Immotivata mancata partecipazione al procedimento di mediazione e responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

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Sommario: Incipit – Il caso de quo – La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. – La mancata partecipazione della parte in mediazione – Conclusioni.

Incipit

L’immotivata mancata partecipazione procedimento di mediazione può integrare una responsabilità aggravata per abuso del processo ex art. 96 comma 3 c.p.c., come statuito nella sentenza del Tribunale di Massa del 15 giugno 2020.

Il caso de quo

La pronuncia in esame trae spunto da una controversia giudiziale avente per oggetto la cessazione di un contratto di comodato di un immobile destinato all’abitazione familiare, in ipotesi di scioglimento del vincolo coniugale. In particolare, il padre del coniuge, titolare del diritto di proprietà del cespite, invia in data 15 gennaio 2019 raccomandata con cui intima alla coniuge e dei di lei parenti di lasciare l’immobile. Dai fatti incontestati emerge che costoro lasciano l’unità immobiliare in data 1 settembre 2019.

Invero, la cessazione delle esigenze abitative per l’intero nucleo familiare, non può che ravvisarsi nel provvedimento presidenziale del 6 giugno 2019, che autorizza i coniugi a vivere separati, anche se nulla dispone in ordine alla casa coniugale (in assenza di prole affidata o di altre esigenze specifiche delineate dalle parti), dovendosi comunque ritenere che la sospensione del vincolo coniugale sia fatto idoneo ad interrompere anche le esigenze abitative del nucleo “allargato”, che in quel vincolo – e nelle connesse solidarietà – aveva trovato ragione. Va altresì rilevato che il contegno delle parti nel processo è stato caratterizzato contestazioni reciproche circa la molteplicità di «dispetti e soprusi che le parti si sarebbero inflitti», dalla data del deposito del ricorso per separazione, e che hanno chiesto di provare con inammissibili deduzioni, allungando indebitamente i tempi del procedimento.

Alla luce delle considerazioni ut supra esposte, il Tribunale, per quel che qui rileva, ha condannato i convenuti ex art. 96, comma 3, c.p.c., in solido tra loro, al pagamento di una somma a favore dell’attore per abuso di processo.

La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Per meglio comprendere l’iter logico-giuridico che ha condotto il giudice di merito a siffatta conclusione, è opportuno un breve richiamo alla disciplina dell’istituto dell’abuso del processo, normato dall’art. 96 c.p.c. Occorrerà parimenti interrogarsi se tale canone normativo possa ritenersi applicabile anche in caso di immotivata mancata partecipazione al procedimento di mediazione ex art. 8, comma 4-bis del d.lgs. n. 28/2010.

I collegamenti tra il procedimento di mediazione e il processo civile appaiono sempre più stretti. Tra i vari ambiti nei quali ciò emerge con maggiore evidenza vi è quello relativo alla cosiddetta responsabilità processuale aggravata, con particolare riferimento al disposto di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.

La responsabilità processuale aggravata per temerarietà della lite, abbracciando in sé tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali delle parti e coprendo ogni effetto pregiudiziale che da questi ne derivi, contempla tutti gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo[i].

Disciplinata dall’art. 96 c.p.c., la suddetta responsabilità costituisce una ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c.

La legge di riforma del 18 giugno 2009 n. 69 all’art. 96 c.p.c., ha aggiunto alla norma il terzo comma, ove si statuisce che il giudice, nel pronunciarsi sulle spese ex art 91 c.p.c. possa, anche d’ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma determinata equitativamente a favore della parte vincitrice.

Rispetto alla responsabilità aquiliana extracontrattuale, tuttavia, la responsabilità processuale aggravata si atteggia con carattere di specialità di modo che «pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell’art. 96 c.p.c.»[ii].

Conseguenza ineludibile di ciò è la non configurabilità di un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità.

