Cambiale in bianco e cambiale incompleta. Contributo ricostruttivo

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Premessa.

Con il presente contributo si intendono fornire spunti di riflessione in ordine alla differenza tra cambiale incompleta (incompletezza che può spingersi sino all’inidoneità per valere come titolo di credito) e cambiale in bianco, approfondendo i risvolti giuridici che comporta l’utilizzo della cambiale emessa senza elementi essenziali, qualora vi sia stato – o meno – un accordo di riempimento tra le parti.

Il contributo si articolerà come segue. Anzitutto si analizzeranno in generale i requisiti della cambiale, dopodichè si illustrerà l’istituto della cambiale incompleta, per poi passare alla figura della cambiale in bianco, analizzandone le differenze, e sviscerando questioni problematiche utili per la corretta ricostruzione dell’istituto.

La cambiale. Requisiti.

Ai sensi dell’art.1 della Legge Cambiaria (Regio decreto n. 1669 del 14/12/1933). “La cambiale contiene:

1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;

2) l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;

3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);

4) l’indicazione della scadenza;

5) l’indicazione del luogo di pagamento;

6) il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;

7) l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;

8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).”

L’articolo 2 della legge precisa che Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati non vale come cambiale. Tuttavia, il medesimo articolo contiene un’elencazione in base alla quale, in assenza di taluni requisiti (non essenziali) supplisce la legge[1].

A parere di chi scrive, quindi, verosimilmente per mancanza di requisiti deve considerarsi non la mancanza formale, bensì la mancanza assoluta di tali requisiti. In altre parole, non son considerabili mancanti i requisiti della cambiale qualora gli stessi siano indicati in un accordo di riempimento collegato alla cambiale. In tali casi, non dovrebbero operare, a parere di chi scrive, le norme suppletive dettate dall’art.2 della legge cambiaria.

La cambiale incompleta.

Fino a quando il titolo non è completo (nei suoi elementi essenziali) , non acquisisce il valore di cambiale. Come notato da acuta dottrina[2], chi riceve un titolo incompleto, ma suscettibile di completamento, acquisisce un titolo idoneo a diventare cambiale, inserendovi o facendovi inserire le dichiarazioni mancanti.

In altre parole, l’acquisto di una cambiale incompleta attribuisce al portatore i diritti di una cambiale propria, sotto la condizione sospensiva che sia regolarmente completata.

E’ indifferente che il titolo sia più o meno completo, è solo necessario che sul titolo esista una firma, che possa valere come firma del traente, al momento cui fu emessa una cambiale, non potendosi altrimenti parlare, in mancanza di firma, di emissione del titolo cambiario.

Tuttavia, la differenza con l’istituto della cambiale in bianco sta nel fatto che sussista – o meno- un accordo circa il riempimento del titolo.

Qualora la cambiale sia emessa con la sola firma del traente, senza indicazione circa gli altri termini essenziali, la cambiale deve considerarsi inidonea a valere come titolo di credito. Ove venga tuttavia riempita arbitrariamente, il traente potrà giovarsi dell’exceptio doli generalis o dell’eccezione di abusivo riempimento. Vi è solo un caso in cui la cambiale in bianco, munita della sola firma del traente, abusivamente riempita acquista validità, ed e ravvisabile nell’ipotesi in cui la stessa sia stata girata ad un terzo prenditore di buona fede (art. 14 legge cambiaria) In tali casi l’esigenza di tutela del terzo ed apparenza iuris prevale sull’esigenza di validità formale e di completezza del titolo cambiario.

La cambiale in bianco. Natura giuridica. Accordo di riempimento.

La cambiale in bianco è una fattispecie nominata dall’art 14 della legge cambiaria, a mente del quale: “Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.”

Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell’emissione del titolo.

Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.”

Come detto, la cambiale può considerarsi in bianco quando al momento dell’emissione (si veda infra per l’individuazione di tale momento) sia incompleta in uno o più dei suoi elementi, essendo munita unicamente della firma del traente, ma tuttavia vi sia un accordo di riempimento. In caso contrario, la cambiale dovrà considerarsi incompleta e inidonea a valere quale titolo di credito ove manchi taluno degli elementi essenziali.

