Lista delle zone rosse, arancioni e gialle in Italia aggiornata

Redazione 23/11/20
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Con l’ordinanza del Ministro della salute del 13 novembre 2020[1], che ha integrato quella del 4 novembre 2020 e quella del 10 novembre, alcune regioni sono passate al livello di criticità maggiore; quindi, nell’arco di appena 10 giorni alcune zone che erano inizialmente zona gialla, sono passate a zona arancione con effetto dall’11 novembre a zona rossa con effetto dal 15 novembre, a significare la velocità con la quale la situazione dei contagi cambia nell’arco di brevissimo tempo.

A tale classificazione consegue l’applicazione delle ulteriori misure di prevenzione elencate nell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020, che si aggiungono a tutte le altre previste dal medesimo decreto e a quelle del decreto legge 33/2020.

Le prescrizioni imposte in ragione dell’aggravamento della situazione sono applicabili dal 15 novembre 2020, per 15 giorni, salvo modifiche.

Le violazioni alle prescrizioni specifiche imposte per le zone rosse sono le seguenti.

  • Effettuava uno spostamento in entrata in uscita all’interno dal territorio individuato dall’ordinanza del Ministero della salute del 13 novembre 2020 come zona con scenario di massima gravità e rischio elevato (zona rossa), non sussistendo alcuna delle deroghe previste dall’articolo 3, comma 4, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020 (4).
  • Non rispettava la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, non sussistendo alcuna delle deroghe previste dall’articolo 3, comma 4, lettera b), del DPCM 3 novembre 2020 (5) (6).
  • Non rispettava l’obbligo di chiusura dei mercati, non trattandosi di attività di vendita di soli generi alimentari (7)
  • Non rispettava la sospensione dell’attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc.) (8)
  • Effettuava la ristorazione da asporto oltre le ore 22.00
  • Dopo l’acquisto di alimenti e bevande da asporto le consumava sul posto
  • Dopo l’acquisto di alimenti e bevande da asporto le consumava nelle immediate adiacenze del locale dove era avvenuto l’acquisto
  • Quale titolare del servizio di ristorazione da asporto consentiva la consumazione sul posto
  • Non rispettava la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020 (9)
  • Non rispettava l’obbligo di sospensione di tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), del DPCM 3 novembre 2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto
  • Non rispettava la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
  • Svolgeva non individualmente attività motoria
  • Svolgeva attività motoria non in prossimità della propria abitazione
  • Svolgeva attività motoria senza il rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona
  • Svolgeva attività motoria senza utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  • Svolgeva attività sportiva non all’aperto
  • Svolgeva attività sportiva non in forma individuale

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La Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) ha introdotto numerose novità nella disciplina della circolazione stradale, prevedendo la riforma di 19 articoli del codice della strada oltre all’introduzione del nuovo art. 12-bis. Si è ritenuto, pertanto, di apprestare questo commentario per rispondere, nell’immediatezza, alle esigenze, innanzitutto di praticità, degli operatori del diritto. Il testo procede con l’analisi e la descrizione della normativa, al fine di prefigurare le ricadute derivanti dall’impatto delle nuove disposizioni nel tessuto normativo del sistema e di individuare le possibili problematiche interpretative ed applicative.   Sergio BedessiComandante di polizia municipale in varie città italiane, docente e formatore, esperto in sicurezza urbana e polizia locale.Giuseppe NapolitanoDirigente del Comune di Roma, già comandante di polizia municipale in varie città italiane e segretario generale, formatore e docente in master universitari, esperto in diritto amministrativo.Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

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Note

  • Ambito di applicazione. L’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 dispone ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (di tipo 4, zona rossa) e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanza del Ministro della salute. All’interno di tali aree si applicano le ulteriori restrizioni del comma 4 dell’articolo 3, che, pertanto, si aggiungono alle altre misure previste dal DPCM 3 novembre 2020.
  • Ordinanze di riferimento. Allo stato attuale le zone arancioni e le zone rosse sono state individuate dalle ordinanze del Ministero della salute del 4, 10 e 13 novembre 2020.
  • Durata di validità delle ordinanze. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.
  • Divieto e deroghe per gli spostamenti da e per le zone rosse, ovvero anche all’interno di esse. All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi o in altre regioni. Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM 3 novembre 2020.
  • Deroghe per la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio. La chiusura non si applica per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020 (vedi nota successiva), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff) del DPCM 3 novembre 2020. il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
  • Rivendite di generi di prima necessità. Non sono tenuti alla sospensione dell’attività i seguenti settori: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) •Commercio al dettaglio di prodotti surgelati •Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici •Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione •Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4) •Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari •Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio •Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici •Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio •Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati •Commercio al dettaglio di biancheria personale •Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati •Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori •Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) •Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati •Commercio al  dettaglio  di  cosmetici,  di  articoli  di  profumeria  e  di  erboristeria  in esercizi specializzati• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti •Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati •Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia •Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento •Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini •Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali• Commercio  al  dettaglio  ambulante  di:  prodotti  alimentari  e  bevande;  ortofrutticoli; ittici;  carne;  fiori,  piante,  bulbi,  semi  e  fertilizzanti;  profumi  e  cosmetici;  saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono •Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Mercati. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • Deroghe per la chiusura delle attività di ristorazione. La chiusura si applica esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. I ristoranti delle strutture ricettive sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
  • Deroghe per i servizi alla persona. Non rientrano nella sospensione i servizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, le attività delle lavanderie industriali e le altre lavanderie e tintorie, i servizi di pompe funebri e attività connesse e i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
  • Attività scolastiche. Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  • Attività formative e curricolari. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; tali istituzioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

