Il Diritto di abortire: tra previsioni normative e criticità concrete

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SOMMARIO: -1. Previsione normativa. -2. Come esercitare il Diritto di aborto. -3. Il Diritto di abortire vs Obiezione di coscienza. -4. Un contributo giurisprudenziale. -5. Considerazioni conclusive. -6. Parole chiavi.

 

1. Previsione normativa

Il diritto di aborto è stato regolamentato normativamente attraverso la legge del 22 maggio numero 194/1978[1].

In questa fase si passeranno in rassegna gli articoli più rilevanti della menzionata legge, per avere un profilo normativo-giuridico chiaro in merito alla situazione giuridica soggettiva oggetto di analisi.

In particolare all’articolo 1 viene sancito che lo Stato riconosce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconoscendo il valore sociale e morale della maternità, specificando tuttavia che lo Stato stesso non possa utilizzare l’interruzione volontaria di gravidanza come un mezzo per controllare le nascite.

Sicuramente l’entrata in vigore di questa legge rappresenta un passo in avanti circa la tutela dei diritti delle donne, in quanto è stato astrattamente previsto il diritto di interrompere volontariamente la gravidanza, nel rispetto degli stessi limiti previsti dalle legge, che saranno specificati dettagliatamente nel proseguo del presente elaborato. Apparentemente si può ritenere che la menzionata previsione normativa costituisca un progresso etico nella libertà di autodeterminazione della salute stessa della donna. Tuttavia in fase conclusiva della trattazione si dimostrerà che, alla luce delle fonti che sono state analizzate, in realtà è difficile garantire la tutela in materia di aborto alle donne.

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2. Come esercitare il Diritto di aborto

Ecco dunque che in questo contesto rilevano i consultori familiari[2], ossia strutture pubbliche che hanno svariati compiti, ai fini del presente elaborato si menziona in particolare il dovere di informare le donne in stato di gravidanza circa i diritti che le spettano compatibilmente alla legge nazional-regionale, nonché sui relativi servizi socio-sanitari-assistenziali[3]. I consultori nel prestare assistenza alle donne in stato di gravidanza possono avvalersi anche di associazioni di volontariato.

Passando alle condizioni e alle modalità applicative[4], è necessario ai fini di una richiesta ordinaria rispettare il termine di 90 giorni dall’inizio della gravidanza. Le cause per avanzare tale richiesta riguardano condizioni legate alla salute fisica o psichica della donna, condizioni economiche, nonché la presenza di anomalie o malformazioni del concepito.

La richiesta può essere presentata ad un consultorio pubblico, a una struttura sociosanitaria abilitata dalla regione, ma anche ad un medico di fiducia della donna. I soggetti sanitari competenti devono garantire gli accertamenti medici, e prestare altresì una piena assistenza in base alle esigenze della donna.

Quando la donna in stato di gravidanza si presenta nelle strutture competenti per presentare la propria domanda e sussistono condizioni urgenti, le viene rilasciato un certificato attestante l’urgenza, che serve a rivolgersi immediatamente ad una delle sedi autorizzate per procedere con l’interruzione[5].

Al di fuori dei casi urgenti, viene rilasciato un documento che attesta lo stato di gravidanza e la relativa richiesta di interruzione, decorsi 7 giorni la donna può recarsi presso le sedi autorizzate con il documento rilasciatole per ottenere l’interruzione.

In alcuni casi è possibile avanzare la richiesta di aborto anche decorsi i 90 giorni dall’inizio della gravidanza, ossia quando la gravidanza o il parto possano comportare un grave pericolo per la vita della donna, nonché la presenza di processi patologici[6] come anomalie e malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per le condizioni psico-fisiche della donna stessa[7].

Gli interventi abortivi possono dunque essere praticati presso un ospedale generale[8], nonché presso ospedali pubblici specializzati[9]. Se si è ancora nel termine di 90 giorni, l’aborto può essere praticato anche presso case di cura autorizzate dalla regione, che presentino le condizioni igienico-sanitarie compatibili con il tipo di intervento, nonché presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati[10].

 

3. Il Diritto di abortire vs Obiezione di coscienza

La legge attribuisce il diritto agli obiettori di coscienza di non praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, e quindi di non prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 della l. 194/1978. È necessario che il medico obiettore presenti la propria dichiarazione al medico provinciale, e se dovesse essere dipendente dell’ospedale o della casa di cura, ove la donna intende rivolgersi, deve essere presentata anche al direttore sanitario, nei termini previsti dalla legge[11]. Coloro che sono obiettori di coscienza sono autorizzati a non praticare l’interruzione di gravidanza, ma non sono altresì autorizzati a non assistere la donna prima e dopo l’interruzione stessa. Questa previsione normativa comporta sul piano concreto gravi criticità. Infatti sono numerose le donne che hanno presentato denunce in ordine al trattamento che hanno ricevuto nella fase antecedente e successiva all’interruzione di gravidanza. Si ritiene a riguardo che gli obiettori di coscienza se è vero che possono decidere di non praticare l’interruzione, è anche vero che dovrebbero rispettare il diritto della donna di autodeterminarsi. Rispettare in tal senso il diritto di interrompere volontariamente la gravidanza significa in primis assistere dal punto di vista medico colei che sta subendo un intervento così invasivo, e in secundis non porre in essere atti che possano ulteriormente aggravare la condizione psichica della donna.

