Il fatto
Nel caso oggetto di esame da parte del garante per la protezione dei dati personali, il reclamante aveva rilevato che il proprio padre, deceduto qualche tempo prima, aveva redatto un articolo, che era stato pubblicato all’interno di un sito Internet, il cui contenuto sarebbe stato lesivo dei diritti propri del reclamante e di altre persone che erano citate all’interno dell’articolo.
In particolare, il reclamante sosteneva che il proprio padre era deceduto nel 2014 a causa di una malattia che, negli ultimi anni, aveva ridotto la sua capacità di giudizio, incidendo anche sulla attendibilità delle dichiarazioni che egli aveva fatto all’interno dell’articolo pubblicato sul sito Internet. Il reclamante sosteneva che le dichiarazioni rilasciate dal padre all’interno di detto articolo contenevano affermazioni lesive della reputazione sua personale del reclamante, rispetto al quale il padre configurava anche la commissione di reati, nonché di alcuni soggetti di cui, all’interno dell’articolo. si potevano leggere i nomi, i cognomi e il titolo professionale. Infine, il reclamante evidenziava che lo stesso padre, prima di morire, aveva chiesto la cancellazione del suddetto articolo ed inoltre che i soggetti nominati all’interno dello stesso avevano minacciato azioni giudiziarie nei suoi confronti se, in qualità di erede dell’autore, non si fosse attivato per far rimuovere l’articolo contenente le dichiarazioni diffamanti nei loro confronti. In considerazione di ciò, il reclamante chiedeva che fosse ordinata a google e al gestore del sito internet la rimozione dell’articolo e la deindicizzazione della pagina internet dai motori di ricerca.
Preso atto del reclamo formulato, il garante per la protezione dei dati personali richiedeva a Google e al titolare del sito internet u cui era stato pubblicato l’articolo in questione di fornire chiarimenti in ordine a quanto esposto dal reclamante.
In risposta alla richiesta dell’autorità, Google confermava di aver già provveduto alla rimozione dell’URL relativo al sito Internet contenente l’articolo in questione dalle versioni europee del motore di ricerca, in associazione al nominativo del reclamante.
Il titolare del sito Internet in cui è pubblicato l’articolo in questione, invece, replicava che:
- l’autore dell’articolo, nonché padre del reclamante, prima della sua morte e fino a tale momento non aveva mai chiesto di modificare o cancellare l’articolo in questione, né aveva mai notificato un ripensamento rispetto al contenuto dello stesso;
- la circostanza riferita dal reclamante, secondo cui il proprio padre avrebbe scritto l’articolo in questione quando ormai la malattia lo aveva reso incapace di intendere e di volere, non appare documentata né provata dallo stesso e comunque risulta smentita dal fatto che tale soggetto aveva riportato i fatti descritti all’interno dell’articolo in maniera lucida e argomentata;
- il fatto che il reclamante possa subire una lesione dei propri diritti in ragione del contenuto dell’articolo, appare smentita dal fatto che all’interno dello stesso egli non è mai nominato e comunque nonostante l’autore dell’articolo sia morto da oltre sei anni egli (cioè il reclamante) non aveva mai chiesto la rimozione dello stesso fino ad oggi;
- la rimozione dell’articolo dalla pagina Internet determinerebbe una lesione dell’interesse storico della collettività a conoscere la testimonianza riportata nell’articolo.
La decisione del Garante
Preliminarmente, il garante per la protezione dei dati personali ha ribadito la propria competenza a decidere sui reclami proposti nel territorio italiano contro Google, nonostante quest’ultima gestisca il proprio motore di ricerca direttamente dagli Stati Uniti, in considerazione del fatto che il principio di stabilimento all’interno dell’unione europea (che si applica a Google in quanto questa svolge le proprie attività anche in ambito europeo), comporta che i trattamenti dati compiuti da detta società sono soggetti alle disposizioni del regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR).
Ciò detto, il garante ha esaminato la richiesta nei confronti di Google, ritenendo che non vi siano i presupposti per l’applicazione di alcun provvedimento nei confronti di detta ultima società, in considerazione del fatto che la stessa ha dichiarato di aver, precedentemente alla presentazione del reclamo, rimosso il collegamento alla pagina Internet in questione dalle versioni europee del motore di ricerca in associazione con il nome del reclamante.
Dopodiché il garante è passato all’esame della richiesta formulata nei confronti del soggetto che gestisce il sito Internet dove è stato pubblicato l’articolo in questione.
Preliminarmente, l’autorità ha ricordato che il codice privacy consente di presentare dei reclami per far valere diritti relativi a soggetti ormai defunti, qualora il reclamante voglia far valere un interesse proprio oppure un interesse dello stesso defunto o voglia far valere ragioni familiari meritevoli di protezione.
Ciò precisato, il garante ha evidenziato come l’articolo di cui il reclamante ha richiesto la cancellazione, che era stato scritto dal padre di quest’ultimo, conteneva il racconto di circostanze di vita dello stesso autore che però hanno coinvolto anche l’intera sua famiglia (quindi anche il reclamante).
Per quanto concerne l’autore dell’articolo, quest’ultimo fino al momento della sua morte, avvenuta 10 anni dopo la pubblicazione dell’articolo in questione, non ha mai richiesto la sua rimozione dal sito internet, né ha mai manifestato la volontà di disconoscerne il contenuto. A tal proposito, infatti, il reclamante non ha fornito alcuna prova sufficiente a dimostrare il contrario.
In considerazione di ciò, il garante ha ritenuto che non vi sia un interesse proprio dell’autore alla cancellazione dell’articolo, che invece ha un valore storico quale testimonianza dell’autore morto e del suo pensiero anche ai fini di ricostruire le vicende a cui lo stesso si riferisce. Pertanto, non vi sono i presupposti per la sua rimozione.
Come detto, tuttavia, l’articolo contiene anche riferimenti a circostanze che riguardano i componenti della famiglia dell’autore, ivi compreso il reclamante (anche se non viene mai indicato il nome e cognome di quest’ultimo).
In considerazione di ciò, il garante ritiene che stante il lasso di tempo trascorso dal momento della pubblicazione dell’articolo nonché quello intercorso dalla morte dell’autore (avvenuta circa sei anni fa), l’esigenza di conservazione della testimonianza resa dall’autore deve essere bilanciata con l’interesse del reclamante ad interrompere, dopo così tanto tempo, la diffusione in rete di informazioni relative a vicende familiari che lo riguardano. Secondo il garante, dal bilanciamento dei due suddetti interessi, deriva la prevalenza dell’interesse del reclamante.
Conseguentemente l’autorità di controllo ha parzialmente accolto il reclamo e ha ordinato al gestore del sito internet di adottare ogni misura tecnica idonea ad impedire che l’articolo possa essere indicizzato attraverso motori di ricerca esterni al sito stesso.
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