I requisiti degli aspiranti genitori adottivi che la legge richiede

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Gli aspiranti genitori adottivi devono possedere i requisiti che la legge richiede, a parte alcune eccezioni speciali.

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa in materia con una pronuncia che ha ampliato la categoria di coloro che possono adottare, ricomprendendo, in alcune specifiche ipotesi, anche le persone single, le coppie conviventi non sposate e le persone anziane.

L’obiettivo è dare una famiglia a un minore che si trova in stato di abbandono e non ha nessun

sostegno materiale e morale da parte dei genitori biologici.

In presenza di simili circostanze, anche l’affido può essere una buona soluzione per non fare crescere un bambino in una casa famiglia oppure in un altro istituto.

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I presupposti dell’adozione in Italia

La legge prevede che esistano determinati presupposti in modo  che si possa procedere all’adozione (L. n. 184/1983).

È richiesto lo stato di abbandono del minore, il quale può essere stato abbandonato da sua madre alla nascita oppure può essere stato allontanato dalla sua famiglia di origine ad esempio a causa di serie questioni di carattere sociale oppure economico.

Il bambino non deve avere assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti entro il quarto grado, salvo quando la mancanza sia dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio, e in questa ipotesi si ricorre all’affidamento cosiddetto temporaneo.

Lo stato di abbandono può essere dichiarato anche se il minore viene accolto in un istituto di assistenza pubblico o privato oppure in una casa famiglia.

Il Tribunale per i minorenni deve avere dichiarato lo stato di adottabilità del bambino, stante lo stato di abbandono.

I requisiti che devono possedere gli adottanti

Secondo la normativa sulle adozioni, un bambino può essere adottato possono esclusivamente da coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che raggiungono questo periodo sommando la durata del matrimonio con il periodo di convivenza prematrimoniale.

Tra marito e moglie non deve sussistere separazione personale neppure di fatto e gli stessi devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L’età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 anni l’età dell’adottando, anche se sono ammesse deroghe.

Si può fare fronte alla differenza di età prevista dalla legge quando il tribunale accerta che dalla mancata adozione può derivare un danno grave e inevitabile per il minore, quando il limite di uno dei coniugi è di 45 anni mentre l’altro lo supera in misura non superiore a 10 anni.

La differenza massima tra adottanti e adottando è di 45 anni per uno dei coniugi e di 55 per l’altro, gli adottanti sono genitori di figli nati fuori dal matrimonio o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne, i coniugi adottano due o più fratelli.

Le modifiche sui requisiti per adottare

I requisiti sopra scritti, che indica la legge sull’adozione, di recente sono stati ampliati in seguito a una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., I sezione, ordinanza n. 17100, pubblicata il 26/06/2019).

Secondo l’ordinanza, in alcuni casi specifici vale più la qualità della relazione affettiva ed educativa che si è creata tra gli adottanti e l’adottando che lo status dei primi.

Sotto questa visione, anche ai single, alle coppie non sposate e a chi è in età avanzata può essere concesso di adottare, anche per l’adozione di minori diversamente abili.

In che modo si può adottare un minore

La procedura per adottare un minore è caratterizzata da diversi passaggi.

Inizia con la presentazione al Tribunale per i minorenni competente per territorio in base alla loro residenza, della richiesta degli aspiranti adottanti.

La domanda contiene una dichiarazione di disponibilità all’adozione di un bambino abbandonato dai genitori biologici, che sia stato dichiarato adottabile dal Tribunale.

Deve essere presentata in carta semplice, compilando dei moduli che fornisce lo stesso Tribunale.

Ha una validità di tre anni e alla scadenza si può ripresentare.

L’istanza può essere presentata anche presso più Tribunali per i minorenni, basta che venga data comunicazione agli altri.

Il tribunale una volta valutata la domanda presentata e la documentazione allegata, dà mandato ai servizi sociali competenti nel territorio, di raccogliere ogni informazione utile sulla vita personale e professionale dei coniugi e sul loro ambiente familiare.

 

La verifica da parte del Tribunale dura 120 giorni, che possono essere prorogati una volta.

Allo scadere del termine il Tribunale emette un decreto di idoneità oppure respinge la richiesta.

Dopo avere ricevuto la comunicazione dell’idoneità all’adozione, i coniugi devono aspettare che il tribunale incroci le loro informazioni personali con quelle dei bambini che possono essere adottati.

Quando una coppia viene scelta e gli viene assegnato un bambino, inizia l’affidamento preadottivo, che dura un anno, al termine del quale viene emesso un decreto motivato di adozione, che decreta il definitivo inserimento del minore nella famiglia degli adottanti.

Entro 30 giorni dalla notifica, si può proporre opposizione contro il provvedimento davanti alla sezione per i minorenni della Corte di Appello che, sentite le parti ed esperito ogni accertamento, pronuncia una sentenza che viene notificata alle parti stesse, che possono proporre ricorso entro 30 giorni alla Corte di Cassazione, in caso di violazione o di falsa applicazione di norme di diritto.

 

Gli effetti della pronuncia del decreto di adozione

Gli effetti dell’adozione si producono quando il provvedimento che l’ha dichiarata è diventato definitivo, vale a dire, quando non può essere più impugnato perché sono decorsi i termini che la legge prescrive.

Il tempo necessario per adottare

Non si può indicare con esattezza il tempo necessario per completare una pratica di adozione.

Di solito tra la presentazione della domanda e la pronuncia del decreto di idoneità da parte del Tribunale per i minorenni passano tra i 5 e i 10 mesi e in seguito si deve aspettare la chiamata per l’affidamento preadottivo.

Quando c’è un minore adottabile, il Tribunale convoca più coppie che sono in grado di rispondere alle sue esigenze, prima di scegliere quella più adatta.

Per completare l’adozione possono passare circa tre anni.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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