Coniuge superstite: il diritto di abitazione
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Secondo una pronuncia di merito (36) in caso di successione legittima, il diritto di abitazione del coniuge superstite sussiste in aggiunta alla quota di eredità legittima spettante al coniuge. Poiché il diritto reale di abitazione è acquistato in forza di un legato stabilito dalla legge e si trasmette al coniuge superstite al momento della morte del coniuge, l’erede acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto reale limitato di abitazione. I diritti di abitazione e di uso, in quanto diritti reali, devono essere soggetti a trascrizione. Se non viene trascritto, il diritto di abitazione non è opponibile ai terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione dell’atto da cui il diritto di abitazione discende. Quanto al titolo idoneo alla trascrizione, in assenza di testamento, sono idonei sia il certificato di denunciata successione che la presentazione al conservare di una nota, accompagnata dal certificato di morte in cui sia indicato lo stato di coniuge e l’operare ex lege del secondo comma dell’art. 540 c.c.
Alle stesse conclusioni era pervenuta altra Giurisprudenza di merito (37), secondo la quale il conflitto fra il coniuge superstite legatario ex lege del diritto di abitazione sulla casa familiare ed il terzo che ha trascritto l’acquisto dell’immobile va risolto ai sensi dell’art. 2644 c.c., secondo cui, fra l’altro, se il diritto di abitazione non viene trascritto, non è opponibile ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione dell’atto da cui il diritto di abitazione discende.
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Tale tesi non appare corretta, alla luce del fatto che la trascrizione del testamento non ha efficacia idonea alla opponibilità ai terzi né risulta trascrivibile il certificato di denunciata successione; il punto assume rilevanza pratica di non poco momento in ordine soprattutto al conflitto tra acquirenti, giacché il (pre)legato ex lege viene acquisito immediatamente dal coniuge secondo la regola di cui all’art. 649, secondo comma, c.c., al momento dell’apertura della successione. Sicché non potrebbe porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall’ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall’erede. In un caso analizzato dalla Suprema Corte in tempi recenti, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. ai fini della sua opponibilità al ricorrente, aggiudicatario in sede di asta fallimentare di una quota di comproprietà dell’immobile appartenente ad un coerede (38).
A ben vedere tali conclusioni erano state fatte proprie anche da Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2003, n. 10014 (39), che aveva statuito che “Rispetto ad un immobile, destinato ad abitazione familiare e su cui il coniuge del defunto abbia acquistato il diritto di abitazione sulla base dell’art. 540, 2° comma, c.c., l’ipoteca iscritta dal creditore sulla piena proprietà dello stesso bene, in forza del diritto concessogli dall’erede, è opponibile al legatario alle condizioni stabilite dall’art. 534, 2° e 3° comma, c.c.; non è invece utilizzabile come regola di risoluzione del conflitto quella dell’anteriorità della trascrizione dell’acquisto dell’erede rispetto alla trascrizione dell’acquisto del legatario, perché la norma sugli effetti della trascrizione, dettata dall’art. 2644 c.c., non riguarda il rapporto del legatario con l’erede e con gli aventi causa da questo: infatti, il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall’ereditando, e perciò non si verifica né in rapporto all’acquisto dell’erede dall’ereditando né in rapporto all’acquisto del creditore ipotecario dall’erede la situazione del duplice acquisto, dal medesimo autore, di diritti tra loro confliggenti”.
Il legato in sostituzione di legittima
L’ipotesi di legato in sostituzione di legittima ai sensi dell’art. 551 c.c. non richiede formule sacramentali né un’espressa menzione del testatore sull’alternativa offerta tra il conseguimento del legato e la richiesta della legittima. Riteniamo dunque che sia sufficiente che emerga l’intenzione del testatore di soddisfare integralmente mediante i diritti del legittimario, senza che venga esplicitata l’alternativa offerta di chiedere l’integrazione della legittima o di conseguire il legato, “atteso che le conseguenze giuridiche dell’esercizio (o del mancato esercizio) del potere di scelta spettante all’istituito sono espressamente previste dall’art. 551 c.c.; al riguardo, la mera richiesta della legittima formulata con la domanda di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di riserva non costituisce manifestazione chiara e non equivoca della volontà di rinunziare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare il legato e di conseguire la legittima” (41). Ai fini della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità; tale intenzione non richiede formule sacramentali, ma può desumersi dal complessivo contenuto dell’atto, in forza di un apprezzamento compiuto dal giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (42).
Esistono formalismi da rispettare? Se ad esempio il legato tacitativo avesse ad oggetto un bene immobile, il legittimario che intendesse conseguire la legittima, dovendo rinunciare al legato stesso, dovrebbe adottare forme sacramentali? Aderendo alla più autorevole Giurisprudenza (43) riteniamo che la presenza dei beni immobili imponga la forma scritta ex art. 1350, primo comma, n. 5 c.c., “risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l’automaticità dell’acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l’acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari”. Processualmente, invece, il formalismo è palese, perché il legatario che intendesse conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege anziché conservare il legato, sarà chiamato ad assolvere un onere, consistente nella rinuncia al legato medesimo, che, integrando gli estremi di una condizione dell’azione, può essere assolto fino al momento della decisione (44).
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