Circa la natura giuridica della cambiale in bianco, essa sembra essere un titolo di credito sotto condizione sospensiva del riempimento (che deve avvenire entro tre anni dal riempimento ex art. 14 legge cambiaria).

Relativamente all’accordo di riempimento, verosimilmente esso si sostanzia in un contratto a latere del titolo di credito, che completa per relationem il contenuto del titolo cambiario.

La sua esistenza – o meno – determina la sussistenza della cambiale in bianco o della cambiale incompleta (eventualmente inidonea a valere come titolo di credito).[3]

Momento dell’emissione.

Di estrema importanza è l’individuazione del momento in cui la cambiale si considera emessa, ove manchi nel titolo una data di emissione.

Difatti, dalla lettura degli articoli 1 e 2 della legge cambiaria, sembra desumersi che l’indicazione della data di emissione della cambiale sia da considerarsi elemento essenziale, e non naturale, del titolo di credito.

Si prospettano quindi le seguenti soluzioni interpretative.

In base ad una prima ricostruzione ermeneutica, si potrebbe dire che, essendo la data di emissione elemento essenziale della cambiale, ove non sussista un accordo di riempimento in ordine a tale elemento, la cambiale debba considerarsi inidonea a valere quale titolo di credito, ed un suo riempimento arbitrario possa quindi essere contestato dal traente a mezzo delle eccezioni del caso.

Secondo una diversa ricostruzione, avallata anche dalla dottrina[4], ove manchi la data di emissione della cambiale, e non vi sia alcun accordo di riempimento, la stessa dovrebbe comunque considerarsi emessa nel momento in cui il traente appone la firma sul titolo stesso.

In tale caso diventa problematico dare la prova circa la precisa data di emissione, diventando fondamentale analizzare i criteri di riparto dell’onere della prova in materia cambiaria (vedi infra).

Abusivo riempimento. Rimedi. Onere della prova. Risvolti penali e civili.

In caso di abusivo riempimento, occorre chiedersi quali siano i rimedi utilizzabili e le conseguenze giuridiche, anche sotto il profilo della responsabilità, e su chi incomba l’onere della prova in relazione al riempimento della cambiale.

Senza dubbio il traente che rilevi un riempimento totalmente arbitrario, o comunque effettuato in difformità all’accordo di riempimento, può avvalersi dell’eccezione di abusivo riempimento.  Stessa eccezione può sollevare chi contesti in radice l’esistenza di un accordo di riempimento.

In relazione all’onere della prova circa l’abusività del riempimento, è da notare come in materia di titoli di credito, l’onere della prova, ai sensi dell’art. 1988 c.c.[5] è invertito in rapporto alle regole ordinarie. In altre parole, l’onere della prova non è a capo di chi afferma il proprio diritto (in base all’art 2697 c.c.) bensì in capo al soggetto passivo del rapporto.

Il traente dovrà quindi provare la mancanza di un accordo di riempimento o il riempimento della cambiale in difformità dell’accordo stesso.

Tuttavia, la mancanza di un fatto, un atto o un negozio (nel caso di specie di un accordo) è un onere probatorio ingiustificatamente pesante. Nella normalità dei casi, infatti, l’onere della prova verte sull’esistenza di un qualcosa (la quale esistenza può essere consacrata in un documento formale o provata tramite i mezzi di prova apprestati dall’ordinamento), mentre la prova della mancata esistenza di una cosa è problematica, in quanto se non vi è esistenza di una cosa, tendenzialmente, non vi è neppure modo di provare tale mancata esistenza.

Quindi, in tali casi, in ossequio al principio di vicinanza della prova[6], l’onere verosimilmente risulta di nuovo posto a carico di chi afferma il diritto sulla base del titolo di credito. In tale caso, infatti, se vi è un accordo di riempimento formalizzato, lo stesso potrà provarlo, anche tramite l’esistenza di prove indirette (es. accordi intercorsi tra primo prenditore e traente tramite scambio epistolare) o presunzioni.