Di conseguenza, la parte che lamenti una specifica conseguenza dannosa dovuta ad atti o comportamenti processuali illeciti di controparte, potrà trovare tutela – nel relativo giudizio di merito in cui quegli atti o comportamenti dannosi si palesano – grazie ai principi di cui all’art. 96 c.p.c., il tutto anche stante la preclusione di invocare, con domanda autonoma o concorrente (che all’uopo sarebbe inammissibile), i principi generali per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.[iii].

Circa il profilo ontologico del canone normativo ex 96 c.p.c., occorre innanzitutto evidenziare che il presupposto per la sua applicazione si fonda sul carattere «temerario» della lite.

Il suddetto carattere si identifica nella coscienza dell’infondatezza della domanda e delle eccezioni, rectius nella coscienza dell’infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza nonché nell’ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza[iv].

Il suddetto stato soggettivo sfocia in ciò che la giurisprudenza definisce dolo o colpa grave, presupposti imprescindibili perché possa dirsi integrata la fattispecie di responsabilità aggravata non solo di cui al comma 1, bensì anche di cui al comma 3[v].

Conseguenza ineludibile di quanto sopra è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza, o dell’ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle tesi sostenute nonché nel senso di « della normale prudenza o diligenza in colui che non avverte l’ingiustizia di una domanda o di una eccezione, che sarebbe stato facile rilevare con l’uso della normale prudenza o diligenza»[vi].

Tali considerazioni sono corroborate dalla giurisprudenza. In particolare in una recente sentenza[vii] il giudice si è avvalso di una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 96 c.p.c., che prevede «di facilitarne l’impiego, sicché essa – scoraggiando le iniziative o le resistenze giudiziali che non hanno ragione di essere – possa fungere quale presidio di tutela del principio di ragionevole durata del processo». A fronte di ciò viene riportata l’affermazione, in merito all’art. 96 c.p.c., dell’Assemblea Plenaria della Corte di Cassazione riunitasi il 21 luglio 2005, la quale ha osservato: «Sanzionare in modo più efficace ogni forma di abuso del processo rappresenta una misura di razionalizzazione indispensabile se si vuole mantenere l’attuale regime di sostanziale gratuità della giustizia senza determinare sprechi ingiustificati e insostenibili di una risorsa inevitabilmente scarsa, quale è quella del processo. Da più parti è avvertita la necessità di superare l’attuale disciplina della responsabilità aggravata, resa sostanzialmente inoperante dalla difficoltà di dare la prova del danno patrimoniale conseguente all’abuso del processo».

La mancata partecipazione delle parti in mediazione

Il mancato avvio dell’istituto ex d.lgs n. 28/2010 conduce in primo luogo alla improcedibilità della domanda (in presenza di ipotesi di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010); in secondo luogo la mancata presentazione delle parti in mediazione è valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c. come esplicitamente previsto dal comma 4-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo in esame.

La norma testé citata statuisce che il giudice possa desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. dalla immotivata mancata partecipazione della parte in mediazione. Inoltre, «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».

Al riguardo si osserva che l’art. 8 del d.lgs. n. 28/2010 fa esplicito riferimento alla circostanza che «al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato», il che implica la volontà di favorire la comparizione personale della parte quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi.

Da quanto sopra emerge che il procedimento di mediazione, strumento di deflazione del contenzioso, ben si presta ad essere applicato per ottemperare al principio di ragionevole durata del processo previsto dalla Carta Costituzionale all’art. 111, comma 2, e a livello internazionale dall’art. 6, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo (CEDU)[viii] e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, quale corollario del principio di effettività della tutela di situazioni giuridiche soggettive.

Invero, attraverso il procedimento di mediazione le parti possono addivenire ad un accordo che consente un notevole risparmio di tempi e costi rispetto al procedimento adito avanti al giudice, oltre ad alcuni vantaggi fiscali. Sotto quest’ultimo aspetto si rileva che, gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo, spese, tasse o diritto di qualsivoglia specie e natura.

