizione della lite, e limitato ai giudizi in materia di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
Lo strumento, particolarmente utilizzato nelle procedure di risarcimento danni da circolazione stradale, ha esplicita finalità deflattiva ed è teso ad evitare il giudizio di cognizione, consentendo alle parti, con l’ausilio del CTU, di definire bonariamente la lite.
Il caso
Nel caso di specie, il terzo trasportato promuoveva il giudizio convenendo l’assicuratore, allegando la sua presenza quale trasportato sul veicolo assicurato e le lesioni conseguenza del sinistro.
A sostegno dell’an, in particolare, produceva il rapporto delle Autorità, la sentenza relativa al giudizio per il risarcimento del danno materiale e gli atti del relativo giudizio, oltre al modulo cai e alla documentazione medica.
L’assicuratore, nel costituirsi, eccepiva l’inammissibilità della procedura, contestando la domanda anche in punto di an, e affermando di non voler transigere la lite.
La decisione
Il Giudice, nel provvedimento oggi commentato, comincia con l’esaminare la natura del giudizio, definito allo stesso tempo accertativo e deflattivo e, quindi, affronta il tema sollevato dall’assicuratore.
Si evidenziano, innanzitutto, la presenza di tre filoni interpretativi della norma.
Il primo, definito minoritario, vuole la procedura ammissibile solo in ipotesi di mancata contestazione sull’all’an debeatur.
Il secondo, definito “intermedio”, che limita la valutazione di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva in relazione alla causa di merito.
Il terzo, più ampio, e condiviso dal Giudice, poiché aderente al dato letterale della norma, afferma l’assoluto sganciamento dell’istituto da eventuali contestazioni da parte del resistente sia in merito al quantum sia in ordine all’an debeatur, dando particolare rilievo alla funzione deflattiva assunta dallo strumento giuridico, per come lo stesso è stato concepito dal legislatore (cfr: ex multis Ordinanza resa in data 02.05.2019 dal Tribunale di Catanzaro, nonché Ordinanza resa dal Tribunale di Foggia in data 07.01.2016).
A sostegno della decisione, il Giudice di Pace argomenta che “lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite ex art. 696 bis C.p.c. non presenta tra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all’an debeatur e che il tenore letterale della norma e la esplicita finalità deflattiva perseguita dal legislatore, non consentono di ravvisare, in via interpretativa, siffatto preteso requisito di ammissibilità che, di fatto, finirebbe per vanificare la detta finalità conciliativa, qualora fosse sufficiente a paralizzarne l’espletamento la semplice contestazione dell’an debeatur.”
Dunque, e in accordo con la difesa dell’attore, il Giudice valorizza la circostanza che, argomentando a contrario, si finirebbe per ridurre l’ammissibilità della procedura alla volontà del convenuto, al quale basterebbe dichiarare in sede di udienza di non voler conciliare la lite, per paralizzare il processo e renderlo improcedibile.
Ma vi è di più. Il Giudice di Pace, correttamente, considera che “tra le possibili ipotesi successive al deposito della consulenza tecnica, vi è anche quella che il ricorrente decida di non promuovere il giudizio di merito – qualora le risultanze dell’indagine tecnica portino al escludere l’esistenza di un credito e vengano condivise dal ricorrente – e che, pertanto, lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo avrebbe, in detto caso, assolto la funzione deflattiva voluta dal legislatore.”
Conclusioni
In altre parole, la procedura in esame non va intesa come finalizzata al soddisfacimento della pretesa dell’attore, ma la lite ben può comporsi prima di nascere e proprio all’esito delle operazioni di consulenza tecnica e dell’operato del CTU, come d’altronde accade per le procedure di ATP nella responsabilità medica e per la materia previdenziale.
Per tali ragioni il GdP ha rigettato l’eccezione del convenuto e dichiarato ammissibile la procedura.
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