Tuttavia il diritto all’obiezione di coscienza comporta ulteriori problematiche, poiché si rileva che è molto difficile ai nostri tempi consentire pienamente l’esercizio al diritto di interruzione volontaria di gravidanza, perché in Italia i medici obiettori di coscienza prevalgono su coloro che invece non lo sono.

Il diritto all’obiezione di coscienza incontra il limite del pericolo di vita della donna, con la diretta conseguenza che il personale medico è obbligato a procedere con l’interruzione della gravidanza qualora sia messa in serio pericolo la vita stessa della donna.

Dunque spesso le modalità con cui viene esercitato il diritto all’obiezione di coscienza non rispettano l’articolo 14 della legge in questione, che nel secondo periodo sancisce: “i procedimenti abortivi […] devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità personale della donna”[12].

Non è questa la sede per affrontare in modo approfondito la questione sulla dignità personale della donna, ma occorre precisare alcune questioni. Nonostante il legislatore abbia previsto astrattamente il diritto di aborto, rilevano due problematiche. La prima è legata alle difficoltà pratiche di attuare concretamente tale diritto, visto la prevalenza dei medici obiettori di coscienza, in Italia 7 medici su 10 sono obiettori di coscienza[13]. La seconda è legata al fatto che, se una donna riesce a interrompere la propria gravidanza, il più delle volte deve subire un trattamento degradante da parte del personale sanitario[14]. E dunque la domanda che sorge è la seguente, si può davvero parlare oggi di un diritto ad interrompere volontariamente la gravidanza nel rispetto della dignità bioetica della donna? Perché se le donne rispettano le condizioni previste dalla legge per abortire, gli operatori che dovrebbero eseguire la legge non rispettano la dignità della donna stessa? A parere di chi scrive non esiste una risposta per giustificare l’atteggiamento condiviso in larga parte dai medici obiettori di coscienza. Forse per cambiare il comportamento dominante di oggi servirebbe una vera e propria attività di sensibilizzazione sui diritti delle donne, anche e soprattutto per coloro che oltre a essere obiettori di coscienza tendono a non rispettare l’umanità e la dignità delle donne.

Una possibile soluzione è ravvisabile altresì nella proposta di legge che è stata presentata dai consiglieri regionali del Lazio circa la possibilità di proporre concorsi pubblici per medici non obiettori[15].

 

4. Un contributo giurisprudenziale

Si è detto che conformemente alla legge n. 194/1978 il medico obiettore di coscienza può non praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, ma l’articolo 9 della menzionata legge non lo esime “dal prestare la propria attività nelle fasi successive per evitare ogni possibile rischio per le condizioni cliniche e di salute della donna[16].

In questa sede si analizzerà un contributo della Cassazione sezione penale risalente al 2012, rilevante per la trattazione[17].

 

IL FATTO

Esso ha riguardato l’impugnazione della sentenza di condanna della Corte d’Appello di Trieste di M.P.F. a 1 anno di reclusione per il reato di cui all’articolo 328 c.p., con sospensione condizionale della pena, e interruzione per 1 anno dall’esercizio della professione medica, più il risarcimento alla parte civile in € 8.000,00.

L’accusa sosteneva che la M. in servizio presso la guarda medica del reparto di ostetricia e ginecologia nel presidio ospedaliero di (OMISSIS) dovesse assistere la paziente D.N.P., che aveva subito un’interruzione volontaria di gravidanza con somministrazione farmacologica. L’imputata si rifiutava di assistere la paziente in quanto era obiettrice di coscienza, nonostante le sollecitazioni del primario, del direttore sanitario, nonché dell’infermiera di turno e dell’ostetrica. Il difensore dell’imputata ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello in Cassazione, motivando un’erronea applicazione dell’articolo 328 c.p. e dell’articolo 9 della legge 194/1978, sostenendo che l’obiettore di coscienza sia esonerato dall’intervenire in tutto il processo di interruzione volontaria di gravidanza. Ossia dalla fase di espulsione del feto sino a quella di espulsione della placenta, con il limite di intervento nel caso di grave pericolo per la donna.

 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo della difesa. Anzitutto è stato ritenuto che l’aborto farmacologico sia stato eseguito da un altro medico non obiettore, e che l’imputata si sarebbe rifiutata di assistere la paziente durante la fase conclusiva di espulsione della placenta (che peraltro era già iniziata), e che aveva preoccupato l’ostetrica per il rischio di emorragia.

Come è stato già anticipato la Corte d’Appello nel caso in specie aveva ritenuto la configurabilità del reato di rifiuto e omissione di atti d’ufficio, ex articolo 328 c.p.