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I motivi che possono giustificare lo spostamento, altrimenti vietato, sono oggetto di una autocertificazione, utilizzando il modello ministeriale già diffuso e come in passato si ripropongono i medesimi dubbi sull’interpretazione delle circostanze che rendono consentito lo spostamento. Ovviamente e lo abbiamo ampiamente sperimentato, le situazioni che si possono presentare sono infinite e quasi mai è semplice ricondurle alla casistica generica proposta dal DPCM.

Se per i motivi di salute e per le esigenze lavorative è abbastanza semplice individuare elementi oggettivi che possono comprovarne l’esistenza, altrettanto non può dirsi quando una persona indica un motivo che, secondo la propria valutazione, rappresenta una “necessità”.

Intanto va detto che il decreto fa riferimento a non meglio precisate “necessità” e non allo stato di necessità, ascrivibile al paradigma dell’articolo 54 del codice penale.[2] Quindi, non si tratta solo di spostamenti giustificati dalla necessità di evitare un danno fisico alla propria o altrui persona, ma ben può trattarsi di necessità indifferibili per evitare anche solo un danno materiale, economico o comunque per svolgere attività che, se non svolte, possono avere conseguenze negative di un certo rilievo. È chiaro che non tutto può essere una necessità tale da giustificare lo spostamento, ma è altrettanto evidente che la genericità del concetto di necessità può ingenerare nelle persone la convinzione di agire in maniera lecita.

 

 

Rifacendosi alle FAQ del Governo e a precedenti esperienze, ad esempio, è consentito spostarsi anche quando vige il divieto:

 

  • per la necessità di assistere un amico o un parente non autosufficiente, anche fuori comune o regione.
  • per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, anche fuori comune o regione. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
  • Per accompagnare i propri figli dai nonni[3] (o da altre persone addette) o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro, anche fuori comune (o, in ipotesi, anche fuori regione)
  • Ci si può spostare in altro comune ove il comune di residenza, domicilio o abitazione non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio; lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
  • Per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell’allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020 (vedi nota 6 della casistica)
  • Per svolgere attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o comunque per svolgere attività di volontariato per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana), anche fuori comune o regione.
  • Per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi autocertificati, rientranti nelle deroghe.
  • Per necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) nelle abitazioni diverse da quelle di residenza o domicilio) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni, anche fuori comune o regione.
  • Per raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.
  • È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione. La cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
  • Per le necessità fisiologiche del cane; ovviamente nel comune dove la persona si trova. Non è invece giustificato portare il cane in altro comune per la sgambata o le necessità fisiologiche.
  • Per portare un animale dal veterinario per situazioni urgenti, che potrebbe trovarsi anche in altro comune o regione, nel caso, ad esempio, di interventi specialistici.
  • Per effettuare un trasloco nello stesso comune, in altro o da un altro comune, ovvero in altra regione o da un’altra regione.
  • Per effettuare interventi in una abitazione nella quale sia in atto il trasferimento di residenza.
  • Per stipulare un contratto presso un notaio che si trova in altro comune o in altra regione.
  • In generale, per adempiere a una clausola contrattuale dalla quale deriverebbe altrimenti un danno economico (es. ritirare della merce acquistata prima del divieto e giacente presso un venditore che con le nuove disposizioni è chiuso, per liberare un appartamento, etc.), per effettuare operazioni bancarie in presenza se l’istituto si trova in altro comune, etc.

Si tratta di un elenco non esaustivo delle situazioni che possono giustificare gli spostamenti che, altrimenti, sarebbero vietati.

Il presente contributo è tratto dal portale: Polizialocale.com

Note

[1] Stato di necessità.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.

[3] È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

Redazione

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