Secondo le indicazioni che ANAC ha fornito nelle Linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, l’adozione da parte della stazione appaltante del regolamento sugli acquisti di beni e servizi sotto soglia costituisce un adempimento necessario per il corretto svolgimento delle procedure di approvvigionamento.
Il presente elaborato è tratto da
Il regolamento degli acquisti sotto soglia di beni e servizi – eBook
Il presente lavoro – aggiornato al Decreto “Semplificazione”, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, e al Decreto “Rilancio”, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 contiene tutti i modelli per la fase preparatoria delle procedure negoziate di cui all’art. 36 del Codice dei contratti. In particolare viene reso disponibile un regolamento concernente le procedure sotto soglia, indispensabile per attuare in modo corretto il principio di rotazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate. Tale modello è corredato da una delibera indispensabile per la sua approvazione. Completano l’e-book i modelli per la regolare individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, in conformità alle previsioni e alle prescrizioni dettate da ANAC nelle Linee guida n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55. Nello specifico vengono forniti:- un pacchetto completo di atti necessari alla gestione di un albo fornitori da invitare alle procedure negoziate;- un pacchetto completo di modelli per la gestione del procedimento di invito previa manifestazione di interesse. Tutti i modelli sono allegati anche in formato compilabile e personalizzabile dall’utente. Salvio BiancardiFunzionario di primario Comune, autore di pubblicazioni e docente in corsi di formazione.
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Rotazione degli inviti e degli affidamenti
In particolare, al punto 3.6 in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ANAC ha precisato che la stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.
Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce.
Pertanto la rotazione può essere più correttamente attuata proprio a seguito dell’adozione di un regolamento.
Le Linee guida n. 4, al punto 5.1.1, riprendono la questione inerente il regolamento, precisando che le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 36 del Codice, possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinati gli aspetti relativi alle indagini di mercato e all’albo fornitori.
In effetti, sia le indagini di mercato che la disciplina dell’albo fornitori necessitano di regole procedurali, fissate a monte, che stabiliscano in modo puntuale come il RUP debba sviluppare l’iter procedimentale finalizzato alla individuazione delle imprese da consultare per l’affidamento dell’appalto.
Ancora, nei paragrafi 4.2.3 e 4.2.4 delle suddette Linee guida, ANAC, con riferimento ai controlli in forma semplificata da effettuare a seguito di affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000 e nello scaglione di importo superiore a 5.000,00 euro ed inferiore a 20.000,00 euro, prevede che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si devono dotare di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.
Rilevante è anche il paragrafo 4.3.2 inserito nel contesto relativo ai contenuti della motivazionale da rendere in caso di affidamento diretto dell’appalto. ANAC ha puntualizzato che la stazione appaltante deve adeguatamente motivare in merito alla scelta dell’affidatario, dando conto nella determina di affidamento:
1) del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determinazione a contrarre;
2) della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico da soddisfare;
3) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
4) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
5) del rispetto del principio di rotazione.
A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere:
1) alla comparazione dei listini di mercato;
2) alla comparazione con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
3) all’analisi dei prezzi praticati dagli operatori economici ad altre amministrazioni.
In ogni caso, precisa ANAC, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rap-presenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.
Venendo ora, in modo specifico, al paragrafo 4.3.2, viene precisato che per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro (sebbene le Linee guida n. 4 di ANAC riportino ancora l’importo di 1.000 euro esso può essere inteso come 5.000 euro, dopo le modifiche apportate all’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 dall’art. 1, co. 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145. Infatti, il Consiglio di Stato, nel parere n. 1312 dell’11 aprile 2019, reputando condivisibile l’innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione, ha sostenuto che nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento attuativo del Codice è possibile prevedere nel regolamento interno della stazione appaltante l’innalzamento della soglia da 1.000 a 5.000 euro, motivandolo con riguardo all’esigenza di maggiore semplificazione ed efficienza dell’amministrazione), o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato.
Da quanto sopra evidenziato appare evidente che l’adozione di un regolamento che disciplini gli acquisti costituisce un adempimento non solo raccomandabile e di estrema utilità, ma indispensabile per sviluppare in modo trasparente e legittimo una procedura sotto soglia.
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