Premessa
L’art. 2055 c.c in materia di responsabilità solidale, prevede che se il fatto dannoso sia imputabile a più persone, siano tutte obbligate in solido al risarcimento del danno. Pertanto, il danneggiato da sinistro stradale può pretendere l’intera somma nei confronti di ciascun responsabile e dei rispettivi assicuratori.
Detto articolo si preoccupa dunque, non solo di tutelare il danneggiato dal pregiudizio ricevuto, ma anche di disciplinare i rapporti interni tra i condebitori dell’obbligo risarcitorio.
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Il parere della Suprema Corte
Tuttavia, come ha chiarito la giurisprudenza con una recente pronuncia Cass.civ. sez. III, sent. 8643 del 03/05/2016, l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c. per la responsabilità solidale, deve essere intesa in senso relativo al danneggiato e perciò tali azioni o omissioni compiute da più autori del fatto illecito, devono essere legate da un vincolo di interdipendenza e devono concorrere allo stesso modo alla produzione dell’unico danno,
Occorre poi precisare, che il debitore, che paghi il debito anche per la parte degli altri, estingue l’obbligazione nei confronti del creditore; da questo momento, sorge nei confronti di coloro che non hanno pagato l’obbligo di rifondere all’adempiente quanto costui ha versato anche a nome degli altri; questa volta, però, l’obbligo dei condebitori è parziario, e non solidale, nel senso che il solvens può ripetere da ciascuno degli altri debitori una somma pari solo alla loro quota.
Conclusioni
Trova, quindi, applicazione la disciplina generale dettata in materia di solidarietà passiva e di rapporti interni; in particolare, si fa riferimento all’art.1299 c.c. rubricato “Regresso tra condebitori”, che prevede il diritto del debitore in solido – che abbia pagato l’intero debito – di ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi.
Diversamente opinando, si finirebbe per depotenziare il favor verso il danneggiato. Infatti, in caso di più corresponsabili, se l’assicurazione che paga l’intero non potesse agire in regresso verso gli altri coobbligati, le compagnie sarebbero refrattarie a corrispondere spontaneamente la somma integrale a favore del danneggiato.
Con la sentenza 05.06.2007 n. 13180, la Cassazione civile sez. I, ha avuto modo esaminare la disciplina dell’azione di regresso nell’ambito delle obbligazioni solidali passive, statuendo che “l’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei debitori libera gli altri condebitori, estinguendo l’obbligazione dal lato esterno, cioè nei confronti del solo creditore (art. 1292), precisando poi che dal lato interno, “l’obbligazione solidale si divide tra tutti i debitori in parti uguali, ove non risulti diversamente pattuito (art. 1298)” e che “nel caso in cui l’obbligazione derivi da un fatto illecito, essa dovrà essere ripartita in proporzione alla gravità della colpa di ciascuno e all’entità delle conseguenze prodotte (art. 2055)”.
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