In aggiunta, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di €50.000. Infine, il caso di successo del procedimento le parti possono beneficiare di un credito d’imposta fino a €500 per il pagamento delle indennità dovute all’organismo di mediazione.

Tali postulati ci portano ad affermare che il mancato esperimento del procedimento di mediazione, o la mancata partecipazione allo stesso, potranno senz’altro integrare un’ipotesi di responsabilità aggravata per abuso del procedimento ex art. 96 c.p.c.

 

Conclusioni.

Nel caso di specie l’immotivata mancata partecipazione dei convenuti alla mediazione, in una vicenda che per rilevanza, contenuti e conflittualità personale tendenzialmente emulativa (poste le querele, i referti e le stesse modalità narrative e argomentative spese nei rispettivi atti) ben poteva essere risolta a livello stragiudiziale, hanno condotto il giudice a ritenere integrata la fattispecie di abuso del processo ex art. 96 c.p.c.

Tale statuizione viene motivata proprio in quanto la controversia dedotta in giudizio si sarebbe potuta agevolmente risolvere senza ricorrere all’autorità giudiziaria se, semplicemente, i convenuti avessero raccolto l’invito del ricorrente a esperire il procedimento di mediazione. Si ravvisa, difatti, in capo ai convenuti – illustra il giudice – l’elemento soggettivo della mala fede, reso ancor più evidente da ripetuti comportamenti dilatori che contrastano con il principio di ragionevole durata del processo presidiato a livello costituzionale dall’art. 111, comma 2, e dalle fonti di diritto internazionale testé citate.

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Note

[i]      Tribunale Massa, sentenza n. 804 16/11/2018; Cass. Civ., sentenza n. 5069. 3 marzo 2010; Cass. Civ., sentenza n. 16308, 24 luglio 2007; Cass. Civ. sentenza n. 3573, 12 marzo 2002; Cass. Civ. sentenza n. 4947, 4 aprile 2001.

[ii]      Cass. Civ., ordinanza n. 12029, 16 maggio 2017; Cass. Civ., sentenza n. 3573, 12 marzo 2002.

[iii]    Cass. Civ., sentenza n. 22226, 20 ottobre 2014; Cass. Civ., sentenza n. 17523, 23 agosto 2011; Cass. Civ. sentenza n. 5069, 3 marzo 2010; Cass. Civ., sentenza n. 13455, 20 luglio 2004; Cass. Civ., sentenza n. 15551, 17 ottobre 2003; Cass. Civ., sentenza n. 4947, 4 aprile 2001; Cass. Civ., sentenza n.253, 12 gennaio 1999.

[iv]    Sul punto, cfr., ex multis, Cass. sentenza n. 9060, 6 luglio 2003; Cass. Civ. sentenza n. 327,12 gennaio 2010; Cass. Civ., sentenza n. 13071, 8 settembre 2003; Cass. Civ., sentenza n. 9579, 21 luglio 2000

[v]     Cfr. Cass. Civ., sentenza n. 19285, 29 settembre 2016; Cass. Civ., sentenza n. 7726, 19 aprile 2016; Cass. Civ., sentenza n. 3376, 22 febbraio 2016; Cass. Civ., sentenza n. 22289, 30 ottobre 2015; Cass. Civ., sentenza n. 3003, 11 febbraio 2014

[vi]    Cass. Civ., sentenza n. 7726, 19 aprile 2016; Cass. Civ., sentenza n. 3376, 22 febbraio 2016; Cass. Civ., sentenza n. 22289, 30 ottobre 2015; Cass. Civ., sentenza n. 15629, 30 giugno 2010.

[vii]   Tribunale di Velletri, sentenza del 20 gennaio 2020; in tema di responsabilità aggravata applicata alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sentenza del 05.05.2020; Tribunale di Firenze, sentenza 17/03/2014; Tribunale di Roma, sentenza n. 4140/2014

[viii]  L’art. 6, par. 1, CEDU recita «Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»

Sentenza collegata

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Chiara Bevilacqua

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