Qualora, nonostante la difficoltà probatoria, il traente riesca a dimostrare l’abusivo riempimento, a parere di chi scrive, potrà chiedere il risarcimento del danno in base alle ordinarie regole (art. 2043 c.c. ed art. 1460 c.c. ove la cambiale si inserisca in un rapporto contrattuale)[7].

Occorre domandarsi se l’abusivo riempimento del titolo di credito configuri una responsabilità penale, Senza dubbio la condotta era sussumibile sotto il vecchio articolo 486 del codice penale rubricato “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato”[8].

Tuttavia, l’articolo in esame è stato depenalizzato dal D.lgs 7 del 2016, degradando a mero illecito amministrativo, e tanto basta, ai sensi dell’art. 9 della L 689/81[9](che scolpisce il principio di specialità), ad escludere il concorso di altri tipi di reato, a parere di chi scrive.

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Note

[1] Articolo n.2: ” Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma.

La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.

In mancanza d’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario.

La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Se sono indicati più luoghi di pagamento, s’intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l’accettazione ed il pagamento”.

[2] ANGELONI V. “la cambiale in bianco secondo l’articolo 14 della legge cambiaria” in IL FORO ITALIANO, 1934, parte IV-5, p. 65 SS.

[3] Secondo l’opinione prevalente, la disciplina del titolo di credito in bianco si applica anche al titolo incompleto, e cioè all’ipotesi in cui il documento mancante di termini idonei ad identificare l’obbligazione cartolare sia uscito dalla sfera materiale di disponibilità del sottoscrittore senza o contro la sua volontà, cosicchè il riempimento durante la circolazione si presenti arbitrario: ciò in quanto la differenza tra riempimento difforme dagli accordi di un titolo in bianco e riempimento arbitrario di un titolo incompleto appare puramente quantitativa (ASQUINI, Titoli di credito, CEDAM 1966, p.198, CHIOMENTI, il titolo di credito fattispecie e disciplina, GIUFFRE’ 1977, p.28 ss; PAVONE LA ROSA, la cambiale, IN TRATTATO DI DIRITTO CIVILE E COMMERCIALEGiuffre’, 1994, p. 104 ss) Secondo altri autori, invece, in quanto mancherebbe, nel caso del titolo incompleto, anche una generica volontà di riempimento, la fattispecie andrebbe piuttosto equiparata a quella del titolo alterato, ove la tutela del debitore prevale sulle aspettative del portatore (Commentario al codice civile CIAN TRABUCCHI, CEDAM, 2012, p. 2120).

[4] In senso chiaro, ANGELONI V., ibidem. In generale, il concetto di emissione, allo scopo di comprendere ogni ipotesi (anche quella in cui un soggetto abbia smarrito il titolo ed altro soggetto la abbia acquistato in buona fede) si ritiene debba essere inteso nel senso di estrinsecazione cioè come uscita dalla disponibilità dell’obbligato cartolare di un documento contenete gli elementi costitutivi del rapporto. (PELIZZI, principi di diritto cartolare, ZANICHELLI, 1967,p. 79; PAVONE LA ROSA, la cambiale in tr. dir. CM, cit., p. 56ss)

[5] Infatti, la giurisprudenza (Cass. 7026 del 1980, Cass.1256 del 1981, Cass. 4929 del 1988) considera la dichiarazione cartolare come promessa unilaterale, con conseguente applicazione del principio dell’onere della prova ex art 1988 c.c.

[6] Cass. S.U. n. 13533 del 2001: “L’esenzione del creditore dall’onere di provare il fatto negativo dell’inadempimento in tutte le ipotesi di cui all’art. 1453 c. c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell’onere di fornire la prova del fatto positivo dell’avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l’onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall’art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell’adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell’adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione” ( ex multis, Cass. sent. n. 973/96; n. 3232/98; n. 11629/99)

[7] Trib. Milano 20 giugno 1991, Trib. Lucca 24 Luglio 2020.

[8] L’articolo cosi recitava: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno), abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo), vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici(3), diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”.

[9] A mente del quale: “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande”.

 

Jacopo Lucarelli

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