La Cassazione ha sancito che l’articolo 9 comma 3 della legge 194/1978 non preveda di omettere l’assistenza medica antecedentemente o successivamente ai fatti che hanno causato l’aborto, perché il personale sanitario deve tutelare la salute psico-fisica della donna. Nel caso in esame l’imputata non aveva prestato assistenza medica alla paziente D.N. successivamente all’aborto, e dunque la Cassazione non ha ritenuto che un comportamento simile potesse giustificare il diritto all’obiezione di coscienza.

L’obiezione trova infatti il limite nella salute della donna.

Nel caso in questione secondo la Cassazione, trattandosi di aborto farmacologico, l’obiezione è limitata alle sole pratiche di somministrazione e predisposizione di farmaci abortivi, con la diretta conseguenza che l’imputata avrebbe dovuto tutelare dal punto di vista medico la paziente. Inoltre l’imputata era stata più volte sollecitata da tutto il personale medico competente, e ciò denota una situazione oggettiva di rischio per la paziente. Questo fatto è stato rilevante per la decisione della Cassazione, in quanto dimostra come la eventuale ignoranza da parte dell’imputata della legge extrapenale in tema di aborto non abbia potuto in questo caso scusare il comportamento che ha posto in essere, proprio perché è stata sollecitata più volte ad intervenire da parte dei colleghi. Inoltre già la Corte d’Appello territoriale aveva escluso la buona fede dell’imputata.

Successivamente al rifiuto di prestare assistenza, è intervenuto il dottor G., anch’egli obiettore di coscienza, ma che ha dimostrato un’assistenza completa verso la paziente, intervenendo con una espulsione manuale della placenta.

Secondo la Corte l’imputata ha interpretato in modo strumentale la legge sull’obiezione di coscienza, pertanto è stato rigettato il ricorso presentato dal suo difensore, ed è stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali.

5. Considerazioni conclusive

Alla luce delle previsioni normative e del contributo giurisprudenziale, che sono stati menzionati emerge una situazione molto critica circa una reale tutela del diritto di aborto. Ecco perché giunti al termine del presente articolo è necessario sensibilizzare su queste tematiche. Riconoscere alla donna il diritto di abortire è fondamentale per rispettare la bioetica di ogni donna, a prescindere dall’età, dalle condizioni di salute ed economiche. Mettere al mondo un figlio non è solo una responsabilità economica, è ben altro. È una responsabilità morale, etica, umana e sociale. Nessuno, al di là di colei che si trovi in stato di gravidanza, può sostituirsi ad una decisione così personale. Nessuno, al di là di colei che si trovi in questo stato, può sapere cosa sia meglio per lei. E se è vero che la realtà ci fa imbattere in situazioni in cui sia necessario bilanciare il diritto all’obiezione di coscienza e il diritto di aborto, è vero che tale condizione non giustifica nessun medico a ledere la dignità della donna, che abbia deciso per tutelare la propria salute psico-fisica di porre fine a questo percorso.

La realtà spaventa, perché dovremmo essere in una società democratica, evoluta, che rispetta l’etica di ognuno di noi. Purtroppo non è così. E dinanzi a questo macabro scenario, le donne si vedono, giorno dopo giorno, spogliare della propria dignità, che viene calpestata da coloro che invece dovrebbero accoglierle e tutelarle.

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Note

[1] Recante il titolo “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio del 1978, n. 140.

[2] Essi sono stati istituiti con la l. 405/1975.

[3] Art. 2 lett. a) l. 194/1978.

[4] Art. 4 l. 194/1978.

[5] Art. 5 l. 194/1978.

[6] Le eventuali cause patologiche dovranno essere accertate dal servizio ostetrico-ginecologico della struttura sanitaria ove la donna intende rivolgersi per interrompere la gravidanza. Si rinvia a riguardo all’art. 7 l. 194/1978.

[7] Art. 6 l. 194/1978.

[8] Indicato nella l. 132/1968.

[9] Ibidem.

[10] Art. 8 l. 194/1978.

[11] Si invia all’art. 9 l. 194/1978.

[12] Art. 14 l. 194/1978.

[13] Si legga l’articolo “Aborto: le voci delle donne” di Francesca Sironi, 18 ottobre 2013, in www.espresso.repubblica.it .

[14] Si approfondisca mediante l’articolo “Di che cosa parliamo quando parliamo di aborto?” di Eleonora Cirant, 30 ottobre 2018, in www.abortoinchiesta.wordpress.com .

[15] Nel Lazio è stato rilevato che su 274 ginecologi, 200 sono obiettori di coscienza, con la conseguenza che è difficile per le donne esercitare il diritto di aborto. E la situazione è ulteriormente complicata oggi dalla crisi sanitaria nazionale, che denota mancanza di personale medico, aggravata dalla presenza in larga parte di medici obiettori. Si rinvia a riguardo all’articolo “Roma, “aborto impossibile”, la proposta: “Un concorso pubblico per i medici non obiettori”, di Marina De Ghantuz Cubbe, 7 ottobre 2020, La Repubblica, www.larepubblica.it .

[16] Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 14979, 27/11/2012. Si rinvia a www.dejure.it

[17] Ibidem.

Elisabetta Ficco

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